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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 07937/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; rilevato che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati; considerato, invero, che — quanto al primo motivo, afferente all'omessa esclusione della recidiva — risulta corretta e non illogica la motivazione con cui la Corte d'appello ha confermato l'applicazione di tale aggravante, alla luce dei precedenti del ricorrente e della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente; ritenuto che anche il secondo motivo non coglie nel segno, atteso che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, le attenuanti generiche sono state concesse e la Corte di appello ha correttamente illustrato le ragioni per cui non potevano essere riconosciute con giudizio di prevalenza, facendo riferimento ai precedenti dell'imputato e all'assenza di qualsiasi giustificazione dei fatti; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; ì OSSERVA Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, con cui è stata confermata la condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen.; rilevato che i motivi dedotti nel ricorso sono manifestamente infondati; considerato, invero, che — quanto al primo motivo, afferente all'omessa esclusione della recidiva — risulta corretta e non illogica la motivazione con cui la Corte d'appello ha confermato l'applicazione di tale aggravante, alla luce dei precedenti del ricorrente e della considerazione del fatto, oggetto di giudizio, come espressivo di accresciuta pericolosità del ricorrente; ritenuto che anche il secondo motivo non coglie nel segno, atteso che, contrariamente a quanto lamentato dal ricorrente, le attenuanti generiche sono state concesse e la Corte di appello ha correttamente illustrato le ragioni per cui non potevano essere riconosciute con giudizio di prevalenza, facendo riferimento ai precedenti dell'imputato e all'assenza di qualsiasi giustificazione dei fatti; considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i
Sentenza Cassazione n. 07937/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris