CNELTesto definitivoSezione Terziario E ServiziDecisione del 15 gennaio 2024
CNEL n. H04M/2024
Testo integrale del provvedimento
CNEL — Testo definitivo
Codice CCNL: H04M
Titolo CCNL: CCNL per il personale dipendente delle imprese e delle reti d'impresa che operano nei settori turistici alberghieri, B&B, centri termali, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio
Titolo accordo: CCNL per il personale dipendente delle imprese e delle reti d'impresa che operano nei settori turistici alberghieri, B&B, centri termali, pubblici esercizi, stabilimenti balneari, agenzie di viaggio
Ambito: Contratto collettivo nazionale
Settori: TERZIARIO E SERVIZI
Sottosettori: pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale; turismo
Parti datoriali: UNIMPRESA; UNIAP
Parti sindacali: FIALC CONFAIL; UPLA CONFCONTRIBUENTI; CONFAIL
Decorrenza: 2024-01-15
Scadenza: 2027-01-14
Stipula: 2024-01-14
Stato: Acquisito
Identificativo: 20197
Fonte ufficiale: https://archiviocontratti.cnel.it/ricerca/?idAccordo=178914
--- Testo contratto ---
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Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente delle imprese e delle reti
d'impresa che operano nei settori turistici alberghieri, B&B. centri termali, pubblici esercizi,
stabilimenti balneari, agenzie di viaggio.
Periodo di validità dal 15 Gennaio 2020 al 14 Gennaio 2022
RINNOVATO IL 14 Gennaio 2022
Periodo di validità dal 15 Gennaio 2022 al 14 Gennaio 2024
RINNOVATO IL 14 Gennaio 2024
Periodo di validità dal 15 Gennaio 2024 al 14 Gennaio 2027
Il giorno 14 Gennaio 2024 in Roma presso la sede di UNIMPRESA sita in via Barberini,95 a conclusione
delle trattative avviate il 09 Ottobre 2023 e dei successivi incontri, si sono riunite le sotto indicate
Organizzazioni:
Le Organizzazioni Sindacali Datoriali:
UNIMPRESA • Unione Nazionale di Imprese, con sede legale e direzione generale in Roma alla via
Barberini n. 95, codice fiscale 90024240633 rappresentata dal direttore generale Dott.ssa Mariagrazia
Lupo Albore;
UNIAP, con sede legale in Roma, Via Nomentana 873, C.F. 95036160638 rappresentata dal presidente
Danilo Andolfo
E
Le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori:
CONF.A.I.L. -Confederazione Autonoma Italiana del Lavoro, con sede legale in Milano in Viale
Abruzzi, 38 -C.F. 97008220150, rappresentata dal Segretario Generale Confederale Dott. Antonio
Forcella;
F.I.A.L.C. -Conf.A.I.L. -Federazione Italiana Autonoma lavoratori Commercio. con sede legale in
Milano in Viale Abruzzi, 38, rappresentata dal Segretario Confederale Sig. Annunziato Zavettieri;
UPLA/Confcontribuenti -UNisindacale Pensionati Lavoratori ed Autonomi aderente a
Confcontribuenti, con sede legale in Palermo alla via Duce Della Verdura, 33-CF: 03159580731
rappresentata dal Presidente Umberto Ferro
è stato stipulato il presente C.C.N.L. di lavoro per il personale dipendente delle imprese e delle reti
d'impresa che operano nei settori turistici alberghieri, B&B, centri termali, pubblici esercizi, stabilimenti
balneari, agenzie di viaggio, composto da 20 titoli, 209 articoli.
L'allegato testo è stato inviato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al CNEL.
Roma, 14 Gennaio 2024
.L.C. CONF.A.I.L.
I . -Pag. 1 a 129
INDICE
Premessa
Nota esplicativa su "Reti d'impresa"
Nota esplicativa su "L'impresa Turistica"
Allegato A -Disciplina Apprendistato
Allegato 8 -Disciplina lavoro intermittente
Allegato C -Disciplina Collaborazioni coordinate e continuative
TITOLO I -SFERA DI APPLICAZIONE-DECORRENZA E DURATA-CONTRATTAZIONE
Art. 1 -Sfera di applicazione -Lavoro Agile -Smart Working
Art. 2 -Decorrenza e durata
Art. 3 -Inscindibilità delle disposizioni contrattuaU
Art. 4 -Livelli di contrattazione -rinnovo
Art. 5 -Istituti per la produttività
TITOLO II -BILATERALITA' -FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE-FONDO SANITARIO
Art.6 -Ente Bilaterale nazionale -Commissione Nazionale di Certificazione, Conciliazione e Arbitrato
Art. 7 -MBA Mutua UNIMPRESA-Assistenza Sanitaria Integrativa, Previdenza Complementare
Art. 8 -Omissione delle quote
Art. 9 -Formazione
TITOLO III -CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 10 -Classificazione
Art. 11 -Mansione del lavoro
Art. 12 -Mansione promiscue
Art. 13 -Passaggi di livello
TITOLO IV-IL NUOVO MERCATO DEL LAVORO -GLI ISTITUTI
Art. 14 -Mercato del lavoro
Art. 15 -Soglie numeriche lavoratori somministrati
Art. 16 -Part time weekend
Art. 17 -Disciplina del lavoro a tempo determinato e Aziende di stagione
Art. 18 -Limiti quantitativi
Art. 19 -Nuove attività
Art. 20 -Sostituzione e affiancamento
Art. 21 -Stagionalità
Art. 22 -Intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno
Art. 23 -Cause di forza maggiore
Art. 24 -Diritto di precedenza
Art. 25 -Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Art. 26 -Lavoro extra e di surroga
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TITOLO V-APPALTO·DI SERVIZI
Art. 27 -Appalto di servizi
TITOLO VI-COSTITUZIONE E TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 28 -Assunzione e documentazione
Art. 29 -Preavviso di Licenziamento e Dimissioni
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Art. 30 -Indennità sostitutiva del preavviso
TITOLO VII-ORARIO DI LAVORO
Art. 31 -Orario normale settimanale
Art. 32 -Durata massima dell'orario di lavoro
Art. 33 -Riposo giornaliero
Art. 34 -Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
Art. 35 -Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 36 -FlessibiHtà
Art. 37 -Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
Art. 38 -Orario di lavoro dei minori
Art. 39-Riposo dei minori
Art. 40 -Recuperi
Art. 41 -Intervallo per la consumazione dei pasti
Art. 42 -Lavoro notturno
Art. 43 -Lavoratori notturni e straordinario
Art. 44 -Riposo settimanale
Art. 45 -Modalità di godimento del riposo settimanale
Art. 46 -Lavoro domenicale
TITOLO VIII -FESTIVIT A' -FERIE -PERMESSI
Art. 4 7 -Festività
Art. 48 -Determinazione del periodo di ferie
Art. 49 -Modalità di fruizione
TITOLO IX -ASPETTATIVA, CONGEDI DIRITTO ALLO STUDIO
Art. 50 -Aspettativa
Art. 51 -Congedo per matrimonio
Art. 52 -Congedo per motivi familiari
Art. 53 -Permessi per elezioni
Art. 54 -Lavoratori Studenti
Art. 55 -Diritto allo studio
Art. 56 -Permessi per sostenere gli esami
TITOLO X -NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 57 -Doveri del lavoratore
Art. 58 -Sanzioni disciplinari
Art. 59 -Comportamenti sanzionabili
Art. 60 -Assenze non giustificate
Art. 61-Corredo e abiti di servizio
TITOLO Xl -TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 62 -Retribuzione e paga base
Art. 63 -Retribuzione di fatto
Art. 64 -Retribuzione mensile
Art. 65 -Quota giornaliera
Art. 66 -Quota oraria
Art. 67 -Corresponsione della retribuzione
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Art. 68 -Scatti di anzianità-Formazione di Anzianità
Art. 69 -Indennità di funzione
Art. 70 -Obblighi di adeguamento ai parametri retributivi e contributivi dei contratti di settore
Art. 71 -Tredicesima mensilità
Art. 72 -Premio Di Produttività
Art. 73 -Trattamento di fine rapporto (TFR)
Art. 7 4 -Prospetto paga
TITOLO XII -GRAVIDANZA E PUERPERIO
Art. 75 -Congedo di maternità e di paternità
TITOLO XIII-MALATTIE ED INFORTUNI
Art. 76 -Malattia
Art. 77 -Verifiche sanitarie
Art. 78 -Cambio indirizzo
Art. 79 -Prescrizioni mediche.
Art. 80 -Certificato dj guarigione
Art. 81 -Presenza presso domicilio
Art. 82 -Periodo di comporto
Art. 83 -Conservazione del posto
Art. 84 -Denuncia della malattia
Art. 85 -Trattamento economico
Art. 86 -Trattamento economico apprendista
Art. 87 -Infortunio
Art. 88 -Trattamento economico infortunio
Art. 89 -Trattamento economico infortunio dell'apprendista
Art. 90 -Anticipazione indennità INAIL
TITOLO XIV -PUBBLICI ESERCIZI
Capo I CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 91 -Classificazione del personale
Capo II -COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Art. 92 -Figure Professionali
Art. 93 -Compensi-Obbligo Di Riservatezza-Estinzione Del Rapporto
Capo III -CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
Art. 94 -Periodo di Prova
Art. 95 -Risoluzione anticipata del contratto a termine
Art. 96 -Trattamento
CAPO IV-ORARIO DI LAVORO
Art. 97 -Distribuzione dell'orario di lavoro
Art. 98 -Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
Art. 99 -Maggiorazione per lavoro notturno
Art. 100 -Lavoratori notturni
Art. 101 -Maggiorazione per lavoro straordinario
Art. 102 -Maggiorazione per festività
Art. 103 -Ferie
CAPO V-TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PERCENTUALISTI
Art. 104 -Indennità di contingenza
Art. 105 -Percentuale di servizio
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Art. 106 -Percentuale di servizio ristoranti e similari
Art. 107 -Percentuale di servizio bar caffè e similari
Art. 108 -Percentuale di servizio banchetti e servizi affini
Art. 109 -Sistemi di calcolo percentuale
Art. 110 -Disposizioni varie
Art. 111 -Percentuale per familiari datore di lavoro
Art. 112 -Trattamento economico maitres e capi camerieri percentualisti e dei lavoratori extra e di
surroga
Art. 113 -Facoltà di opzione per il personale percentualista tavoleggiante
Art. 114 -Mensilità supplementari
Art. 115 -Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti
CAPO VI -MALATTIA ED INFORTUNIO
Art. 116 -Malattia
Art. 117 -Infortunio
CAPO VII -PULIZIA DEI LOCALI
Art. 118 -Pulizia dei locali e del posto di lavoro
CAPO VIII -NORME PER I LOCALI NOTTURNI
Art. 119 -Locali notturni
Art. 120 -Percentuale di servizio
Art. 121 -Ulteriori disposizioni
CAPO IX-NORME PER RISTORANTI E BUFFETS DI STAZIONE
Art. 122 -Ristoranti e buffets di stazione
Art. 123 -Anzianità di servizio e trattamenti di fine rapporto
CAPO X -NORME PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA (mense aziendali)
Art. 124 -Disposizioni per la ristorazione collettiva
Art. 125 -Cambi di gestione -finalità
Art. 126 -Trattamenti salariali integrativi
Art. 127 -Gestione dei permessi retribuiti
Art. 128 -Sciopero nelle mense ospedaliere
CAPO XI -REFEZIONE
Art. 129 -Refezione
CAPO XII -ACCORDI SETTORIALI
Art. 130 -Accordi settoriali
TITOLO XV -STRUTTURE ALBERGHIERE
CAPO I -CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 131 -Classificazione del personale
CAPO II -COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Art. 132 -Figure Professionali
Art. 133 -Compensi -Obbligo di riservatezza-Estinzione del rapporto
CAPO III -CLASSIFICA ESERCIZI ALBERGHIERI
Art. 134 -La classifica degli esercizi alberghieri
CAPO IV -ST AGIAIRES
Art. 135 -Disciplina applicabile agli stagiaires
CAPO V -CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
CAPO VI -ORARIO DI LAVORO
Art. 136 -Distribuzione orario settimanale
Art. 137 -Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 138 -Lavoro notturno
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Art. 139 -La distribuzione dell'orario di lavoro e delle pause di lavoro notturno da parte dei contratti
integrativi
Art. 140 -Lavoratori notturni
Art. 141 -Lavoro straordinario
CAPO VII -FESTIVIT A'
Art. 142-Trattamento economico applicabile in caso di prestazioni lavorative nelle festività
CAPO VIII -FERIE
Art. 143 -Il prolungamento del periodo di ferie
CAPO IX -ELEMENTI ECONOMICI
Art. 144 -Paga base aziende alberghiere minori
Art. 145 -Calcolo dei ratei
CAPO X -MALATTIA
Art. 146 -Trattamento economico applicabile in caso di malattia ed infortunio
CAPO Xl -INFORTUNIO
Art. 147 -Trattamento economico applicabile in caso di malattia professionale ed infortunio sul
lavoro
CAPO Xli -NORME PER GLI OSTELLI
Art. 148 -Norme per gli Ostelli
CAPO XIII -NORME PER LE RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE
Art. 149 -Norme per le residenze turistico alberghiere
CAPO XIV -NORME PER I CENTRI BENESSERE
Art. 150 -Norme per i centri benessere
CAPO XV -NORME PER GLI APPRODI TURISTICI
Art. 151 -Classificazione del personale
Art. 152 -Disposizioni di raccordo
TITOLO XVI -COMPLESSI TURISTICI -RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
CAPO I -CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 153 -Classificazione del personale
CAPO Il -CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
CAPO lii -ORARIO DI LAVORO
Art. 154 -Distribuzione orario settimanale
Art. 155 -Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Art. 156 -Lavoro notturno
Art. 157 -Lavoratori notturni
Art. 158 -Lavoro straordinario
Art. 159 -Festività
Art. 160 -periodo di ferie
CAPO IV -FESTIVIT A'
Art. 161 -Trattamento economico applicabile in caso di prestazioni lavorative nelle festività
CAPO V -ELEMENTI ECONOMICI
Art. 162 -Paga base aziende minori
CAPO VI -MALATTIA
Art. 163 -Trattamento economico applicabile in caso di malattia e infortunio
CAPO VII -INFORTUNIO
Art. 164 -Trattamento economico applicabile in caso di malattia professionale ed infortunio sul
lavoro
CAPO VIII-COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Art. 165 -Normativa di riferimento
Pag. 6 a 129 ~
Art. 166 -Profili professionali-Autonomia del collaboratore-Luogo e coordinamento della prestazione
Art. 167 -Compensi-Obbligo di riservatezza-Estinzione del rapporto
TITOLO XII -IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO
CAPO I -CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 168 -Classificazione del personale
CAPO II -CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
CAPO lii -ORARIO DI LAVORO
Art. 169 -L'orario di lavoro per il personale addetto a lavori discontinui, di attesa, o custodia
Art. 170 -Distribuzione dell'orario settimanale
Art. 171 -Lavoro straordinario
CAPO IV -FESTIVITÀ
Art. 172 -Trattamento economico applicabile in caso di prestazioni lavorative nelle festività
CAPO V -FERIE
Art. 173 -Periodo di ferie
CAPO VI -MISSIONI E TRASFERJMENTI
Art. 17 4 -Trattamento normativo ed economico applicabile in caso di trasferta del lavoratore
Art. 175 -Trattamento normativo ed economico applicabile in caso di trasferimento del lavoratore
capo famiglia con congiunti a carico
Art. 176 -Trattamento economico applicabile in caso di trasferimento del lavoratore che non sia capo
famiglia, o senza congiunti a carico
Art. 177 -Disposizioni particolari applicabili in caso di trasferimento del lavoratore
Art. 178 -Trattamento normativo ed economico applicabile in caso di distacco, o comando, del lavoratore
CAPO VII -TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI
Art. 179 -Paga Base Agenzie Minori
Art. 180 -Prowigioni
Art. 181 -Indennità di cassa
Art. 182 -Scatti di anzianità
Art. 183 -Mensilità supplementari
CAPO VIII -MALATTIA
Art. 184 -Trattamento economico applicabile in caso di malattia ed infortunio
CAPO IX -INFORTUNIO
Art. 185 -Trattamento economico applicabile in caso di malattia professionale ed infortunio sul
lavoro
Art. 186 -Sospensione dal lavoro
TITOLO XVIII -AZIENDE CHE SVOLGONO SERVIZIO DI TRASPORTO, ED ATTIVITÀ CONNESSE,
PREVALENTEMENTE IN AMBITO TURISTICO
CAPO I -CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 187 -Classificazione del personale: disposizioni generali
CAPO II -CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
CAPO III-ORARIO DI LAVORO
Art. 188 -Orario di lavoro settimanale -Disposizioni generali
Art. 189 -Orario di lavoro settimanale -Disposizioni per i conducenti di autobus ed il personale
viaggiante
Art. 190 -Orario di lavoro settimanale -Regime di flessibilità
Art. 191 -Lavoro notturno
Art. 192 -Lavoratori notturni
Art. 193 -Lavoro straordinario
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CAPO IV -FESTIVITÀ
Art. 194 -Trattamento economico applicabile in caso di prestazioni lavorative nelle festività
CAPO V -FERIE
Art. 195 -Periodo di ferie
CAPO VI -MISSIONI E TRASFERIMENTI
Art. 196 -Trattamento normativo ed economico applicabile in caso di trasferta del lavoratore
Art. 197 -Trattamento normativo ed economico applicabile in caso di trasferimento del lavoratore
capo famiglia con congiunti a carico
Art. 198 -Trattamento economico applicabile in caso di trasferimento del lavoratore che non sia capo
famiglia, o senza congiunti a carico
TITOLO XIX -SALE BINGO
Art. 199 -Normativa
Art. 200 -Classificazione del personale
Art. 201 -Retribuzione
Art. 202 -Indennità
Art. 203-Orario di lavoro -Pause
Art. 204 -Lavoro interinale
Art. 205 -Istituti normati
TITOLO XX -ARCHIVIO CONTRATTI -NORME FINALI
Art. 206 -Archivio contratti
Art. 207 -Norma di rinvio
Art. 208 -Fondo interprofessionale per la formazione continua -FONARCOM
Art. 209 -UNI.CO.AS.CO. -Contributi per assistenza contrattuale ( codice WS 10)
Roma, 14 Gennaio 2024
Le Parti, firmatar e del presente CCNL, in riferimento a quanto previsto dall'accordo Stato -Regioni del
7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera 1) -"Individuazione dei soggetti formatori
e sistema di accreditamento" dell'Allegato A del citato accordo, confermano di essere in possesso dei
requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell'R.L.S. anche in modalità E
Learning.
Premessa
Il presente CCNL, di durata triennale, tanto per la parte economica che per la parte normativa, avrà la
funzione di garantire la certezza dei trattamenti economici e normativi comuni per tutti i lavoratori dei
settori ovunque impiegati sul territorio nazionale. Per la dinamica degli effetti economici, inoltre, si
individuerà un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per il triennio, in sostituQJione
Pag. 8 a 129 ,
l
del tasso di inflazione programmata, l'indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA.
Le Organizzazioni firmatarie intendono dare con il presente articolato una risposta alle esigenze per un
cambiamento della contrattualistica nazionale in un'ottica di rilancio reale dell'occupazione, fattore
indispensabile per un'espansione strutturale dell'economia e della produttività del Paese e ribadiscono
che il CCNL deve essere considerato un complesso unitario ed inscindibile.
Esse ritengono che, in un ordinamento pluralista e democratico, la contrattazione collettiva costituisca la
paritaria funzione sul piano del diritto al lavoro ed all'esercizio dell'imprese aderenti, in un contesto di
riconosciute libertà associative.
Il presente CCNL, inoltre, si muove nelle logiche dettate dall'Unione Europea e finalizzate al
miglioramento dei rapporti individuali e collettivi di lavoro, alla crescita dei livelli occupazionali, alla
protezione e sicurezza sociale, per concorrere a formulare e rafforzare le regole di garanzia e di tutela dei
processi lavorativi.
Con il Protocollo aggiuntivo al trattato di Maastricht del 1991, relativo alla politica sociale, i Governi
dell'Unione Europea hanno indicato le materie su cui inciderà la politica sociale comunitaria per il
conseguimento degli obiettivi delle loro azioni comuni: la sicurezza e la salute del lavoratore, le migliori
condizioni di lavoro, l'informazione e la consultazione dei lavoratori, le pari opportunità, la
rappresentanza e la difesa collettiva degli interessi dei lavoratori e dei datori di lavoro ivi compresa la
cogestione, gli aiuti finanziari alla promozione dell'occupazione ed alla creazione dei posti di lavoro.
Per questi obiettivi, le Organizzazioni Sindacali dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori svolgono una
specifica funzione che esercitano nei confronti del legislatore comunitario nonché un'essenziale funzione
negoziate nell'ambito del dialogo sociale.
Sulla base di tali principi le Organizzazioni Sindacali firmatarie, affermano il loro ruolo di stimolo e di
controllo sulle politiche sociali e del lavoro, nonché la loro essenziale funzione negoziate nell'ambito del
confronto con gli organismi istituzionali, governativi e legislativi del nostro Paese e della Comunità
Europea.
Con spirito improntato alla massima solidarietà tra lavoro e capitale, la stipula di questo contratto, tra le
varie ed ulteriori soluzioni introdotte, ha esplicitato innovazioni anche sulla metodologia contrattuale,
prevedendo in modo consapevole un duplice livello di contrattazione:
-di livello nazionale;
-di livello aziendale.
Le parti stipulanti, oltre a dare valenza al duplice livello di contrattazione, hanno ritenuto opportuno
inserire nel contratto un impianto normativo rivolto a migliorare innanzitutto la disciplina del rapporto
di lavoro. Le Parti ribadiscono, infine, che particolare cura sarà dedicata alla valutazione delle politiche
aziendali, affinché una parte non trascurabile degli utili d'impresa venga destinata al miglioramento delle
condizioni ambientali e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché a retribuire i risultati conseguiti in
ragione dell'impegno partecipativo della componente lavoro. Le parti, perciò, si impegnano ad esercitare,
con il massimo scrupolo, un'azione di controllo ed a denunciare eventuali posizioni e/o gestioni irregolari,
specie in ordine al "lavoro nero" ed allo sfruttamento del lavoro minorile che degradano il rapporto di
lavoro e disonorano la società civile. . .
Le Parti ritengono anche che, per il rilancio dell'occupazione, in un'ottica di mercato sociale del lavoro
. stabilizzato tendente alla piena occupazione, avrà un ruolo centrale il secondo livello di contrattazione,
soprattutto aziendale. In essa si individua la necessità di incrementare e rendere strutturale quelle misure
volte ad incentivare, in termini di riduzione delle tasse e dei contributi, collegandoli agli aumenti salariali
finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di produttività, redditività qualità, efficienza ed efficacia per
migliorare la competitività dell'impresa.
Le Parti si danno atto che la forte crisi economica internazionale, e in particolare dell'Area euro, che sta
coinvolgendo pesantemente il nostro Paese, richiede un profondo impegno verso obiettivi comuni che
contribuiscano a realizzare le opportune convergenze per la crescita, per l'occupazione e per la difesa del
potere d'acquisto dei salari.
Nota esplicativa su "Reti di imprese"
Fare una rete di imprese significa stipulare un accoi:do di collaborazione tra imprese con un contratto di
rete. È un modello di business alternativo che lascia anche autonomia soggettiva a ciascuna impresa della
rete. Le imprese che si riuniscono in una rete stabiliscono degli obbiettivi comuni, come:
• scambiare know-how o prestazioni industriali, commerciali, tecnologiche;
• collaborare nell'ambito delle rispettive imprese;
Pag. 9 a 129
i
• esercitare in comune attività di impresa.
Nella definizione di tali obiettivi, la legge prevede ampia autonomia contrattuale di adattamento degli
obblighi giuridici.
Le reti di imprese possono:
• avere un fondo patrimoniale comune e un organo comune e, in tal caso, ottenere il riconoscimento
della soggettività giuridica iscrivendosi al Registro Imprese;
• partecipare alle gare dei bandi pubblici.
Perché fare una rete di imprese?
La rete di imprese può consentire alle Micro e PMI di superare gli ostacoli derivanti dai limiti dimensionali
e raggiungere una massa critica per competere a livello globale, salvaguardando però la
propria individualità.
In particolare:
• incrementare produttività e competitività;
• condividere conoscenze e competenze;
• sviluppare maggiore potenzialità innovativa, creatività e dinamicità;
• facilitare l'internazionalizzazione e inserirsi in nuovi mercati;
• certificare la qualità del proprio processo produttivo;
• razionalizzare i costi di gestione.
È quindi uno strumento che genera valore per ciascuna impresa che vi partecipa e sviluppo per il territorio
in cui opera.
Nota esplicativa su "L'Impresa Turistica"
L'impresa Turistica.
Nell'ordinamento Italiano manca una definizione puntuale di "impresa turistica" in quanto la competenza
a disciplinare tale settore economico è riconosciuta nel nostro ordinamento costituzionale alle regioni
poiché si ritiene che esse siano più facilmente in grado di soddisfare le esigenze dei cittadini che vi operano.
Tuttavia all'articolo 7 della legge 29 marzo 2001 n. 135 (legge quadro di riforma della legislazione
nazionale del turismo) le imprese turistiche sono definite come "quelle che esercitano attività economiche
organizzate per la produzione, la commercializzazione, l'intermediazione e la gestione di prodotti, di
servizi, tra cui gli stabilimenti balneari, di infrastrutture e di esercizi, compresi quelli di somministrazione
facenti parte dei sistemi turistici locali, concorrenti alla formazione turistica" Negli ultimi anni si è,
pertanto, verificato un ampliamento del concetto di impresa turistica, il quale non è più limitato al vecchio
approccio che riconosceva come tale solo gli alberghi, i motel, i villaggi turistici, i campeggi, le residenze
turistiche, ecc. ma si è ampliato fino a ricomprendervi anche tutte le attività economiche che fanno parte
dei sistemi turistici locali. Le imprese che operano nel settore del turismo sono tenute, come qualsiasi altra
impresa, ad iscriversi nel Registro delle imprese poiché tale iscrizione è condizione per l'esercizio
dell'attività turistica.
TITOLO I
SFERA DI APPLICAZIONE-DECORRENZA E DURATA-CONTRATTAZIONE
Art. 1 -Sfera di applicazione
Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina i rapporti di lavoro del personale
dipendente delle imprese e delle reti d'impresa nei settori:
1. Resort, Relais, Residence, villaggi turistici, alberghi, pensioni, ostelli, affittacamere e "B&B";
2. attività di agriturismo;
3. Complessi turistico-ricettivi all'aria aperta, campeggi, parchi divertimenti, Acqua park,
4. Centri termali, SPA e centri benessere, imprese ricettive;
5. Musei privati, organizzatori di mostre ed esposizioni, fiere e congressi;
6. Pubblici esercizi;
7. Stabilimenti balneari;
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8. Agenzie di viaggi e turismo;
9. Tour operator;
10. Trave! agent;
11. lnformation point;
12. Turismo culturale e spettacolo;
13. Agenzie di animazione;
14. Turismo creativo;
15. lncoming e outgoing;
16. Ristorazione e intrattenimento;
17. Porti ed approdi turistici;
18. Rifugi alpini;
19. Aziende che svolgono servizio di trasporto, ed attività connesse, prevalentemente in ambito
turistico.
Lavoro Agile -Smart Working
Il lavoro agile è possibile per quelle figure lavorative per cui l'azienda, nell'ambito della propria
organizzazione del lavoro, ritiene applicabile tale modalità di lavoro. L'Ente Bilaterale EBINPMI può essere
investito di tale tematica per specifici accordi.
