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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 22 maggio 2026

Cassazione n. 15759/2026

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ore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-controR.C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona del Sig. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosiliquidatore;[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);entrambi rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);Numero registro generale 14774/2025Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 15759/2026Data pubblicazione 22/05/2026-intimato-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 3045/2025 depositata il 24/4/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, conavviso di accertamento n.

TYZ02EE00912, l’Agenzia delle Entratedeterminava maggiori ricavi non contabilizzati ai fini IVA, IRAP ed IRPEF acarico della R.C.

System di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e dei soci [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2014; con un successivo atto n.TYZXEE00016/2020, a seguito del procedimento di accertamento conadesione, procedeva all’annullamento parziale in autotutela dell’attoimpositivo, azzerando la pretesa per IRAP ed IRPEF e riducendo quella perIVA.La società ed i soci impugnavano l’atto impositivo, deducendo la nullitàdello stesso per aspetti formali, per la violazione del contraddittoriopreventivo e per l’illegittima applicazione dell’art. 39, comma 2°, d.P.R.600/1973.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Ragusa annullava l’avviso perviolazione del contraddittorio.

Osservava, infatti, che la società avevaricevuto, con un messaggio di posta elettronica certificata pervenuto il25/10/2019, un invito a presentarsi per fornire chiarimenti e produrredocumentazione entro il termine di quindici giorni dalla ricezione delmessaggio seguito dall’avvertimento: “per una migliore gestione degliappuntamenti, La invitiamo a presentarsi il giorno 14/10/2019 dalle_9:00alle10:30.

Potrà rivolgersi al funzionario dott. [OSCURATO:PERSONA] che trattala sua pratica”.Numero registro generale 14774/2025Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 15759/2026Data pubblicazione 22/05/2026La società, con messaggio di posta elettronica certificata del15/11/2019, aveva comunicato l’errore, chiedendo la fissazione di unanuova data, ma l’Amministrazione aveva provveduto alla notificadell’avviso, così contravvenendo, secondo il giudice di primo grado, aiprincipi di correttezza e buona fede nei rapporti tra le parti.2.

Avverso tale sentenza proponevano appello i contribuenti,chiedendo la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spesee riproponendo le questioni rigettate; l’Amministrazione proponeva appelloincidentale.La CGT di secondo grado della Sicilia rigettava l’appello incidentale edaccoglieva quello principale sulle spese.In ordine alla questione del contraddittorio, condivideva quantoosservato dal giudice di primo grado, aggiungeva (richiamando inproposito Cass. n. 23729/2022) che lo stesso non poteva essere sostituitodall’istituto dell’accertamento con adesione ed infine affermava che leargomentazioni che il contribuente avrebbe potuto far valere in sede dicontraddittorio non erano pretestuose, in quanto avevano condottocomunque all’annullamento parziale in autotutela dell’atto a seguitodell’accertamento con adesione.3.

Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Hanno resistito con controricorso la società ed il socio [OSCURATO:PERSONA] chehanno altresì depositato una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..Non ha resistito, invece, [OSCURATO:PERSONA] che è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha lamentato ilvizio di cui all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 10,comma 1°, l. 212/2000.

Ad avviso dell’Amministrazione il contraddittorioera stato adeguatamente garantito in quanto era chiaro che il termine diquindici giorni decorreva dalla ricezione della comunicazione e che la dataNumero registro generale 14774/2025Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 15759/2026Data pubblicazione 22/05/2026indicata per l’appuntamento, precedente a tale ricezione, era frutto di unerrore; era stata dunque la società a comportarsi in maniera contraria aiprincipi di correttezza e buona fede nei rapporti tra amministrazionefinanziaria e contribuenti, in quanto aveva atteso lo spirare del termine diquindici giorni per poi trasmettere la comunicazione all’Agenzia delleEntrate.1.2 Il motivo è inammissibile.È vero, infatti, che per i tributi armonizzati è sufficiente che vengaassicurata l’effettività del contraddittorio «indipendentemente daglistrumenti in concreto adottati, quali il ricorso a procedure partecipative ol'impiego di altri meccanismi finalizzati all'interlocuzione preventiva, comel'inoltro di questionari ed il riconoscimento dell'accesso agli atti» (Cass.18489/2024; nello stesso senso, cfr. Cass. 20436/2021, in motivazione);tuttavia, nel caso di specie, il giudice d’appello ha provveduto allavalutazione circa l’idoneità degli strumenti adottati, escludendola, inquanto i contribuenti avevano manifestato la disponibilità allacollaborazione, rappresentando l’errore e chiedendo un nuovoappuntamento.

Non ha attribuito rilevanza al fatto che la comunicazionedei contribuenti era stata trasmessa successivamente al termine diquindici giorni dalla ricezione dell’invito, ma comunque primadell’emissione del provvedimento impositivo, in considerazione sia deldisguido venutosi a creare per effetto dell’errore contenuto in tale atto, siadella natura non perentoria del termine concesso, escludendo in tal modoanche la violazione dei principi di correttezza e buona fede nei rapporti traamministrazione finanziaria e contribuenti.Tale valutazione riguarda il merito della vicenda e non può quindicostituire oggetto di ricorso per cassazione se non nei ristretti limiti delvizio di motivazione che, nel caso di specie, non è stato dedotto.2.1 Con il secondo motivo di ricorso, è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 14774/2025Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 15759/2026Data pubblicazione 22/05/2026«degli artt. 5, par. 2, Trattato sull’Unione europea, 41 e 51, par. 1, [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea».

Ad avvisodell’Amministrazione sarebbe erronea la valutazione della prova diresistenza compiuta dal giudice d’appello che si sarebbe limitato «arilevare la non pretestuosità delle ragioni che essi avrebbero fatto valerein sede di contraddittorio preventivo, anziché valutare la loro idoneità acondurre all’emanazione di un atto impositivo di contenuto diverso daquello in concreto adottato»; ad avviso della ricorrente, non andrebbecondotto un giudizio astratto di non pretestuosità, ma una valutazione inconcreto in ordine al diverso esito che il procedimento avrebbe potutoavere qualora fosse stato consentito il contraddittorio.2.2 Il motivo è inammissibile.Infatti, nella disciplina anteriore all’introduzione dell’art. 6 bis l.212/2000 (per effetto dell’art. 1 d.lgs. 219/2023) – che disciplina oggi inmaniera generalizzata il contraddittorio preventivo, ma non è applicabile,ratione temporis, al presente giudizio - l’obbligo del contraddittoriopreventivo vigeva «quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo seespressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributicd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto,purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto glielementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia propostoun'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, taleessendo quella non idonea a determinare un risultato diverso delprocedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex antespettante al giudice di merito» (Cass. Sez.

U. n. 21271/2025; cfr. ancheCass.

Sez.

U. n. 24823/2015).Come chiarito dalle Sezioni Unite, la valutazione circa la prova diresistenza riguarda il merito e, nel caso di specie, il giudice d’appello haritenuto che le argomentazioni dei contribuenti fossero idonee ad incideresul contenuto del provvedimento, come dimostra il fatto cheNumero registro generale 14774/2025Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 15759/2026Data pubblicazione 22/05/2026l’Amministrazione dopo il procedimento di accertamento con adesioneaveva ridotto anche la pretesa riguardante l’IVA.2.3 La valutazione in questione, quindi, non può essere sindacata inquesta sede, se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione, che perònon è stato dedotto.Appare opportuno aggiungere che la doglianza è comunque infondata;l’Amministrazione in proposito osserva che «non è dato, invece, sapere ilperché, laddove vi fosse stato il contraddittorio prima dell’emissionedell’avviso di accertamento, le poste ingiustificate sarebbero state, comeasserito dai contribuenti, solamente le indicate 17 operazionidall’ammontare complessivo di € 11.193,61».

In realtà è sufficiente che leargomentazioni del contribuente siano idonee a modificare il contenutodell’atto non che siano completamente fondate; e, nel caso di specie, inconsiderazione del provvedimento adottato in autotutela, almeno in partelo erano, dal momento che la pretesa per IVA è stata ridotta.

Del resto lastessa ricorrente afferma che all’esito della procedura di accertamento conadesione «riconosciuto l’errore di metodo consistito nel confrontare, a finedi rettifica, i dati indicati nelle dichiarazioni IRPEF ed IRAP relative alperiodo 18.6.2014 – 31.12.2014 con i flussi bancari relativi all’intero annod’imposta, ma per gran parte effettuati in concreto nel periodo 1.1.2014 -17.6.2014, l’Ufficio ha azzerato, con provvedimento emesso in autotutelan.

TYZXEE00016/2020 (All. 2), il reddito accertato ai fini Irpef e il valoredella produzione netta ai fini Irap, lasciando pressoché immutatol’accertato ai fini IVA, diminuendolo del solo importo giustificato di €2.591,00 […]» (cfr. pagina 3 del ricorso per cassazione).Il ricorso va quindi rigettato.3.

In considerazione della soccombenza, l’Agenzia delle Entrate vacondannata al pagamento, in favore della società e del socio [OSCURATO:PERSONA],delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in € 5.500per compenso professionale.Numero registro generale 14774/2025Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 15759/2026Data pubblicazione 22/05/2026Non occorre dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppiodel contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, in quanto laricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dellostesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014).

P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.

Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento,in favore della R.C.

System di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e diVito Albani, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €5.500,00 per compenso professionale, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento dei compensi, agli esborsi che si liquidano in €200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/4/2026.Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ore, rappresentata e difesa dall'[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]);-ricorrente-controR.C. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), costituitasi in persona del Sig. [OSCURATO:PERSONA], dichiaratosiliquidatore;[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);entrambi rappresentati e difesi dall'[OSCURATO:PERSONA] (c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE]);-controricorrenti-nonché contro[OSCURATO:PERSONA] (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]);Numero registro generale 14774/2025Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 15759/2026Data pubblicazione 22/05/2026-intimato-avverso la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 3045/2025 depositata il 24/4/2025.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/4/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Dalla sentenza impugnata e dagli atti delle parti risulta che, conavviso di accertamento n. TYZ02EE00912, l’Agenzia delle Entratedeterminava maggiori ricavi non contabilizzati ai fini IVA, IRAP ed IRPEF acarico della R.C. System di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. e dei soci [OSCURATO:PERSONA] eGiuseppe [OSCURATO:PERSONA] per l’anno 2014; con un successivo atto n.TYZXEE00016/2020, a seguito del procedimento di accertamento conadesione, procedeva all’annullamento parziale in autotutela dell’attoimpositivo, azzerando la pretesa per IRAP ed IRPEF e riducendo quella perIVA.La società ed i soci impugnavano l’atto impositivo, deducendo la nullitàdello stesso per aspetti formali, per la violazione del contraddittoriopreventivo e per l’illegittima applicazione dell’art. 39, comma 2°, d.P.R.600/1973.[OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Ragusa annullava l’avviso perviolazione del contraddittorio. Osservava, infatti, che la società avevaricevuto, con un messaggio di posta elettronica certificata pervenuto il25/10/2019, un invito a presentarsi per fornire chiarimenti e produrredocumentazione entro il termine di quindici giorni dalla ricezione delmessaggio seguito dall’avvertimento: “per una migliore gestione degliappuntamenti, La invitiamo a presentarsi il giorno 14/10/2019 dalle_9:00alle10:30. Potrà rivolgersi al funzionario dott. [OSCURATO:PERSONA] che trattala sua pratica”.Numero registro generale 14774/2025Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 15759/2026Data pubblicazione 22/05/2026La società, con messaggio di posta elettronica certificata del15/11/2019, aveva comunicato l’errore, chiedendo la fissazione di unanuova data, ma l’Amministrazione aveva provveduto alla notificadell’avviso, così contravvenendo, secondo il giudice di primo grado, aiprincipi di correttezza e buona fede nei rapporti tra le parti.2. Avverso tale sentenza proponevano appello i contribuenti,chiedendo la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spesee riproponendo le questioni rigettate; l’Amministrazione proponeva appelloincidentale.La CGT di secondo grado della Sicilia rigettava l’appello incidentale edaccoglieva quello principale sulle spese.In ordine alla questione del contraddittorio, condivideva quantoosservato dal giudice di primo grado, aggiungeva (richiamando inproposito Cass. n. 23729/2022) che lo stesso non poteva essere sostituitodall’istituto dell’accertamento con adesione ed infine affermava che leargomentazioni che il contribuente avrebbe potuto far valere in sede dicontraddittorio non erano pretestuose, in quanto avevano condottocomunque all’annullamento parziale in autotutela dell’atto a seguitodell’accertamento con adesione.3. Avverso tale sentenza l’Amministrazione ha proposto ricorso percassazione affidato a due motivi.Hanno resistito con controricorso la società ed il socio [OSCURATO:PERSONA] chehanno altresì depositato una memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c..Non ha resistito, invece, [OSCURATO:PERSONA] che è rimasto intimato.RAGIONI DELLA DECISIONE1.1 Con il primo motivo di ricorso, l’Amministrazione ha lamentato ilvizio di cui all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 10,comma 1°, l. 212/2000. Ad avviso dell’Amministrazione il contraddittorioera stato adeguatamente garantito in quanto era chiaro che il termine diquindici giorni decorreva dalla ricezione della comunicazione e che la dataNumero registro generale 14774/2025Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 15759/2026Data pubblicazione 22/05/2026indicata per l’appuntamento, precedente a tale ricezione, era frutto di unerrore; era stata dunque la società a comportarsi in maniera contraria aiprincipi di correttezza e buona fede nei rapporti tra amministrazionefinanziaria e contribuenti, in quanto aveva atteso lo spirare del termine diquindici giorni per poi trasmettere la comunicazione all’Agenzia delleEntrate.1.2 Il motivo è inammissibile.È vero, infatti, che per i tributi armonizzati è sufficiente che vengaassicurata l’effettività del contraddittorio «indipendentemente daglistrumenti in concreto adottati, quali il ricorso a procedure partecipative ol'impiego di altri meccanismi finalizzati all'interlocuzione preventiva, comel'inoltro di questionari ed il riconoscimento dell'accesso agli atti» (Cass.18489/2024; nello stesso senso, cfr. Cass. 20436/2021, in motivazione);tuttavia, nel caso di specie, il giudice d’appello ha provveduto allavalutazione circa l’idoneità degli strumenti adottati, escludendola, inquanto i contribuenti avevano manifestato la disponibilità allacollaborazione, rappresentando l’errore e chiedendo un nuovoappuntamento. Non ha attribuito rilevanza al fatto che la comunicazionedei contribuenti era stata trasmessa successivamente al termine diquindici giorni dalla ricezione dell’invito, ma comunque primadell’emissione del provvedimento impositivo, in considerazione sia deldisguido venutosi a creare per effetto dell’errore contenuto in tale atto, siadella natura non perentoria del termine concesso, escludendo in tal modoanche la violazione dei principi di correttezza e buona fede nei rapporti traamministrazione finanziaria e contribuenti.Tale valutazione riguarda il merito della vicenda e non può quindicostituire oggetto di ricorso per cassazione se non nei ristretti limiti delvizio di motivazione che, nel caso di specie, non è stato dedotto.2.1 Con il secondo motivo di ricorso, è stato denunciato il vizio di cuiall’art. 360, comma 1°, n. 3) c.p.c. per violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 14774/2025Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 15759/2026Data pubblicazione 22/05/2026«degli artt. 5, par. 2, Trattato sull’Unione europea, 41 e 51, par. 1, [OSCURATO:PERSONA] dell’Unione Europea». Ad avvisodell’Amministrazione sarebbe erronea la valutazione della prova diresistenza compiuta dal giudice d’appello che si sarebbe limitato «arilevare la non pretestuosità delle ragioni che essi avrebbero fatto valerein sede di contraddittorio preventivo, anziché valutare la loro idoneità acondurre all’emanazione di un atto impositivo di contenuto diverso daquello in concreto adottato»; ad avviso della ricorrente, non andrebbecondotto un