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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2002

ECLI:EU:C:2002:585
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62001CJ0328_IT

[OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-328/01, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig.

M. Huttunen, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal sig.

D.J.

O'Hagan e dalla sig.ra C. O'Rourke, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 21 aprile 1999, 1999/28/CE, che modifica la direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (GU L 118, pag. 53), e, in ogni caso, non avendo informato la [OSCURATO:PERSONA] dell'adozione di tali misure, l'[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva, LA CORTE (Terza Sezione), composta dal sig.

J.-P.

Puissochet (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken e dal sig.

J.N. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: A. Tizzano cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 giugno 2002, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo pervenuto in cancelleria il 31 agosto 2001, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto alla Corte, a norma dell'art. 226 CE un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 21 aprile 1999, 1999/28/CE, che modifica la direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (GU L 118, pag. 53), e, in ogni caso, non avendo informato la [OSCURATO:PERSONA] dell'adozione di tali misure, l'[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva.

Contesto normativo 2 L'art. 2, n. 1, della direttiva 1999/28 dispone che «[g]li Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° settembre 1999» e che «ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]».

Fase precontenziosa 3 Ai sensi della procedura prevista dall'art. 226, primo comma, CE, la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver invitato l'[OSCURATO:PERSONA] a presentare le sue osservazioni, con lettera in data 3 agosto 2000 ha inviato a tale Stato membro un parere motivato, invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivantigli dalla direttiva 1999/28 entro due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere. 4 Le autorità irlandesi hanno risposto al parere motivato con lettera del 14 settembre 2000, spiegando che il fatto che il termine di trasposizione non fosse stato rispettato era dovuto alla decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] di procedere alla trasposizione congiunta della direttiva 1999/28 e della direttiva del Consiglio 30 marzo 1998, 98/20/CE, che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) (GU L 107, pag. 4).

Hanno altresì fatto presente che un progetto di legge, comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], era all'esame del gabinetto dell'[OSCURATO:PERSONA] e che la sua adozione sarebbe intervenuta molto rapidamente. 5 Non avendo ricevuto entro il 30 agosto 2001 il testo definitivo delle disposizioni che traspongono la direttiva 1999/28 nell'ordinamento giuridico irlandese, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso.

Sull'inadempimento 6 [OSCURATO:PERSONA] considera che, non avendo dato corso alla procedura necessaria per trasporre la direttiva 1999/28 nel proprio ordinamento giuridico interno in tempo utile affinché la trasposizione fosse realizzata allo scadere del termine a tal fine impartito, l'[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù, da un lato, di tale direttiva e, dall'altro, degli artt. 249, terzo comma, CE e 10, primo comma, CE. 7 Il governo irlandese non nega che la direttiva 1999/28 non sia stata trasposta nei termini impartiti.

Sostiene che l'adozione delle disposizioni dirette a dare attuazione alla detta direttiva dovrebbe intervenire molto rapidamente. 8 Quand'anche si ammettesse che la legge la cui adozione è stata annunciata dal governo irlandese ponesse fine all'inadempimento, è pacifico che essa non è stata adottata allo scadere del termine impartito nel parere motivato. 9 Si deve pertanto dichiarare che, non avendo emanato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/28, l'[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva medesima.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 10 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda.

Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, l'[OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, va condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 21 aprile 1999, 1999/28/CE, che modifica la direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione, l'[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva. 2) L'[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62001CJ0328_IT [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] causa C-328/01, [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee, rappresentata dal sig. M. Huttunen, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata dal sig. D.J. O'Hagan e dalla sig.ra C. O'Rourke, in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo, convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 21 aprile 1999, 1999/28/CE, che modifica la direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (GU L 118, pag. 53), e, in ogni caso, non avendo informato la [OSCURATO:PERSONA] dell'adozione di tali misure, l'[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva, LA CORTE (Terza Sezione), composta dal sig. J.-P. Puissochet (relatore), presidente di sezione, dalla sig.ra F. Macken e dal sig. J.N. [OSCURATO:PERSONA], giudici, avvocato generale: A. Tizzano cancelliere: R. Grass vista la relazione del giudice relatore, sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza del 20 giugno 2002, ha pronunciato la seguente Sentenza Motivazione della sentenza 1 Con atto introduttivo pervenuto in cancelleria il 31 agosto 2001, la [OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee ha proposto alla Corte, a norma dell'art. 226 CE un ricorso diretto a far dichiarare che, non avendo adottato le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 21 aprile 1999, 1999/28/CE, che modifica la direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (GU L 118, pag. 53), e, in ogni caso, non avendo informato la [OSCURATO:PERSONA] dell'adozione di tali misure, l'[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva. Contesto normativo 2 L'art. 2, n. 1, della direttiva 1999/28 dispone che «[g]li Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° settembre 1999» e che «ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]». Fase precontenziosa 3 Ai sensi della procedura prevista dall'art. 226, primo comma, CE, la [OSCURATO:PERSONA], dopo aver invitato l'[OSCURATO:PERSONA] a presentare le sue osservazioni, con lettera in data 3 agosto 2000 ha inviato a tale Stato membro un parere motivato, invitandolo ad adottare le misure necessarie per conformarsi agli obblighi derivantigli dalla direttiva 1999/28 entro due mesi a decorrere dalla notifica di tale parere. 4 Le autorità irlandesi hanno risposto al parere motivato con lettera del 14 settembre 2000, spiegando che il fatto che il termine di trasposizione non fosse stato rispettato era dovuto alla decisione dell'[OSCURATO:PERSONA] di procedere alla trasposizione congiunta della direttiva 1999/28 e della direttiva del Consiglio 30 marzo 1998, 98/20/CE, che modifica la direttiva 92/14/CEE sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione (1988) (GU L 107, pag. 4). Hanno altresì fatto presente che un progetto di legge, comunicato alla [OSCURATO:PERSONA], era all'esame del gabinetto dell'[OSCURATO:PERSONA] e che la sua adozione sarebbe intervenuta molto rapidamente. 5 Non avendo ricevuto entro il 30 agosto 2001 il testo definitivo delle disposizioni che traspongono la direttiva 1999/28 nell'ordinamento giuridico irlandese, la [OSCURATO:PERSONA] ha proposto il presente ricorso. Sull'inadempimento 6 [OSCURATO:PERSONA] considera che, non avendo dato corso alla procedura necessaria per trasporre la direttiva 1999/28 nel proprio ordinamento giuridico interno in tempo utile affinché la trasposizione fosse realizzata allo scadere del termine a tal fine impartito, l'[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono in virtù, da un lato, di tale direttiva e, dall'altro, degli artt. 249, terzo comma, CE e 10, primo comma, CE. 7 Il governo irlandese non nega che la direttiva 1999/28 non sia stata trasposta nei termini impartiti. Sostiene che l'adozione delle disposizioni dirette a dare attuazione alla detta direttiva dovrebbe intervenire molto rapidamente. 8 Quand'anche si ammettesse che la legge la cui adozione è stata annunciata dal governo irlandese ponesse fine all'inadempimento, è pacifico che essa non è stata adottata allo scadere del termine impartito nel parere motivato. 9 Si deve pertanto dichiarare che, non avendo emanato, entro il termine prescritto, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva 1999/28, l'[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della direttiva medesima. Decisione relativa alle spese Sulle spese 10 Ai sensi dell'art. 69, n. 2, del regolamento di procedura, la parte soccombente è condannata alle spese, se ne è stata fatta domanda. Poiché la [OSCURATO:PERSONA] ne ha fatto domanda, l'[OSCURATO:PERSONA], rimasta soccombente, va condannata alle spese. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, LA CORTE (Terza Sezione) dichiara e statuisce: 1) Non avendo adottato entro il termine prescritto le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 21 aprile 1999, 1999/28/CE, che modifica la direttiva 92/14/CEE del Consiglio sulla limitazione dell'utilizzazione degli aerei disciplinati dall'allegato 16 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 2, seconda edizione, l'[OSCURATO:PERSONA] è venuta meno agli obblighi che le incombono in forza della detta direttiva. 2) L'[OSCURATO:PERSONA] è condannata alle spese.
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