Le Parti convengono di applicare quanto previsto dall'Accordo Interconfederale dell'11 maggio 2020
allegando, come parte integrante del presente CCNL, il testo base di un verbale di accordo (ALLEGATO 1)
e l'informativa INAIL sulla sicurezza nel lavoro agile (ALLEGATO 2)
Art. 2 Decorrenza e durata
Salve le decorrenze particolari stabilite dai singoli istituti, il presente contratto scaduto il 14.01.2024 è
RINNOVATO con Decorrenza: 15/01/2024 e scadenza: 14/01/2027. Esso si intenderà
successivamente rinnovato di anno in anno qualora non venga disdettato da una delle parti stipulanti con
lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, sei mesi prima della scadenza del contratto stesso. In caso
di disdetta resterà in vigore sino a che non verrà sostituito dal successivo.
Art. 3 Inscindibilità delle disposizioni contrattuali
Il presente contratto collettivo nazionale di lavoro, sottoscritto dalle Associazioni imprenditoriali e dalle
Organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative nella categoria a livello
nazionale, è un complesso unitario e inscindibile e costituisce, in ogni sua norma e nel suo insieme un
trattamento minimo e inderogabile per i lavoratori delle aziende ricomprese nella "Sfera di applicazione".
L'applicazione integrale del presente contratto costituisce condizione necessaria per il godimento dei
benefici normativi e contributivi previsti dalle vigenti normative regionali, nazionali e comunitarie
nonché per l'accesso alla formazione continua erogata dai fondi interprofessionali.
Per quanto non previsto dal presente contratto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia. Restano
salve le condizioni di miglior favore.
Art. 4 -Livelli di contrattazione -rinnovo
Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva di lavoro su due livelli:
• contrattazione di 1 ° livello rappresentata dal CCNL di settore;
• contrattazione di 2° livello rappresentata dal contratto territoriale o contratto aziendale.
Contrattazione di 1 ° livello
La contrattazione collettiva di 1 ° livello riconosce il diritto di poter impostare la propria attività
produttiva sulla certezza degli oneri derivanti dal costo del lavoro che si basa su elementi
predeterminati e validi per tutta la durata del CCNL.
Per il rinnovo del presente CCNL, al fine di evitare situazioni di eccessivo prolungamento delle trattative,
la piattaforma di rinnovo sarà presentata sei mesi prima della scadenza del CCNL stesso.
La Parte che ha ricevuto le proposte per il rinnovo dovrà darne riscontro, per iscritto, entro venti giorni
decorrenti dalla data di ricevimento delle stesse. ~ \ ). n ~
Pag.11a129 ~ <.~ \ V
t
L'applicazione di rinnovo è condizionata al rispetto dei tempi e delle procedure definite e riconosce la
copertura economica stabilita nella premessa in base all'indicatore IPCA.
Durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del CCNL e, comunque, per un periodo
complessivamente pari a otto mesi dalla data di presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non
assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette.
In caso di mancato rispetto del lasso di tempo sopra definito, la Parte interessata può esercitare il diritto
di chiedere la revoca o la sospensione dell'azione messa in atto dalla controparte.
La contrattazione collettiva nazionale regola sia gli istituti specificati nel presente CCNL sia le seguenti
materie:
1. attività della Commissione Nazionale di certificazione, conciliazione e arbitrato dei contratti di
lavoro;
2. OPN Organismo paritetico nazionale
3. regolamentazione e determinazione delle quote sindacali;
4. apprendistato Artt. 43 e 45 Decreto legislativo 81/2015 e s.m.e i.;
5. attuazione del disposto del Decreto legislativo n. 81 del 9/4/2008 e sue successive modificazioni
ed integrazioni;
6. le linee guida per la riforma degli assetti contrattuali e delle relazioni industriali;
7. costituzione delle RSU dei dipendenti;
8. disciplina del contratto di fornitura di lavoro temporaneo ex art. 11 comma 4 della Legge
24/6/1997 n. 196.
Contrattazione di 2° livello
Livello regionale, provinciale e aziendale.
La titolarità della contrattazione aziendale è di competenza delle strutture sindacali provinciali, di
concerto con le RSA o RSU -laddove costituite -e della direzione aziendale. Detta contrattazione
aziendale potrà essere demandata alla RSA/RSU con semplice comunicazione scritta alla controparte.
In caso di imprese che impieghino meno di 15 dipendenti, la RSA/RSU potrà, comunque, essere costituita
nella stessa unità produttiva, o per più unità produttive, previo accordo tra le Parti imprenditoriali e
sindacali stipulanti il presente CCNL.
La contrattazione di 2° livello riguarderà istituti stabiliti dal CCNL diversi e non ripetitivi rispetto a que!U
propri della contrattazione nazionale.
La contrattazione territoriale e la contrattazione aziendale sono alternative e non sovrapponibili fra loro.
Le modalità di determinazione dei riconoscimenti economici di natura variabile dovranno essere
individuate avendo come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di efficienza, di efficacia e/o altri
elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività, nonché ai risultati legati all'andamento
economico e/o agli elementi specifici che concorrono a migliorare la produttività. Non è consentito
definire o incrementare indennità o emolumenti o premi fissi.
Le erogazioni di secondo livello devono avere le caratteristiche tali da consentire l'applicazione del
particolare trattamento contributivo -previdenziale e fiscale previsto dalle normative di legge in
materia vigente.
Le erogazioni economiche di secondo livello sono variabili e non predeterminabili e non utili, ai fini di
alcun istituto legale e contrattuale, ivi compreso, il trattamento di fine rapporto.
Alla contrattazione di secondo livello sono demandate le seguenti materie:
a) Territoriale:
1. rimborsi spese, ticket restaurant ed indennità simili;
2. determinazione della indennità di trasferta superiore a quella stabilita dal CCNL;
3. articolazione e strutturazione dell'orario di lavoro settimanale per il personale, viaggiante e non,
ai fini dell'applicazione di turni e/o flessibilità nel corso dell'anno o in fasi multi periodali;
4. approvazione dei piani di assunzione con contratti di apprendistato, inserimento o reinserimento
per realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento alle competenze professionat ,{
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del lavoratore a un determinato contesto lavorativo, nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n.
92 del 18/7/2012 e dal T.U. apprendistato;
5. programmi di formazione continua ed aggiornamento del personale;
6. casistiche che, nel contratto di lavoro part time, possano prevedere un numero di ore inferiore a
20 settimanali ed utilizzo delle clausole elastiche e/o flessibili;
7. eventuali mensilità ulteriori rispetto a quelle previste nel presente CCNL;
8. gestione del trattamento del TFR, anche attraverso l'adesione a fondi speciali costituiti dai
firmatari del presente contratto, indirizzato alla previdenza complementare;
9. stipula di polizze integrative sanitarie, anche su scala extraterritoriale, per i lavoratori e nucleo
familiare:
10. la sottoscrizione dei "contratti di prossimità", potranno essere formalizzati a livello regionale,
provinciale e aziendale secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
b) Aziendale
1. definizione turni o nastri orari, distribuzione dell'orario di lavoro attraverso uno o più dei
seguenti regimi di orario: turni continui, turni spezzati, fasce differenziate;
2. eventuali forme di flessibilità;
3. part time;
4. contratti a termine;
5. gestione delle crisi aziendali;
6. organizzazione delle ferie;
7. innovazione e/o ristrutturazione organizzativa dell'impresa;
8. individuazione delle figure professionali oggetto di stipula di rapporti di collaborazione coordinate
e continuativa e relativo compenso così come previsto del presente contratto;
9. tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, ambiente e sicurezza nei luoghi di lavoro;
10. determinazione annuale dell'entità economica del "premio di produzione", comunque
denominato, che sarà calcolato con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione dei
programmi concordati tra le Parti e aventi come obiettivo incrementi di produttività, qualità,
redditività, efficacia, innovazione, efficienza organizzativa ed altri elementi rilevanti ai fini del
miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all'andamento economico
dell'impresa;
11. Welfare Aziendale;
12. Formazione 4.0.
13. Contratti di solidarietà espansiva e difensiva, così come previsto dal D.Lgs 148/2015 -Jobs Act;
14. Assegnazioni a mansioni inferiori, in caso di modifica degli assetti organizzativi aziendali.
Art. 5 -Istituti per la produttività
Le Parti convengono che l'applicazione dei seguenti istituti, compatibilmente con quanto previsto dalla
normativa vigente in materia, dà luogo ad incrementi di produttività, qualità, competitività, redditività,
innovazione ed efficienza organizzativa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
lavoro straordinario;
lavoro supplementare;
compensi per clausole elastiche e flessibili;
superminimo ad personam;
lavoro a turno;
lavoro domenicale o festivo anche svolto durante il normale orario di lavoro;
lavoro notturno;
premi variabili di rendimento;
ogni altra voce retributiva finalizzata a incrementare la redditività aziendale, la produttijività,
l'innovazione, la qualità, la competitività, l'efficienza organizzativa.
Pag.13 a 129
r
Pertanto, qualora i suddetti istituti vengano richiamati, in accordi o intese al secondo livello di
contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici di cui all'Articolo!, comma 47
della legge 220/2010 in materia di imposta sostitutiva.
Al fine di una migliore gestione dello strumento del Welfare aziendale, le Parti hanno stipulato un
accordo in convenzione con MBA MUTUA UN IMPRESA per la gestione della piattaforma welfare.
Gli accordi di 2° livello hanno durata triennale e la negoziazione aziendale dovrà avvenire secondo la
seguente procedura:
• la contrattazione di 2° livello potrà decorrere solamente dopo il deposito del presente CCNL presso
il MPLS;
• le Parti non assumeranno iniziative unilaterali né procederanno ad azioni dirette nel periodo
intercorrente tra la presentazione delle richieste ed il termine di 60 giorni decorrente
dall'apertura delle trattative.
In caso di mancato accordo a livello aziendale e/o al sorgere di controversie sull'interpretazione del
presente CCNL, la trattativa verrà demandata al livello nazionale.
TITOLO II
BILATERALITA'-FONDO PREVIDENZA COMPLEMENTARE-FONDO SANITARIO
Art. 6 -Ente Bilaterale nazionale -Commissione Nazionale di Certificazione, Conciliazione e
Arbitrato
Le Parti stipulanti hanno costituito l'Ente Bilaterale nazionale EBIN. PMI ed ha le seguenti finalità:
a) incremento dell'occupazione;
b) realizzare corsi di formazione professionali;
c) svolgere funzioni di osservatorio del mondo del lavoro e dei vari comparti dei settori del presente
contratto;
d) ricevere dalle associazioni territoriali gli accordi collettivi territoriali e aziendali, curandone la
raccolta e provvedere, a richiesta, alla loro trasmissione al C.N.E.L. come previsto dalla legge;
e) emanare parere di congruità sulle domande presentate dai datori di lavoro relativamente a
specifiche figure professionali;
f) esprimere pareri in merito all'assunzione di lavoratori con contratto a tempo determinato e/o
contratto a tempo parziale;
g) promuovere la nascita degli Enti Bilaterali Regionali;
h) costituire un fondo di previdenza per fornire prestazioni complementari dei trattamenti di
pensioni pubbliche, sotto forma di rendita e di formazione di capitale che potrà associare
lavoratori dipendenti e datori di lavoro;
i) realizzare iniziative di carattere sociale;
j) seguire le problematiche relative alla materia della salute e della sicurezza sul lavoro nell'ambito
delle norme stabilite dalla legge e dalle intese tra le parti sociali;
k) svolgere tutti gli altri compiti allo stesso demandati dalla contrattazione collettiva e/o dalle norme
di legge.
L' Ente Bilaterale Nazionale è dotato di una commissione di certificazione, conciliazione e arbitrato dei r
contratti con il compito di dirimere eventuali controversie individuali o collettive.
Compito dell'Ente bilaterale sarà anche quello di garantire una serie di prestazioni quali, tra le altre,
l'integrazione del reddito per i periodi di non lavoro e per particolari esigenze sociali quali la malattia, J
l'infortunio, la maternità, borse di studio ed integrare le prestazioni sanitarie. L'obiettivo primario è di
favorire tutte le iniziative orientate a offrire ai lavoratori un programma di welfare aziendale attraverso
un'ampia gamma di beni e servizi. L'Ente garantirà l'attività di formazione, di aggiornamento e la
riqualificazione professionale e provvederà inoltre al coordinamento della contrattazione aziendale di
~ ~
ogni Regione di competenza, nonché delle procedure di certificazione.
Pag. 14 a 129
L'impresa, aderendo alla bilateralità ed ottemperando ai relativi obblighi contributivi accede alle
prestazioni erogate dall'Ente bilaterale EBIN.PMI e saranno fruibili fino a concorrenza delle risorse
disponibili specificamente dedicate ad ogni singola prestazione.
Al fine di assicurare operatività all'Ente Bilaterale costituito per gli scopi e le modalità tassativamente
previsti dal presente Contratto, la quota contrattuale di servizio per il relativo finanziamento è fissata
nella misura globale dello 0,70 per cento di paga base, di cui lo 0,50 per cento a carico del datore di
lavoro e lo 0,20 per cento a carico del lavoratore per 13 mensilità.
Le parti confermano che nelle valutazioni per la definizione del costo per il rinnovo contrattuale si è
tenuto conto dell'incidenza della contribuzione per il finanziamento dell'Ente Bilaterale.
Le Parti, concordano ed accettano di confermare l'Ente Bilaterale Contrattuale di riferimento
denominato EBIN.PMI (Ente Bilaterale Nazionale per le Piccole e Medie Imprese) concordano inoltre di
utilizzare E.B.I.L. (Ente Bilaterale Nazionale Imprese e lavoratori) come Ente Bilaterale già costituito e
già in possesso della Convenzione per adesione con Circolare INPS n° 160 del 15.11.2013 per la
riscossione dei contributi, codice causale: EBIL, finalizzati all'applicazione del presente CCNL e dei
rispettivi servizi derivati almeno fino all'ottenimento di detti codici anche da parte dell'Ente Bilaterale
Contrattuale EBIN.PMI.
Le imprese non aderenti alla bilateralità e che non versano il relativo contributo dovranno erogare a
ciascun lavoratore un importo forfetario pari a 0.20 % mensili per tredici mensilità annue. Tale importo,
non è assorbibile e rappresenta un Elemento aggiuntivo della retribuzione (E.a.r.) che incide su tutti gli
istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il t.f.r. Nel caso di
lavoratori assunti con contratto part-time, tale importo è corrisposto proporzionalmente all'orario di
lavoro e, in tal caso, il frazionamento si ottiene utilizzando il divisore previsto dal c.c.n.1. Per gli
apprendisti, l'importo andrà riproporzionato alla percentuale di retribuzione riconosciuta.
Per quanto concerne la certificazione dei contratti, ove si verificassero delle controversie in materia, le
parti dovranno esperire un tentativo di conciliazione innanzi alla commissione che ha certificato il
contratto oggetto di controversia.
In merito all'apprendistato sarà rimessa all'Ente Bilaterale l'eventuale approvazione dei piani formativi
individuali (PFI) facenti parte integrante dei contratti di apprendistato. In caso di esito positivo, l'Ente
Bilaterale provvederà a rilasciare apposito parere di conformità.
COMMISSIONE DI CERTIFICAZIONE, CONCILIAZIONE E ARBITRATO
Il Consiglio Direttivo dell'Ente Bilaterale -EBIN.PMI, ai sensi dell'articolo 76, comma 1, lettera a) del
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ha istituito la Commissione Nazionale di Certificazione,
Conciliazione e Arbitrato dei contratti di lavoro.
Ai sensi dell'art. 75, comma 1, del D.lgs. n. 276/2003, come modificato dal D.lgs. n. 251/2004 e dalla
legge 4 novembre 2010, n.183, la Certificazione del Contratto può essere richiesta per tutti i contratti
in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione di lavoro, quindi qualsiasi tipologia di
contatto di lavoro subordinato ed autonomo, ma anche contratti di appalto, di somministrazione di
agenzia, rappresentanza commerciale ecc.
Inoltre, possono formare oggetto di certificazione i regolamenti interni di cooperative. La
certificazione può intervenire al momento della stipulazione del contratto o anche successivamente
nel corso della sua esecuzione per eventuali modifiche. La Commissione è competente a certificare gli
atti di disposizione dei diritti effettuati dalle parti del rapporto di lavoro subordinato o dei rapporti di
cui all'art. 409 c.p.c ..
La Commissione è competente anche relativamente al rilascio del parere di conformità relativamente
ai piani formativi contenuti nei contratti di apprendistato ex D.lgs.167 /2011 s.m.i. ("Testo Unico
dell'Apprendistato") e in base ai C.C.N.L. sottoscritti tra le parti sociali componenti l'EBIN.PMI.
Per tale attività, per la quale è prevista una procedura ad hoc pubblicata sul sito web www.ebinpmi.it,
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viene dato mandato esclusivo ai fini del rilascio del parere di conformità del PFI (Piano Formativo (\ ~~
Pag. 15 a 129 ~ V}
Individuale) all'Organismo Paritetico Nazionale.
La certificazione è una procedura di carattere volontario finalizzata ad attestare che il contratto che si
vuole sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge. L'istituto della
certificazione nasce per ridurre il contenzioso in materia di lavoro.
Possono essere oggetto di certificazione:
• tutti i contratti di lavoro in cui sia dedotta direttamente o indirettamente una prestazione di
lavoro;
• i contratti di appalto;
• le rinunce e le transazioni ex art. 2113 e.e.;
• il regolamento interno delle cooperative, relativamente ai contratti stipulati con i soci
lavoratori;
• accordi individuali di modifica delle mansioni ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 81/2015;
La Commissione di Certificazione, pertanto, ha il potere di svolgere:
1. Attività di consulenza ed assistenza alle parti contrattuali sia al momento della stipulazione
del contratto di lavoro sia, successivamente, per eventuali modifiche concordate in sede di
attuazione del rapporto;
2. Attività di certificazione di tutti i contratti in cui sia dedotta, direttamente, o indirettamente,
una prestazione di lavoro;
3. Attività di conciliazione delle controversie di lavoro, ai sensi dell'art. 410 c.p.c.;
4. Funzione arbitrale: Nei casi consentiti dalla legge, le parti possono accordarsi per la
risoluzione della lite, affidando alla Commissione, anche in occasione dello svolgimento del
tentativo di conciliazione, il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.
La Segreteria della Commissione Nazionale Certificazione, Conciliazione e Arbitrato Paritetica
Nazionale ha sede presso l'Ente Bilaterale Nazionale denominato EBIN.PMI.
Per ottenere il procedimento di certificazione occorre presentare idonea istanza di richiesta indirizzata
alla Commissione ed è scaricabile dal sito www.ebinpmi.it alla voce "chi siamo -organismi.
Art. 7 -MBA MUTUA UNIMPRESA-Assistenza Sanitaria Integrativa, Previdenza Complementare
ASSISTENZA SANITARIA INTEGRATIVA -MBA MUTUA UNIMPRESA
A decorrere dall'anno 2021, è istituita una forma di assistenza integrativa sanitaria denominata MBA
MUTUA UNIMPRESA, a favore del personale dipendente in servizio basata sul principio della co
partecipazione economica tra lavoratori ed Imprese/Enti.
I servizi di assistenza sanitaria, diretti ed indiretti sono gestiti e curati dalla MBA MUTUA, Società di
mutuo soccorso iscritta all'Anagrafe dei Fondi Sanitari.
Le Parti, concordano espressamente che, nella determinazione della parte normativa/economica del
presente CCNL si è tenuto conto dell'incidenza delle quote e dei contributi di seguito previsti per il
finanziamento del Fondo Integrativo Sanitario denominato MBA MUTUA UN IMPRESA.
L'adesione al Fondo prevede un contributo mensile a carico dell'azienda e del lavoratore come da
tabella di seguito indicata, che consente l'attivazione della copertura del piano sanitario
offerto. L'importo, a carico del lavoratore, è parte integrante del trattamento economico di cui al
Capitolo VI del presente CCNL.
I contributi versati al fondo sanitario in busta paga dalle imprese sono detraibili dalle imposte.
L'erogazione del contributo per l'assistenza sanitaria integrativa è obbligatoria per tutte le
imprese che applicano il presente CCNL e rientra nelle previsioni dell'articolo 12 della I. 30 aprile 1969
n.153 riformulato dal D.Lgs 2 settembre 1997 n.314 e quindi non costituisce imponibile sia ai fini
fiscali che previdenziali e non influisce sugli altri istituti contrattuali ( a titolo esemplificativo e non
esaustivo T.F.R., quota oraria, etc.).
Il contributo dovuto dai datori di lavoro per l'assistenza sanitaria integrativa è fissato in 140€ annuali
€ 25 per ogni lavoratore iscritto. Per i lavoratori assunti a tempo determinato nessun versamento sarà
dovuto per i contratti di durata inferiore ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe; per i contratti
superiori ai 3 (tre) mesi, comprese eventuali proroghe, il contributo sarà versato integralmente.
Tutte le operazioni di attivazione del fondo MBA MUTUA UNIMPRESA, la quota Una Tantum, il Fondo
di Previdenza Complementare, la gestione della piattaforma di Welfare aziendale e le modalità di
versamento, avvengono accedendo al sito: www.ebinpmi.it.
Quota Di Versamento Mensile
Il contributo per il finanziamento alla Cassa MBA MUTUA UN IMPRESA per Quadri, Impiegati e Operai è pari
a 140,00€ /anno. Le Aziende dovranno versare mensilmente al fondo MBA MUTUA UNIMPRESA le quote
così suddivise: il 90% a carico dell'azienda pari ad un importo di€ 10,00 mensili ed il 10% a carico del
lavoratore pari ad un importo di€ 1,67 mensili.
Sarà cura del datore di lavoro, o da persona autorizzata dallo stesso, al versamento mensile di€ 11,67 per
12 mensilità per singolo Quadro, Impiegato e Operaio unitamente al file "excel" inviato da MBA MUTUA
UNIMPRESA al richiedente datore di lavoro attraverso il sito: www.ebinpmi.it
La quota Una Tantum è dovuta SOLO all'atto della prima iscrizione dell'azienda e dei relativi
dipendenti. Più precisamente, le aziende che si iscrivono al Fondo MBA MUTUA UNIMPRESA, versano la
quota indicata come da sottostante tabella. L'obbligo del pagamento viene così assolto e, nel caso di nuove
assunzioni nei mesi successivi, dovrà essere pagata la quota Una Tantum e quella dei relativi dipendenti
neoassunti. La data di decorrenza dell'adesione al Fondo MBA MUTUA UN IMPRESA è riferita al mese della
prima detrazione della quota di competenza del lavoratore dalla relativa busta paga.
Quota a carico Quota a carico Totale mensile Una Tantum Totale
Azienda per Lavoratore comprensivo
lavoratore della quota
Una Tantum
€ 10,00 € 1,67 € 11,67 € 25,00 €36,67
Il trattamento economico complessivo risulta pertanto comprensivo di tali quote e contributi, che sono da
considerarsi parte integrante del trattamento economico di cui al Capitolo VI del presente CCNL.
Le Parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano che, qualora nei
futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare, per tali eventuali incrementi,
ripartizioni diverse.
A seguito della Circolare ministeriale n. 43 del 15 dicembre 2010, è da ritenersi che i datori di lavoro che
non intendano aderire al Fondo integrativo sanitario denominato MBA MUTUA UNIMPRESA, sono tenuti a
riconoscere ai lavoratori delle prestazioni sanitarie equivalenti a quanto è previsto nel piano sanitario MBA
MUTUA UNIMPRESA.
Iscritti
Possono essere iscritti al Fondo MBA MUTUA UNIMPRESA tutti i dipendenti -Quadri, Impiegati ed Operai
-da aziende del settore assunti a tempo indeterminato, a tempo determinato con contratto di durata
superiore a 3 mesi, a tempo pieno e a tempo parziale come individuati nella "Sfera di applicazione" del
presente CCNL.
MBA MUTUA UNIMPRESA potrà inserire altre categorie di lavoratori, su richiesta del datore di lavoro,
previo parere vincolante delle parti firmatarie del presente CCNL.
Copertura
I lavoratori come sopra individuati, al termine del disbrigo delle pratiche e dell'inserimento degli stessi
nella banca dati di MBA MUTUA UN IMPRESA diventano soci ed entrano in copertura a partire dal 3° mese
dalla data del primo versamento effettuato dal datore di lavoro, riconoscendo la retroattività di copertura
a partire dal primo versamento effettuato.
Modalita' di Versamento. f-
in attesa che l'INPS termini la procedura burocratica circa la convenzione con il Fondo Sanitario
denominato UNIHELSE di UN IMPRESA, il versamento su F /24, a carico delle aziende, va fatto inserendo il
codice W466 sul flusso UNIEMENS seguendo le istruzioni indicate nel sito: ebinpmi.it/mba mutua
unimpresa/
PREVIDENZA COMPLEMENTARE -MBA MUTUA UNIMPRESA
L'azienda verserà al Fondo di previdenza complementare scelto dal lavoratore le quote di TFR maturate
secondo le procedure di legge e contrattuali. Le Parti hanno stipulato un accordo di convenzione per
tramite MBA MUTUA la quale offrirà le migliori condizioni di mercato al fine di assolvere alle esigenze delle
aziende e dei lavoratori.
Art. 8 -Omissione delle quote
A seguito della circolare ministeriale n. 43 del 15 dicembre 2010, è da ritenersi che i datori di lavoro che
non intendano aderire al Fondo integrativo sanitario denominato MBA MUTUA UNIMPRESA, sono tenuti
a riconoscere ai lavoratori delle prestazioni sanitarie equivalenti.
Le Parti, in una logica di valorizzazione dell'Assistenza sanitaria integrativa, dichiarano la possibilità,
qualora nei futuri rinnovi si rendesse necessario aumentare la quota definita, di valutare per tali eventuali
incrementi ripartizioni diverse.
L'adesione all'Ente bilaterale EBIN.PMI è parte integrante dei costi connessi con l'applicazione del
presente contratto collettivo nazionale di lavoro, conseguentemente l'impresa che ometta il versamento
della quota dell'Ente Bilaterale, è tenuta a corrispondere al lavoratore un Elemento Distinto della
Retribuzione (EDR) di pari importo. Tale elemento andrà denominato all'interno della busta paga con la
seguente dicitura "mancata adesione all'Ente Bilaterale".
Art. 9 -Formazione
Formazione professionale
L'evoluzione degli standard qualitativi delle imprese e dei servizi offerti alla clientela assumono per le
Parti valenza strategica per lo sviluppo del settore. Tale obiettivo si persegue prevalentemente mediante
la valorizzazione delle risorse umane con particolare riferimento alla formazione professionale.
La professionalità degli addetti costituisce un patrimonio comune delle Parti, da essa dipendono lo
sviluppo del settore e la sua capacità competitiva sui mercati internazionali.
I processi di riforma dei sistemi educativi, formativi e del mercato del lavoro, che interessano oggi l'Italia
e la maggior parte dei Paesi europei, individuano l'occupabilità e l'adattabilità come riferimenti chiave
delle politiche e degli strumenti operativi di riferimento.
Si manifesta l'esigenza di sperimentare metodi e strumenti propedeutici alla definizione di un nuovo
patto sociale, coerente con le esigenze di flessibilità del settore, basato sull'accesso alle competenze
lungo tutto l'arco della vita, anche al fine di garantire nel tempo il mantenimento e lo sviluppo del
capitale personale di competenze, risorsa primaria di occupabilità.
Il sistema dell'ente bilaterale nazionale nelle sue articolazioni, ha assunto come priorità lo sviluppo di
un sistema di formazione continua che risponda alle nuove esigenze, iniziando una riflessione su temi
chiave quali il riconoscimento dei crediti formativi, la flessibilizzazione dell'accesso alla formazione per
lavoratori ed imprese, l'integrazione tra sistemi.
