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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 1 gennaio 1982

Cassazione n. 03651/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'8 gennaio 2020 la Corte di appello di Genova confermava la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione consumato in Sanremo 1'8 marzo 2008

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge: il reato, tenuto conto dell'interruzione si prescriveva in dieci anni, dunque 1'8 marzo 2018; pertanto alla data della pronuncia della sentenza di appello era già estinto.

2.1.2. Il ricorso è fondato: assenti cause di sospensione il termine di prescrizione, tenuto conto dell'estensione per l'interruzione il reato di ricettazione contestato si prescrive in dieci anni, dunque risulta estinto r8 marzo 2018, prima della sentenza impugnata.

Si dispone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.

Così deciso in Roma, il giorno 11 gennaio 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 01/01/1982 avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per prescrizione. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'8 gennaio 2020 la Corte di appello di Genova confermava la condanna del ricorrente per il reato di ricettazione consumato in Sanremo 1'8 marzo 2008 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge: il reato, tenuto conto dell'interruzione si prescriveva in dieci anni, dunque 1'8 marzo 2018; pertanto alla data della pronuncia della sentenza di appello era già estinto. 2.1.2. Il ricorso è fondato: assenti cause di sospensione il termine di prescrizione, tenuto conto dell'estensione per l'interruzione il reato di ricettazione contestato si prescrive in dieci anni, dunque risulta estinto r8 marzo 2018, prima della sentenza impugnata. Si dispone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso in Roma, il giorno 11 gennaio 2022
Sentenza Cassazione n. 03651/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris