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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02129/2022

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seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Terni in data 01/07/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla confisca [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Terni, su richiesta dell'imputato e con il consenso del P.M., ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena complessiva di anni due di reclusione ed euro 4000,00 di multa, previa riqualificazione del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 dello stesso d.P.R., ordinando la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e dell'altro materiale in sequestro, nonché la confisca e devoluzione all'Erario della somma di danaro sottoposta a vincolo reale.

2. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha articolato i seguenti motivi. 2.1 Inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 62- bis, 99 e 133 cod. pen.

Il Tribunale ha dato per sussistente la recidiva reiterata, sebbene mai ritualmente contestata, di modo che risulta erroneo l'operato bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen.

Malgrado il giudizio di equivalenza formulato, l'aggravante ha inciso in misura pregnante sulla quantificazione della pena. 2.2 Inosservanza di legge in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 445 cod. proc. pen., per avere il Tribunale disposto la confisca del danaro in sequestro sebbene non vi sia prova della sua riferibilità all'attività criminosa, sulla scorta di elementi solo congetturali, ovvero generici, quali la mancanza di una stabile occupazione ed i precedenti di polizia ascritti all'imputato. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei limiti che saranno di seguito precisati.

2. Il primo motivo è inammissibile.

Dall'incartamento processuale - accessibile in questa Sede in ragione della natura del vizio prospettato, siccome inerente ad error in procedendo, come statuito da Sez.

U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - la circostanza aggravante della recidiva risulta essere stata ritualmente contestata dal Pubblico Ministero in sede di richiesta di convalida dell'arresto; tant'è che le parti ne hanno tenuto conto nella richiesta di applicazione di pena formulata personalmente dall'imputato e riportata a verbale.

Peraltro, questa Corte ha avuto modo di osservare che, anche a seguito dell'inserimento del comma 2-bis nell'art. 448 cod. proc. pen, ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale. (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915; Sez. 1, n. 29668 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cannizzo, Rv. 263217).

L'impostazione, assai risalente nel tempo, risulta coerente con la natura di negozio processuale propria del patteggiamento, in cui è la pena finale ad assumere valenza decisiva, in quanto esprime la sostanza dell'accordo inter partes e ne suggella in via definitiva ed ultima l'incontro delle volontà; di modo che è la pena finale a costituire l'oggetto del controllo giudiziario, a prescindere da eventuali errori commessi nei passaggi intermedi, sempre che questi non si traducano in una pena contra legem. 3.11 secondo motivo è invece fondato. 3.1 Al riguardo, in via preliminare va evidenziato che, anche dopo la novella dell'art. 448 cit., è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione della sentenza applicativa di pena che abbia disposto la confisca, determinandosi in tal caso un' illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946).

Si è ritenuto che, sebbene la relativa statuizione esuli dall'area della negozialità, come individuata e delimitata dall'art. 444 cod. proc. pen., di modo che le richieste delle parti al riguardo non vincolano il giudice, la pronuncia che disponga l'applicazione di una misura di sicurezza è suscettibile di ricorso per cassazione, quando la misura sia disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge.

Tale ermeneusi è conforme a quanto l'art. 25 Cost stabilisce in tema di misure di sicurezza in generale, ed al principio di ricorribilità in cassazione «per violazione di legge» delle sentenze e dei provvedimenti comunque incidenti sulla libertà personale, posto dall'art. 111 Cost.

E, d'altra parte, è costante l'insegnamento secondo cui il ricorso per cassazione è esperibile comunque in caso di motivazione mancante o meramente apparente, perché in tali casi si ha inosservanza della norma che impone l'obbligo della motivazione (Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611/01).

In particolare, si sono ritenuti ricompresi nella nozione di violazione di legge sia gli erro res in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv.23969 - 01).

3.2. Tornando al caso in esame, dalla formula adottata in sentenza sembra che la confisca del denaro, di cui non viene neppure precisato l'importo, sia stata disposta dal Giudice in quanto profitto del reato, avuto riguardo al mancato esercizio di attività lavorativa da parte del ricorrente ed ai precedenti di polizia da cui lo stesso risulta gravato, e che vi sia un elevato pericolo di reimpiego.

Con tali argomentazioni, il Tribunale sovrappone aspetti rilevanti ai fini della confisca del profitto del reato con altri propri della confisca per sproporzione.

In entrambi i casi l'ablazione non può ritenersi legittima.

Quanto alla confisca per sproporzione, la stessa non è consentita in relazione al titolo di reato in addebito, atteso che l'art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 prevede la confisca di cui all'art. 240-bis nei casi di condanna o applicazione di pena per i reati di cui all'art. 73 del medesimo d.P.R., ma esclude espressamente tra questi la fattispecie incriminatrice prevista dal comma 5 ( v.

Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900, con riferimento alla confisca ex art. 12 -sexies, dl. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla

I. 7 agosto 1992, n. 356, oggi confluita nella previsione di cui all'art. 240-bis cod. pen.).

Al contrario, sarebbe astrattamente ipotizzabile la confisca regolata dall'art. 240, comma 1, cod. pen., che ha ad oggetto il profitto del reato e natura facoltativa.