Con il presente Contratto, le Parti ribadiscono il valore strategico della formazione professionale,
individuando nell'ente bilaterale nazionale la sede idonea per l'esame delle relative problematiche e la
promozione delle conseguenti iniziative.
In conseguenza di ciò, le Parti hanno:
• sviluppato le possibilità di ricorso agli istituti che agevolano la formazione professionale dei
lavoratori neo assunti e la formazione continua dei lavoratori inservizio;
• riformulato il capitolo del mercato del lavoro con particolare riferimento a: apprendistato, lavoro
a tempo parziale, lavoro ripartito, lavoro temporaneo e contratti a tempo determinato;
• consolidato l'obiettivo di ampliare la rete dell'ente bilaterale e il suo ruolo strategico in funzione ~
della formazione professionale e dell'agevolazione dell'incontro domanda-offerta di lavoro.
In questo quadro, le Parti, in considerazione di quanto previsto dalla Legge di bilancio 2018 in merito
alla FORMAZIONE 4.0 e considerata la competenza primaria assegnata alle Regioni in materia d(J \;
Pag. 18 a 129 ~ \)
formazione professionale e di turismo, si impegnano a sviluppare il confronto, anche tramite l'ente
bilaterale, con gli Assessorati Regionali alla formazione professionale e al turismo al fine di realizzare le
opportune sinergie tra le rispettive iniziative.
Diritto alla formazione del RLS
Il rappresentante per la sicurezza ha diritto alla formazione prevista all'art. 19, comma 1, lett. g) del D.
Lgs. n. 626 del 1994 e s.m.i ..
La formazione dei rappresentanti per la sicurezza, i cui oneri sono a carico del datore di lavoro, si
svolgerà mediante permessi retribuiti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti per la loro attività. La
formazione deve comunque prevedere un programma base di 32 ore che, nelle aziende con un numero
di dipendenti inferiore a 16, si svolgerà in due moduli; tale programma deve comprendere:
conoscenze generali sugli obblighi e diritti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza
del lavoro;
conoscenze generali sui rischi dell'attività e sulle relative misure di prevenzione e protezione;
metodologie sulla valutazione del rischio;
metodologie minime di comunicazione.
Nell'ambito dei lavori dell'Organismo Bilaterale Nazionale -EBIN.PMI le parti si impegnano a produrre
congiuntamente contenuti specifici per la formazione dei rappresentanti per la sicurezza del settore,
articolandoli in considerazione delle specificità dei diversi comparti. Tali contenuti saranno
congiuntamente proposti all'O.P.N. EBlN.PMI e, attraverso quest'ultimo, agli O.P.R. ed O.P.T.
Il datore di lavoro, ogniqualvolta vengano introdotte innovazioni che abbiano rilevanza ai fini della
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, prevede un'integrazione della formazione. In ogni
caso, laddove le parti concordassero sulla necessità di un più elevato ricorso alla formazione rispetto ai
programmi base di 32 ore, potranno essere definiti progetti privilegiando l'utilizzo del monte ore a
disposizione.
Le Parti, firmatarie del presente CCNL, in riferimento a quanto previsto dall'accordo Stato -Regioni del
7/07/2016 e nello specifico a quanto indicato al punto 2. lettera 1) -"Individuazione dei soggetti
formatori e sistema di accreditamento" dell'Allegato A del citato accordo, confermano di essere in
possesso dei requisiti per lo svolgimento della formazione e aggiornamento della figura dell'R.L.S. anche
in modalità E-Learning.
RIUNIONI PERIODICHE
In applicazione dell'art. 11 del D.Lgs. 626/94 e s.m.i., le riunioni periodiche, sono convocate con almeno
5 giorni lavorativi di preavviso e su un ordine del giorno scritto. Il rappresentante per la sicurezza può
richiedere la convocazione della riunione periodica al presentarsi di gravi e motivate situazioni di
rischio o di significative variazioni delle condizioni di prevenzione in azienda.
Della riunione viene redatto verbale.
Formazione continua
Le parti, considerato che i fondi paritetici interprofessionali nazionali per la formazione continua possono
finanziare piani formativi aziendali, territoriali, settoriali o individuali concordati tra le parti sociali,
nonché eventuali ulteriori iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani
concordate tra le parti, convengono che, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione continua,
le imprese faranno riferimento al fondo interprofessionale FONARCOM.
Le parti congiuntamente concordano sulla opportunità che il fondo interprofessionale si avvalga della
rete dell'ente bilaterale nazionale e dei relativi centri di servizio quale strumento di assistenza tecnica, di
formazione e di analisi dei fabbisogni formativi.
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TITOLO III CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 10 Classificazione
Declatorie
I lavoratori sono inquadrati nella classificazione unica articolata su dieci livelli professionali, di cui due
relativi alla categoria quadri, ed altrettanti livelli retributivi ai quali corrispondono le seguenti
declaratorie.
Quadri
Ai sensi della legge 13 maggio 1985, n. 190 e successive modificazioni, sono considerati quadri, in base
alle seguenti declaratorie, i lavoratori che siano in possesso di idoneo titolo di studio o di adeguata
formazione e preparazione professionale specialistica. Conseguentemente rientrano in quest'area, per
la corrispondenza delle declaratorie alle indicazioni di legge, le qualifiche riportate per ciascun
comparto nella parte speciale del presente contratto.
Quadro A
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per l'alto
livello di responsabilità gestionale ed organizzativa loro attribuito, forniscano contributi qualificati per la
definizione degli obiettivi dell'impresa e svolgano, con carattere di continuità, un ruolo di rilevante
importanza ai fini dello sviluppo e della attuazione di tali obiettivi. A tali lavoratori, inoltre, è affidata, in
condizioni di autonomia decisionale e con ampi poteri discrezionali, la gestione, il coordinamento ed il
controllo dei diversi settori e servizi dell'impresa.
Quadro B
Appartengono a questo livello della categoria quadri i lavoratori con funzioni direttive che, per
l'attuazione degli obiettivi aziendali correlativamente al livello di responsabilità loro attribuito, abbiano
in via continuativa la responsabilità di unità aziendali la cui struttura organizzativa non sia complessa o
di settori di particolare complessità organizzativa in condizione di autonomia decisionale ed operativa.
Livello Primo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono funzioni ad elevato contenuto professionale,
caratterizzate da iniziative ed autonomia operativa ed ai quali sono affidate, nell'ambito delle
responsabilità ad essi delegate, funzioni di direzione esecutiva di carattere generale o di un settore
organizzativo di notevole rilevanza dell'impresa.
Livello secondo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni che comportano sia iniziativa che
autonomia operativa nell'ambito ed in applicazione delle direttive generali ricevute, con funzioni di
coordinamento e controllo o ispettive di impianti, reparti e uffici, per le quali è richiesta una particolare
competenza professionale.
Livello terzo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono mansioni di concetto o prevalentemente tali che
comportano particolari conoscenze tecniche ed adeguata esperienza; i lavoratori specializzati provetti
che, in condizioni di autonomia operativa nell'ambito delle proprie mansioni, svolgono lavori che
comportano una specifica ed adeguata capacità professionale acquisiti mediante approfondita
preparazione teorica e/o tecnico pratica; i lavoratori che, in possesso delle caratteristiche professionali
di cui ai punti precedenti, hanno anche delle responsabilità di coordinamento tecnico -funzionale di altri
lavoratori.
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Livello quarto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in condizioni di autonomia esecutiva, anche preposti a
gruppi operativi, svolgono mansioni specifiche di natura amministrativa, tecnico-pratica o di vendita e
relative operazioni complementari,che richiedono il possesso di conoscenze specialistiche comunque
acquisite.
Livello quinto
Appartengono a questo livello i lavoratori che, in possesso di qualificate conoscenze e capacità tecnico
pratiche svolgono compiti esecutivi che richiedono preparazione e pratica di lavoro.
Livello sesto super
Appartengono a questo livello i lavoratori in possesso di adeguate capacità tecnico-pratiche comunque
acquisite che eseguono lavori di normale complessità.
Livello sesto
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono attività che richiedono un normale
addestramento pratico ed elementari conoscenze professionali.
Livello settimo
Appartengono a questo livello i lavoratori che svolgono semplici attività anche con macchine già
attrezzate.
Art. 11 -Mansioni del lavoratore
Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti al
livello superiore che abbia successivamente acquisito, owero a mansioni equivalenti alle ultime
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni
superiori svolte senza soluzione di continuità, il lavoratore ha diritto al trattamento corrispondente
all'attività svolta e l'assegnazione stessa diviene definitiva dopo un periodo non inferiore a sei mesi.
Qualora la prestazione medesima abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto
alla conservazione del posto, il lavoratore non avrà diritto ad alcun avanzamento di livello e/o di
qualifica.
Qualora il demansionamento rappresenti una concreta alternativa al licenziamento, le Parti, firmatarie del
presente CCNL, awiano trattative con le RSU/RSA e o a livello nazionale per la modifica delle mansioni
della categoria, del livello di inquadramento e della relativa retribuzione, fermo restando il superiore
interesse delle Parti al mantenimento qualitativo-economico dei lavoratori demansionati nella prospettiva
di durata nel tempo della realtà aziendale e/o cooperativa.
In applicazione a quanto previsto dalla Legge 81/2015 e alla modificazione dell'articolo 2103 del codice
civile, i lavoratori, con accordo scritto, possono essere demansionati e assegnati a mansioni del livello di
inquadramento inferiori purchè rientranti nella medesima categoria di nuova destinazione del lavoratore.
Il lavoratore, così come previsto dall'articolo 2113 del codice civile può richiedere l'attivazione della
Commissione di Certificazione, Conciliazione e Arbitrato costituita, facendosi assistere da un delegato
sindacale al fine di stipulare accordo individuale di modifica delle mansioni, della categoria legale e del
livello di inquadramento e della relativa retribuzione nell'interesse del lavoratore alla conservazione del
posto di lavoro.
Il lavoratore che è adibito a mansioni di qualifica inferiore conserva i diritti ed il trattamento economico
del livello da cui proviene ad esclusione degli elementi retributivi legati alla peculiarità del precedente
inquadramento da cui proviene.
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Art. 12 -Mansioni promiscue
In caso di mansioni promiscue si farà riferimento all'attività prevalente. Per attività prevalente si
intende quella di maggiore valore professionale, sempre che venga abitualmente prestata e non si tratti
di un normale periodo di addestramento e/o non abbia carattere accessorio o complementare. In tal
caso, ferme restando le mansioni di fatto espletate, al lavoratore compete l'inquadramento al livello
superiore.
Art. 13 -Passaggi di livello
Il lavoratore promosso a livello superiore ha diritto alla retribuzione contrattuale del nuovo livello;
qualora il lavoratore percepisca, all'atto della promozione, una retribuzione superiore al minimo
tabellare del nuovo livello, manterrà la relativa eccedenza come assegno ad personam avente lo stesso
titolo e caratteristiche originarie. In ogni caso, tale eccedenza non potrà essere assorbita dagli scatti di
anzianità e dall'indennità di contingenza. Il lavoratore appartenente a qualifica non impiegatizia ai sensi
di legge, in caso di passaggio a categoria impiegatizia, conserva l'anzianità maturata nelle rispettive
qualifiche di impiegato e di lavoratore con mansioni non impiegatizie.
TITOLO IV
IL NUOVO MERCATO DEL LAVORO -GLI ISTITUTI
Art.14-
Mercato del lavoro
Le Parti avendo regolamentato gli istituti contrattuali di cui ai punti successivi si attiveranno per
renderli tutti sempre compatibili con eventuali nuove norme attuative derivanti dai decreti legislativi di
seguito riportati
Disposizioni normative introdotte dalla Legge 10 dicembre 2014, n. 183, c.d. Jobs Act e, in particolare,
dai seguenti decreti attuativi:
• Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 recante "Disposizioni in materia di contratto di lavoro a
tempo indeterminato a tutele crescenti, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183";
• Decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 recante "Disposizioni per il riordino della normativa in
materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei
lavoratori disoccupati, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n.183";
• Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 recante "Disciplina organica dei contratti di lavoro e
revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della Legge 10
dicembre 2014, n. 183";
• Decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80 recante "Misure per la conciliazione delle esigenze di
cura, di vita e di lavoro, in attuazione dell'articolo 1, commi 8 e 9, della legge 10 dicembre 2014,
n.183;
• Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151 recante "Semplificazioni delle procedure e degli
adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia di rapporto di lavoro
e pari opportunità, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183 ";
• Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 recante "Disposizioni per il riordino della ~
• Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 recante "Disposizioni per il riordino della
normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma
3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183";
normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183" da intendersi tutti integralmente richiamati dalle
disposizioni introdotte dall'accordo stato-regione del 7 luglio 2016.
0
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\~
Art. 15 -Soglie numeriche lavoratori somministrati
I lavoratori somministrati dalle Agenzie di somministrazione ad un'impresa aderente al presente CCNL
non potranno superare, in ciascuna unità produttiva, i seguenti limiti:
(Lavoratori dipendenti) (Contratti flessibili)
Da O a 5 n°4
Da 6 a 10 n°7
Da 11 a 20 n°11
Da21a35 n°11
Da 21 a 35 n°16
Da 35 a 50 n° 26
Per ogni scaglione di 100 ulteriori 15
Nelle unità produttive con oltre 50 dipendenti, la percentuale di lavoratori assunti con contratto cli
somministrazione di lavoro non potrà superare complessivamente il 25%.
La base di computo per il calcolo dei lavoratori somministrati nell'impresa ai sensi dei precedenti
articoli, è costituita dal numero dei lavoratori occupati a tempo indeterminato e dal numero dei
lavoratori assunti con contratto di inserimento all'atto della attivazione dei singoli contratti di
somministrazione. A tal fin le frazioni di unità si computano per intero.
Nelle imprese stagionali, in ragione della loro peculiarità, la base di computo viene determinata in via
convenzionale dal presente CCNL ed è costituita dal numero dei lavoratori subordinati occupati all'atto
dell'attivazione dei singoli contratti di somministrazione.
La contrattazione integrativa può tuttavia stabilire percentuali maggiori, con specifica attenzione alle
seguenti ipotesi: nuove aperture, acquisizioni, ampliamenti, ristrutturazioni.
Art.16 -Part time weekend
Possono essere stipulati contratti di lavoro a tempo parziale della durata di almeno otto ore settimanali,
per il fine settimana, con studenti. Diverse modalità relative alla collocazione della giornata di lavoro e
durata della prestazione potranno essere definite previo accordo aziendale o territoriale.
La prestazione lavorativa giornaliera di durata inferiore a quattro ore non potrà essere frazionata
nell'arco della giornata.
Art. 17 -Disciplina del lavoro a tempo determinato e Aziende di stagione
Le parti stipulanti il presente CCNL, riconoscono che il contratto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato costituisce la forma comune dei rapporti di lavoro e affermano altresì che i contratti a
tempo determinato rappresentano una caratteristica dell'impiego in alcuni settori, occupazioni ed
attività, atta a soddisfare le esigenze sia delle aziende che dei lavoratori.
Ai sensi della L. 85/2023, la durata massima complessiva, anche per sommatoria, dei contratti a tempo
determinato intercorsi tra la stessa azienda e il medesimo lavoratore è pari a 24 mesi, con obbligo di
indicazione della causale dopo i primi 12 mesi di durata del contratto concluso fra un datore di lavoro e
un lavoratore per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione. Le Parti prendono atto che nei casi di
un lavoratore che sottoscrive più contratti a termine con lo stesso datore di lavoro caratterizzati da
diversi inquadramenti (di livello e di categoria legale) ai fini del calcolo della durata massima stabilita,
non si determinerà una sommatoria della durata dei singoli contratti, ma soltanto di quelli, se esistenti,
legati dal medesimo inquadramento (INL, circolare n. 804/2021).
In caso di proroga del contratto è necessario predisporre e trasmettere in via telematica il modello
Unilav. La prosecuzione di fatto, invece, non necessita di alcun adempimento preventivo obbligatorio: i
giorni lavorati successivi alla scadenza del termine contrattualmente convenuto (:ranno esseren '
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riportati nella sezione presenze del LUL e retribuiti con la relativa maggiorazione.
a) Il contratto a tempo determinato, può essere prorogato e rinnovato liberamente nei primi 12 mesi
e, successivamente per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva precedentemente
individuate dalle Parti a livello aziendale, previo accordo sindacale la cui scadenza è comunque
fissata entro il 30aprile 2024;
b) in sostituzione di altri lavoratori. Il termine del contratto a tempo determinato può essere prorogato,
con il consenso del lavoratore, solo quando la durata iniziale del contratto sia inferiore a 24 mesi e,
comunque, per un massimo di 4 volte nell'arco di 24 mesi, a prescindere dal numero dei contratti.
Qualora il numero delle proroghe sia superiore, il contratto si trasforma in contratto a tempo
indeterminato dalla data di decorrenza della quinta proroga. Tale numero di proroghe sono sempre e
solamente 4. I contratti a termine conclusi per lo svolgimento di attività stagionali di cui all'art. 6 sono
assoggettati allo stesso limite (Legge85/2023). In caso di violazione, il contratto si trasforma in
contratto a tempo indeterminato.
Tuttavia, fermo restando i limiti di durata massima dei rapporti a tempo determinato, il rapporto di
lavoro può proseguire anche dopo la scadenza del termine inizialmente fissato o successivamente
prorogato, purchè il datore di lavoro corrisponda al lavoratore una maggiorazione della retribuzione
per ogni giorno di continuazione del rapporto pari al 20% fino al decimo giorno successivo ed al 40%
per ciascun giorno ulteriore (art. 22 del D.Lgs. n. 81/2015), come da tabella esemplificativa allegata.
Durata del Max durata coda Trasformazione a tempo Incremento
contratto indeterminato retribuzione
Primi Dall'll
0
10 in poi
giorni
Meno di 6 mesi Massimo 30 Dal 31 ° giorno in poi +20% +40%
giorni
6 mesi esatti Massimo 50 Dal 51 ° giorno in poi +20% +40%
giorni
Più di 6 mesi Massimo 50 Dal 51 ° giorno in poi +20% +40%
giorni
In ogni caso, la prosecuzione di durata superiore a 30 giorni per i contratti di durata inferiore a 6 mesi
e 50 giorni negli altri casi comporta la trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di lavoro.
Art. 18 -Limiti quantitativi
Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di
legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze che
abbiano carattere temporaneo o contingente, quali:
• temporanei incrementi dell'attività dovuti a flussi non ordinari o non programmabili di clientela
cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
• impiego di professionalità diverse rispetto a quelle normalmente occupate;
• adeguamento del sistema informativo aziendale, inserimento o implementazione di nuove
procedure, di sistemi di contabilità, controllo di gestione, controllo di qualità;
• supporto tecnico nel campo della prevenzione e sicurezza sul lavoro;
• lavorazioni connesse a vincolanti termini di esecuzione;
• per la copertura di posizioni non ancora stabilizzate al termine delle fasi di avvio di nuove attività.
La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di esigenze di
carattere temporaneo e/o contingente.
Nelle imprese da 1 a 5 dipendenti, comprendendo tra questi sia i lavoratori a tempo indeterminato
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che gli apprendisti, è consentita l'assunzione di 2 lavoratori a termine.
Nelle imprese che occupano più di 5 dipendenti, l'assunzione dei lavoratori con rapporto a tempo
determinato è consentita nella misura del 25% del personale in forza al 1 ° gennaio dell'anno di
assunzione.
J limiti previsti dal presente articolo non si applicano alle aziende di stagione.
Art. 19 -Nuove attività
J contratti a tempo determinato stipulati dalle imprese in relazione alla fase di avvio di nuove attività
saranno di durata limitata al periodo di tempo necessario per la messa a regime dell'organizzazione
aziendale e comunque non eccedente i dodici mesi, che possono essere elevati sino a ventiquattro dalla
contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
Art. 20 -Sostituzione e affiancamento
Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di
legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato la sostituzione e il
relativo affiancamento di lavoratori, quali:
• lavoratori assenti per qualsiasi causa e motivo, ivi compresi malattia, maternità, infortunio,
aspettative, congedi, ferie, mancato rispetto dei termini di preavviso;
• lavoratori temporaneamente assegnati ad altra attività e/o ad altra sede;
• lavoratori impegnati in attività formative;
• lavoratori il cui rapporto di lavoro sia temporaneamente trasformato da tempo pieno a tempo
parziale.
Divieto e limiti di apposizione del termine
E' in ogni caso vietata la stipulazione del contratto a termine:
-per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
-presso unità produttive nelle quali si è proceduto, entro i 6 mesi precedenti, a licenziamenti collettivi
a norma degli articoli 4 e 24 della legge L. n. 223/1991, che hanno riguardato lavoratori adibiti alle
stesse mansioni cui si riferisce il contratto di lavoro a tempo determinato, salvo che il contratto sia
concluso per provvedere alla sostituzione di lavoratori assenti, per assumere lavoratori iscritti nelle
liste di mobilità, o abbia una durata iniziale non superiore a 3 mesi;
-presso unità produttive nelle quali sono operanti una sospensione del lavoro o una riduzione
dell'orario in regime di cassa integrazione guadagni, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui
si riferisce il contratto a tempo determinato;
-da parte di datori di lavoro che non hanno effettuato la valutazione dei rischi in applicazione della
normativa di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
L'affiancamento sarà contenuto entro un periodo pari alla metà della durata della sostituzione.
In particolare, in caso di sostituzione delle lavoratrici e dei lavoratori collocati in astensione obbligatoria
per maternità o paternità, la sostituzione potrà essere anticipata sino a tre mesi prima dell'inizio
dell'astensione.
La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, potrà indicare ulteriori ipotesi di sostituzione
e/o affiancamento.
Art. 21 -Stagionalità
Si considerano imprese di stagione quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura
al pubblico, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
Le parti, inoltre, convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di
legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato per ragioni di
stagionalità le attività già previste nell'elenco allegato al decreto del presidente della Repubblica 7d
ottobre 1963, n. 1525, come modificato dal decreto del presidente della Repubblica 11 luglio 1995, n.
Pag. 25 a 129 ~
378.
Art. 22 -Intensificazioni dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno
Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di
legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le intensificazioni
dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno, quali:
-periodi connessi a festività, religiose e civili, nazionali ed estere;
-periodi connessi allo svolgimento di manifestazioni;
-periodi interessati da iniziative promozionali e/o commerciali;
-periodi di intensificazione stagionale e/o ciclica dell'attività in seno ad aziende ad apertura
annuale.
La contrattazione collettiva di 2° Livello, per esigenze cicliche o variazioni climatiche o connesse a eventi
civili, religiosi, tradizionali e promozionali potrà prevedere ulteriori casistiche cui sia possibile il ricorso
al lavoro stagionale.
Le Parti, inoltre, confermano che è possibile per le imprese turistiche stagionali -che osservano un periodo
di inattività nel corso dell'anno -di sottoscrivere contratti di lavoro a tempo indeterminato in modalità
stagionale, in ragione della necessità, per tali imprese, di svolgere comunque una attività
"programmatoria" o comunque "preparatoria" nei mesi in cui non è prevista l'apertura al pubblico.
La possibilità dell'assunzione di cui ai punti precedenti riguardano le mansioni ricomprese nel presente
CCNL di settimo, sesto, quinto e quarto Livello, nei limiti indicati dal precedente articolo 18. Le parti
stabiliscono anche che nell'arco dello stesso ciclo stagionale la durata complessiva massima sarà di sei
mesi per ogni singolo contratto. In attuazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 4-ter, Parte seconda,
del D.Lgs. n. 368/2001 le parti concordano che la disciplina sulla successione dei contratti di lavoro a
tempo determinato di cui all'art. 5, comma 4-bis del D.Lgs. n. 368/2001 non trova applicazione per le
attività stagionali di cui ai commi precedenti.
Nell'ambito delle informazioni rese sarà conferita una specifica evidenza ai contratti di cui al presente
articolo.
Art. 23 -Cause di forza maggiore
Le parti convengono, nell'ambito della propria autonomia contrattuale, che rientrano nei casi di
legittima apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato le esigenze connesse
a cause di forza maggiore e/o ad eventi o calamità naturali.
Art. 24 -Diritto di precedenza
I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato in modalità
stagionale hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la
medesima qualifica.
Il diritto di cui al comma precedente si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore
di lavoro a mezzo comunicazione scritta da recapitarsi entro tre mesi dalla data di cessazione del
rapporto stesso.
La eventuale rinuncia da parte del lavoratore dovrà essere comunicata per iscritto in tempo utile per
consentire all'impresa di provvedere alla conseguente esigenze e comunque non oltre i trenta giorni
successivi alla suddetta comunicazione, salvo comprovato impedimento.
Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e
ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa. La contrattazione integrativa
può individuare ulteriori casi di non applicazione.
Art. 25 -Somministrazione di lavoro a tempo determinato
Si potrà ricorrere a contratti di somministrazione nei seguenti casi:
Pag. 26 a 129
a) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non ordinari di clientela cui non sia
possibile far fronte con il normale organico;
b) intensificazioni temporanee dell'attività dovute a flussi non programmabili di clientela cui non
sia possibile far fronte con il normale organico;
c) sostituzione di lavoratori assenti;
d) servizi definiti e predeterminati nel tempo cui non sia possibile far fronte con il normale organico;
e) sostituzioni in caso di risoluzione del rapporto di lavoro senza preawiso, per un periodo
massimo di due mesi utile alla ricerca di personale idoneo alla mansione.
In ciascuna unità produttiva, il numero dei lavoratori impiegati con contratto di somministrazione a
tempo determinato di cui alle lettere a), b), d), e) del comma 1, sarà contenuto entro il 15% per cento dei
lavoratori dipendenti, con un minimo di tre lavoratori somministrati.
La base di computo è costituita dai lavoratori occupati all'atto dell'attivazione dei singoli rapporti di cui
al presente articolo. Sono compresi in tale insieme i lavoratori assunti a tempo indeterminato e gli
apprendisti. Per le imprese di stagione, attesa la loro particolarità, sono compresi anche i lavoratori
assunti a tempo determinato. Le frazioni di unità si computano per intero.
La stipula di contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato di durata superiore ad un
mese è subordinata alla preventiva verifica della disponibilità dei lavoratori con la stessa qualifica che
abbiano manifestato la volontà di esercitare il diritto di precedenza ai sensi del presente contratto.
Art. 26 -Lavoro extra e di surroga
Sono speciali servizi, in occasione dei quali è consentita l'assunzione diretta di manodopera per una
durata non superiore a tre giorni:
• banquetting;
• meeting, convegni, fiere, congressi, manifestazioni, presenze di gruppi nonché eventi similari;
• attività di assistenza e ricevimento agli arrivi e alle partenze in porti, aeroporti, stazioni ed altri
luoghi similari;
• prestazioni rese in occasione dei fine settimana;
• prestazioni rese in occasione delle festività;
• ulteriori casi individuati dalla contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale.
I nominativi e le qualifiche dei lavoratori extra saranno comunicati all'Ente bilaterale con cadenza
quadrimestrale, nel rispetto delle normative che regolano la riservatezza dei dati personali e la tutela
della privacy. Ai fini dell'impiego di detto personale dovrà essere data comunque precedenza ai
lavoratori non occupati.
TITOLO V-APPALTO DI SERVIZI
Art. 27 -Appalto di servizi
L'impresa, quando intenda conferire in appalto a terzi la gestione di un servizio in precedenza gestito
direttamente, convocherà le RSA o la RSU, che potranno farsi assistere dalle rispettive organizzazioni
sindacali aderenti alle parti stipulanti il presente accordo, al fine di informarle in merito ai seguenti
punti:
1. attività che vengono conferite in appalto;
2. lavoratori che vengono coinvolti in tale processo;
3. assunzione del rischio di impresa da parte dell'appaltatore e dei conseguenti obblighi inseriti nel
contratto di appalto derivanti dalle norme di legge in tema di assicurazione generale
obbligatoria, di igiene e sicurezza sul lavoro, di rispetto dei trattamenti economici e normativi
previsti dalla contrattazione collettiva nazionale;
4. esercizio da parte dell'appaltatore del potere organizzativo e del potere direttivo nei confronti
dei lavoratori utilizzati nell'appalto.
Pag. 27 a 129
Tale procedura si esaurirà entro 15 giorni dalla convocazione di cui al comma 1.
Entro tale termine, su richiesta delle RSA o della RSU, sarà attivato un confronto finalizzato a verificare
la possibilità di raggiungere intese in merito alla disponibilità di formule organizzative diverse
dall'appalto di servizi, alla salvaguardia dei livelli occupazionali, al mantenimento dell'unicità
contrattuale nonché al trattamento da applicare ai dipendenti che già prestavano servizio presso
l'azienda appaltante. Tale confronto dovrà concludersi entro 45 giorni dalla convocazione di cui al
comma 1. Oltre tale periodo le parti riprenderanno la propria libertà d'azione.
Esperite le procedure di cui ai commi precedenti, in relazione agli appalti di servizi di pulizia e riassetto
delle camere, l'appaltante utilizzerà solo appaltatori che si impegnino a corrispondere, ai lavoratori che
già prestavano servizio con contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'azienda appaltante e
che abbiano risolto con modalità condivise il rapporto di lavoro, un trattamento economico e normativo
complessivamente non inferiore a quanto previsto dal vigente CCNL, comprensivo dell'assistenza
sanitaria integrativa e di eventuali ulteriori servizi offerti dall'appaltante ai propri dipendenti (es.vitto)
a parità di livello e di mansioni svolte, fermo restando che, ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile,
l'appaltatore non potrà trasferire il lavoratore da un'unità produttiva ad un'altra se non per comprovate
ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Quanto previsto al comma precedente si applica ai suddetti lavoratori anche in caso di successivi cambi
d'appalto sempreché dal libro unico del precedente appaltatore ne risulti la stabile adibizione
all'esecuzione del servizio di cui trattasi per i sei mesi precedenti il cambio di appalto.
Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 non si applicano ai villaggi turistici e ai complessi turistico ricettivi
dell'aria aperta.
L'impresa potrà rivolgersi alla commissione di certificazione, conciliazione e arbitrato per richiedere di
attestare la sussistenza di un appalto genuino o definire eventuali accordi di conciliazione. Sono fatte
salve le disposizioni degli accordi territoriali che regolano la materia disciplinata dal presente articolo.
TITOLO VI
COSTITUZIONE E TIPOLOGIA DEL RAPPORTO DI LAVORO
Art. 28 -Assunzione e documentazione
L'assunzione del personale sarà effettuata a norma di legge e dovrà risultare da atto scritto contenente
le seguenti indicazioni:
1. la tipologia del contratto di assunzione;
2. la data di inizio del rapporto di lavoro e la sua durata; la e/o le località in cui il lavoratore presterà
la sua opera;
3. la categoria professionale della classificazione unica cui viene assegnato, la qualifica, le mansioni
e la retribuzione;
4. l'indicazione del presente CCNL applicato;
5. la durata dell'eventuale periodo di prova; l'indicazione sul "libro unico del lavoro" (LUL);
6. la comunicazione unica al centro per l'impiego competente tramite SAOL o sistemi equivalenti;
7. l'autorizzazione all'uso e trattamento dei dati personali;
8. le altre eventuali condizioni concordate e/o eventualmente previste dai regolamenti aziendali,
purché non contrastanti con le norme di legge.
Per l'assunzione, inoltre, sono richiesti i seguenti documenti:
1. codice fiscale;
2. certificato di titolo di studio e/o documento equipollente;
3. accettazione lettera dì assunzione e della normativa del presente contratto;
4. documentazione attestante lo stato di servizio e la formazione professionale acquisita (libretto
formativo del cittadino ex Articolo 2, lett. i), d.lgs. n. 276/2003 e successive modificazioni e~~.
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integrazioni;
5. dichiarazione dell'eventuale stato di disoccupazione;
6. idoneità sanitaria per il personale da adibire a quelle attività per cui è richiesto dalla legge;
7. autorizzazione al trattamento dei dati sensibili per lo svolgimento degli adempimenti dilegge;
8. documentazione e dichiarazioni necessarie per l'applicazione delle norme previdenziali e fiscali;
9. attestato di conoscenza di una o più lingue estere per le mansioni che implicano tale requisito;
10.altri documenti e certificati che l'impresa richiederà a norma di legge; Permesso di soggiorno (per
lavoratori extracomunitari).
Il datore di lavoro è tenuto a rilasciare ricevuta dei documenti ritirati ed a restituirli all'atto della
cessazione del rapporto di lavoro.
Il dipendente dovrà dichiarare la sua residenza, il suo domicilio e/o la sua dimora comunicandone i
successivi mutamenti, anche di breve durata.
L'apprendista, all'atto dell'assunzione, dovrà produrre il titolo di studio in copia e dichiarare gli
eventuali corsi professionali, nonché i periodi di lavoro svolti, anche tramite curriculum vitae
debitamente sottoscritto.
L'impresa deve rilasciare ricevuta dei documenti che trattiene e restituire gli stessi entro 30 giorni dalla
data della cessazione del rapporto lavorativo. Il lavoratore potrà essere sottoposto, prima
dell'assunzione, a visita medica da parte del personale sanitario di fiducia dell'impresa per
l'accertamento dei requisiti fisici e psico-attitudinali necessari per l'espletamento del lavoro cui sono
destinati. Restano in ogni caso ferme le norme di legge circa le visite mediche obbligatorie la cui diagnosi
sarà comunicata al dipendente a norma del d.lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni.
La durata del periodo di prova non potrà superare seguenti giorni di effettiva prestazione lavorativa:
Quadri 6 mesi;
livelli 1 150 gg.;
livello 2 75 gg.;
livello 3 45gg.;
livelli 4-5 30 gg;
livello 6S 20 gg.;
livelli 6-7 15 gg.
Al fine del computo del periodo di prova sono utili esclusivamente le giornate effettivamente prestate,
fermo restando il termine massimo di 6 mesi previsto dall'articolo 10, legge n. 604/1966 e successive
modificazioni ed integrazioni.
Durante il periodo di prova la retribuzione del lavoratore non potrà essere inferiore al minimo
contrattuale stabilito per la qualifica attribuita al lavoratore stesso.
Nel corso del periodo di prova e al termine dello stesso, il rapporto di lavoro potrà essere risolto da
ambo le parti senza obbligo di preavviso.
Per i lavoratori a tempo determinato il periodo di prova, ove coincidente con la durata del contratto,
verrà ridotto del 30%.
Il periodo di prova rimane sospeso per malattia o infortunio del lavoratore con un periodo di comporto
pari alla metà del periodo di prova.
Trascorso il periodo di prova senza che nessuna delle parti abbia dato regolare disdetta, l'assunzione
del lavoratore si intenderà confermata ed il periodo stesso sarà cumulato all'anzianità di servizio.
Art. 29 -Preavviso di Licenziamento e Dimissioni
Il contratto di impiego a tempo indeterminato non può essere risolto da alcuna delle parti senza un
preavviso. I termini di preavviso, a decorrere dal primo o dal sedicesimo giorno di ciascun mese, sono i
seguenti:
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a) fino a cinque anni di servizio compiuti:
Quadro e I Livello 60 giorni di calendario
Il e III Livello 30 giorni di calendario
IV e V Livello 20 giorni di calendario
VIS livello 15 giorni di calendario
VI e VII Livello 10 giorni di calendario
b) oltre i cinque anni e fino a dieci anni di servizio compiuti:
Quadro e I Livello 90 giorni di calendario
Il e III Livello 45 giorni di calendario
IV e V Livello 30 giorni di calendario
VIS livello 20gg di calendario
VI e VII Livello 15 giorni di calendario
e) oltre i dieci anni di servizio compiuti:
I Quadro e I Livello I 120 giorni di calendario
Art. 30 -Indennità sostitutiva del preavviso
La parte che risolve il rapporto di lavoro senza l'osservanza dei predetti termini di preavviso deve
corrispondere all'altra un'indennità pari all'importo della retribuzione del periodo di mancato
preavviso.
La parte che riceve il preavviso può troncare il rapporto sia all'inizio, sia nel corso del preavviso, senza
che da ciò derivi alcun obbligo di indennizzo per il periodo di preavviso non compiuto.
Durante il periodo di preavviso per licenziamento l'impresa e/o cooperativa concederà alla lavoratrice
e al lavoratore dei permessi per la ricerca di una nuova occupazione; la distribuzione e la durata dei
permessi stessi sono stabilite dall'impresa in rapporto alle proprie esigenze.
Tanto il licenziamento che le dimissioni devono essere comunicati per iscritto.
TITOLO VII
ORARIO DI LAVORO
Art. 31-Orario normale settimanale
La normale durata del lavoro settimanale effettivo è fissata in 40 ore, salvo quanto diversamente
stabilito dal presente Contratto per le imprese di viaggi e turismo, gli stabilimenti balneari e i complessi
turistico ricettivi dell'aria aperta.
I limiti settimanali del normale orario di lavoro previsti dal presente Contratto sono fissati solo ai fini
contrattuali.
Le suddette limitazioni dell'orario di lavoro non si applicano agli impiegati, ai capi di agenzia, ai direttori
tecnici o amministrativi, ai capi ufficio ed ai capi reparto, fatte salve le condizioni di miglior favore.
Art. 32 -Durata massima dell'orario di lavoro
Il periodo di cui ai commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, è stabilito in sei mesi.
La contrattazione integrativa, territoriale e/o aziendale, può ampliare tale periodo sino a dodici mesi, a
fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti all'organizzazione del lavoro.
Art. 33 -Riposo giornaliero
Ai sensi e per gli effetti del comma 1 dell'articolo 17 del decreto 8 aprile 2003, n. 66, in caso di attività
di lavoro organizzate in turni settimanali o plurisettimanali, ogni volta che il lavoratore cambi squadra
e non possa usufruire, tra la fine del servizio di una squadra e l'inizio di quello della squadra successiva, n &
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del periodo di riposo giornaliero, lo stesso potrà essere goduto in forma frazionata, fermo restando che
i due turni di lavoro non potranno in alcun caso essere consecutivi.
Art. 34 -Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
La ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero è fissata per ciascun comparto dal presente Contratto.
Art. 35 -Distribuzione dell'orario settimanale
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata per ciascun comparto dal presente Contratto.
In ogni impresa dovranno essere affisse in luogo visibile una o più tabelle, con l'indicazione dei turni dei
servizi e relativi orari e delle qualifiche del personale.
Art. 36 -Flessibilità
In relazione alle peculiarità del settore turistico e quindi alle particolari esigenze produttive delle
imprese potranno essere adottati sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro per periodi
plurisettimanali, intendendosi per tali quei sistemi di distribuzione dell'orario di lavoro che comportano
per una o più settimane prestazioni lavorative di durata superiore a quelle prescritte dai precedenti
articoli e per le altre, a compensazione, prestazioni di durata inferiore.
Conseguentemente il maggior lavoro effettuato nelle settimane con orario di lavoro di durata superiore
a quello prescritto dai precedenti articoli non dà diritto a compenso per lavoro straordinario, mentre per
le settimane con prestazioni di durata inferiore a quella prevista dagli stessi articoli non dovrà darsi
luogo a riduzioni della normale retribuzione.
Il numero delle settimane per le quali è possibile effettuare prestazioni lavorative di durata superiore a
quelle dei precedenti articoli non potrà superare le quattro consecutive ed in ogni caso l'orario di lavoro
non potrà superare le otto ore giornaliere, fermo restando il diritto al normale godimento del riposo
settimanale di legge. Per le agenzie di viaggio, il limite è di sei settimane consecutive.
Il recupero delle maggiori prestazioni di lavoro verrà effettuato attraverso congedi di conguaglio il cui
godimento avverrà nei periodi di minore intensità produttiva e comunque entro dodici settimane a far
data dall'inizio del periodo di maggior prestazione lavorativa.
Qualora a livello aziendale o interaziendale le imprese intendano applicare i suddetti sistemi, cui non
potrà farsi ricorso per più di due volte nell'anno, non consecutive, l'adozione dei programmi sarà
preceduta da un incontl'o tra direzione aziendale e RSU /RSA o delegato aziendale nel corso del quale la
direzione aziendale esporrà le esigenze dell'impresa ed i relativi programmi, al fine di procedere ad un
esame congiunto. Dopo questa fase, concluso l'esame congiunto, e comunque almeno due settimane
prima dell'avvio dei nuovi programmi, a cura della direzione aziendale si darà comunicazione ai
lavoratori dei programmi definiti. Saranno fatte salve le situazioni di persone che comprovino fondati e
giustificati impedimenti.
Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini retributivi, decorre dalla prima ora
successiva all'orario comunicato al lavoratore.
Art. 37 -Diverse regolamentazioni dell'orario annuo complessivo
Le parti convengono sull'obiettivo di ottimizzare le risorse attraverso una migliore organizzazione del
lavoro, e cioè attraverso una più adeguata combinazione tra l'utilizzo delle tipologie di rapporto di
lavoro, le rispettive entità necessarie a coprire le esigenze di organico previste, la definizione degli orari
e la loro distribuzione, il godimento delle ferie e dei permessi.
Le parti convengono che in questo modo si possa meglio corrispondere alle esigenze di flessibilità delle
imprese, volte al miglior utilizzo delle attrezzature anche con il prolungamento delle fasi stagionali,
facendo meglio incontrare le esigenze delle imprese con quelle dei lavoratori, anche per il contenimento
del lavoro straordinario ed una migliore regolazione del tempo parziale e dei rapporti di lavoro non a
tempo indeterminato.
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Tutto ciò premesso, le parti convengono che le imprese o i gruppi di imprese che intendessero avvalersi
della possibilità di cui al presente articolo dovranno attivare una negoziazione a livello aziendale o
interaziendale per il raggiungimento di accordi, anche di tipo sperimentale, riferiti all'intera impresa o
parti di essa, su una o più delle materie concernenti l'utilizzo delle prestazioni lavorative sulla base delle
ore di lavoro complessivamente dovute a norma del presente Contratto e/o le particolari citate tipologie
di rapporti di lavoro.
I contenuti dei predetti accordi, che saranno realizzati nel contesto di programmi di massima annuali,
potranno -fatte salve le norme di legge, l'orario normale settimanale di riferimento di cui ai precedenti
articoli, nonché tutti gli aspetti concernenti maggiorazioni o a contenuto economico -superare i limiti
quantitativi previsti dalla normativa contrattuale vigente per le relative materie.
In tali accordi, le parti attiveranno una "banca delle ore" al fine di mettere i lavoratori in condizione di
utilizzare in tutto o in parte riposi compensativi a fronte di prestazioni eventualmente eccedenti l'orario
medio annuo.
Pertanto, eventuali prestazioni eccedenti l'orario medio annuo verranno compensate con la
maggiorazione retributiva prevista per il lavoro straordinario e con un corrispondente numero di riposi
compensativi che potranno essere retribuiti o fruiti -compatibilmente con le condizioni organizzative
dell'impresa e con le esigenze del mercato -al termine del periodo di riferimento e nelle quote e con le
modalità che saranno definiti in occasione dell'attivazione dei programmi di cui al presente articolo.
Negli accordi di cui al presente articolo potranno, altresì, essere concordate le cadenze temporali per la
verifica dei programmi definiti.
Nel caso di ricorso a tali sistemi, il lavoro straordinario, ai soli fini delle maggiorazioni retributive,
decorre dalla prima ora successiva all'orario comunicato al lavoratore.
Art. 38 -Orario di lavoro dei minori
L'orario di lavoro degli adolescenti (minori di età compresa fra i quindici anni compiuti ed i diciotto anni
compiuti) non può superare le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali.
I minori di cui al comma precedente hanno diritto ad una interruzione di almeno mezz'ora dell'orario
giornaliero di lavoro qualora questo superi la durata di quattro ore e mezza.
L'interruzione dell'orario giornaliero di lavoro per il consumo dei pasti negli Alberghi, nei Pubblici
Esercizi e nei Campeggi, nonché l'interruzione meridiana di riposo negli Stabilimenti Balneari non sono
cumulabili con le interruzioni previste per i minori dal presente articolo: l'interruzione di maggior
durata assorbe quella di minor durata.
L'ora e la durata delle interruzioni suddette dovranno essere esposte nella tabella dei turni.
Art. 39 -Riposo dei minori
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 22 della legge 17 ottobre 1967 n. 977, come modificato dall'articolo
13 del decreto legislativo n. 345 del 1999, ai minori deve essere assicurato un periodo di riposo
settimanale di almeno due giorni, se possibile consecutivi, e comprendente la domenica. Per comprovate
ragioni di ordine tecnico e organizzativo, il periodo minimo di riposo può essere ridotto, ma non può
comunque essere inferiore a 36 ore consecutive. Tali periodi possono essere interrotti nei casi di attività
caratterizzate da periodi di lavoro frazionati o di breve durata nella giornata.
Ai minori impiegati in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario o nel
settore dello spettacolo, nonché, con esclusivo riferimento agli adolescenti, nei settori turistico,
alberghiero o della ristorazione, il riposo settimanale può essere concesso anche in un giorno diverso
dalla domenica.
Art. 40 -Recuperi
È ammesso il recupero delle ore di lavoro perdute a causa di forza maggiore, o per le interruzioni o
periodi di minor lavoro concordati tra le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente contratto, purche~'
esso sia contenuto nei limiti di un'ora al giorno e sia richiesto nel mese successivo.
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Art. 41-Intervallo per la consumazione dei pasti
È demandato ai contratti integrativi territoriali o aziendali dei settori alberghi, pubblici esercizi e
campeggi stabilire la durata del tempo per la consumazione dei pasti tra un minimo di mezz'ora ed un
massimo di un'ora al giorno.
Art. 42 -Lavoro notturno
Il lavoro notturno è regolato dalla normativa prevista per ciascun comparto dal presente Contratto.
Art. 43 -Lavoratori notturni e straordinario
Il periodo di lavoro notturno, è quello specificato per ciascun comparto dal presente Contratto.
L'orario di lavoro ordinario dei lavoratori notturni non può superare, nella settimana, le otto ore medie
giornaliere.
I contratti integrativi possono individuare un periodo di riferimento più ampio sul quale calcolare come
media il suddetto limite.
Le condizioni di cui al comma precedente si intendono realizzate anche mediante l'applicazione degli
orari plurisettimanali di cui agli articoli predisposti dal presente contratto.
Il periodo minimo di riposo settimanale di cui agli articoli 1 e 3 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, non
viene preso in considerazione per il computo della media se cade nel periodo di riferimento di cui ai
precedenti commi 2, 3 e 4.
Nel caso in cui sopraggiungano condizioni di salute che comportano l'inidoneità alla prestazione di
lavoro notturno, accertata con le modalità di cui al decreto legislativo n. 532 del 1999, il lavoratore è
assegnato ad altre mansioni o ad altri ruoli diurni, compatibilmente con le esigenze organizzative
aziendali.
Qualora l'assegnazione ad altre mansioni o ad altri ruoli non risulti applicabile, il datore di lavoro ed il
lavoratore potranno rivolgersi alla Commissione di conciliazione istituita dalle Parti firmatarie il
presente CCNL.
I contratti di 2° livello possono definire specifiche modalità di applicazione delle disposizioni di cui al
comma precedente ed individuare ulteriori soluzioni per il caso in cui l'assegnazione ad altre mansioni
o ad altri ruoli non risulti applicabile.
Nei casi di nuova introduzione di lavoro notturno le imprese provvederanno agli adempimenti di cui
agli articoli 8 e 10 del decreto legislativo n. 532 del 1999.
Il lavoro straordinario ha carattere di eccezionalità e non può essere richiesto senza giustificato
motivo; si intende per tale, ai soli fini contrattuali, quello eccedente il normale orario contrattuale
effettuato a seconda che vengano adottati o meno riposi di conguaglio.
Il lavoro straordinario è consentito nel limite massimo di duecentosessanta ore annuali.
I lavoratori non potranno esimersi, senza giustificato motivo, dal prestare lavoro straordinario entro i
limiti fissati dal secondo comma del presente articolo.
Il lavoratore non può compiere lavoro straordinario ove non sia autorizzato dal datore di lavoro o da
chi ne fa le veci.
Le ore di lavoro straordinario dovranno essere autorizzate dal datore di lavoro.
Il lavoro straordinario è compensato nelle misure e con le modalità previste per ciascun comparto dal
presente Contratto.
Art. 44 -Riposo settimanale
Ai sensi di legge, tutto il personale godrà di un riposo settimanale di ventiquattro ore.
Si richiamano in maniera particolare le norme di legge riguardanti le attività stagionali e quelle per le
quali il funzionamento domenicale corrisponde ad esigenze tecniche o a ragioni di pubblica utilità, la
vigilanza delle imprese, la compilazione dell'inventario e del bilancio annuale.
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Art. 45 -Modalità di godimento del riposo settimanale
Fermo restando quanto previsto dal presente CCNL in materia di consultazione e confronto sulle
modalità di godimento del riposo settimanale e sulla distribuzione degli orari e dei turni, salvo diversa
previsione della contrattazione integrativa, qualora il riposo settimanale sia fruito ad intervalli più
lunghi di una settimana, la durata complessiva di esso ogni quattordici giorni deve corrispondere a non
meno di ventiquattro ore consecutive per ogni sei giornate effettivamente lavorate, da cumulare con le
ore di riposo giornaliero.
Le parti convengono che le modalità di godimento del riposo settimanale di cui al comma precedente
rispondono ad esigenze oggettive tipiche del settore turismo in quanto volte a favorire:
• l'organizzazione dei turni e la rotazione del giorno di riposo, con particolare riferimento alle
esigenze che si realizzano in seno alle imprese che non effettuano il giorno di chiusura
settimanale;
• la conciliazione della vita professionale dei lavoratori con la vita privata e le esigenze familiari.
Art. 46 -Lavoro domenicale
In relazione a quanto stabilito dalla legge 22 febbraio 1934, n. 370 circa la legittimità del godimento del
riposo settimanale in giornata diversa dalla domenica per le attività per le quali il funzionamento
domenicale corrisponda a ragioni di pubblica utilità o ad esigenze tecniche quali, appunto, quelle del
settore turistico, le parti si danno atto che delle prestazioni lavorative effettuate di domenica se ne è
tenuto adeguatamente conto nella determinazione dei trattamenti economici e normativi
complessivamente previsti dalla contrattazione collettiva. Le parti, pertanto, riconfermano, sulla base
della disciplina contrattuale, la esclusione del riconoscimento ai lavoratori del settore turismo di una
ulteriore specifica maggiorazione per il lavoro domenicale.
TITOLO VIII
FESTIVITA'-FERIE -PERMESSI
Art. 47 -Festività
Le festività per le quali viene stabilito il trattamento economico sono le seguenti:
-Festività nazionali
25 aprile Anniversario della Liberazione
1 ° maggio Festa del Lavoro
2 giugno Festa della Repubblica
-Festività infrasettimanali
Capodanno 1 ° gennaio
Epifania 6 gennaio
Lunedì di Pasqua
Assunzione 15 agosto
Ognissanti 1 ° novembre
Immacolata Concezione 8 dicembre
S. Natale 25 dicembre
S. Stefano 26 dicembre
Patrono della Città
In considerazione delle particolari caratteristiche delle imprese turistiche il godimento delle festività
suddette verrà subordinato alle esigenze aziendali.
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Per effetto di quanto sopra nessuna detrazione dovrà essere fatta sulle normali retribuzioni in caso di
mancata prestazione di lavoro nelle suindicate festività. M
A tutto il personale assente nelle giornate di festività, per riposo settimanale, per malattia, infortunio,
dovrà essere corrisposta una giornata di retribuzione contrattuale senza alcuna maggiorazione.
Per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria per gravidanza e puerperio la lavoratrice h() ~/
Pag.34a129 ~ \J,ì
diritto ad una indennità integrativa di quella a carico dell'INPS da corrispondersi a carico del datore di
lavoro.
Il trattamento non è dovuto nei casi di coincidenza delle festività sopra elencate con uno dei giorni di
sospensione dal servizio o dalla retribuzione per provvedimenti disciplinari.
Al personale che presta la propria opera nelle suindicate festività è dovuta, oltre alla normale
retribuzione giornaliera, la retribuzione per le ore di servizio effettivamente prestate, con le
maggiorazioni per lavoro festivo previste per ciascun comparto nella parte dedicata del presente
Contratto.
Per il trattamento economico per le festività del personale dei pubblici esercizi retribuito in tutto o in
parte con la percentuale di servizio si rinvia alla parte dedicata del presente Contratto.
Art. 48 -Determinazione del periodo di ferie
Tutto il personale ha diritto ad un periodo di ferie nella misura di ventisei giorni. A tal fine, la settimana
lavorativa qualunque sia la distribuzione dell'orario di lavoro settimanale, viene considerata di sei
giornate.
Pertanto dal computo del predetto periodo di ferie vanno escluse le giornate di riposo settimanale
spettanti per legge e le festività nazionali e infrasettimanali, e le giornate non più festive agli effetti civili.
Conseguentemente il periodo di ferie sarà prolungato di tanti giorni quante sono le predette giornate di
riposo settimanale spettanti per legge, le festività nazionali ed infrasettimanali e le giornate non più
festive agli effetti civili cadenti nel periodo stesso.
Art. 49 -Modalità di fruizione
Il turno delle ferie non potrà avere inizio dal giorno di riposo né da quello stabilito per l'eventuale
congedo di conguaglio laddove venga adottato.
Il periodo di ferie non è di norma frazionabile.
Diversi e più funzionali criteri di ripartizione delle ferie annuali potranno essere concordati tra datore
di lavoro e RSU /RSA nell'ambito di una programmazione, possibilmente annuale, della distribuzione del
tempo libero.
Il periodo delle ferie è stabilito dal datore di lavoro e RSU/RSA di comune accordo in rapporto alle
esigenze aziendali.
Al personale è dovuta durante le ferie la normale retribuzione in atto, salvo quanto diversamente
previsto dal presente Contratto.
Le ferie sono irrinunciabili e pertanto nessuna indennità è dovuta al lavoratore che spontaneamente si
presenti in servizio durante il turno di ferie assegnatogli.
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/ o conclusi nel corso dell'anno,
ai fini della determinazione dei ratei di ferie, le frazioni di mese saranno cumulate. La somma così
ottenuta comporterà la corresponsione di un rateo mensile per ogni trenta giorni di calendario, nonché
per la eventuale frazione residua pari o superiore a quindici giorni. La frazione inferiore ai quindici giorni
non verrà considerata.
Ai fini del diritto alle ferie, dal computo dell'anzianità di servizio non vanno detratti gli eventuali periodi
di assenza per maternità, limitatamente al periodo di assenza obbligatoria, nonché per malattia od
infortunio. Le ferie non possono essere concesse durante il periodo di preavviso.
Il personale che rimane nell'impresa è tenuto a sostituire gli assenti senza diritto a maggior compenso,
senza pregiudizio dell'orario di lavoro o soppressione del riposo settimanale.
L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle strutture
sanitarie pubbliche competenti per territorio interrompe il decorso delle ferie.
