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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 ottobre 2021

Cassazione n. 38493/2021

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a seguente .

ORDINANZA sul ricorso 22175-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]_ASA GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. LOCATELLI, 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. B. TIEPOLO, 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 6591/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. volta ad ottenere il riconoscimento in suo favore di differenze retributive per l'attività espletata di [OSCURATO:PERSONA] I livello [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, la Corte, condividendo l'iter motivazionale del giudice di primo grado, ha ritenuto pacifica la natura subordinata del rapporto e la durata dello stesso ma ha escluso che, sulla base delle risultanze probatorie raggiunte, potesse reputarsi dimostrata la sussistenza del diritto alle differenze retributive richieste; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi; resiste, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione volontaria è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di / fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ., con riguardo agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché 2697 cod. civ.; con il secondo motivo si allega ancora la violazione dell'art. 2697 comma I cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 245 cod. proc. civ.; con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 2729 cod. civ. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 comma I, n. 5, cod. proc. civ.;tuti e tre i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico — sistematiche, sono inammissibili; le censure, adducendo una illogicità e contraddittorietà della decisione, contestano, nella sostanza, l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta insussistenza di elementi sufficienti a sostegno delle singole spettanze richieste, criticando sotto vari profili la valutazione dalla stessa compiuta, con doglianze intrise di circostanze fattuali, in evidente contrasto con quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza n. 34476 del 2019; - in particolare, è stato affermato in tale pronunzia che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito; - nel caso di specie, le complessive censura tralignano dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pongono a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito del giudizio, senza neppure confrontarsi con la ratio decidendi; - tutti gli argomenti addotti da parte ricorrente, infatti, mirano ad una diversa valutazione della vicenda inerente al rapporto di lavoro, in particolare in ordine alla valorizzazione dell'assenza in atti delle stesse allegazioni circa le singole spettanze e prestazioni specialistiche dedotte e, quindi, circa le differenze retributive che ne sarebbero derivate; con riguardo, in particolare, alla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex p/urimis„ Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. eiv. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in particolar modo in quanto, pur veicolando parte ricorrente la censura per il tramite della violazione di legge, essa, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità; in riferimento, poi, alla censura concernente il vizio di motivazione, parte ricorrente omette di considerare che il presente giudizio di cassazione, ratione temporz.s, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., in base alla quale. le sentenze possono essere impugnate "per omesso esame di un fatto decisivo per il giudi.zio che è stato oggetto di discussione fra le parti", ma anche a quella di cui all'art. 348 ter, ult. comma cod. proc. civ., secondo cui il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cessazione avverso la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c. d. doppia conforme (v. sul punto, Cass, n. 4223 del 2016; Cass. n. 23021 del 2014); conseguentemente, non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità ' tutte quelle censure che attengono alla ricostruzione della vicenda storica come operata i dai giudici di merito, anche in ordine alle risultanze probatorie in ordine all'attività i lavorativa espletata e che lamentano una errata ricostruzione della fattispecie concreta a i mezzo della critica alla valutazione giudiziale delle risultanze di causa, sia perché formulate in modo difforme rispetto ai principi enunciati da Cass.

SS.UU. n. 8053 del 2014, che ha rigorosamente interpretato il novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. limitando la scrutinabilità al c.d.

"minimo costituzionale", sia nella parte in cui attingono questioni di fatto in cui la sentenza di appello ha confermato la pronuncia di primo grado; va poi rilevato che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass.19.6.2014 n. 13960); il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile.

Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in curo 6000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15°/.o e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso nella Adunanza camerale del 12 ottobre 2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente . ORDINANZA sul ricorso 22175-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]_ASA GIULIO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA A. LOCATELLI, 1, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. B. TIEPOLO, 4, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]'; - con troricorrente - avverso la sentenza n. 6591/2019 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 18/12/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/10/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli ha confermato la decisione del locale Tribunale che aveva respinto la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti del [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. volta ad ottenere il riconoscimento in suo favore di differenze retributive per l'attività espletata di [OSCURATO:PERSONA] I livello [OSCURATO:PERSONA]; in particolare, la Corte, condividendo l'iter motivazionale del giudice di primo grado, ha ritenuto pacifica la natura subordinata del rapporto e la durata dello stesso ma ha escluso che, sulla base delle risultanze probatorie raggiunte, potesse reputarsi dimostrata la sussistenza del diritto alle differenze retributive richieste; per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a tre motivi; resiste, con controricorso, il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in liquidazione volontaria è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di / fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. CONSIDERATO che Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360, comma I, n. 3, cod. proc. civ., con riguardo agli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. nonché 2697 cod. civ.; con il secondo motivo si allega ancora la violazione dell'art. 2697 comma I cod. civ. nonché degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. e 245 cod. proc. civ.; con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 2729 cod. civ. nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 comma I, n. 5, cod. proc. civ.;tuti e tre i motivi, da esaminarsi congiuntamente per ragioni logico — sistematiche, sono inammissibili; le censure, adducendo una illogicità e contraddittorietà della decisione, contestano, nella sostanza, l'accertamento operato dalla Corte territoriale in ordine alla ritenuta insussistenza di elementi sufficienti a sostegno delle singole spettanze richieste, criticando sotto vari profili la valutazione dalla stessa compiuta, con doglianze intrise di circostanze fattuali, in evidente contrasto con quanto statuito dal [OSCURATO:PERSONA] nella sentenza n. 34476 del 2019; - in particolare, è stato affermato in tale pronunzia che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito; - nel caso di specie, le complessive censura tralignano dal modello legale di denuncia di un vizio riconducibile all'art. 360 cod. proc. civ., perché pongono a suo presupposto una diversa ricostruzione del merito del giudizio, senza neppure confrontarsi con la ratio decidendi; - tutti gli argomenti addotti da parte ricorrente, infatti, mirano ad una diversa valutazione della vicenda inerente al rapporto di lavoro, in particolare in ordine alla valorizzazione dell'assenza in atti delle stesse allegazioni circa le singole spettanze e prestazioni specialistiche dedotte e, quindi, circa le differenze retributive che ne sarebbero derivate; con riguardo, in particolare, alla denunziata violazione dell'art. 2697 cod. civ., va osservato che, per consolidata giurisprudenza di legittimità, (ex p/urimis„ Cass. n. 18092 del 2020) la doglianza relativa alla violazione del precetto di cui all'art. 2697 cod. eiv. è configurabile soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma e che tale ipotesi non ricorre nel caso di specie, in particolar modo in quanto, pur veicolando parte ricorrente la censura per il tramite della violazione di legge, essa, in realtà mira ad ottenere una rivisitazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità; in riferimento, poi, alla censura concernente il vizio di motivazione, parte ricorrente omette di considerare che il presente giudizio di cassazione, ratione temporz.s, è soggetto non solo alla nuova disciplina di cui all'art. 360, co. 1, n. 5, cod. proc. civ., in base alla quale. le sentenze possono essere impugnate "per omesso esame di un fatto decisivo per il giudi.zio che è stato oggetto di discussione fra le parti", ma anche a quella di cui all'art. 348 ter, ult. comma cod. proc. civ., secondo cui il vizio in questione non può essere proposto con il ricorso per cessazione avverso la sentenza d'appello che confermi la decisione di primo grado, qualora il fatto sia stato ricostruito nei medesimi termini dai giudici di primo e di secondo grado, ossia non è deducibile in caso di impugnativa di pronuncia c. d. doppia conforme (v. sul punto, Cass, n. 4223 del 2016; Cass. n. 23021 del 2014); conseguentemente, non possono trovare ingresso nel presente giudizio di legittimità ' tutte quelle censure che attengono alla ricostruzione della vicenda storica come operata i dai giudici di merito, anche in ordine alle risultanze probatorie in ordine all'attività i lavorativa espletata e che lamentano una errata ricostruzione della fattispecie concreta a i mezzo della critica alla valutazione giudiziale delle risultanze di causa, sia perché formulate in modo difforme rispetto ai principi enunciati da Cass. SS.UU. n. 8053 del 2014, che ha rigorosamente interpretato il novellato art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. limitando la scrutinabilità al c.d. "minimo costituzionale", sia nella parte in cui attingono questioni di fatto in cui la sentenza di appello ha confermato la pronuncia di primo grado; va poi rilevato che, in sede di ricorso per cassazione, una questione di violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ. non può porsi per una erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma, rispettivamente, solo allorché si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte di ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti, invece, a valutazione (cfr. Cass. 27.12.2016 n. 27000; Cass.19.6.2014 n. 13960); il ricorso deve, quindi, essere dichiarato inammissibile; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. PQM La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna la parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali, in favore della parte controricorrente, che liquida in curo 6000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15°/.o e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell'art. 1 —bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 12 ottobre 2021 Il Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:PERSONA]
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