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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00206/2023

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onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7012/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi legittime di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate ope legis in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS); -intimato- per la correzione di errore materiale nei riguardi dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1390/2014, depositata il 23 gennaio 2014, NRG 9438/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA]

1. nella causa riguardante la trattenuta operata dall’INPS sul trattamento di buonuscita di [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’Istituto e poi proseguita nei confronti delle eredi del medesimo meglio indicate in epigrafe, questa S.C., nell’accogliere il ricorso per cassazione proposto dall’ente avverso la pronuncia ad esso sfavorevole della Corte d’Appello di Torino, ha preso atto che le stesse eredi, in quella sede controricorrenti, avevano rinunciato all’azione ed al diritto sostanziale;

2. la S.C. ha quindi ritenuto di decidere nel merito la controversia dichiarando la cessazione della materia del contendere;

3. nel dispositivo della sentenza essa ha espresso una pronuncia di compensazione delle spese dell’intero processo, ma in motivazione ha affermato che sussistevano giusti motivi «per compensare tra le parti le spese delpresente giudizio di legittimità»;

4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto istanza di correzione, sul presupposto che la locuzione del dispositivo fosse frutto di un errore materiale, mentre il vaglio dei presupposti per la concessione della compensazione era avvenuto con solo riferimento alle spese del giudizio di legittimità, come indicato nella motivazione;

5. l’INPS è rimasto intimato;

6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle ricorrenti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA]

1. l’istanza è infondata;

2. la difformità tra dispositivo e motivazione non può che risolversi nel senso che la S.C. abbia inteso compensare le spese dell’intero processo, come del resto espresso con la statuizione decisoria finale;

3. la rinuncia all’azione, verificatasi nel caso di specie ed ammissibile anche nel giudizio di legittimità, a differenza della rinuncia al ricorso, presuppone il riconoscimento dell’infondatezza della domanda e comporta l’estinzione dell’intero processo e non del solo giudizio di legittimità, producendo effetti analoghi a quelli della cessazione della materia del contendere in senso stretto (C. 19845/2019), la cui declaratoria non consente la sopravvivenza di alcuna decisione delle pregresse fasi di merito, sicché il regolamento delle spese deve riguardare l’intero giudizio;

4. è evidente che la S.C., nell’ordinanza di cui si richiede la correzione, si è pienamente adeguata a tali principi, argomentando sulla cassazione (caducatoria delle precedenti pronunce) e declaratoria della cessazione della materia del contendere (definitoria del giudizio per effetto della rinuncia all’azione), sicché è inevitabile che il provvedimento sulle spese riguardasse l’intero processo e non solo il giudizio di legittimità;

5. l’errore materiale – del tutto evidente - si annida quindi nella parte finale della motivazione, ove si è affermata una compensazione delle spese del solo giudizio di legittimità che è incoerente rispetto all’intero assetto di quanto in realtà deciso, mentre è da ritenere manifesto che la reale statuizione assunta fosse quella – coerente con i princi pi di diritto che governano l’ipotesi –di cui al dispositivo;

6. l’istanza di correzione del dispositivo va quindi rigettata;

7. nulla sulle spese, anche perché la parte controinteressata non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta l’istanza di correzione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 7012/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi legittime di [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e domiciliate ope legis in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria della Corte di Cassazione; -ricorrenti– contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS); -intimato- per la correzione di errore materiale nei riguardi dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 1390/2014, depositata il 23 gennaio 2014, NRG 9438/2012; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]'. [OSCURATO:PERSONA] 1. nella causa riguardante la trattenuta operata dall’INPS sul trattamento di buonuscita di [OSCURATO:PERSONA], dipendente dell’Istituto e poi proseguita nei confronti delle eredi del medesimo meglio indicate in epigrafe, questa S.C., nell’accogliere il ricorso per cassazione proposto dall’ente avverso la pronuncia ad esso sfavorevole della Corte d’Appello di Torino, ha preso atto che le stesse eredi, in quella sede controricorrenti, avevano rinunciato all’azione ed al diritto sostanziale; 2. la S.C. ha quindi ritenuto di decidere nel merito la controversia dichiarando la cessazione della materia del contendere; 3. nel dispositivo della sentenza essa ha espresso una pronuncia di compensazione delle spese dell’intero processo, ma in motivazione ha affermato che sussistevano giusti motivi «per compensare tra le parti le spese delpresente giudizio di legittimità»; 4. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto istanza di correzione, sul presupposto che la locuzione del dispositivo fosse frutto di un errore materiale, mentre il vaglio dei presupposti per la concessione della compensazione era avvenuto con solo riferimento alle spese del giudizio di legittimità, come indicato nella motivazione; 5. l’INPS è rimasto intimato; 6. la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata notificata alle ricorrenti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata. [OSCURATO:PERSONA] 1. l’istanza è infondata; 2. la difformità tra dispositivo e motivazione non può che risolversi nel senso che la S.C. abbia inteso compensare le spese dell’intero processo, come del resto espresso con la statuizione decisoria finale; 3. la rinuncia all’azione, verificatasi nel caso di specie ed ammissibile anche nel giudizio di legittimità, a differenza della rinuncia al ricorso, presuppone il riconoscimento dell’infondatezza della domanda e comporta l’estinzione dell’intero processo e non del solo giudizio di legittimità, producendo effetti analoghi a quelli della cessazione della materia del contendere in senso stretto (C. 19845/2019), la cui declaratoria non consente la sopravvivenza di alcuna decisione delle pregresse fasi di merito, sicché il regolamento delle spese deve riguardare l’intero giudizio; 4. è evidente che la S.C., nell’ordinanza di cui si richiede la correzione, si è pienamente adeguata a tali principi, argomentando sulla cassazione (caducatoria delle precedenti pronunce) e declaratoria della cessazione della materia del contendere (definitoria del giudizio per effetto della rinuncia all’azione), sicché è inevitabile che il provvedimento sulle spese riguardasse l’intero processo e non solo il giudizio di legittimità; 5. l’errore materiale – del tutto evidente - si annida quindi nella parte finale della motivazione, ove si è affermata una compensazione delle spese del solo giudizio di legittimità che è incoerente rispetto all’intero assetto di quanto in realtà deciso, mentre è da ritenere manifesto che la reale statuizione assunta fosse quella – coerente con i princi pi di diritto che governano l’ipotesi –di cui al dispositivo; 6. l’istanza di correzione del dispositivo va quindi rigettata; 7. nulla sulle spese, anche perché la parte controinteressata non ha svolto attività difensiva. P.Q.M. La Corte rigetta l’istanza di correzione
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