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di
ferie, fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva, e il diritto
altresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente
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al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
TITOLO IX
ASPETTATIVA-CONGEDI -DIRITTO ALLO STUDIO
Articolo 50 -Aspettativa
Al lavoratore dipendente assunto a tempo indeterminato, che ne faccia motivata richiesta, deve essere
concesso un periodo di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza dell'anzianità ad alcun effetto,
continuativo o frazionato in due periodi pari ad un mese ogni anno di anzianità maturata fino ad un
massimo di 6 (sei) mesi.
Il lavoratore dipendente che entro 5 (cinque) giorni della scadenza del periodo di aspettativa non si
presenti per riprendere servizio è considerato dimissionario.
Qualora accerti che durante il periodo di aspettativa sono venuti meno i motivi che ne hanno giustificato
la concessione, il datore può richiedere al lavoratore dipendente di riprendere il lavoro nel termine di 5
(cinque) giorni.
Al lavoratore dipendente, ammalato a sua richiesta il periodo di aspettativa sarà prolungato per un
ulteriore periodo non superiore a 120 (centoventi) giorni, alle seguenti condizioni:
a) che siano esibiti dal lavoratore dipendete regolari certificati medici;
b) che non si tratti di malattie croniche o psichiche:
c) che il periodo richiesto sia considerato di aspettativa senza retribuzione e senza decorrenza
dell'anzianità ad alcun altro effetto.
Art. 51-Congedo per matrimonio
Al lavoratore dipendente non in prova sarà concesso in occasione del suo matrimonio un periodo di
congedo della durata di 15 (quindici) giorni consecutivi.
Durante tale periodo, decorrerà la normale retribuzione mensile.
La richiesta di congedo deve essere avanzata dal lavoratore dipendente, salvo casi eccezionali, con
anticipo di 15 (quindici) giorni di calendario. Il lavoratore potrà richiedere la proroga del congedo per
altri 5 giorni senza retribuzione.
Gli impiegati in congedo sono integralmente a carico del datore di lavoro e viene loro corrisposta la
normale retribuzione. Agli operai, invece, l'assegno per congedo matrimoniale viene erogato dal datore
di lavoro, e a seconda dell'inquadramento previdenziale aziendale, è possibile che parte della
retribuzione sia a carico dell'INPS, sempre a condizione che si fruisca effettivamente del congedo e che
il rapporto di lavoro sia in corso da almeno una settimana.
La base economica su cui calcolare l'assegno è la sola retribuzione corrente, senza i ratei della
tredicesima, i compensi per ferie non fruite o per straordinario e le quote dei compensi corrisposti al
lavoratore una tantum.
Entro i 30 (trenta) giorni successivi al termine di congedo matrimoniale, dovrà essere prodotto il
certificato di matrimonio.
Art. 52 -Congedo per motivi familiari
In caso di comprovata disgrazia a familiari legati da stretto vincolo di parentela, nonché nei casi di gravi
calamità, il lavoratore avrà diritto ad un congedo straordinario retribuito la cui durata sarà
strettamente rapportata alle reali esigenze di assenza, reclamate dalla natura della disgrazia o
dell'evento calamitoso, con un limite massimo di 3 giorni di calendario.
In casi speciali e giustificati il lavoratore potrà usufruire di permessi di breve durata recuperando le ore
di assenza concordandoli direttamente con l'impresa.
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Art. 53 -Permessi per elezioni
In occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle regioni
( elezioni politiche, europee e amministrative), tutti i lavoratori dipendenti che adempiono funzioni
presso gli uffici elettorali, quindi scrutatori, segretari e presidenti di seggio, compresi i rappresentanti di
lista o di gruppo di candidati nonché, in occasione di referendum (nazionali o regionali), i rappresentanti
dei partiti o gruppi politici e dei promotori dei referendum hanno diritto di assentarsi dal lavoro per
tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni.
I giorni di assenza dal lavoro per le operazioni preliminari, per il voto e per lo scrutinio delle schede
sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa (Articolo 119, TU. 361 /1957; Articolo 11,
L. 21.3.1990, n. 53).
Art. 54 -Lavoratori Studenti
Al fine di contribuire al miglioramento culturale e professionale dei lavoratori dei settori che riguardano
il presente Contratto le imprese concederanno, nei casi e alle condizioni di cui ai successivi commi,
permessi retribuiti ai lavoratori non in prova che intendano frequentare corsi di studio compresi
nell'ordinamento scolastico svolti presso istituti pubblici costituiti in base alla legge 31.12.62 n. 1859,
o riconosciuti in base alla legge 19.1.42 n. 86.
I lavoratori potranno richiedere permessi retribuiti per un massimo di 150 ore 'pro capite' in un triennio
e nei limiti di un monte ore globale per tutti i dipendenti dell'unità produttiva che sarà determinato
all'inizio di ogni triennio moltiplicando le 150 ore per un fattore pari al decimo del numero totale dei
dipendenti occupati nell'unità produttiva a tale data.
In ogni impresa e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo
svolgimento della normale attività. I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità
produttiva per frequentare i corsi di studio non dovranno superare il 2% della forza occupata alla data
di cui al precedente comma. Il lavoratore che chiederà di assentarsi con permessi retribuiti ai sensi del
presente articolo dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare
l'effettiva frequenza, anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore doppio di
quelle richieste come permesso retribuito.
A tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'impresa nei termini e con le
modalità che saranno concordate con il datore dì lavoro. Tali termini, di norma, non saranno inferiori al
quadrimestre.
Qualora il numero dei richiedenti sia tale da comportare il superamento della media annua del monte
ore triennale e determini comunque l'insorgere di situazioni contrastanti con le condizioni di cui ai
commi precedenti, la Direzione aziendale d'accordo con la rappresentanza sindacale ove esistente
nell'azienda e/o l'Ente Bilaterale e fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, provvederà a
ridurre proporzionalmente i diritti individuali sul monte ore complessivo in base a criteri obiettivi
(quali: anzianità di servizio, età, tipologia del corso e caratteristiche dei corsi di studio) per la
identificazione dei beneficiari dei permessi e della relativa misura di ore assegnabili a ciascuno.
I lavoratori dovranno fornire all'impresa un certificato d'iscrizione al corso e successivamente certificati
mensili di effettiva frequenza con identificazione delle ore lavorative.
Le norme del presente articolo non si applicano alle imprese con meno di SO dipendenti.
Eventuali permessi spettanti per lo stesso titolo in forza di accordi aziendali vigenti alla data di stipula
del presente contratto non sono cumulabili con le ore di permesso riconosciute dal presente articolo.
L'Ente Bilaterale ha il compito di analizzare e studiare dei permessi retribuiti per corsi di studio che,
garantendo le finalità di cui al comma 1, possano essere richiesti per l'acquisizione di un diploma di
qualifica professionale riferito ai settori di riferimento.
L'ente bilaterale ha altresì il compito di analizzare e studiare dei permessi per lavoratori in possesso
della carta blu europea interessati ad acquisire una qualifica professionale nei settori di riferimento.
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Art. 55 -Diritto allo studio
Per il diritto allo studio sono previste 150 ore nel triennio utilizzabili anche in un solo anno, elevate a
250 per la frequenza di corsi per il recupero della scuola dell'obbligo nonché di lingua italiana da parte
dei lavoratori stranieri.
Le condizioni per poter fruire di tali permessi sono:
a) il corso deve essere svolto presso istituti pubblici o privati ma legalmente riconosciuti;
b) il corsista dovrà specificare il corso di studio al quale intende partecipare che dovrà comportare
l'effettiva frequenza anche in ore non coincidenti con l'orario di lavoro, ad un numero di ore
doppio di quelle richieste come permesso retribuito.
c) a tal fine il lavoratore interessato dovrà presentare la domanda scritta all'azienda nei termini e
con le modalità che saranno concordate con il datore di lavoro. Tali termini, di norma, non
saranno inferiori al trimestre.
d) il rapporto tra ore di permesso retribuito e ore di frequenza dei corsi deve essere almeno pari al
doppio del numero delle ore di permesso richiesto; si riduce di 2/3 in caso di corsi con durata
minima di 250 ore.
I lavoratori che potranno assentarsi contemporaneamente dall'unità produttiva per frequentare i corsi
di studio non dovranno superare il 2 % della forza occupata alla data di cui al precedente comma. In ogni
unità produttiva e nell'ambito di questa, per ogni singolo reparto, deve essere comunque garantito lo
svolgimento della normale attività.
Le norme del presente articolo non si applicano alle imprese con meno di SO dipendenti.
Art. 56 -Permessi per sostenere gli esami
Tutti i lavoratori studenti, compresi quelli universitari ( anche fuori corso), hanno diritto ad un giorno
di permesso retribuito per lo svolgimento dell'esame.
La concessione del permesso non è subordinata all'esito dell'esame, ma dipende solo dal fatto che lo
stesso venga sostenuto.
A tal fine, su richiesta del datore di lavoro, il lavoratore è obbligato a presentare la documentazione che
comprova l'awenuto esame.
li permesso giornaliero viene concesso indipendentemente dall'ora in cui viene effettuato l'esame e
quindi anche se non coincide con l'orario di lavoro.
I privatisti non iscritti a corsi regolari di studio hanno diritto a permessi retribuiti per sostenere gli
esami; se l'esame è suddiviso in una prova scritta e una prova orale da sostenere in giorni distinti, i giorni
di permesso retribuito spettano una sola volta e non per ciascuna prova.
TITOLO X
NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 57 -Doveri del lavoratore
li lavoratore deve tenere un contegno rispondente ai doveri inerenti all'esplicazione della sua attività,
ed in particolare:
a) osservare l'orario di lavoro e adempiere alle formalità prescritte dall'impresa per il controllo
delle presenze; nei confronti dei ritardatari sarà operata una trattenuta, che dovrà figurare sul
prospetto paga, di importo pari alle spettanze corrispondenti al ritardo, fatta salva
l'applicazione delle sanzioni disciplinari previste
b) svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnatigli osservando le norme del presente
Contratto, nonché le conseguenti disposizioni impartite dai superiori;
c) conservare la più assoluta segretezza sugli interessi dell'impresa;
d) non trarre profitto in qualunque modo, con danno dell'impresa, da quanto forma oggetto dei
compiti inerenti alla posizione assegnatagli, non svolgere attività né assumere incarichi contra~ .e
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agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro;
e) usare modi ed atteggiamenti cortesi con il pubblico e comportamenti orientati alla soddisfazione
delle esigenze della clientela;
fJ non ritornare o trattenersi nei locali dell'impresa al di fuori dell'orario di lavoro prestabilito,
eccetto che per ragioni di servizio e con l'autorizzazione della impresa stessa. Sono fatte salve
eventuali specifiche disposizioni normative in materia;
g) attenersi a rapporti improntati al massimo rispetto della dignità, del diritto e della condizione
sessuale della persona nei confronti di colleghi, clienti e terzi e conseguentemente astenersi,
anche in ragione della posizione ricoperta, da comportamenti riconducibili a forme di molestie
sessuali;
h) comunicare immediatamente all'impresa ogni mutamento della propria dimora sia durante il
servizio che durante i congedi;
i) rispettare le altre disposizioni regolamentari interne rientranti nelle normali attribuzioni del
datore di lavoro, in quanto connesse alla organizzazione aziendale, nonché ogni altra
disposizione emanata dall'impresa per regolare il servizio interno, in quanto non contrasti con
le norme del presente contratto e con le leggi vigenti, e rientri nelle normali attribuzioni del
datore di lavoro. Tali norme dovranno essere rese note al personale con comunicazione scritta o
mediante affissione nell'interno dell'azienda.
Art. 58 -Sanzioni disciplinari
Le mancanze del lavoratore potranno essere punite, a seconda della loro gravità, con:
a) ammonizione verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore all'importo di 4 ore di retribuzione;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione per un periodo non superiore a 10 giorni di lavoro
effettivo;
e) licenziamento disciplinare e con le altre conseguenze di ragione di legge.
Il datore di lavoro non può adottare prowedimenti disciplinari nei confronti del lavoratore, più gravi
dell'ammonizione verbale, senza avergli preventivamente contestato per iscritto l'addebito e senza
averlo sentito a sua difesa.
La procedura di contestazione degli addebiti deve essere effettuata tempestivamente una volta che il
datore di lavoro abbia avuto conoscenza dei fatti e/o degli inadempimenti rilevanti ai fini disciplinari.
Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'Organizzazione sindacale cui aderisce o
conferisce mandato.
L'eventuale adozione del prowedimento disciplinare dovrà essere comunicata al lavoratore con lettera
raccomandata a/r o altro mezzo idoneo a certificare la data di ricevimento, entro 15 giorni dalla scadenza
del termine assegnato al lavoratore stesso per presentare le sue giustificazioni. In tale comunicazione
dovranno essere specificati i motivi del prowedimento.
Trascorsi gli anzidetti periodi senza che sia stato mandato ad effetto alcun prowedimento, le
giustificazioni addotte dal lavoratore si intenderanno accolte.
I termini di cui al punto precedente possono essere sospesi, se sopraggiungono provati e oggettivi
impedimenti di forza maggiore.
Art. 59 -Comportamenti sanzionabili
In via esemplificativa e non esaustiva, incorre nei prowedimenti disciplinari dell'ammonizione verbale,
dell'ammonizione scritta, della multa e della sospensione il lavoratore che:
a) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per più giorni consecutivi, fino ad un massimo di 3
giorni; abbandoni il proprio posto di lavoro senza giustificato motivo;
b) senza giustificato motivo ritardi reiteratamente l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la
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cessazione;
c) non indossi o ne faccia un uso non consono all'immagine dell'impresa le divise da lavoro;
d) non esegua il lavoro con assiduità oppure lo esegua con negligenza;
e) per disattenzione o negligenza procuri guasti non gravi a cose o impianti comunque esistenti nelle
imprese;
t) contravvenga al divieto di fumare laddove questo esiste e sia indicato con apposito cartello o fumi
nei locali riservati alla clientela;
g) esegua con negligenza gli adempimenti formali e documentali richiesti in osservanza di norme di
sicurezza pubblica;
h) ometta di comunicare tempestivamente all'impresa la variazione di domicilio, sia durante il
servizio sia in periodi di assenza;
i) non osservi le disposizioni di legge e le misure di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute
e della sicurezza nei luoghi di lavoro, predisposte dall'impresa, quando la mancanza non cagioni
danni alle persone;
j) consumi abusivamente generi alimentari prodotti o presenti nell'impresa;
k) esegua lavori per proprio conto nei locali aziendali fuori dell'orario di lavoro;
1) dimostri lieve insubordinazione nei confronti dei superiori;
m) ponga in essere atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale,
che offendano la dignità e la libertà della persona che li subisce;
n) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta atti, non gravi, che
portino pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'impresa;
o) dimostri nei confronti della clientela atteggiamenti o comportamenti scortesi, ineducati, inoperosi
o comunque non conformi alla natura del servizio erogato dall'impresa;
p) si presenti al lavoro in stato di alterazione, dovuto all'assunzione di sostanze alcooliche o
stupefacenti, che non determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti;
q) simuli malattia o altri impedimenti ad assolvere gli obblighi di lavoro.
L'ammonizione verbale e l'ammonizione scritta sono applicati per le mancanze di minor rilievo; la multa
e la sospensione per quelle di maggior rilievo. Maggiore o minore rilievo non è dato dall'ordine di
elencazione delle mancanze.
Di norma, l'ammonizione scritta è applicata nei casi di prima mancanza, la multa e la sospensione nei
casi di recidiva. In casi di maggiore gravità potrà farsi ricorso alla multa ed alla sospensione anche in
assenza di recidiva.
Salva ogni altra azione legale, il provvedimento del licenziamento disciplinare e per giusta causa si
applica per le seguenti mancanze:
a) assenza ingiustificata oltre 3 giorni consecutivi;
b) assenze ingiustificate ripetute 3 volte in un anno nei giorni precedenti o seguenti i festivi o le ferie;
c) grave insubordinazione verso i superiori;
d) grave danneggiamento al materiale aziendale;
e) inosservanza al divieto di fumare ove ciò possa comportare pregiudizio alla incolumità, alla salute
ed alla sicurezza degli impianti;
t) trafugamento o rivelazione di modelli, schizzi, documenti, disegni, formule, ricette, procedimenti
particolari di lavorazione, nonché marchi e brevetti;
g) furto in azienda di somme, valori, materiali od oggetti a chiunque appartenenti;
h) risse o diverbio litigioso seguito da vie di fatto nei locali aziendali, gravi offese alla dignità,
all'onore o gravi fatti di pregiudizio agli interessi del proprietario, della sua famiglia, dei superiori,
della clientela e dei colleghi di lavoro, previo accertamento delle responsabilità sul fatto avvenuto;
i) alterazioni dolose delle scritturazioni aziendali o dei sistemi aziendali di controllo delle presenze,
o falsa timbratura di schede contabili e di rilevazione di presenza;
j) danneggiamento volontario, o messa fuori opera di dispositivi antinfortunistici o di video
Pag. 40 a 129
sorveglianza aziendale;
k) esecuzione di lavori all'interno dell'impresa per proprio conto o di terzi effettuati durante l'orario
di lavoro;
I) concorrenza sleale;
m) grave inosservanza delle norme prescritte durante lo stato di malattia quali la reiterata assenza
in occasioni delle visite di controllo fiscale chieste da1l'impresa e mancata preventiva
comunicazione di eventuali impedimenti sopravvenuti che hanno determinato l'assenza durante
le fasce orarie;
n) altri casi previsti da clausole individuali sottoscritte ne1Ie sedi de1Ie Commissioni di certificazione
ai sensi dell'articolo 70 e ss. del D.lgs. n. 276/2003;
o) gravi e reiterati comportamenti ed atteggiamenti scortesi, ineducati, inoperosi o comunque non
conformi nei confronti della clientela;
p) gravi atti o comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, anche di tipo verbale, posti in
essere per ledere la libertà e la dignità delle persone che li subiscono, compresi i comportamenti
persecutori e vessatori;
q) presentarsi al lavoro in grave stato di alterazione dovuto al consumo di sostanze alcooliche o
stupefacenti, che determini uno stato di pericolosità per sé e/o per gli altri e/o per gli impianti; o
essere sotto l'effetto di sostanze alcoliche o droghe durante il disimpegno delle proprie specifiche
attribuzioni attinenti la sicurezza dell'impresa o, per il personale viaggiante, stradale;
r) gravi e reiterate violazioni (compresa la recidiva) punibili con sanzioni conservative, degli
obblighi previsti dalle norme disciplinari;
s) abbandono del posto di lavoro da parte del personale, nei casi in cui ciò possa implicare
pregiudizio alla incolumità delle persone ed alla sicurezza degli impianti;
t) reiterato rifiuto di eseguire i compiti ricadenti nell'ambito delle mansioni afferenti alla qualifica
di inquadramento;
u) gravi negligenze nello svolgimento dei compiti e delle mansioni affidate;
v) condanna a una pena detentiva comminata al lavoratore, con sentenza passata in giudicato, per
azione commessa non in connessione con lo svolgimento del rapporto di lavoro;
w) per i lavoratori mobili, omessa immediata comunicazione all'impresa del ritiro della patente e/o
della carta di qualificazione del conducente;
x) manomissione dell'apparecchio di contro1Io del veicolo e/o dei suoi sigilli;
y) in altro modo trasgredisca l'osservanza del presente Contratto o commetta atti gravi, che portino
pregiudizio alla disciplina, alla morale, all'igiene ed alla sicurezza dell'impresa.
In caso di grave violazione delle norme disciplinari, la Direzione aziendale potrà disporre la sospensione
cautelare del lavoratore con effetto immediato, per un periodo massimo di 10 giorni.
ln caso di comminazione del licenziamento, lo stesso avrà effetto dal momento della sospensione.
Le presenti norme, nonché quelle contenute nei regolamenti ed accordi aziendali, devono essere portate
a conoscenza dei lavoratori, mediante affissione in luogo accessibile a tutti.
L'importo delle multe sarà devoluto all'Ente bilaterale che le destinerà al finanziamento delle iniziative
formative di carattere disciplinare.
Il lavoratore che intenda impugnare il provvedimento disciplinare inflittogli può avvalersi delle
procedure di conciliazione di cui all'articolo 7 comma 4, de1la Legge n. 300/1970, ovvero di quelle
previste dal presente C.C.N.L.
Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.
Ai sensi di legge, il lavoratore risponde in proprio delle perdite arrecate all'impresa nei limiti ad esso
imputabili.
I Ai sensi di legge, il lavoratore risponde in proprio delle perdite e/o dei danni arrecati all'impresa nei limiti
ad esso imputabili. L'impresa che intenda chiedere il risarcimento dei danni al lavoratore deve
preventivamente adottare almeno il provvedimento disciplinare del rimprovero scritto, specificando
Pag. 41 a 129 ~ Cl
l'entità del danno.
Art. 60 -Assenze non giustificate
L'eventuale assenza va tempestivamente comunicata all'impresa al fine di consentire la sostituzione del
lavoratore assente e per permettere il normale svolgimento dell'attività e della programmazione
aziendale. L'assenza va comunque documentata entro il giorno successivo l'evento.
L'inosservanza delle prescrizioni, sancite dal presente articolo, sono sanzionate nei modi e nelle forme
previste in materia di provvedimenti disciplinari di cui agli articoli che precedono.
Fatta salva la facoltà del datore di lavoro di procedere alla trattenuta di tante quote giornaliere della
retribuzione di fatto corrispondenti alle giornate di assenza ingiustificata.
Sono fatte salve le disposizioni in materia di assenza per malattia.
Art. 61-Corredo e abiti di servizio
Quando viene fatto obbligo al personale di indossare speciali divise, diverse da quelle tradizionali la
spesa relativa è a carico del datore di lavoro.
Le divise speciali dovranno essere indossate solo durante il servizio.
Il datore di lavoro dovrà provvedere alla fornitura di idonei indumenti per quei lavoratori le cui
mansioni comportino l'uso prolungato di sostanze imbrattanti, liquide o corrosive, quali gli addetti alle
pulizie di sala, bar, cucina. office, e relative dotazioni, magazzino e quali gli addetti alla lavanderia.
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, indumenti, divise, attrezzi e strumenti in dotazione
dovranno essere restituiti al datore di lavoro, mentre in caso di smarrimento, il prestatore d'opera è
tenuto alla sostituzione o al rimborso.
Saranno a carico del datore di lavoro tutti gli arnesi di servizio.
TITOLO XI
TRATTAMENTO ECONOMICO
Art. 62 Retribuzione e Paga Base
La normale retribuzione del lavoratore dipendente è costituita dalle seguenti voci:
a) paga base nazionale conglobata (minimi contrattuali -contingenza)
b) eventuali scatti di anzianità;
c) altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva;
d) eventuali indennità contrattuali.
Le Parti concordano un aumento contrattuale del 5,0%, secondo i dati JPCA, nel triennio Gennaio 2024 -
Gennaio 2027, come riportato nelle sottostanti tabelle.
Livelli Retribuzione al Retribuzione dal Retribuzione dal Retribuzione dal Aumento totale
14/01/2024 15/01/2024 15/01/2025 15/01/2026 triennale in €
A 2.330,49 2.369,17 2.407,85 2.446,53 116,04
B 2.157,61 2.193,42 2.229,23 2.265,04 107,43
I 2.010,21 2.043,57 2.076,93 2.110,29 100,08
2 1.837,34 1.867,83 l.898,32 1.928,81 91,47
3 1.730,74 1.759,47 1.788,20 1.816,93 86,19
4 1.645,64 1.672,95 1.700,266 1.727,57 81,93
5 1.533,88 1.559,34 1.584,80 l.610,26 76,38
6s 1.474,51 1.498,98 1.523,45 1.547,92 73,41
6 1.453,61 1.477,73 1.501,85 1.525,97 72,36
7 1.362,14 1.384,75 1.407,36 1.429,97 67,83
Pag. 42 a 129
Per il personale degli alberghi a una e due stelle e dei campeggi con un numero di presenze
-licenza non superiore a milleduecento, i valori di paga base nazionale conglobata
mensile sono i seguenti:
Livelli Retribuzione al Retribuzione dal Retribuzione dal Retribuzione dal Aumento totale
14/01/2024 15/01/2024 15/01/2025 15/01/2026 triennale in €
A 2.317,06 2.357,14 2.397,22 2.437,30 120,24
B 2.051,39 2.086,87 2.122,35 2.157,83 106,44
1 1.910,45 1.943,50 1.976,55 2.009,60 99,15
2 1.746,81 1.777,02 1.807,23 1.837,44 90,63
3 1.646,04 1.674,51 1.702,98 1.73 L,45 85,41
4 1.556,20 1.583, 12 1.610,04 1636,96 80,76
5 1.459,64 1.484,89 1.510,14 1.535,39 75,75
6s 1.403,44 1.427,71 1.451,98 1.476,25 72,81
6 1.383,46 1.407,39 1.431,32 1.455,25 71,79
7 1.296,53 1.318,95 1.341,37 1.363,79 67,26
Art. 63 -Retribuzione di fatto
La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente articolo nonché da tutti gli altri
elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per
lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente
escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali owero esclusi dall'imponibile contributivo
a norma di legge.
Art. 64 -Retribuzione mensile
Al di fuori delle prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in
misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo
settimanale di legge cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla
distribuzione dell'orario settimanale. Si riferisce a tutte le giornate del mese di calendario._
Art. 65 -Quota giornaliera
La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo
l'importo mensile per il divisore convenzionale 26 (ventisei).
Tale indice è valido a tutti i fini contrattuali, ivi compresi ì casi di trattenuta per assenze non retribuite.
Art. 66 -Quota oraria
La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per i
seguenti divisori convenzionali:
La retribuzione oraria si ottiene dividendo la retribuzione mensile per:
• 192 per il personale con orario normale di ( 45) quarantacinque ore settimanali;
• 190 per il personale con orario normale di ( 44) quarantaquattro ore settimanali;
• 172 per il personale con orario normale di ( 40) quaranta ore settimanali.
Art. 67 -Corresponsione della retribuzione
La retribuzione sarà pagata al personale secondo le consuetudini locali ed in ogni caso non più tardi
della fine del mese con una tolleranza massima di sei giorni.
Quando ragioni tecniche derivanti dalla centralizzazione dell'amministrazione lo impediscano, deve
essere corrisposto entro il termine sopra indicato un acconto pari al cinquanta per cento della
retribuzione presuntivamente dovuta con conguaglio nei dieci giorni successivi.
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fa-
Art. 68 -Scatti di anzianità -Formazione di Anzianità
A tutto il personale verranno riconosciuti sei scatti triennali per l'anzianità di servizio prestata senza
interruzione di rapporto di lavoro presso la stessa azienda o gruppo aziendale (intendendosi per tale il
complesso di imprese facente capo alla stessa società)
Livelli euro
Quadri 41,74
1 38,57
2 36,98
3 35,66
4 33,81
5 33,29
6s 31,97
6 31,70
7 31,18
In occasione della maturazione del nuovo scatto, l'importo degli scatti maturati è calcolato in base ai
suddetti valori senza liquidazione di arretrati per gli scatti maturati per il periodo pregresso.
Nel caso in cui nel corso del triennio intercorrente tra l'uno e l'altro scatto siano intervenuti passaggi a
livello superiore, gli importi relativi agli scatti precedenti saranno ricalcolati in base al nuovo valore al
momento di maturazione del nuovo scatto senza liquidazione di arretrati per il periodo pregresso.
Le modalità di coordinamento della normativa di cui sopra con quelle diversificate previste dal presente
CCNL sono definite per ciascun comparto dal presente contratto.
Formazione di anzianità
Premessa
La crisi che colpisce il nostro Paese, impone a tutti gli attori del lavoro, aziende, organizzazioni
sindacali, organizzazioni economiche e sociali di trovare opportunità efficaci e socialmente credibili
che abbiano Io scopo di riportare il lavoro al centro dell'interesse di tutti.
