CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 15 novembre 2022
Cassazione n. 07007/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CATANIAnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio;[OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catania, in riforma della sentenza del Tribunale di Siracusa del 7 dicembre 2015, ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizione in relazione ai reati di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (in Siracusa il 29 ottobre 2013 - con la recidiva reiterata). 2. La Procura generale presso la Corte di appello di Catania ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per violazione dell'art. 157 cod. pen.. Si deduce che era stata contestata e ritenuta in sentenza la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., per cui il reato non poteva essere ritenuto prescritto, stante l'aumento del relativo termine, ai sensi dell'art. 161, comma secondo, cod. pen.. 3. Il ricorso è fondato, non essendo maturata la prescrizione, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale. In base alla consolidata giurisprudenza di questa Corte, ai fini della prescrizione del reato, deve tenersi conto della recidiva ad effetto speciale. Tale principio trova applicazione anche qualora sia ritenuta subvalente nel giudizio di bilanciamento con le concorrenti circostanze attenuanti, poiché l'art. 157, comma terzo, cod. pen. esclude espressamente che il giudizio di cui all'art. 69 cod. pen. abbia incidenza sulla determinazione della pena massima del reato (Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020, Lattanzi, Rv. 280059). Ne consegue che, essendo stata contestata e riconosciuta la recidiva reiterata, tenuto conto del doppio aumento ex artt. 157 e 161 cod. pen., il termine massimo del reato in esame va determinato in anni tredici e mesi sei, per cui andrà a scadere solo in data 29 aprile 2027. 4. Per tali ragioni, la sentenza impugnata va annullata con rinvio per nuovo giu- dizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Catania. Così deciso in Roma il 15 novembre 2022.