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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01637/2022

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unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9802/2012 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresertata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in sostituzone dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 122, presso lo studio dei difensori; ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 150/44/11, depositata il 19 ottobre 2011.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell' 11 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'estinzione del giudizio ex art. 6, dl 119/2018. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 249/29/2009 che aveva parzialmente accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2004.

Avverso tale decisione ha propcs.:o ricorso per cassazione la società contribuente deducendo cinque motivi.

Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate che peraltro propone ricorso incidentale deducendo tre motivi.

Nelle more del giudizio la società contribuente si è avvalsa della definizione agevolata di cui all'a -t. 6, di 119/2018, dapprima depositando istanza di sospensione del giudizio medesimo e successivamente documentazione attesta n te l'avvenuto adempimento degli oneri formali e sostanziali correlativi. [OSCURATO:PERSONA] Bisogna rilevare che la società contribuente, nei termini rispettivamente previsti dall'art. 6, commi 6-8-10, di :L19/2018, ha depositato istanza di sospensione del giudizio e documentazione attestante l'adempimento degli obbhghi da dette disposizioni legislative previste (domanda di definizione agevolata e quietanza di pagamento della prima rata), desurnendosi in particolare da quest'ultima che la procedura di definizione agevolata ha, esattamente, avuto riguardo all'atto impositivo oggetto di questo processo (R1K03T300511/2008).

Non essendo stato opposto diniego né presentata istanza di trattazione nei termini previsti dall'art. 6, commi 12-13, di 119/2018 (rispettivamente, 31 luglio e 31 dicembre 2020), il giudizio deve quindi dichiararsi estinto, rimanendo le ;.pese a carico delle parti.

PQM La Corte dichiara estinto il giudizio.

Cosi deciso in Roma, 11 novembre 2021 Il presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 9802/2012 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, già [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresertata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in sostituzone dell' avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 122, presso lo studio dei difensori; ricorrente - contro Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; - controricorrente/ricorrente incidentale - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 150/44/11, depositata il 19 ottobre 2011. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza dell' 11 novembre 2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'estinzione del giudizio ex art. 6, dl 119/2018. [OSCURATO:PERSONA] Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Lombardia accoglieva parzialmente l'appello proposto dall' Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano n. 249/29/2009 che aveva parzialmente accolto il ricorso di [OSCURATO:SOCIETA] contro l'avviso di accertamento per II.DD. ed IVA 2004. Avverso tale decisione ha propcs.:o ricorso per cassazione la società contribuente deducendo cinque motivi. Resiste con controricorso l'Agenzia delle entrate che peraltro propone ricorso incidentale deducendo tre motivi. Nelle more del giudizio la società contribuente si è avvalsa della definizione agevolata di cui all'a -t. 6, di 119/2018, dapprima depositando istanza di sospensione del giudizio medesimo e successivamente documentazione attesta n te l'avvenuto adempimento degli oneri formali e sostanziali correlativi. [OSCURATO:PERSONA] Bisogna rilevare che la società contribuente, nei termini rispettivamente previsti dall'art. 6, commi 6-8-10, di :L19/2018, ha depositato istanza di sospensione del giudizio e documentazione attestante l'adempimento degli obbhghi da dette disposizioni legislative previste (domanda di definizione agevolata e quietanza di pagamento della prima rata), desurnendosi in particolare da quest'ultima che la procedura di definizione agevolata ha, esattamente, avuto riguardo all'atto impositivo oggetto di questo processo (R1K03T300511/2008). Non essendo stato opposto diniego né presentata istanza di trattazione nei termini previsti dall'art. 6, commi 12-13, di 119/2018 (rispettivamente, 31 luglio e 31 dicembre 2020), il giudizio deve quindi dichiararsi estinto, rimanendo le ;.pese a carico delle parti. PQM La Corte dichiara estinto il giudizio. Cosi deciso in Roma, 11 novembre 2021 Il presidente [OSCURATO:PERSONA]
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