I soggetti della contrattazione nazionale non devono soltanto essere capaci di saper regolamentare il
lavoro in tutte le sue forme, ma diventare anche un soggetto attivo capace di avere una conoscenza
reale dei saperi dei lavoratori. In tal modo, riteniamo che domanda ed offerta di lavoro acquistano una
valenza concreta di opportunità per tutti i soggetti.
Curriculum di anzianità
Le Parti in via sperimentale, unitamente alla RSU /RSA, intendono creare un percorso formativo
aggiuntivo agli istituti che si occupano di formazione, già esistenti nei contratti nazionali che
comunque restano invariati, teso a consegnare al lavoratore assunto un "curriculum di anzianità" che
lo stesso lavoratore può esibire a sua discrezione.
Al momento delle dimissioni o del licenziamento, l'azienda è tenuta, in tutti i casi, a rilasciare all'ex
dipendente una "lettera di presentazione" tipo, prodotta dall'Ente Bilaterale, nella quale sono indicati,
per gli anni di anzianità presso la stessa azienda, i percorsi formativi maturati dal lavoratore specifici
per la professione e la categoria a cui lo stesso era adibito.
Il presente articolo prevede 6 scatti triennali. Pertanto il lavoratore nel triennio di permanenza nello
stesso scatto ha diritto ad effettuare almeno 1 (uno) percorso formativo.
Crediti Formativi
Il lavoratore matura 1 credito formativo denominato "credito formativo di anzianità" per brevità -~
CFA-, validato dall'Ente Bilaterale entro 5 giorni e riportato sulla lettera di presentazione.
Pag. 44 a 129 ~
Modalità della formazione
La Formazione dovrà, in via sperimentale, essere effettuata in modalità E-learning per il 50% durante
l'orario di lavoro e per il restante 50% al di fuori dell'orario di lavoro. La direzione aziendale
comunica, via mail o per altre forme come ad esempio whatsapp o altre forme di comunicazione
similari, al lavoratore assunto i codici per accedere alla formazione, il tempo di scadenza della
password e il titolo della formazione.
Contenuti formativi
I contenuti formativi, dovranno essere quelli di riferimento del livello di classificazione del lavoratore
e della relativa qualifica. Nessun Livello è escluso.
La piattaforma formativa è messa a disposizione dall'Ente Bilaterale; lo stesso ne cura i profili
formativi, i contenuti, i tempi di apprendimento, le modalità di apprendimento, ed altro ancora.
in fase di avvio del presente progetto, saranno le Parti a livello nazionale che adottano uno specifico
Regolamento sui contenuti formativi, sulle modalità di accesso, il rilascio dei crediti formativi, la
creazione di una banca dati anonima e protetta dalle disposizioni di privacy in cui sia il lavoratore che
l'azienda possono consultarla. Anche prevedendo le disponibilità di domanda e offerta, richieste di
trasferimento ad altra sede, e altro similare.
Art. 69 -Indennità di funzione
A decorrere dalla data di attribuzione della categoria Quadri ai lavoratori interessati l'impresa
corrisponderà mensilmente un'indennità di funzione pari a€ 140,00 lordi per 13 mensilità a titolo di
Indennità di funzione.
Art. 70 -Obblighi di adeguamento ai parametri retributivi e contributivi dei contratti di settore.
I minimi contrattuali conglobati della tabella precedente per le attività disciplinate dal presente accordo
nazionale, sono proporzionali ai compensi medi riportati ed applicati dai contratti collettivi di settore,
parimenti ritenuti comparativamente più rappresentativi. Le imprese aderenti che applicheranno il
presente contratto terranno conto costantemente altresì, come valore di riferimento, dell'imponibile
contributivo annuo dagli stessi contratti riportato come base di calcolo per le prestazioni previdenziali.
Art. 71 -Tredicesima mensilità
In occasione delle festività natalizie l'impresa dovrà corrispondere al personale dipendente un importo
pari ad una mensilità della retribuzione di fatto.
Nel caso di inizio o cessazione del rapporto di lavoro durante il corso dell'anno, il lavoratore avrà diritto
a tanti dodicesimi della gratifica natalizia per quanti sono i mesi di servizio prestato presso l'impresa.
Per tali fini il periodo iniziale o finale superiore a 15 (quindici) giorni è computato come mese intero.
Dall'ammontare della tredicesima mensilità saranno detratti i ratei relativi ai periodi di assenza dal
lavoro non retribuiti per una delle cause previste dal presente Contratto.
Per periodi di assenza obbligatoria per gravidanza o puerperio, sarà corrisposta alla lavoratrice
solamente il venti per cento della gratifica.
Articolo 72 -Premio Di Produttività
Le parti concordano che in sede aziendale siano annualmente definiti appositi criteri di individuazione
degli obiettivi aziendali e valutazione dei risultati conseguiti che tengano conto altresì anche del
contributo diretto delle risorse umane al conseguimento di tali risultati così come indicato all'articolo 5
del presente CCNL. Le parti individueranno un percorso meritocratico e retributivo che tenga conto
individualmente e settorialmente dell'entità di tali risultati e della partecipazione degli stessi lavoratori
in modo da riconoscere un premio di produttività che verrà erogato annualmente con la mensilità del
mese di giugno.
Pag. 45 a 129
Art. 73 -Trattamento di fine rapporto (TFR)
In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, al dipendente con la qualifica impiegatizia e di operaio deve
essere corrisposta una indennità di anzianità nella misura pari a 1 mensilità di retribuzione
comprensiva di tutte le voci aggiuntive ed indennità speciali riconosciute al lavoratore per ogni anno
intero di servizio.
Le frazioni di anno, anche nel corso dell'anno di servizio, si computano per 12simi. Le frazioni di mese
superiori a 15 giorni si computano come mese intero.
Art. 74 -Prospetto paga
La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà
essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la
misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a
formare l'importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.
Il prospetto paga è copia del libro unico.
TITOLO XII
GRAVIDANZA E PUERPERIO
Articolo 75 -Congedo di maternità e di paternità.
Durante lo stato di gravidanza e puerperio la lavoratrice ha diritto di usufruire dei congedi previsti dalla
normativa vigente T.U. 151 del 2001.
a) per i due mesi precedenti la data presunta del parto indicata nel certificato medico di gravidanza;
b) per il periodo intercorrente tra la data presunta del parto e il parto stesso;
c) per i tre mesi dopo il parto;
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata
rispetto a quella presunta. Tali giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.
Ai sensi dell'articolo 20 del D.lgs. n. 151/2001, e fermo restando la durata complessiva del congedo di
maternità, in alternativa a quanto previsto dalle lettere a) e c), le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi
dal lavoro a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto,
a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il
medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale
opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Il diritto di cui alla lettera c) ed) è riconosciuto anche al padre lavoratore ai sensi e per gli effetti di cui
all'articolo 28 del D.Igs. n. 151/2001, in caso di:
• morte o di grave infermità della madre;
• abbandono o affidamento esclusivo del bambino al padre.
Per quanto riguarda il trattamento normativo, durante il suddetto periodo ( congedo di paternità) si
applicano al padre lavoratore le stesse disposizioni di legge e di contratto previste per il congedo di
maternità.
I periodi di congedo di maternità dal lavoro devono essere computati nell'anzianità di servizio a tutti gli
effetti contrattualmente previsti, compresi quelli relativi alla tredicesima mensilità, alle ferie ed al
trattamento di fine rapporto.
Durante il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa la lavoratrice ha diritto ad una indennità pari
rispettivamente all'80% ed al 30% della retribuzione, poste a carico dell'INPS secondo le modalità
stabilite, e anticipate dal datore di lavoro. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio
con i contributi dovuti all'INPS.
I
direttamente al pagamento delle prestazioni di maternità agli aventi diritto.
Nei confronti delle lavoratrici che abbiano adottato bambini o che li abbiano ottenuti in affidamento
~ Nei confronti delle lavoratrici assunte a tempo determinato per i lavori stagionali, l'INPS prowede ~
preadottivo si applicano le disposizioni del D.Igs. 26 marzo 2001, n. 151.
Q) Pag. 46 a 129
1. Congedo parentale
Ciascun genitore ha diritto di astenersi dal lavoro "congedo parentale", secondo le modalità stabilite dal
presente articolo, ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 151/2001, per ogni bambino, nei suoi primi
otto anni di vita.
Ai fini dell'esercizio del diritto al congedo parentale, ciascun genitore è tenuto a dare al datore di lavoro
un preawiso scritto di almeno 15 giorni, salvo casi di oggettiva impossibilità.
Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 1, nel caso in cui vengano richieste frazioni di
durata inferiore a 15 giorni continuativi nell'ambito dello stesso mese di calendario, la domanda dovrà
essere presentata con cadenza mensile unitamente ad un prospetto delle giornate di congedo.
I congedi parentali dei genitori non possono complessivamente eccedere il limite di dieci mesi, fatto
salvo il disposto di cui al comma 2 dell'articolo 32 e all'articolo 33 del D.lgs. n. 151/2001.
Nell'ambito del predetto limite, il diritto di astenersi dal lavoro compete:
a) alla madre lavoratrice, trascorso il periodo di congedo di maternità per un periodo
continuativo o frazionato non superiore a sei mesi;
b) al padre lavoratore, dalla nascita del figlio, per un periodo continuativo o frazionato non
superiore a sei mesi elevabile a sette nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 32 del D.lgs. n.
151/2001;
c) qualora vi sia un solo genitore, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a dieci
mesi;
d) nei casi di adozioni e affidamenti di cui agli artt. 36 e 37 del D.lgs. n. 151/2001.
Qualora il padre lavoratore eserciti il diritto di astenersi dal lavoro per un periodo continuativo o
frazionato non inferiore a tre mesi, il limite complessivo dei congedi parentali dei genitori è elevato a
undici mesi.
Ai sensi dell'articolo 34 del T.U. (D.lgs. n.151/2001), per i periodi di congedo parentale è dovuta, a carico
dell'INPS, alle lavoratrici e ai lavoratori fino al terzo anno di vita del bambino, un'indennità pari al 30%
della retribuzione, per un periodo massimo complessivo tra i genitori di sei mesi. Per i periodi di congedo
parentale ulteriori è dovuta un'indennità pari al 30% della retribuzione, a condizione che il reddito
individuale dell'interessato sia inferiore a 2,5 volte l'importo del trattamento minimo di pensione a
carico dell'assicurazione generale obbligatoria.
I periodi di congedo parentale sono computati nell'anzianità di servizio esclusi gli effetti relativi alle
ferie ed alle mensilità supplementari.
Il D.Lgs. 30 giugno 2022, n. 105, ha modificato il comma 5 dell'art. 34 del D.L 26 marzo 2001, N. 151
stabilendo che i periodi di congedo parentale non comportano riduzione di ferie, riposi, tredicesima
mensilità o gratifica natalizia
2. Riposi giornalieri
Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due
periodi di riposo, anche cumulabili, durante la giornata il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero
di lavoro è inferiore a 6 ore.
Il diritto di cui al comma precedente è riconosciuto in alternativa alla madre, al padre lavoratore, nei
seguenti casi:
a) nel caso in cui i figli siano affidati al solo padre;
b) in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne awalga;
c) nel caso in cui la madre non sia lavoratrice dipendente;
d) in caso di morte o di grave infermità della madre.
La concessione dei riposi giornalieri al padre lavoratore è subordinata, nei casi di cui alle lettere a), b),
c) del capoverso precedente, all'esplicito consenso scritto della madre.
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I periodi di riposo di cui al precedente comma hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati or\ ~
Pag. 47 a 129 ~ t}J
lavorative agli effetti della durata del lavoro, essi comportano il diritto della lavoratrice ad uscire
dall'azienda. In caso di parto plurimo, i periodi di riposo sono raddoppiati e le ore aggiuntive possono
essere utilizzate anche dal padre.
Per detti riposi è dovuta dall'INPS un'indennità pari all'intero ammontare della retribuzione relativa ai
riposi medesimi.
L'indennità è anticipata dal datore ed è portata a conguaglio con gli importi contributivi dovuti all'ente
assicuratore.
Entrambi i genitori, alternativamente, hanno diritto di astenersi dal lavoro per i periodi corrispondenti
alle malattie di ciascun figlio di età non superiore a tre anni. Ciascun genitore, alternativamente, ha altresì
diritto di astenersi dal lavoro, nel limite di cinque giorni lavorativi all'anno, per le malattie di ogni figlio
di età compresa fra i tre e gli otto anni.
I periodi di congedo per malattia del bambino sono computati nell'anzianità di servizio, esclusi gli effetti
relativi alle ferie ed alle mensilità supplementari, ai sensi dell'articolo 48 del D.Igs. n. 151/2001 e al
trattamento di fine rapporto.
3. Apprendistato e maternità
Le norme previste dalle leggi e dal presente contratto collettivo in tutela della maternità hanno valore
per tutte le categorie di dipendenti regolati dal presente contratto collettivo nazionale di lavoro.
4. Normativa
La lavoratrice in stato di gravidanza è tenuta ad esibire al datore di lavoro il certificato rilasciato a un
ufficiale sanitario o da un medico del Servizio sanitario nazionale ed il datore di lavoro è tenuto a darne
ricevuta.
Per usufruire dei benefici connessi con il parto ed il puerperio la lavoratrice è tenuta ad inviare al datore
di lavoro, entro il 15° giorno successivo al parto, il certificato di nascita del bambino rilasciato dall'Ufficio
di stato civile oppure il certificato di assistenza al parto.
Nel caso di dimissioni presentate durante il periodo antecedente il parto per cui è previsto il divieto cli
licenziamento la lavoratrice ha diritto al trattamento di fine rapporto e ad un'indennità pari a quella
spettante in caso di preawiso.
Ai sensi della legge 31 mazzo 1954, n. 90, per le festività cadenti nel periodo di assenza obbligatoria e
facoltativa, la lavoratrice ha diritto ad un'indennità integrativa di quella a carico dell'INPS, da
corrispondersi a carico del datore di lavoro in modo da raggiungere complessivamente il 100% (cento
per cento) della quota giornaliera della retribuzione di fatto.
Per quanto non previsto dal presente contratto in materia di gravidanza e puerperio valgono le norme
di legge e regolamentari vigenti.
TITOLO Xlii
MALATTIE E INFORTUNI
Art. 76 -Malattia
In caso di malattia o di infortunio non sul lavoro, il lavoratore deve awertire l'azienda entro la prima
ora dell'orario di lavoro previsto. Alla comunicazione dovrà seguire la trasmissione telematica del
certificato medico attestante la malattia. Il lavoratore avrà cura di conservare il protocollo che gli viene
assegnato dal medico competente. In mancanza di ciascuna delle comunicazioni suddette, salvo casi di
giustificato impedimento, l'assenza sarà considerata ingiustificata.
Art. 77 -Verifiche sanitarie
II controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli
istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro Io richieda.
In mancanza di tali comunicazioni, salvo giuste ragioni di impedimento, le assenze scaturite da malattia
Pag. 48 a 129
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o infortunio sono considerate ingiustificate, ferme restando le sanzioni previste dalla legge per il ritardo
o mancata comunicazione, nonché quelle contrattuali.
Salvo il caso di opposizione contro l'accertamento degli Organi competenti e conseguente richiesta del
giudizio del Collegio medico a ciò preposto, il lavoratore ha l'obbligo di presentarsi in servizio alla data
indicata dal certificato del medico curante; in caso di mancata presentazione o di ritardo ingiustificato
per tre giorni consecutivi, il datore di lavoro resta esonerato dall'obbligo della conservazione del posto
e il lavoratore sarà considerato dimissionario, con la trattenuta suo carico dell' indennità di mancato
preavviso.
Art. 78 -Cambio indirizzo
Il lavoratore deve comunicare tempestivamente eventuali cambiamenti di indirizzo durante il periodo
di assenza per malattia o infortunio, il datore di lavoro presume che esso dimori all'ultimo indirizzo
presso il quale si riserva di far eseguire gli accertamenti sanitari.
Art. 79 -Prescrizioni mediche
Il lavoratore assente per malattia o infortunio è tenuto a rispettare le prescrizioni mediche inerenti la
permanenza presso il proprio domicilio.
Art. 80 -Certificato di guarigione
Il lavoratore che presti servizio in imprese addette alla preparazione, manipolazione e vendita di
sostanze alimentari di cui alla legge 30.4.62 n. 283, ha l'obbligo, in caso di malattia di durata superiore
a 5 giorni, di presentare al rientro in servizio al datore di lavoro il certificato medico dal quale risulti che
il lavoratore non presenta pericolo di contagio dipendente dalla malattia medesima.
Art. 81 -Presenza presso domicilio
Il lavoratore deve essere presente nel proprio domicilio, almeno dalle ore 1 O alle 12 e dalle ore 17 alle
19 di tutti i giorni, comprese le domeniche e i giorni festivi al fine di consentire l'effettuazione delle visite
di controllo da parte degli organi ispettivi.
Nel caso in cui a livello nazionale o territoriale le visite di controllo siano effettuate a seguito di un
provvedimento amministrativo o su decisione dell'ente preposto ai controlli di malattia in orari diversi
da quelli indicati al comma 2) del presente articolo, questi ultimi saranno adeguati ai nuovi criteri
organizzativi.
Salvo i casi di forza maggiore, e solamente ed esclusivamente nei casi di giustificata e comprovata
necessità di assentarsi dal domicilio per le visite, le prestazioni e gli accertamenti specialistici, nonché
le visite ambulatoriali di controllo, il lavoratore ha l'obbligo di dare immediata notizia all'impresa da cui
dipende, il mancato rispetto da parte del lavoratore dell'obbligo di cui al comma 2) del presente articolo
comporta comunque l'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 5, DL12.9.83 n. 463, convertito
con modificazioni nella legge 11.11.83 n. 638, comma 14), nonché l'obbligo dell'immediato rientro in
azienda.
Art. 82 -Periodo di comporto
Le parti hanno stabilito un periodo di comporto, cioè di conservazione del posto di lavoro, tenendo conto
della gravità dell'evento morboso impeditivo della prestazione lavorativa.
Conseguentemente è stato previsto il periodo di comporto annuale per sommatoria di giorni 120 di
calendario nell'arco di un anno solare per eventi morbosi di genere (a titolo esemplificativo: stati
influenzali o infettivi).
Il periodo di comporto è stabilito in giorni 180 di calendario nell'arco di un anno solare per sommatoria
in dipendenza di eventi morbosi di notevole gravità (a titolo esemplificativo: AIDS, patologie tumorali,
tossicodipendenza da droghe e alcole altri eventi morbosi cronici e/o invalidanti).
Pag. 49 a 129 ~
Art. 83 -Conservazione del posto
Il lavoratore dipendente non in prova, in caso di infortunio sul lavoro e/o malattia professionale, ha
diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente
e di fatto al lavoratore dipendente medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data
indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro. Resta salvo quanto previsto dalla
legge 6 agosto 1975 n. 419 per la conservazione del posto per i lavoratori affetti da TBC.
Il lavoratore dipendente non in prova, in caso di malattia professionale ha diritto alla conservazione del
posto per un periodo di nove mesi consecutivi, senza interruzione dell'anzianità.
Per il personale assunto a termine la conservazione del posto è comunque limitata al solo periodo di
stagione o di ingaggio.
La malattia owero l'infortunio non sul lavoro sospendono il decorso del preawiso nel caso di
licenziamento, nei limiti ed agli effetti della normativa sulla conservazione del posto e sul trattamento
economico di cui al presente articolo.
Art. 84 -Denuncia della malattia
Fermo restando quanto previsto dal precedente articolo 76, nei casi in cui non sia stato possibile
procedere all'invio telematico della certificazione suddetta ed il medico curante abbia rilasciato in
modalità cartacea il certificato e l'attestato al lavoratore, quest'ultimo, entro due giorni dal rilascio,
dovrà recapitare o trasmettere a mezzo raccomandata A/R (è ammessa anche la trasmissione a mezzo
posta ordinaria o raccomandata senza AR -circ. 14/1981 punto 9.1 nota 23), il certificato medico
all'INPS e l'attestato di malattia al proprio datore di lavoro.
Art. 85 -Trattamento economico
Il trattamento economico deve intendersi identico per tutti i comparti regolamentati dal presente ceni
Durante il periodo di malattia certificata, il lavoratore dipendente (escluso apprendista descritto
nell'articolo successivo) avrà diritto al seguente trattamento economico:
1) per i primi tre giorni di (carenza) malattia viene erogata un'indennità pari al 40 o/o della
retribuzione lorda giornaliera cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto per un massimo di quattro eventi morbosi nell'anno solare;
2) dal quarto giorno in poi verrà riconosciuto al lavoratore il 100% della retribuzione mensile ad
integrazione di quanto corrisposto dall'INPS;
3) dal 181 giorno al 220 giorno di malattia, è stabilita una retribuzione a carico dell'impresa pari al
30% della retribuzione mensile.
I suddetti trattamenti economici a carico dell'impresa sono riconosciuti unicamente per eventi morbosi
debitamente certificati e riconosciuti e indennizzati come tali dall'INPS.
Art. 86 -Trattamento economico apprendista
Al personale apprendista è riconosciuto lo stesso trattamento economico e gli stessi periodi di
comporto, e cioè di conservazione del posto di lavoro, identici a quelli previsti per il personale
dipendente.
Art. 87 -Infortunio
Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare presso l'INA1L il personale soggetto all'obbligo assicurativo
contro gli infortuni sul lavoro secondo le disposizioni di legge.
Il lavoratore infortunato ha l'obbligo di dare notizia al proprio datore di lavoro su qualsiasi infortunio,
anche per gli infortuni di lieve entità.
Quando il lavoratore dipendente abbia trascurato di ottemperare all'obbligo suddetto ed il datore di
lavoro non essendo venuto altrimenti a conoscenza dell'accaduto, non abbia potuto inoltrare la prescrit~ ~
Pag.50a129 1 t7'J
denuncia all'INAIL ed all'autorità giudiziaria, resta esonerato da ogni e qualsiasi responsabilità
derivante dal mancato invio e dal ritardo stesso.
L'assenza per infortunio sul lavoro è regolamentata dalle apposite norme cogenti. Si considerano
infortuni sul lavoro quelli indennizzabili dall'INAIL.
Art. 88 -Trattamento economico infortunio
Il trattamento economico deve intendersi identico per tutti i comparti regolamentati dal presente CCNL.
Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai lavoratori soggetti all'obbligo assicurativo contro gli
infortuni sul lavoro, l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio ed una indennità pari
al sessanta per cento della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi (periodo di
carenza). Tali importi verranno erogati alle normali scadenze dei periodi di paga.
Oneri a carico Azienda e Inail
Invalidità temporanea Percentuale a carico Periodo
Datore lavoro I Inail
Indennità giornaliera 100% Giorno infortunio
periodo carenza 60% Tre giorni successivi
Indennità inabilità 40% Dal 4° giorno al 90°
Indennità inabilità 25% Dal 91 ° in poi
L'integrazione a carico del datore di lavoro non è dovuta se l'INAIL per un qualsiasi motivo non
corrisponde l'indennità prevista per legge Per il personale assicurato dal datore di lavoro contro gli
infortuni resta inibita ogni forma di cumulo tra le indennità relative a tale assicurazione e le prestazioni
corrisposte dall'INPS.
Nel caso di lavoratore infortunato non assicurato contro gli infortuni sul lavoro, spettano gli stessi diritti
visti in caso di malattia.
Art. 89 -Trattamento economico infortunio dell'apprendista
Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere agli apprendisti tenuti all'obbligo assicurativo contro gli
infortuni sul lavoro, l'intera retribuzione per la giornata in cui avviene l'infortunio ed una indennità pari
al sessanta per cento della normale retribuzione giornaliera per i tre giorni successivi (periodo di
carenza). Tali importi verranno erogati alle normali scadenze dei periodi di paga.
Art. 90 -Anticipazione indennità INAIL
Durante il periodo d'infortunio sul lavoro, il datore di lavoro corrisponderà al lavoratore assunto a
tempo indeterminato, alle normali scadenze dei periodi di paga, a titolo di anticipazione, l'indennità per
inabilità temporanea assoluta chiedendone, nel contesto il rimborso all'Istituto assicuratore.
Il datore di lavoro non può rifiutarsi di fare anticipazioni sull'indennità per inabilità temporanea quando
ne sia richiesto dall'Istituto assicuratore. Il datore di lavoro deve, a richiesta dell'Istituto assicuratore,
pagare all'infortunato, se questi si trova nel luogo dove risiede il datore di lavoro, l'indennità giornaliera
per inabilità temporanea spettante a termine di legge, secondo le istruzioni date dallo stesso Istituto
assicuratore. A
Qualora l'INAIL non riconosca il diritto all'indennità o, comunque, non ne rimborsi l'importo al datore
di lavoro, l'anticipazione sarà detratta dalla retribuzione, ratealmente.
Qualora nel corso di tale periodo intervenga la cessazione del rapporto di lavoro, i restanti importi da
recuperare saranno trattenuti, complessivamente dalle competenze di fine rapporto. n \1
Pag. 51 a 129 ~ Ll
TITOLO XIV
PUBBLICI ESERCIZI
CAPO I -CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 91 -Classificazione del personale
La classificazione del personale per il comparto dei Pubblici Esercizi è la seguente.
AREA QUADRI
QUADRO A
Profili:
• capo area di catena di esercizi;
• direttore
• gerente;
• capo servizi amministrativi catering.
QUADRO B
Profili:
• vice Direttore;
• responsabile area mense;
• capo del personale;
• economo responsabile del settore acquisti intendendosi per tale colui che abbia autonomia
tecnica ed amministrativa di gestione;
• responsabile punto vendita (esercizi minori) intendendosi per tale colui al quale sia affidata la
direzione esecutiva di un esercizio minore;
• capo zona manutenzione.
