CassazionesentenzaSezione LDecisione del 25 febbraio 2026
Cassazione n. 11389/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TEGRATA, inpersona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata2026 e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];955 - controricorrente –avverso la sentenza n. 1687/2025 della CORTE D'APPELLO diROMA, depositata il 20/05/2025 R.G.N. 799/2023;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del25/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].1. La Corte d’appello di Roma, per quanto ancora rileva, harespinto l’appello di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Angelo,confermando, con diversa motivazione, la decisione di Npurmimeroo re gistro generale 15758/2025Numero sezionale 955/2026grado, di rigetto della domanda di nullità o illegittimNiutmàe rod dei ral ccolta generale 11389/2026licenziamento collettivo adottato dalla Acapo SocietDàat a pubblicazione 27/04/2026Cooperativa [OSCURATO:PERSONA] unitamente all’estinzione delrapporto associativo.2. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso percassazione affidato ad un unico articolato motivo, illustrato damemoria. La società ha resistito con controricorso.3. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato di depositare l’ordinanza neisuccessivi sessanta giorni, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c.,come modificato dal d.lgs. n. 149 del 2022.Ragioni della decisione1. Con il motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3 c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt.3 e 4 della legge n. 223 del 1991 in riferimento alla violazionedei criteri di scelta nel licenziamento collettivo, alla mancataindividuazione dei lavoratori in esubero, all’omissione dicomparazione, all’assenza di nesso eziologico e chiarezza.Le censure, come sintetizzate dalla ricorrente alle pagine 36-37del ricorso, integrerebbero la violazione degli articoli 4 e 5 dellalegge n. 223/91:- per la violazione dei criteri di scelta nel licenziamentocollettivo, poiché la procedura sindacale, conclusa con il verbaledi mancato accordo, rendeva vincolante il rispetto dei criteri discelta imposti dall’art. 5;- per la mancata precisa individuazione dei lavoratori inesubero, poiché sebbene la comunicazione iniziale facesseriferimento a 816 unità, poi ridotte a 168, la società cooperativaemetteva indicazioni contraddittorie e generiche cheimpedivano di individuare i criteri utilizzati nella procedura dilicenziamento collettivo; inoltre non eseguiva alcuna effettiva eNumero registro generale 15758/2025approfondita disamina, con elencazione dei profili professionaliN umero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 11389/2026interessati dalla mobilità in relazione all’organico aziendale o Daat a pubblicazione 27/04/2026una parte di esso, né alcuna valutazione di fungibilità dellerispettive mansioni;- per l’omissione ingiustificata del perimetro di comparazione,poiché ingiustificatamente limitato alla sola sede di Pomezia enon rispetto all’intero complesso aziendale, dato che le ragionidel licenziamento erano connesse alla perdita del servizio ReCupal quale i dipendenti di Pomezia erano estranei; perché noneffettuava alcuna comparazione anche all’interno del settoredegli “Enti interni-Risorse fragili e/o non collocate”, né alcunacomparazione della posizione della Patti con quella di altridipendenti addetti allo svolgimento di mansioni fungibili rispettoall’intero complesso aziendale. [OSCURATO:PERSONA], infatti, avendopiù unità produttive su tutto il territorio nazionale (con 1108dipendenti nel giugno 2019 e 704 a fine 2019),ingiustificatamente trascurava, ad esempio, le posizioni diaccoglienza, perfettamente fungibili con le mansioni della Patti,che aveva già svolto tali compiti (Cass. civ., sez. lav., sentenzan. 10832/1997; sentenza n. 9856/2001);- per l’assenza di nesso eziologico e chiarezza, poiché nonforniva prova del nesso causale tra i motivi di riduzione delpersonale (perdita dell’appalto ReCup) ed il licenziamento dellaPatti, non coinvolta nella commessa, inserendo indicazioni, nellalettera di avvio della procedura e nella comunicazione finale,generiche e contraddittorie, tali da impedire la verifica efficacedei criteri di scelta e delle modalità di applicazione.2. Deve premettersi che la sola statuizione d’appello censurataè quella contenuta nel § 4.4. del seguente tenore: “4.4 Ancora,i lavoratori lamentano la violazione dell’art. 4, c. 9, legge223/91 per la carenza dei requisiti della comunicazione el’omessa “puntuale indicazione” dei criteri di scelta e Nudmeerlole re gistro generale 15758/2025Numero sezionale 955/2026modalità applicative. Numero di raccolta generale 11389/2026Specificamente essi sostengono che “dalla lettura delDlaat a pubblicazione 27/04/2026comunicazione non è dato comprendere secondo quali modalitàconcrete, tra tutti i lavoratori, tra i quali era stata operata lascelta, proprio i soggetti indicati nella citata comunicazioneerano stati scelti, né vi era la comparazione tra i lavoratori taleda consentire il vaglio sulla correttezza della scelta operata”.Invero, per quanto qui di rilievo, giova precisare che dall’esamedella tabella F all. B della comunicazione di apertura dellaprocedura del licenziamento collettivo del 24.6.2019 tutte leunità (41) addette al settore degli “Enti interni-Risorse fragilie/o non collocate” (costituito tanto dall’unità organizzativa“Servizi interni” con profilo professionale “Data entry”, cui eranoaddetti gli appellanti, sia dal personale in attesa dicollocamento) venivano dichiarate in esubero.E ciò veniva motivato con l’impossibilità di un utilericollocamento all’interno della struttura aziendale alla luce dellerelative professionalità.Ne consegue che non si è proprio posta una questione divalutazione comparativa tra i singoli lavoratori all’interno deldetto settore, essendo stati licenziati tutti” (v. ricorso, p. 15, §18).2.1. Il motivo di ricorso presenta plurimi profili diinammissibilità.2.2. E’ inammissibile per difetto di specificità poiché la partericorrente omette di individuare le affermazioni in dirittocontenute nella sentenza impugnata e di evidenziarne