giudizio astratto di non pretestuosità, ma una valutazione inconcreto in ordine al diverso esito che il procedimento avrebbe potutoavere qualora fosse stato consentito il contraddittorio.2.2 Il motivo è inammissibile.Infatti, nella disciplina anteriore all’introduzione dell’art. 6 bis l.212/2000 (per effetto dell’art. 1 d.lgs. 219/2023) – che disciplina oggi inmaniera generalizzata il contraddittorio preventivo, ma non è applicabile,ratione temporis, al presente giudizio - l’obbligo del contraddittoriopreventivo vigeva «quanto ai tributi cd. non armonizzati, solo seespressamente previsto, mentre ha valenza generalizzata per soli tributicd. armonizzati, comportando la relativa violazione l'invalidità dell'atto,purché il contribuente abbia assolto all'onere di enunciare in concreto glielementi in fatto che avrebbe potuto far valere e non abbia propostoun'opposizione meramente pretestuosa, fittizia o strumentale, taleessendo quella non idonea a determinare un risultato diverso delprocedimento impositivo, secondo una valutazione probabilistica ex antespettante al giudice di merito» (Cass. Sez. U. n. 21271/2025; cfr. ancheCass. Sez. U. n. 24823/2015).Come chiarito dalle Sezioni Unite, la valutazione circa la prova diresistenza riguarda il merito e, nel caso di specie, il giudice d’appello haritenuto che le argomentazioni dei contribuenti fossero idonee ad incideresul contenuto del provvedimento, come dimostra il fatto cheNumero registro generale 14774/2025Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 15759/2026Data pubblicazione 22/05/2026l’Amministrazione dopo il procedimento di accertamento con adesioneaveva ridotto anche la pretesa riguardante l’IVA.2.3 La valutazione in questione, quindi, non può essere sindacata inquesta sede, se non nei ristretti limiti del vizio di motivazione, che perònon è stato dedotto.Appare opportuno aggiungere che la doglianza è comunque infondata;l’Amministrazione in proposito osserva che «non è dato, invece, sapere ilperché, laddove vi fosse stato il contraddittorio prima dell’emissionedell’avviso di accertamento, le poste ingiustificate sarebbero state, comeasserito dai contribuenti, solamente le indicate 17 operazionidall’ammontare complessivo di € 11.193,61». In realtà è sufficiente che leargomentazioni del contribuente siano idonee a modificare il contenutodell’atto non che siano completamente fondate; e, nel caso di specie, inconsiderazione del provvedimento adottato in autotutela, almeno in partelo erano, dal momento che la pretesa per IVA è stata ridotta. Del resto lastessa ricorrente afferma che all’esito della procedura di accertamento conadesione «riconosciuto l’errore di metodo consistito nel confrontare, a finedi rettifica, i dati indicati nelle dichiarazioni IRPEF ed IRAP relative alperiodo 18.6.2014 – 31.12.2014 con i flussi bancari relativi all’intero annod’imposta, ma per gran parte effettuati in concreto nel periodo 1.1.2014 -17.6.2014, l’Ufficio ha azzerato, con provvedimento emesso in autotutelan. TYZXEE00016/2020 (All. 2), il reddito accertato ai fini Irpef e il valoredella produzione netta ai fini Irap, lasciando pressoché immutatol’accertato ai fini IVA, diminuendolo del solo importo giustificato di €2.591,00 […]» (cfr. pagina 3 del ricorso per cassazione).Il ricorso va quindi rigettato.3. In considerazione della soccombenza, l’Agenzia delle Entrate vacondannata al pagamento, in favore della società e del socio [OSCURATO:PERSONA],delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano in € 5.500per compenso professionale.Numero registro generale 14774/2025Numero sezionale 3232/2026Numero di raccolta generale 15759/2026Data pubblicazione 22/05/2026Non occorre dichiarare la sussistenza dei presupposti per il raddoppiodel contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 d.P.R. 115/2002, in quanto laricorrente è un soggetto istituzionalmente esonerato dal versamento dellostesso (Cass. n. 1778/2016; Cass. n. 5955/2014). P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso. Condanna l’Agenzia delle Entrate al pagamento,in favore della R.C. System di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e diVito Albani, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in €5.500,00 per compenso professionale, oltre alle spese forfetarie nellamisura del 15 per cento dei compensi, agli esborsi che si liquidano in €200,00 ed agli accessori di legge.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/4/2026.Il Presidente
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