LIVELLO PRIMO
Profili:
• superintendente catering;
• capo servizio catering;
• ispettore amministrativo catena d'esercizi;
• assistente senior di direzione intendendosi per tale colui che abbia già maturato significativa
esperienza di gestione esecutiva in almeno tre distinti settori commerciali (ristorante, market, bar
snack, servizi, ecc.) di un pubblico esercizio;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SECONDO
Profili:
• direttore servizio mensa o capo impianto mensa;
• capo laboratorio gelateria ( ex capo gelatiere);
• capo laboratorio pasticceria intendendosi per tale colui al quale vengono attribuite la
soprintendenza e la disciplina sul personale, la vigilanza sull'impiego delle materie prime, degli
utensili e dei macchinari e che abbia alle sue dipendenze almeno tre operai, escludendo dal
computo gli apprendisti; A
• responsabile di amministrazione (ex segretario di azienda diplomato con mansioni di concetto);
• primo maitre o capo servizio sala;
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Pag. 52 a 129
• ispettore mensa;
• responsabile impianti tecnici;
•capocuoco p.e. e ristorazione collettiva;
• capo contabile;
• operatore o procuratore doganale catering;
• capo ufficio catering;
• supervisore catering;
• primo barman p.e.;
• capo barista, intendendosi per tale il responsabile dei servizi di banco -bar;
• capo banconiere di pasticceria, intendendosi per tale l'addetto alla vendita il quale sovraintenda
ai servizi del relativo negozio o reparto annesso a pubblico esercizio, in quanto il proprietario non
attenda continuamente alla vendita, e che abbia alle sue dipendenze dipendenti qualificati delle
categorie inferiori;
• magazziniere consegnatario o economo, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità
tecnico amministrativa del magazzino coordinando l'attività di altri magazzinieri comuni;
• cassiere centrale catering;
• capo c.e.d.;
• analista -programmatore c.e.d.;
• assistente di direzione, intendendosi per tale colui che sovraintenda alla gestione esecutiva di
un settore commerciale di un pubblico esercizio;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO TERZO
Profili:
• controllo amministrativo;
• barman unico;
• sotto capo cuoco;
• cuoco unico;
• primo pasticcere;
• capo operaio;
• capo mensa surgelati e/o precotti;
• capo reparto catering;
• assistente o vice o aiuto supervisore catering;
• operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze
tecnico
• specialistiche tali da consentirgli di interpretare schemi e/o disegni, di individuare e valutare i
guasti, scegliere la successione e le modalità di intervento, i mezzi di esecuzione, nonché di
operare interventi di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione e manutenzione di
impianti ed attrezzature complesse;
• maitre (nella nuova qualifica di maltre confluiscono quei lavoratori che svolgono mansioni di
secondo maitre in subordine ad un capo-servizio e quelli che in posizione unica, direttamente
interessati alla fase lavorativa, operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale
di inquadramento superiore o direttamente dal gerente);
• dietologo;
• sommelier, intendendosi per tale colui che abbia precisa e completa conoscenza di tutte le
tipologie di vini nazionali ed esteri;
• programmatore c.e.d.;
• responsabile del servizio ristorazione commerciale a catena (caratterizzata da pluralità di locali
Pag. 53 a 129
con identità di logo e standardizzazione di prodotto e di processi operativi) intendendosi per tale
colui che in subordine alla direzione del punto vendita, direttamente interessato alla fase
lavorativa, opera secondo istruzioni specifiche, in condizioni di autonomia operativa e di
coordinamento tecnico funzionale di altri lavoratori;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO QUARTO
Profili:
• segretario, intendendosi per tale quel lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni
nel rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione, elaborazione e attività di
corrispondenza;
• cuoco capo partita;
• cuoco di cucina non organizzata in partite, intendendosi per tale colui che indipendentemente
dalla circostanza che operi in una o più partite assicura il servizio di cucina;
• gastronomo;
• cameriere ai vini, antipasti, trinciatore;
• barman;
• chef de rang di ristorante;
• cameriere di ristorante;
• secondo pasticcere;
• capo gruppo mensa;
• gelatiere;
• pizzaiolo;
• stenodattilografa con funzioni di segretaria;
• altri impiegati d'ordine;
• centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel lavoratore che, avendo buona e specifica
conoscenza delle lingue estere, sia in grado di eseguire prestazioni specializzate oltre che per le
comunicazioni interne anche per quelle internazionali, determinandone anche le tariffe;
• conducenti automezzi pesanti, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti
previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico
superiore a tremilacinquecento chilogrammi;
• operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o
disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione
e riparazione di macchine, impianti ed attrezzature;
• operaio specializzato addetto alla riparazione di macchine distributrici di cibi e bevande,
intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o disegni equivalenti,
esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e riparazione di
macchine per la distribuzione di cibi e bevande;
• operatore c.e.d. -consollista;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO QUINTO
Profili:
• tablottista e marchiere;
• cassiere bar, ristorante, self-service, tavola calda, pasticceria,gelateria;
• cassiera mensa aziendale con funzioni di esazione;
• telescriventista;
• magazziniere comune;
Pag. 54 a 129
• centralinista;
• cellista surgelati o precotti;
• terzo pasticcere;
• dattilografo;
• altri impiegati d'ordine;
• dispensiere;
• cantiniere;
• banconiere di gelateria, pasticceria, intendendosi per tale colui che esplica prevalentemente
operazioni di vendita nel negozio o nel reparto annesso a pubblico esercizio in quanto il
proprietario non attenda normalmente alla vendita;
• banconiere di tavola calda, chiosco di stazione;
• operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni
esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed
attrezzature;
• carrellista di stazione e/o addetto alla vendita di generi vari alle banchine;
• sfoglina, intendendosi per tale colei che appronta pasta fresca, tortellini, ravioli, etc.;
• addetto al prelievo e al versamento di denaro dalle macchinette distributrici di cibo e bevande;
• addetto al caricamento delle macchinette distributrici di cibi e bevande nonché alla piccola
riparazione e manutenzione;
• controllo merci;
• cameriere bar, tavola calda, self-service;
• demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
• barista;
• guardarobiera non consegnataria;
• allestitore catering;
• autista di pista catering;
• secondo cuoco mensa aziendale, intendendosi per tale colui che, in subordine ad un cuoco e/o in
sua assenza, procede all'approntamento dei pasti sulla base del lavoro già predisposto;
• operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
• guardia giurata;
• conducente di automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei
requisiti previsti dalla legge, venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso
speciale o trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a tremilacinquecento
chilogrammi, autoveicoli per trasporto promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri,
motoveicoli con peso a vuoto superiore a quattrocento chilogrammi;
• operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle
quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli
organizzativi adottati, owero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali
da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla
base delle specifiche fornite e di limitate ricette, prowede alla preparazione e cottura di impasti
già predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di
lavoro e delle relative attrezzature;
• addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e
attività similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della
clientela ed opera per la tutela dei beni dell'azienda;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Pag. 55 a 129
L
LIVELLO SESTO SUPER
Profili:
• commis di cucina, sala e bar diplomato o che abbia, comunque, acquisito pluriennale esperienza
o pratica di lavoro nella esecuzione delle relative mansioni;
• addetto servizi mensa intendendosi per tale il lavoratore con mansioni promiscue e fungibili, che
partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto significativo alla cucina, alla loro distribuzione e
prowede alle operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e
attrezzature della mensa, che abbia compiuto un anno di anzianità nel settore;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SESTO
Profili:
• confezionatrice di buffet stazione e pasticceria;
• secondo banconiere pasticceria, intendendosi per tale colui le cui prestazioni promiscue,
svolgendosi subordinatamente alle direttive ed al controllo del datore di lavoro o del personale
qualificato di categoria superiore, non siano prevalentemente di vendita, ma di confezione,
consegna della merce, riordino del banco;
• commis di cucina, sala, tavola calda, self service ( compresi ex aiuti in generep.e.);
• commis di bar ( ex aiuto barista), intendendosi per tale colui che esplica mansioni di ausilio nei
riguardi del personale di categoria superiore, eccezione fatta per quelle attività che siano attinenti
all'uso delle macchine da caffè ed alle operazioni di mescita delle bevande alcoliche o
superalcoliche;
• stiratrice;
• lavandaia;
• guardiano notturno;
• addetto ai servizi di mensa con meno di un anno di anzianità nel settore;
• caffettiere non barista;
• caricatore catering;
• aiutante pista catering;
• preparatore catering;
• addetto alle consegne con o senza mezzi di locomozione con ritiro di buoni;
• guardarobiera clienti (vestiarista);
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SETTIMO
Profili:
• personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni
( compresi gli interni di cucina bar e ristoranti);
• lavatore catering;
• conducente di motocicli;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
CAPO Il -COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Art. 92 -Figure Professionali
Vengono individuate le figure professionali che potranno essere oggetto di prestazioni occasionali
gestite con le caratteristiche dell'autonomia operativa e esclusione della dipendenza funzionale e
gerarchica.
Pag. 56 a 129
~
1. attività di alto contenuto tecnologico:
• capo servizio catering;
2. attività di controllo e coordinamento:
• esperto di gestione esecutiva in almeno tre distinti settori commerciali (ristorante, market, bar
snack, servizi, ecc.) di un pubblico esercizio
3. attività specializzate:
• addetto con mansioni promiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto
significativo alla cucina, alla loro distribuzione, alle attività di barista prowedendo anche alle
operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature.
4. attività amministrative:
• magazziniere, intendendosi per tale colui che abbia la conoscenza delle attività tecnico
amministrativa;
5. attività d'ordine:
• personale di fatica e/o pulizia.
In relazione all'oggetto del contratto, il Collaboratore è tenuto a gestire la propria attività entro il termine
prestabilito, determinando autonomamente il ritmo di lavoro.
Il Collaboratore incaricato di svolgere le mansioni indicate nel contratto individuale dal Committente è
considerato autonomo esclusivamente nel caso in cui possa unilateralmente e discrezionalmente
determinare la collocazione temporale della propria prestazione, ferma restando la possibilità per il
Committente di individuare determinate fasce orarie di utilizzo delle attrezzature/strumenti aziendali.
Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti e per le attività che non siano in concorrenza
o contrasto con quelle oggetto del contratto, può prestare anche in favore di terzi la propria attività sia
autonoma sia subordinata.
Il Collaboratore può decidere, anche nel rispetto di forme concordate di coordinamento, anche
temporale, della prestazione: se eseguire la prestazione ed in quali giorni lavorare; a che ora iniziare ed
a che ora terminare la prestazione giornaliera.
Resta ferma la possibilità per le parti del contratto individuale di stabilire nel reciproco interesse:
-La preventiva individuazione -su base settimanale o mensile -da parte del Collaboratore di uno o
più giorni e della relativa fascia oraria in cui intenda rendere la prestazione;
-L'awiso (senza che vi sia alcun obbligo di giustificazione/autorizzazione) del Collaboratore al
Committente di eventuale non presenza nel giorno e nella fascia oraria identificati in modo tale da
consentire al Committente di organizzarsi;
-Le preventive indicazioni da parte del Committente sulle modalità di gestione degli spazi etc.
Il Committente può indicare nel contratto la sede nella quale il Collaboratore dovrà svolgere -nel
rispetto delle norme di sicurezza ivi adottate -la propria prestazione.
L'utilizzo degli strumenti di proprietà del Committente dovrà essere strettamente connesso con l'attività
lavorativa; è fatto divieto al Collaboratore di un uso diverso da quello per cui sono stati messi a
disposizione.
Il Committente all'inizio del rapporto di collaborazione ( e, se necessario, anche durante lo stesso) potrà
fornire indicazioni ed istruzioni di massima al Collaboratore sull'attività da svolgere e su come effettuare
la prestazione.
Nell'eventualità in cui siano stati adottati specifici regolamenti (procedurali, di sicurezza, etc.) gli stessi
saranno consegnati al Collaboratore al momento della sottoscrizione del contratto perché agisca
coerentemente con essi. In nessun modo essi possono alterare, annullare o sminuire i principi e le
disposizioni contenuti nel presente contratto collettivo.
E' in ogni caso escluso sia l'esercizio del potere disciplinare sia l'esercizio del potere di variare
unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute.
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Art.93 -Compensi-Obbligo Di Riservatezza-Estinzione Del Rapporto
COMPENSI
Le Parti stabiliscono che i compensi minimi sono individuati sulla base dei minimi tabellari del presente
CCNL, prendendo a riferimento il livello 1 ° esperto di gestione esecutiva in almeno tre distinti settori
commerciali (ristorante, market, bar-snack, servizi, ecc.) di un pubblico esercizio, il livello 5° per
l'addetto con mansioni promiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto
significativo alla cucina, alla loro distribuzione , alle attività di barista provvedendo anche alle
operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature ed il livello 7° per
personale di fatica e/o pulizia o mansioni similari
Le Parti fissano i compensi minimi in valori di paga oraria lorda, ma riconoscono altresì la possibilità di
optare per il pagamento su quota giornaliera o mensile di seguito riportati:
TABELLA A Paga oraria lorda Paga oraria lorda Paga oraria lorda Paga oraria lorda
Al14/01/2024 Dal15/01/2024 Dal15/01/2025 Dal15/01/2026
1 ° livello 10,01 10,17 10,33 10,49
5° livello 8,43 8,56 8,69 8,82
7° livello 7,38 7,50 7,62 7,74
TABELLA B Paga giorn. lorda Paga giorn. lorda Paga giorn. lorda Paga giorn. lorda
Al14/01/2024 dal 15/01/2024 Dal15/01/2025 Dal15/01/2026
1 ° livello 50,08 50,91 51,74 52,57
4° livello 42,17 42,87 43,57 44,27
5° livello 36,90 37,51 38,12 38,73
TABELLA C Paga mensile lorda Paga mensile lorda Paga mensile lorda Paga mensile lorda
A114/01/2024 Dal15/01/2024 Dal 15/01/2025 Dal15/01/2026
1 ° livello 1.151,96 1.171,08 1.190,20 1.209,32
4° livello 970,07 986,17 1.002,27 1.018,37
5° livello 848,81 862,90 876,99 891,08
La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo
l'importo mensile per il divisore convenzionale 23 (ventitre).
Tale indice è valido a tutti i fini contrattuali, ivi compresi ì casi di trattenuta per assenze non retribuite.
La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per
115 (centoquindjci).
La quota giornaliera deve essere garantita e corrisposta in relazione ad attività lavorativa non superiore
a n. 5 (cinque) ore giornaliere, eventuali ore eccedenti dovranno essere retribuite in più in base alla paga
oraria lorda.
La quota mensile deve essere garantita e corrisposta in relazione ad attività lavorativa non superiore a n.
5 (cinque) ore giornaliere e n. 23 (ventitré) giornate mensili, eventuali ore o giorni eccedenti dovranno
essere retribuiti in più in base alla paga oraria o giornaliera. Non matureranno quindi straordinari,
mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o qualsivoglia altro istituto, se non previsto dalla
normativa vigente, dal presente accordo collettivo nazionale, dalla eventuale contrattazione di secondo
livello o dal contratto individuale, ovvero che trovi comunque applicazione la vigente normativa in
materia di orario di lavoro.
Al fine di incentivare i Collaboratori ad una maggiore produttività, il Committente può -del tutto
discrezionalmente -stabilire mensilmente un extra bonus, legato al raggiungimento degli obiettivi.
OBBLIGO DI RISERVATEZZA ~
Per tutta la durata del contratto di collaborazione, il Collaboratore sarà tenuto al più scrupoloso riserbo
e segreto professionale su qualsiasi dato e/o informazione di cui verrà a conoscenza e, in particolare, nei
Pag.58a129 t cJ
riguardi di società concorrenti.
ESTINZIONE DEL RAPPORTO
Il Committente può recedere dal contratto dj collaborazione prima della scadenza del termine dedotto
nel contratto individuale nei seguenti casi:
-Per giusta causa e senza preavviso. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono giusta causa
di recesso: gravi inadempienze contrattuali; commissione di reati per comportamenti inerenti la
prestazione di lavoro o anche per condotte diverse dalle precedenti ma che in ogni caso vengano
ritenute dal Committente tali da incidere sul vincolo; danneggiamento o furto di beni; uso improprio
o personale di beni aziendali.
Il Collaboratore può cessare il contratto dando un preavviso di n. 10 (dieci) giorni.
Può altresì recedere per giusta causa in caso di ritardo nella corresponsione del compenso o in caso di
mancato rispetto da parte del Committente di quanto previsto dal contratto individuale, dal presente
CCNL o dalla legge.
Viene previsto che la gravidanza, la malattia e l'infortunio rappresentano legittime cause di sospensione
della collaborazione in essere, con esclusione dell'estinzione del rapporto contrattuale, il quale rimane
sospeso senza erogazione del corrispettivo. Il committente potrà recedere esclusivamente qualora la
sospensione si protragga per oltre un sesto della durata complessiva del rapporto (per contratti di durata
determinata), oppure se la sospensione sia superiore a 30 giorni (per i contratti di durata non
determinata).
In caso di maternità viene prevista l'automatica proroga del contratto di 180 giorni ove compatibile con
la tipologia specifica del rapporto contrattuale. Durante il periodo di astensione obbligatoria, l'impresa
dovrà erogare alla collaboratrice un'indennità di 100 euro lordi mensili per un massimo di 5 mesi. Viene
inoltre riconosciuto il congedo obbligatorio di paternità di 2 giorni, retribuito al 100% della paga
giornaliera.
CAPO III -CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
Art. 94 -Periodo di Prova
Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale. È escluso dal periodo di prova
il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda.
Art. 95 -Risoluzione anticipata del contratto a termine
Nel caso dì ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, il personale avrà diritto ad una
indennità pari all'ammontare della retribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino al
termine stabilito.
In caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore è
riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di effettuare una trattenuta sulla retribuzione pari al compenso
dovuto per il periodo di lavoro non effettuato
Art. 96 -Trattamento
Al dipendente con "contratto a tempo determinato" spettano le ferie e la tredicesima mensilità in
proporzione al periodo di lavoro prestato.
CAPO IV-ORARIO DI LAVORO
Art. 97 -Distribuzione dell'orario di lavoro
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza. Ferma restando la
ripartizione dell'orario settimanale in cinque giornate e mezza, diversi criteri di ripartizione potranno
Pag. 59 a 129
Ql
essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle aziende e dei lavoratori.
Art. 98 -Ripartizione dell'orario di lavoro giornaliero
L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la
cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di
riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di
lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le
disposizioni del presente Contratto in materia di orario di lavoro.
Art. 99 -Maggiorazione per lavoro notturno
Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore ventiquattro alle ore sei verranno retribuite con la retribuzione
oraria maggiorata del 20 per cento fatte salve le condizioni di miglior favore.
Art. 100 -Lavoratori notturni
Per i lavoratori notturni, le maggiorazioni previste sono applicate per le ore svolte dalle ore 23:00 alle
ore 6:00 del mattino.
Art. 101 -Maggiorazione per lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 25 per cento
se diurno o 50 per cento se notturno.
Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventiquattro e le ore sei.
La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il
lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.
Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte
del personale adibito a servizi notturni.
Art. 102 -Maggiorazione per festività
Al personale retribuito in misura fissa che presta la propria opera nelle festività è dovuta oltre alla
normale retribuzione quella per le ore di servizio effettivamente prestate con la maggiorazione del 20
per cento.
Il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, in caso di mancata prestazione
di lavoro per effetto delle festività ed in caso di assenza nelle medesime giornate di festività per malattia,
infortunio, gravidanza o puerperio e riposo settimanale, percepirà dal datore di lavoro una giornata di
retribuzione calcolata secondo gli accordi territoriali eventualmente esistenti
Qualora il personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio presti la propria opera
nelle festività suddette percepirà un compenso pari ad una giornata di retribuzione oltre alla normale
retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato integrata dalla maggiorazione del 20 per cento
calcolata sulla retribuzione ragguagliata ad ore di lavoro.
Art. 103 -Ferie
Al personale retribuito solo con la percentuale di servizio sarà corrisposta la retribuzione calcolata ai
sensi dell'articolo 112.
CAPO V-TRATTAMENTO ECONOMICO DEI PERCENTUALISTI
Art. 104 -Indennità di contingenza
L'indennità di contingenza non spetta al personale dei pubblici esercizi retribuito a percentuale.
Pag. 60 a 129
dr
Art. 105 -Percentuale di servizio
La percentuale di servizio dovrà essere corrisposta entro i limiti minimi e massimi stabiliti negli
articoli che seguono, mediante punteggi di ripartizione da determinarsi con i Contratti integrativi
territoriali.
Art. 106 -Percentuale di servizio ristoranti e similari
Per le imprese ristoratrici e similari, i minimi ed i massimi della percentuale di servizio sono i seguenti:
a) negli esercizi extra dal 12 al 15 per cento;
b) negli esercizi di prima classe dall'11 al 13 percento;
c) negli esercizi di seconda e terza classe dall'11 al 12 percento;
d) negli esercizi di quarta classe (osterie con cucina) il 10 percento.
Art. 107 -Percentuale di servizio bar caffè e similari
Per le imprese bar, caffetteria e similari, i minimi ed i massimi della percentuale di servizio sono i
seguenti:
a) negli esercizi extra dal 18 al 22 per cento;
b) negli esercizi di prima e seconda classe dal 16 al 20 percento;
c) negli esercizi di terza classe dal 14 al 17 percento;
d) negli esercizi di quarta classe il 10 per cento.
Nelle bottiglierie e fiaschetterie la percentuale sarà del 12 per cento, nelle birrerie del 17 per cento.
Nei locali adibiti a biliardi -qualunque sia la loro categoria -la percentuale di servizio sarà del 15 per
cento.
Art. 108 -Percentuale di servizio banchetti e servizi affini
Per i banchetti e per qualsiasi altro servizio affine di non meno di dieci persone, purché abbiano tale
caratteristica, la percentuale di servizio unica per tutti i locali sarà del 12 per cento.
È consentita l'assegnazione di una parte della predetta percentuale al personale interno nella misura
stabilita dei Contratti integrativi territoriali.
Art. 109 -Sistemi di calcolo percentuale
La percentuale sarà applicata a criterio del datore di lavoro
a) col sistema addizionale, nel qual caso il tavoleggiante riscuote direttamente dal cliente la
percentuale di servizio al momento della presentazione del conto;
b) ovvero col sistema globale, includendo cioè nel prezzo della consumazione l'importo della
percentuale di servizio.
In questo ultimo caso la percentuale di servizio va liquidata applicando sull'incasso lordo delle
consumazioni la misura della percentuale opportunamente ridotta secondo la seguente Tabella che
garantisce ugualmente la corresponsione della percentuale netta stabilita contrattualmente:
o/o sul netto nel sistema addizionale
10% corrisponde
11% corrisponde
12% corrisponde
13% corrisponde
14% corrisponde
o/o sul lordo nel sistema globale
al 9,10%
al 9,99%
al 10,72%
al 11,51%
al 12,29%
Pag. 61 a 129
~
15% corrisponde al 13,05%
16% corrisponde al 13,80%
17% corrisponde al 14,53%
18% corrisponde al 15,27%
19% corrisponde al 15,97%
20% corrisponde al 16,67%
21% corrisponde al 17,36%
22% corrisponde al 18,03%
Quando la percentuale di servizio viene riscossa dal datore di lavoro, essa dovrà essere corrisposta al
personale non più tardi della fine di ogni mese con una tolleranza massima di quattro giorni, a meno
che tra il personale ed il datore di lavoro non si convenga che la corresponsione sia effettuata
settimanalmente o seralmente.
Art. 110 -Disposizioni varie
La percentuale di servizio di cui agli articoli precedenti deve essere applicata sull'importo netto dei
conti riguardanti esclusivamente le consumazioni.
La percentuale di servizio dovrà essere anticipata dal datore di lavoro per i conti che restassero in
sospeso oltre un mese, eccezione fatta per i conti di persone divenute accertatamente insolvibili.
Per i servizi a domicilio, nei contratti integrativi territoriali, potrà stabilirsi invece un compenso fisso
per i prestatori di opera che vi prendano parte, ove tale sistema sia in uso.
È abolito qualsiasi obbligo di fornitura da tavola a carico dei camerieri.
Art. 111-Percentuale per familiari datori di lavoro
Negli esercizi nei quali il servizio ai tavoli viene effettuato anche da familiari del datore di lavoro, i quali
vi siano addetti come veri e propri prestatori d'opera soggetti alle stesse regole di lavoro dell'altro
personale, la percentuale di servizio competerà anche ad essi nella misura dovuta al percentualista
dipendente.
Art. 112 -Trattamento economico maitres e capi camerieri percentualisti e dei lavoratori extra
e di surroga
Ai maitres o capi camerieri oltre alla percentuale di servizio sarà corrisposta una integrazione fissa
mensile da stabilirsi nei contratti integrativi territoriali.
La partecipazione dei maitres o capi camerieri alla percentuale resta quella concordata in sede
territoriale sia dove esiste l'uso della percentuale globale, sia dove esiste l'uso della percentuale
individuale in modo che essi non vengano a percepire meno del 5 per cento né più del 20 per cento oltre
quello che spetta ad ogni cameriere.
I maitres o capi camerieri non potranno essere assunti in numero maggiore di uno ogni quattro camerieri
per gli esercizi extra e di uno ogni sei camerieri per gli esercizi di prima classe.
Nei locali extra e di prima classe ove siano occupati rispettivamente meno di quattro camerieri o meno
di sei camerieri è ammesso un mahre o capo cameriere.
In sede territoriale le Organizzazioni interessate potranno stabilire la presenza di capi camerieri anche
in esercizi di seconda classe.
La definizione della retribuzione del personale extra e di surroga è demandata alla contrattazione
integrativa territoriale da un minimo ad un massimo per ogni servizio a seconda della durata, tenu~ ~
Pag.62a129 ~ ~
conto della classe dell'esercizio e delle condizioni locali.
Per i pubblici esercizi detto compenso fisso sarà detratto dal tronco della percentuale e distribuito tra i
camerieri stabili e quelli di rinforzo; se la parte spettante al personale di rinforzo dovesse risultare
inferiore al compenso fisso, la differenza sarà pagata dal datore di lavoro; se invece risultasse superiore,
l'eccedenza andrà ripartita tra il personale stabile e quello di surroga.
In mancanza della disciplina di cui al comma 1, fatte salve le condizioni di miglior favore in vigore, il
compenso orario onnicomprensivo lordo rapportato ad un servizio minimo di quattro ore applicando il
parametro orario di 108 (centootto), è fissato nella seguente misura:
Livelli Dal15/01/2024 Dal 15/01/2025 Dal15/01/2026
4 15,23 15,48 15,73
5 14,20 14,43 14,66
6s 13,65 13,87 14,09
6 13,45 13,67 13,89
7 12,61 12,81 13,01
Il compenso orario qui definito è comprensivo degli effetti derivanti da tutti gli istituti economici diretti
ed indiretti, determinati per contratto nazionale e/o aziendale e/o territoriale, ivi compresi i ratei di
tredicesima, nonché di trattamento di fine rapporto.
Il personale extra assunto negli stabilimenti balneari per prestazioni temporanee, per rinforzi o
sostituzioni, ha diritto alla retribuzione maggiorata del 20 per cento.
Art.113 -Facoltà di opzione per il personale percentualista tavoleggiante
Il personale tavoleggiante ha facoltà di optare per la retribuzione fissa in luogo della percentuale di
servizio.
Col passaggio a paga fissa il personale suddetto ha diritto alla paga base nazionale, all'indennità di
contingenza e a tutti gli altri trattamenti economici e normativi previsti dal presente Contratto e dai
Contratti Integrativi Territoriali e/o aziendali per il personale retribuito a paga fissa dello stesso livello
retributivo.
L'opzione per la retribuzione fissa viene esercitata aziendalmente mediante decisione della
maggioranza del personale tavoleggiante, da rendere nota al datore di lavoro a mezzo di lettera
raccomandata sottoscritta dai lavoratori interessati, entro la prima metà del mese.
Il passaggio a paga fissa avverrà a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della
comunicazione al datore di lavoro.
L'opzione di cui al presente articolo viene esercitata in via definitiva ed il passaggio a paga fissa è
irrevocabile.
Art. 114 -Mensilità supplementari
Al personale retribuito con la percentuale di servizio verrà corrisposta la tredicesima mensilità
nell'intera misura.
Art. 115 -Liquidazione trattamenti normativi ai percentualisti
La liquidazione dei trattamenti normativi previsti dal presente Contratto per il personale retribuito in
tutto od in parte con la percentuale di servizio avverrà in base alla retribuzione in atto provincialmente
o aziendalmente relativa al livello di appartenenza (paga base nazionale, indennità di contingenza,
eventuali terzi elementi, eventuali trattamenti integrativi salariali aziendali, eventuali scatti di
anzianità).
Per il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, l'indennità sostitutiva del
preavviso verrà calcolata ai sensi della legge di riferimento n. 297 del 1982, mentre, il trattamento di fin~ f
Pag.63a129 ~ u
rapporto verrà calcolato in base ai criteri di cui alla suddetta legge.
Ove ciò non sia in alcun modo possibile, tenuto conto delle particolari caratteristiche di tale sistema di
retribuzione, dette indennità verranno calcolate sulla retribuzione e con gli stessi criteri e modalità
previsti per il personale retribuito in misura fissa e per quanto attiene in particolare il trattamento di fine
rapporto.