E' necessario, a tali fini, che l'ablazione: a) abbia ad oggetto il vantaggio economico riveniente, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (v. in tal senso, sulla nozione di profitto, Sez.

U, 9149 del 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707); b) sia finalizzata ad impedire l'agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399).

Se, dunque, la natura facoltativa e cautelare della confisca impone al giudice un adeguato impegno motivazionale, dovendo entrambi i suindicati presupposti essere analizzati nel provvedimento impositivo, è di tutta evidenza che nella vicenda in scrutinio tale onere non è stato assolto se non in termini meramente apparenti.

Reato in addebito non è, difatti, la cessione di stupefacenti - della quale le somme sottoposte a vincolo coercitivo sarebbero il corrispettivo - bensì la detenzione finalizzata, per quantità e varietà tipologica delle sostanze, alla cessione a terzi .

Anche ad ammettere che le somme rinvenute nella disponibilità dell'imputato costituissero provento di spaccio di sostanze stupefacenti ( in ragione degli elementi presuntivi, per vero alquanto generici, indicati in sentenza, quali l'assenza di occupazione lavorativa stabile da parte dell'imputato ed i suoi precedenti, penali e di polizia), si tratterebbe del corrispettivo di altre, pregresse I cessioni, che esulano dalla regiudicanda (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324).

Dunque, non essendo possibile ricostruire alcun nesso eziologico tra il danaro sottoposto a sequestro impeditivo ed il reato per cui si procede, va disposto l'annullamento della misura ablativa con la conseguente restituzione all'avente diritto.

4. La cancelleria darà comunicazione al Procuratore Generale per gli incombenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, di cui dispone la restituzione all'avente diritto.

Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Così deciso il 1/12/20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Terni in data 01/07/2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza, limitatamente alla confisca [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Terni, su richiesta dell'imputato e con il consenso del P.M., ha applicato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la pena complessiva di anni due di reclusione ed euro 4000,00 di multa, previa riqualificazione del reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 nella ipotesi di cui all'art. 73, comma 5 dello stesso d.P.R., ordinando la confisca e la distruzione della sostanza stupefacente e dell'altro materiale in sequestro, nonché la confisca e devoluzione all'Erario della somma di danaro sottoposta a vincolo reale. 2. [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del suo difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha articolato i seguenti motivi. 2.1 Inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 62- bis, 99 e 133 cod. pen. Il Tribunale ha dato per sussistente la recidiva reiterata, sebbene mai ritualmente contestata, di modo che risulta erroneo l'operato bilanciamento con le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. Malgrado il giudizio di equivalenza formulato, l'aggravante ha inciso in misura pregnante sulla quantificazione della pena. 2.2 Inosservanza di legge in relazione agli artt. 240 cod. pen. e 445 cod. proc. pen., per avere il Tribunale disposto la confisca del danaro in sequestro sebbene non vi sia prova della sua riferibilità all'attività criminosa, sulla scorta di elementi solo congetturali, ovvero generici, quali la mancanza di una stabile occupazione ed i precedenti di polizia ascritti all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei limiti che saranno di seguito precisati. 2. Il primo motivo è inammissibile. Dall'incartamento processuale - accessibile in questa Sede in ragione della natura del vizio prospettato, siccome inerente ad error in procedendo, come statuito da Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092 - la circostanza aggravante della recidiva risulta essere stata ritualmente contestata dal Pubblico Ministero in sede di richiesta di convalida dell'arresto; tant'è che le parti ne hanno tenuto conto nella richiesta di applicazione di pena formulata personalmente dall'imputato e riportata a verbale. Peraltro, questa Corte ha avuto modo di osservare che, anche a seguito dell'inserimento del comma 2-bis nell'art. 448 cod. proc. pen, ad opera dell'art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, non sono deducibili con il ricorso per cassazione gli errori commessi nelle operazioni di calcolo funzionali alla determinazione della pena concordata, se il risultato finale non si discosta da quello concordato dalle parti e non si traduce in una pena illegale. (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 275915; Sez. 1, n. 29668 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Cannizzo, Rv. 263217). L'impostazione, assai risalente nel tempo, risulta coerente con la natura di negozio processuale propria del patteggiamento, in cui è la pena finale ad assumere valenza decisiva, in quanto esprime la sostanza dell'accordo inter partes e ne suggella in via definitiva ed ultima l'incontro delle volontà; di modo che è la pena finale a costituire l'oggetto del controllo giudiziario, a prescindere da eventuali errori commessi nei passaggi intermedi, sempre che questi non si traducano in una pena contra legem. 3.11 secondo motivo è invece fondato. 3.1 Al riguardo, in via preliminare va evidenziato che, anche dopo la novella dell'art. 448 cit., è ammissibile il ricorso per cassazione avente ad oggetto la mancata, o meramente apparente, motivazione della sentenza applicativa di pena che abbia disposto la confisca, determinandosi in tal caso un' illegalità della misura di sicurezza, rilevante come violazione di legge ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost. (Sez. 3, n. 4252 del 15/01/2019, Caruso, Rv. 274946). Si è ritenuto che, sebbene la relativa statuizione esuli dall'area della negozialità, come individuata e delimitata dall'art. 444 cod. proc. pen., di modo che le richieste delle parti al riguardo non vincolano il giudice, la pronuncia che disponga l'applicazione di una misura di sicurezza è suscettibile di ricorso per cassazione, quando la misura sia disposta in violazione dei presupposti e dei limiti stabiliti dalla legge. Tale ermeneusi è conforme a quanto l'art. 25 Cost stabilisce in tema di misure di sicurezza in generale, ed al principio di ricorribilità in cassazione «per violazione di legge» delle sentenze e dei provvedimenti comunque incidenti sulla libertà personale, posto dall'art. 111 Cost. E, d'altra parte, è costante l'insegnamento secondo cui il ricorso per cassazione è esperibile comunque in caso di motivazione mancante o meramente apparente, perché in tali casi si ha inosservanza della norma che impone l'obbligo della motivazione (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611/01). In particolare, si sono ritenuti ricompresi nella nozione di violazione di legge sia gli erro res in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv.23969 - 01). 3.2. Tornando al caso in esame, dalla formula adottata in sentenza sembra che la confisca del denaro, di cui non viene neppure precisato l'importo, sia stata disposta dal Giudice in quanto profitto del reato, avuto riguardo al mancato esercizio di attività lavorativa da parte del ricorrente ed ai precedenti di polizia da cui lo stesso risulta gravato, e che vi sia un elevato pericolo di reimpiego. Con tali argomentazioni, il Tribunale sovrappone aspetti rilevanti ai fini della confisca del profitto del reato con altri propri della confisca per sproporzione. In entrambi i casi l'ablazione non può ritenersi legittima. Quanto alla confisca per sproporzione, la stessa non è consentita in relazione al titolo di reato in addebito, atteso che l'art. 85-bis del d.P.R. n. 309 del 1990 prevede la confisca di cui all'art. 240-bis nei casi di condanna o applicazione di pena per i reati di cui all'art. 73 del medesimo d.P.R., ma esclude espressamente tra questi la fattispecie incriminatrice prevista dal comma 5 ( v. Sez. 4, n. 40912 del 19/09/2016, Ka, Rv. 267900, con riferimento alla confisca ex art. 12 -sexies, dl. 8 giugno 1992, n. 306, convertito dalla I. 7 agosto 1992, n. 356, oggi confluita nella previsione di cui all'art. 240-bis cod. pen.). Al contrario, sarebbe astrattamente ipotizzabile la confisca regolata dall'art. 240, comma 1, cod. pen., che ha ad oggetto il profitto del reato e natura facoltativa. E' necessario, a tali fini, che l'ablazione: a) abbia ad oggetto il vantaggio economico riveniente, direttamente o indirettamente, dalla commissione del reato (v. in tal senso, sulla nozione di profitto, Sez. U, 9149 del 3/7/1996, Chabrui, Rv. 205707); b) sia finalizzata ad impedire l'agevolazione di nuovi fatti criminosi (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324; Sez. 3, n. 2444 del 23/10/2014, dep. 2015, Anibaldi, Rv. 262399). Se, dunque, la natura facoltativa e cautelare della confisca impone al giudice un adeguato impegno motivazionale, dovendo entrambi i suindicati presupposti essere analizzati nel provvedimento impositivo, è di tutta evidenza che nella vicenda in scrutinio tale onere non è stato assolto se non in termini meramente apparenti. Reato in addebito non è, difatti, la cessione di stupefacenti - della quale le somme sottoposte a vincolo coercitivo sarebbero il corrispettivo - bensì la detenzione finalizzata, per quantità e varietà tipologica delle sostanze, alla cessione a terzi . Anche ad ammettere che le somme rinvenute nella disponibilità dell'imputato costituissero provento di spaccio di sostanze stupefacenti ( in ragione degli elementi presuntivi, per vero alquanto generici, indicati in sentenza, quali l'assenza di occupazione lavorativa stabile da parte dell'imputato ed i suoi precedenti, penali e di polizia), si tratterebbe del corrispettivo di altre, pregresse I cessioni, che esulano dalla regiudicanda (Sez. 3, n. 30133 del 05/04/2017, S., Rv. 270324). Dunque, non essendo possibile ricostruire alcun nesso eziologico tra il danaro sottoposto a sequestro impeditivo ed il reato per cui si procede, va disposto l'annullamento della misura ablativa con la conseguente restituzione all'avente diritto. 4. La cancelleria darà comunicazione al Procuratore Generale per gli incombenti di cui all'art. 626 cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, di cui dispone la restituzione all'avente diritto. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore Generale per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Così deciso il 1/12/20
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