ilcontrasto con i precetti normativi invocati (v. Cass., Sez. U., n.23745 del 2020), limitandosi a riproporre le tesi difensive svoltenelle fasi di merito e disattese dal giudice dell'appello, senzaconsiderare le ragioni offerte da quest'ultimo, in tal Nmumoedroo re gistro generale 15758/2025Numero sezionale 955/2026determinando una mera contrapposizione della Npurmoerpo rdii ara ccolta generale 11389/2026valutazione al giudizio espresso dalla sentenza impugnatDaat a pubblicazione 27/04/2026(Cass. n. 22478 del 2018).2.3. La parte ricorrente denuncia, fra l’altro, l’ingiustificatalimitazione della valutazione comparativa alla sola sede diPomezia, anziché all’intero complesso aziendale, ma non indicain che termini e in quale atto processuale tale questione sarebbestata posta, atteso che la sentenza d’appello non contiene alcuncenno in proposito.Come più volte affermato da questa Corte, qualora con il ricorsoper cassazione siano prospettate questioni di cui non vi siacenno nella sentenza impugnata, è onere della parte ricorrente,al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novitàdella censura, non solo di allegare l'avvenuta loro deduzioneinnanzi al giudice di merito, ma anche di indicare in qualespecifico atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde darmodo alla Suprema Corte di controllare "ex actis" la veridicità ditale asserzione prima di esaminare il merito della suddettaquestione (Cass. n. 23675 del 2013; n. 20703 del 2015; n.18795 del 2015; n. 11166 del 2018; n. 20694 del 2018).2.4. Inammissibile è la censura concernente l’assenza di nessoeziologico tra le ragioni di riduzione del personale e illicenziamento della Patti che non era coinvolta nella commessaRecup Lazio.Tale censura non si confronta compiutamente con lamotivazione adottata dai giudici di appello, e non oggetto diricorso in cassazione, che hanno statuito (p. 10): “Né risultacontestato da parte dei lavoratori l’effettività della ragione postaa fondamento dell’allargamento della procedura anche adipendenti non direttamente impiegati nella commessa perdutaNumero registro generale 15758/2025“Recup”, ovvero la necessità aziendale di procedere ad un forteN umero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 11389/2026ridimensionamento dell’organico, del resto comprovata dalDlaat a pubblicazione 27/04/2026perdita di esercizio registrata nel bilancio al 31.12.2019 pari a -8.698.496 euro (in atti)”.La Corte d’appello, nel rigettare il motivo con cui la lavoratricedenunciava il difetto di giustificato motivo oggettivo, per nonessere i lavoratori licenziati già impiegati nella commessa RecupLazio, ha ribadito che “la perdita di tale commessa è statol’evento che ha determinato la necessità di un forteridimensionamento aziendale non strettamente entro i limiti delpersonale in essa impiegato, ed è quest’ultima, in ultima analisi,la ragione economico-giuridica posta a fondamentodell’apertura della procedura di licenziamento collettivo de quo,invero, si ribadisce, non contestata nella sua effettività”(sentenza, p. 11).La Corte d’appello ha quindi giudicato “non contestata” lanecessità della Cooperativa di procedere ad un forteridimensionamento dell’organico aziendale con allargamentodella procedura anche a dipendenti non direttamente impiegatinella commessa perduta “Recup”. Ha aggiunto, respingendo lecensure sulla mancata puntuale indicazione dei criteri scelta edelle modalità applicative, che, come desumibile dalla tabella F,allegato B della comunicazione di apertura della procedura dilicenziamento collettivo, tutte le 41 unità del settore “Entiinterni-Risorse fragili e/o non collocate” erano state dichiaratein esubero per “l’impossibilità di un utile ricollocamentoall’interno della struttura aziendale alla luce delle relativeprofessionalità” (sentenza, p. 11), risultando quindi nonpraticabile alcuna comparazione.La parte ricorrente denuncia ora la violazione di leggeassumendo che non tutte le 41 unità addette al citato settoreerano state licenziate ma solo 25 di esse, e che quindi saNruembebroe re gistro generale 15758/2025Numero sezionale 955/2026stata necessaria l’indicazione e l’applicazione dei criteri dNiu mscereo ldti ara ccolta generale 11389/2026ai fini di una valutazione comparativa. Così formulato, il vizio dDait a pubblicazione 27/04/2026violazione di legge si rivela inammissibile in quanto articolatosul presupposto di una ricostruzione in fatto che non trovariscontro negli accertamenti eseguiti dai giudici di appello erisultanti dalla sentenza impugnata. Peraltro, nessuna specificacensura è mossa all’accertamento compiuto dai giudici diappello quanto alla “impossibilità di un utile ricollocamentoall’interno della struttura aziendale alla luce delle relativeprofessionalità” del personale addetto al settore cuiapparteneva la signora Patti, e ciò evidenzia un ulteriore profilodi inammissibilità del motivo in esame che non si confrontacompiutamente con la ratio decidendi della decisioneimpugnata.3. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.4. La regolazione delle spese del giudizio di legittimità segue ilcriterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo.5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso costituiscepresupposto processuale per il raddoppio del contributounificato, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002 (cfr. Cass. S.U. n. 4315 del 2020). P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrentealla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida ineuro 4.000,00 per compensi professionali, euro 200,00 peresborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessoricome per legge.Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, dà atto della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento da parte dellaNumero registro generale 15758/2025ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatoN umero sezionale 955/2026Numero di raccolta generale 11389/2026pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bDisat a pubblicazione 27/04/2026dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso nell’adunanza camerale del 25 febbraio 2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]