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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 21359/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 12 luglio 2023 della Corte di appello di Milano che ha dichiarato inammissibile l'appello interposto dallo stesso imputato avverso la pronuncia d& Tribunale di Pavia del 20 settembre 2022; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché correttamente la Corte di merito ha affermato la tardività dell'appello, in quanto: - la sentenza del Tribunale (come anticipato) è stata pronunciata il 20 luglio 2022 e lo stesso Giudice ha indicato in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione (art. 544, comma 3, cod. proc. pen.); - la sentenza di primo grado è stata depositata tempestivamente, ragion per cui il termine di quarantacinque giorni per interporre l'appello (art. 585, comma 1, cod. proc. pen.) è spirato il 2 dicembre 2022; - l'atto di appello è stato depositato il giorno 21 dicembre 2022 (come, per vero, esposto nello stesso ricorso), non rilevando dunque le argomentazioni difensive relative, in particolare, alla presentazione del gravame a mente dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. (illo tempore vigente) presso la cancelleria del Tribunale di Roma proprio in tale ultima data; ritenuto, pertanto, che in ragione della tardività dell'appello non può utilmente dedursi la prescrizione del reato (prospettata con il secondo motivo di ricorso); ritenuto che nulla mutano, rispetto a quanto sopra osservato, le deduzioni contenute nella memoria difensiva in data 12 febbraio 2024, che hanno ribadito quanto esposto nel ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr.

Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/07/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza in data 12 luglio 2023 della Corte di appello di Milano che ha dichiarato inammissibile l'appello interposto dallo stesso imputato avverso la pronuncia d& Tribunale di Pavia del 20 settembre 2022; ritenuto che il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato poiché correttamente la Corte di merito ha affermato la tardività dell'appello, in quanto: - la sentenza del Tribunale (come anticipato) è stata pronunciata il 20 luglio 2022 e lo stesso Giudice ha indicato in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione (art. 544, comma 3, cod. proc. pen.); - la sentenza di primo grado è stata depositata tempestivamente, ragion per cui il termine di quarantacinque giorni per interporre l'appello (art. 585, comma 1, cod. proc. pen.) è spirato il 2 dicembre 2022; - l'atto di appello è stato depositato il giorno 21 dicembre 2022 (come, per vero, esposto nello stesso ricorso), non rilevando dunque le argomentazioni difensive relative, in particolare, alla presentazione del gravame a mente dell'art. 582, comma 2, cod. proc. pen. (illo tempore vigente) presso la cancelleria del Tribunale di Roma proprio in tale ultima data; ritenuto, pertanto, che in ragione della tardività dell'appello non può utilmente dedursi la prescrizione del reato (prospettata con il secondo motivo di ricorso); ritenuto che nulla mutano, rispetto a quanto sopra osservato, le deduzioni contenute nella memoria difensiva in data 12 febbraio 2024, che hanno ribadito quanto esposto nel ricorso; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente ex art. 616 cod. proc. pen. al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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