CAPO VI -MALATTIA ED INFORTUNIO
Art.116 -Malattia
Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto alle normali scadenze dei periodi paga:
• per i primi (3) tre giorni di (carenza) malattia ad un'indennità pari al 40 % della retribuzione
lorda giornaliera cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto per un
massimo di quattro eventi morbosi nell'anno solare
• all'indennità di malattia da corrispondersi dall'INPS nella misura dell'80 per cento, comprensiva
della indennità posta a carico dello stesso Istituto, per la quale i datori di lavoro sono tenuti a
versare al predetto Istituto la prevista aliquota aggiuntiva dello O, 77%. L'indennità suddetta è
anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo indeterminato ed è posta a
conguaglio con i contributi dovuti all'INPS.
Al personale retribuito con la percentuale di servizio sarà corrisposta la retribuzione calcolata ai sensi
dell'articolo 112.
A titolo di ulteriore e definitiva integrazione dell'indennità di malattia di cui al punto a) del comma
precedente non dovranno essere operate detrazioni dei ratei di gratifica natalizia e di gratifica di ferie
relativi ai periodi di malattia.
Art. 117 -Infortunio
In caso di infortunio il datore di lavoro corrisponderà la retribuzione secondo le seguenti modalità ed in
tutti i casi in cui l'INAIL corrisponde l'indennità prevista dalla legge.
Oneri a carico del Datore di Lavoro e dell'INAIL:
periodo Percentuali a carico:
Datore di Lavoro Inail
Indennità giornaliera 100% Giorno infortunio
periodo carenza 60% 40% 3 giorni successivi
Indennità inabilità temporanea 40% 60% Dal 4° al 90° giorno
Indennità inabilità temporanea 25% 75% Dal 91 ° giorno in poi
Per il restante personale non soggetto per legge all'obbligo assicurativo il datore di lavoro deve
adempiere ad altre forme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che prevedano indennità nelle
modalità e con un minimo di massimale.
CAPO VII -PULIZIA DEI LOCALI
Art. 118 -Pulizia dei locali e del posto di lavoro
Negli esercizi di particolare importanza il personale provvederà normalmente alla pulizia e
preparazione del reparto al quale è adibito, esclusa la grossa pulizia (pavimenti e gabinetti).
Per gli esercizi minori tale pulizia dovrà essere effettuata dal personale di banco e tavoleggiante, esclusa
la pulizia dei pavimenti e gabinetti, quando fra i dipendenti vi sia personale di fatica.
1
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CAPO VIII -NORME PER I LOCALI NOTTURNI
Art. 119 -Locali notturni
Sono considerati locali notturni tutti gli esercizi nei quali vi siano trattenimenti di varietà e danze, il cui
orario di chiusura si protrae sino alle prime ore del mattino senza limitazione.
Art. 120 -Percentuale di servizio
Nei locali notturni la percentuale sarà del 16 per cento per le consumazioni di ristorante e del 18 per
cento per le altre consumazioni, fermo restando che la percentuale di servizio dovrà essere applicata
sull'importo netto del conto riguardante esclusivamente le consumazioni.
Per il personale tavoleggiante, le percentuali di servizio di cui sopra sono comprensive della
maggiorazione per il lavoro notturno.
Nei Contratti integrativi territoriali verranno stabilite le modalità per determinare il suddetto importo
netto del conto delle consumazioni.
È data inoltre facoltà alle Organizzazioni Sindacali territoriali di ragguagliare la percentuale del 18 per
cento sopra indicata con diverse misure della percentuale stessa che operino sull'intero importo lordo
del conto garantendo lo stesso gettito.
Art. 121-Ulteriori disposizioni
Nei locali notturni sono ammessi i maitres o capi camerieri. Tutto il personale addetto a tali servizi sarà
escluso dal servizio diurno, pulizia compresa.
Per quanto non fosse previsto nei precedenti articoli al personale dipendente si applicano le norme del
presente Contratto fatte salve le condizioni di miglior favore da fissare con Accordi Integrativi
provinciali.
CAPO IX-NORME PER RISTORANTI E BUFFETS DI STAZIONE
Art. 122 -Ristoranti e buffets di stazione
Il presente Contratto si applica anche ai ristoranti e buffets delle stazioni ferroviarie fatte salve le norme
contenute nei capitolati delle Ferrovie. Qualora il concessionario sia obbligato a far eseguire lavoro
straordinario per improvvisi ordini dell'Amministrazione Ferroviaria o per improvviso cambiamento di
orario dei turni, fermo restando il limite massimo annuo di 260 ore di lavoro straordinario, il personale
sarà tenuto ad eseguirlo senza alcuna limitazione di orario, eccettuato il caso che l'Ispettorato del Lavoro
riscontri non sussistere gli estremi di cui all'articolo 6 del regolamento 10 settembre 1923, n.195.
Restano congelate le misure delle percentuali dei carrellisti stabilite dagli Accordi Integrativi provinciali.
Art. 123 -Anzianità di servizio e trattamenti di fine rapporto
In relazione al Decreto del Ministero dei Trasporti del 22 giugno 1971, che al comma b) dell'articolo 1
precisa, tra l'altro, come condizioni da porre a base delle gare e trattative per le concessioni degli esercizi
dei caffè ristoratori di stazioni F.S. e nei relativi contratti, il riconoscimento, a tutti gli effetti, al personale
dipendente, dell'anzianità di servizio prestato in via continuativa nello stesso caffè ristoratore o anche
in continuità di rapporto di lavoro con lo stesso concessionario presso altro caffè ristoratore di stazione
F.S.
CAPO X -NORME PER LA RISTORAZIONE COLLETTIVA (mense aziendali)
Art. 124 -Disposizioni per la ristorazione collettiva
Le parti si danno atto che le norme di cui all'apc::.r:: an:;~onale per i cambi di gestim~ settore dele,I
ristorazione collettiva (mense aziendali) del 9 aprile 1979, modificato dagli accordi del 13 ottobre 1982,
17 giugno 1986 e del 3 maggio 1990, trovano inserimento nel presente capo.
Art. 125 -Cambi di gestione -finalità
Rilevato che il settore della ristorazione collettiva -per la parte non propriamente collegata a forme di
ristorazione pubblica -è generalmente caratterizzato dall'effettuazione del servizio tramite contratti di
appalto determinando frequenti cambi di gestione con conseguenti risoluzioni dei rapporti di lavoro per
giustificato motivo obiettivo, allo scopo di garantire al personale dipendente la continuità e le condizioni
di lavoro limitatamente agli aspetti di seguito disciplinati, viene pattuito quanto segue:
1. Cambi di gestione -procedure
La Gestione uscente, con la massima tempestività possibile e comunque prima dell'evento, darà formale
notizia della cessazione della gestione alle Organizzazioni Sindacali competenti per territorio e alla
Gestione subentrante, fornendo contestualmente tutte le informazioni utili all'applicazione del presente
Accordo.
La Gestione subentrante -anch'essa con la massima tempestività possibile e comunque prima del
verificarsi dell'evento -darà a sua volta formale comunicazione alle Organizzazioni Sindacali competenti
per territorio circa l'inizio della nuova gestione.
2. Cambi di gestione -incontri di verifica
Su richiesta di una delle parti (Organizzazioni Sindacali, Gestione uscente, Gestione subentrante)
saranno effettuati incontri di verifica, preventivi all'evento considerato, circa le condizioni di applicazione
del presente Accordo.
Ove per comprovate ed oggettive difficoltà non fosse possibile effettuare tali incontri preventivamente,
gli stessi saranno comunque effettuati al più presto possibile.
L'effettuazione di tali incontri non dovrà in ogni caso compromettere la prioritaria esigenza di garantire
le condizioni necessarie per l'invio del servizio presso la nuova unità produttiva.
3. Cambi di gestione -assunzioni
La gestione subentrante assumerà tutto il personale addetto, in quanto regolarmente iscritto da almeno
tre mesi sui libri paga-matricola della Gestione uscente, riferiti all'unità produttiva interessata, con
facoltà di esclusione del personale che svolge funzioni di direzione esecutiva, di coordinamento e
controllo dell'impianto nonché dei lavoratori di concetto e/o degli specializzati provetti con
responsabilità di coordinamento tecnico funzionale nei confronti di altri lavoratori. I lavoratori assunti
con tipologie contrattuali diverse completeranno il proprio iter lavorativo fino alla saturale scadenza
del contratto preesistente attraverso nuovi contratti aventi la stessa natura contrattuale.
4. Cambi di gestione -riorganizzazione
Gli incontri di cui al presente articolo dovranno essere utilizzati anche per l'esame dei problemi e per la
ricerca delle relative soluzioni, nei seguenti casi connessi a particolari situazioni dell'utenza che diano
adito a ripercussioni sul dato occupazionale dell'impianto, inteso nelle sue componenti quantitative e
qualitative:
a) mutamenti nell'organizzazione e nelle modalità del servizio;
b) mutamenti nelle tecnologie produttive;
c) mutamenti nelle clausole contenute nei capitolati d'appalto;
d) riduzione del numero di pasti/giorno conseguente ad un calo della occupazione nell'azienda A
appaltante.
In tutti questi casi nella ricerca di soluzioni coinvolgenti il personale addetto all'impianto, oltre alla
possibilità di assunzione in altre unità produttive dell'impresa subentrante non ~ :sclude I: n i
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l
possibilità di instaurare diverse condizioni contrattuali, nonché il ricorso -ove sussistano le specifiche
condizioni di legge -alla CIGS ed ai contratti di solidarietà.
5. Cambi di gestione -possibilità di reimpiego
Per il personale per cui non sussista la garanzia del mantenimento del posto di lavoro, la Gestione
subentrante e quella uscente si impegneranno in ogni caso a verificare e ricercare con le Organizzazioni
Sindacali ogni possibilità di reimpiego, sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalla
normativa di legge vigente per le assunzioni.
6. Cambi di gestione -condizioni
Le assunzioni saranno effettuate sempre che sussistano le specifiche condizioni previste dalle norme di
legge vigenti (nulla osta per l'avviamento al lavoro, libretto sanitario ecc.) ed i rapporti di lavoro così
instaurati si intenderanno ex novo, senza l'effettuazione del periodo di prova.
Qualora tali condizioni non sussistessero, la Gestione subentrante ne darà tempestiva comunicazione
agli interessati ed alle Organizzazioni sindacali ai fini delle possibili regolarizzazioni delle posizioni entro
il termine di trenta giorni.
7. Cambi di gestione -garanzie retributive
Ai lavoratori neo assunti di cui sopra saranno corrisposte, come trattamento di miglior favore,
condizioni retributive, eventualmente riproporzionate pari a quelle già percepite da ogni singolo
lavoratore, opportunamente e legalmente documentate derivanti solo ed unicamente dall'applicazione
del CCNL, ivi compresi gli eventuali scatti di anzianità maturati e gli eventuali trattamenti integrativi
salariali comunque denominati, pattuiti ed erogati in data anteriore di almeno tre mesi alla data di
cambiamento di gestione in conformità di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di lavoro.
Ove tali trattamenti fossero superiori a quelli della gestione subentrante per effetto di pattuizioni
collettive aziendali stipulate anteriormente al 9 aprile 1979, la differenza verrà mantenuta come quota
ad personam e sarà assorbita in occasione di futuri aumenti salariali collettivi, con modalità da definire
tra le parti. Per quanto riguarda in particolare l'anzianità di servizio, fermo restando il principio della
novazione del rapporto, la Gestione subentrante dovrà considerare l'anzianità di fatto maturata dal
lavoratore a tutta la data del subentro
Al personale assunto con mansioni diverse da quelle svolte presso la precedente Gestione sarà
comunque garantito il trattamento economico previsto dal Contratto Nazionale di Lavoro di categoria e
dalla relativa contrattazione integrativa salariale. Tale trattamento, se pur articolato sotto diverse voci,
sarà globalmente pari a quello percepito per la qualifica ricoperta presso la precedente gestione. In ogni
caso tale trattamento non potrà, per la parte eccedente le voci contrattuali relative alla nuova qualifica,
essere riassorbito se non in occasione di successivi passaggi di livello, o in virtù di specifici accordi fra
le parti.
8. Cambi di gestione -clausola di salvaguardia
Le norme di cui al presente capo disciplinano ed esauriscono per tutto il territorio nazionale la materia
dei cambi di gestione nel settore della ristorazione collettiva che rimane di esclusiva competenza delle
Organizzazioni Nazionali stipulanti.
Restano salve, in ogni caso, le eventuali condizioni di miglior favore previste dagli accordi territoriali o
aziendali in atto. Tali accordi non saranno comunque più negoziabili alla loro scadenza, per le materie
in questione.
Art. 126 -Trattamenti salariali integrativi
Per il settore della ristorazione collettiva (mense), i trattamenti integrativi saranno definiti con accordi
aziendali.
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Art. 127 -Gestione dei permessi retribuiti
Le parti, prendendo atto che la precedente disciplina ha generato difficoltà interpretative ed applicative,
intendono con la presente disposizione individuare un quadro normativo fruibile e di maggiore certezza.
A tal fine convengono che in presenza di particolari esigenze aziendali da comunicare preventivamente a
livello di unjtà produttiva o di singolo reparto, il godimento dei permessi sarà sostituto da un
corrispettivo economico pari alla retribuzione delle ore spettanti da erogare unitamente alla
retribuzione del mese di giugno o dicembre o alternativamente in ratei mensili.
La comunicazione di cui sopra verrà effettuata, oltre che ai lavoratori anche alle RSU /RSA o al delegato
aziendale, ove esistenti.
Art. 128 -Sciopero nelle mense ospedaliere
Le parti, allo scopo di contemperare l'esercizio del diritto di sciopero con la tutela dei diritti della persona
costituzionalmente tutelati, convengono che nelle aziende di ristorazione collettiva operanti negli
ospedali il diritto di sciopero è esercitato nel rispetto ili misure dirette a consentire l'erogazione delle
prestazioni indispensabili.
In particolare, sarà garantita l'erogazione del servizio di ristorazione destinato ai degenti le cui
condizioni di salute -a giudizio della direzione sanitaria -possano risultare pregiudicate dalla mancata
somministrazione dei pasti.
Al fine di consentire la predisposizione di servizi sostitutivi, di favorire lo svolgimento di tentativi di
composizione del conflitto e di consentire all'utenza di avvalersi di servizi alternativi, la proclamazione
degli scioperi dovrà avvenire con un preavviso minimo di dieci giorni.
Le controversie concernenti l'individuazione o le modalità di effettuazione delle prestazioni
indispensabili, saranno esaminate e possibilmente risolte in sede di commissione.
Gli scioperi di qualsiasi genere, dichiarati o in corso di effettuazione, saranno immediatamente sospesi
in caso di epidemie e/o di altri avvenimenti eccezionali di particolare gravità.
CAPO Xl -REFEZIONE
Art. 129 -Refezione
Tutti gli esercizi che vendono caffè o bevande calde hanno l'obbligo di sommirustrare al personale che
presta servizio durante la mattinata almeno una refezione di caffè, latte e pane ed una consumazione
analoga nel pomeriggio.
La detta refezione non va calcolata a nessun effetto contrattuale.
CAPO Xli -ACCORDI SETTORIALI
Art. 130 -Accordi settoriali
Le Organizzazioni nazionali firmatarie potranno procedere alla stipula di accordi settoriali integrativi
per quelle imprese che diffuse in più regioni o nell'intero territorio nazionale, pur rientrando nella sfera
di applicazione del presente Contratto presentano una particolare struttura anche organizzativa per
adempiere con indirizzo unitario a particolari funzioni nel settore della ricettività e della ospitalità in
genere.
TITOLO XV
STRUTTURE ALBERGHIERE
CAPO I -CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art.131-Classificazione del personale
La classificazione del personale per il comparto delle aziende alberghiere è la seguente.
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AREA QUADRI
OUADROA
Profili:
• Direttore
QUADROB
Profili:
• vice direttore;
• food and beverage manager, intendendosi per tale il lavoratore cui è affidata, in strutture
organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, la responsabilità della
conduzione e pianificazione di tutti i servizi di ristorazione rispondendo dell'organizzazione dei
servizi e formulando standards di qualità, quantità e costo;
• room division manager, intendendosi per tale colui che, in strutture organizzative particolarmente
complesse con elevato livello di servizio, gestisce, con funzioni di supervisione, il settore
comprendente i servizi di ricevimento, portineria, piani, guardaroba e lavanderia, verificando e
determinando indirizzi organizzativi atti a coordinare i vari servizi, fornendo inoltre proiezione di
dati che possono essere usati per la compilazione di situazioni relative all'attività gestionale;
• capo settore commerciale -capo settore marketing, intendendosi per tale il lavoratore cui è affidata,
in strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, la
responsabilità della direzione esecutiva, dell'organizzazione e pianificazione delle varie attività di
programmazione, promozione e vendita, delle quali analizza criticamente i risultati, formulando
sintesi di situazioni preventive e consuntive;
• capo settore amministrativo -capo settore personale, intendendosi per tali quei lavoratori che, in
strutture organizzative particolarmente complesse con elevato livello di servizio, provvedono con
autonomia tecnica di gestione alla elaborazione, analisi, controllo e verifica di fatti amministrativi
e/o attinenti all'amministrazione del personale, formulando sintesi di situazioni preventive e/o
consuntive;
• capo settore acquisti -economato, intendendosi per tale colui che, in particolari e complesse
strutture organizzative con elevato livello di servizio articolate in vari settori, abbia autonomia
tecnica e amministrativa di gestione, pianificando, in collaborazione con gli altri capi dei settori
interessati, la politica di tutti gli acquisti;
• capo settore tecnico, intendendosi per tale colui che in strutture organizzative particolarmente
complesse con elevato livello di servizio, abbia piena autonomia tecnica ed amministrativa di
gestione, coordini ed organizzi l'attività dei responsabili degli impianti tecnici, attuando in piena
autonomia soluzioni e proposte fornitegli;
• capo centro edp, intendendosi per tale colui che in autonomia esecutiva ha la responsabilità delle
direttive e dei programmi aziendali di un centro di elaborazione dati, organizza e pianifica risorse
umane e tecniche in funzione dei progetti intendendo per tali una serie coordinata di procedure
atte alla risoluzione completa ed integrata di un sistema informativo aziendale;
• capo settore sedi congressuali alberghiere e manifestazioni, intendendosi per tale colui che, in
strutture particolarmente complesse, abbia la responsabilità della direzione, organizzazione e
pianificazione delle varie attività -programmazione, promozione, vendita -che si svolgono in una
sede congressuale alberghiera, analizzando criticamente i risultati e formulando sintesi di
situazioni preventive e consuntive.
LIVELLO PRIMO
Profili:
• responsabile di ristorante, intendendosi per tale colui che, in strutture particolarmen~ r
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complesse dotate di ristorante con elevato livello di servizio, sovrintende, coordina e gestisce
tutta l'attività relativa al ristorante stesso, collaborando alla progettazione della linea di
ristorazione e curando la promozione del ristorante anche attraverso idonee azioni di marketing
e di relazioni esterne;
• responsabile dei servizi prenotazione, intendendosi per tale colui che, in strutture articolate e
complesse coordina con adeguata conoscenza professionale dell'organizzazione del settore
turistico, l'attività del servizio, sovrintende alla sua gestione, con particolare riferimento ai
sistemi di comunicazione, contribuendo a impostarne e svilupparne le politiche, curando i
rapporti con i grandi utenti e gli interlocutori del servizio stesso;
• responsabile vendite centralizzate, intendendosi per tale colui che, operando nell'ambito di
strutture commerciali articolate e complesse nonché avvalendosi di qualificate conoscenze
professionali, coordina e sovrintende all'attività della rete di vendita, avendo cura che siano
rispettate le politiche commerciali ed implementati gli obiettivi di marketing dell'azienda;
• responsabile tecnico di area;
• analista sistemista, intendendosi per tale quel lavoratore che sia in grado di svolgere la propria
attività in assoluta autonomia tecnica anche se secondo indirizzi di progetto, vale a dire una serie
coordinata di procedure atte alla risoluzione completa ed integrata di un sistema informativo
aziendale;
• responsabile del coordinamento dei servizi di ricevimento e portineria;
• responsabile tecnico area alberghiera villaggi turistici, intendendosi per tale colui che coordina
e gestisce il servizio di ricevimento, portineria e camere (housekeeping);
• responsabile della comunicazione istituzionale intendendosi per tale colui che -in seno a
consorzi, raggruppamenti, reti, associazioni di imprese e organismi similari -coordina e gestisce
le attività di promozione dell'immagine e della comunicazione anche istituzionale;
• capo cuoco responsabile del coordinamento di più cucine;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SECONDO
Profili:
• capo ricevimento;
• primo portiere;
• primo mai'tre d'hotel;
• capo cuoco;
• prima governante;
• responsabile impianti tecnici, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità di tutti gli
impianti, ne programmi la manutenzione ordinaria e straordinaria in forma organica nell'ambito
delle disposizioni ricevute, proponga eventuali modifiche tecniche agli impianti, coordini l'attività
del personale addetto, nonché nei villaggi turistici svolga funzioni di coordinamento degli altri
servizi ad esso affidati, rispetto ai quali abbia la responsabilità di attuare gli indirizzi organizzativi;
• responsabile della formazione nelle strutture scolastiche per l'istruzione e la formazione
professionale turistica ed alberghiera, intendendosi per tale colui che si occupa sia della
formazione iniziale che degli aggiornamenti professionali del personale, tu tor di tirocinanti, tu tor
di apprendisti, istruttori ed insegnanti di materie tecnico pratiche (a mero titolo esemplificativo
sala -bar -cucina -ricevimento);
• capo barman, intendendosi per tale il responsabile delle attività di più bar operanti
contemporaneamente e/o autonomamente;
• coordinatore del centro prenotazioni;
• capo servizio amministrativo;
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• capo servizio personale;
• capo c.e.d.;
• analista -programmatore c.e.d.;
• assistente del direttore, intendendosi per tale il lavoratore che svolga con autonoma iniziativa,
nell'ambito delle disposizioni ricevute dalla direzione, funzioni di coordinamento, collegamento,
ispettive e di controllo di reparti e uffici avvalendosi della propria particolare esperienza
professionale, acquisita nell'ambito dei diversi settori;
• funzionario di vendita;
• cassiere centrale, intendendosi per tale quel lavoratore che in aziende con strutture organizzative
complesse, svolga con autonoma iniziativa nell'ambito delle disposizioni ricevute, funzioni di
controllo, collegamento e coordinamento di più casse funzionanti autonomamente;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO TERZO
Profili:
• impiegato addetto all'amministrazione del personale senza capo;
• controllo amministrativo;
• corrispondente in lingue estere;
• segretario ricevimento cassa o amministrazione;
• portiere unico;
• segretario con funzioni di portineria, intendendosi per tale quel lavoratore che nelle aziende nelle
quali le attività di portineria e ricevimento siano state unificate, svolga i compiti affidatigli con
autonomia operativa con prevalenza delle mansioni di segreteria, ricevimento e cassa rispetto a
quelle di portineria;
• coordinatore ricevimento villaggi turistici, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità
del coordinamento tecnico-funzionale del servizio di ricevimento;
• prima guardarobiera consegnataria, intendendosi per tale colei che abbia l'incarico di
predisporre sulla base di stime tecniche dettate da esigenze di lavoro le disponibilità di biancheria
occorrenti per il servizio, ne abbia la consegna e coordini l'attività delle altre guardarobiere;
• dietologo diplomato;
• infermiere diplomato professionale;
• fisiochinesiterapista diplomato;
• coordinatore reparto cure sanitarie;
• cuoco unico;
• sotto capo cuoco;
• governante unica;
• coordinatore housekeeping villaggi turistici;
• capo operaio;
• primo barman (nei casi in cui il primo barman svolga funzioni di capo dei servizi di bar va
inquadrato al secondo livello);
• maitre (nella nuova qualifica di maitre confluiscono quei lavoratori che svolgono mansioni di
secondo maitre in subordine a un capo servizio e quelli che in posizione unica, direttamente
interessati alla fase lavorativa, operano in sala secondo istruzioni specifiche ricevute da personale
•
•
di inquadramento superiore o direttamente dal gerente);
primo sommelier, intendendosi per tale il lavoratore che abbia anche responsabilità di
coordinamento tecnico funzionale di più chef ai vini (sommelier);
capo centralinista, intendendosi per tale il lavoratore che in complesse strutture organizzative sia
responsabile del controllo, verifica e coordinamento dell'attività dei centralinisti e svolga altresì
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mansioni complesse che comportano una specifica ed adeguata conoscenza professionale delle
comunicazioni e delle tariffazioni nazionali ed internazionali, con adeguata conoscenza delle
lingue estere; barman unico;
• impiegato addetto alla comunicazione istituzionale senza capo;
• economo e/ o magazziniere consegnatario non considerati nei livelli superiori;
• portiere di notte;
• operaio specializzato provetto, intendendosi per tale il lavoratore in possesso di conoscenze
tecnico
• specialistiche tali da consentirgli di interpretare schemi e/o disegni, di individuare e valutare i
guasti, scegliere la successione e le modalità d'intervento, i mezzi di esecuzione, nonché di
operare interventi di elevato grado di difficoltà per aggiustaggio, riparazione e manutenzione di
impianti ed attrezzature complesse;
• programmatore c.e.d.;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO QUARTO
Profili:
• segretario, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni, nel
rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione ed elaborazione ed attività di
corrispondenza;
• stenodattilografa con funzioni di segreteria;
• addetto a macchine elettrocontabili;
• guardarobiera unica consegnataria;
• portiere ( ex secondo portiere ed ex turnante);
• cuococapoparti~;
• chef de rang, sala, piani, vini (sommelier), trinciatore;
• seconda governante;
• barman, barwoman;
• capo lavandaio, dispensiere, cantiniere e caffettiere;
• centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel lavoratore che avendo buona e specifica
conoscenza delle lingue estere, sia in grado di eseguire prestazioni specializzate oltre che per le
comunicazioni interne anche per quelle internazionali, determinandone anche le tariffe;
• capo garage;
• capo giardiniere;
• operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o
disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e
riparazione di macchine, impianti ed attrezzature;
• addetto fangoterapia;
• massoterapista;
• infermiere;
• estetista;
• istruttore di nuoto con brevetto;
• istruttore di ginnastica correttiva;
• operatore c.e.d., intendendosi per tale colui che pur operando a livello di procedura non è in grado
di agire in completa autonomia tecnica ma svolge funzioni raccogliendo informazioni e dati
necessari onde valutare ed operare nella struttura procedurale informatica nonché intervenire su
programmi preesistenti secondo istruzioni logiche;
• conducente di automezzi pesanti, intendendosi per tale quel lavoratore che in possesso dei requis~i ~
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previsti dalla legge venga adibito alla conduzione di automezzi di peso complessivo a pieno carico
superiore a 3.500 Kg;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO QUINTO
Profili:
• centralinista;
• telescriventista;
• magazziniere comune con funzioni operaie;
• assistente ai bagnanti ( ex marinaio di salvataggio);
• addetto amministrazione personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa, alla
segreteria, al controllo merci e movimento personale, con mansioni d'ordine;
• cassiere bar ristorante;
• dattilografo;
• conduttore con lingue;
• autista;
• giardiniere;
• pulitore, lavatore a secco;
• lavandaio unico;
• capo stiratrice, cucitrice, rammendatrice o unica;
• caffettiere, dispensiere, cantiniere o unici;
• facchino di notte e/o guardiano di notte anche con compiti di controllo alla porta e movimento
clienti;
• guardia giurata;
• cameriera sala e piani, intendendosi per tale colei che oltre ad assolvere alle tradizionali mansioni
di pulizia e riassetto delle camere e degli ambienti comuni, operi anche nel servizio di
ristorazione;
• conducente automezzi leggeri, intendendosi per tale quel lavoratore che, in possesso dei requisiti
previsti dalla legge venga adibito alla conduzione di automezzi o autoveicoli per uso speciale o
trasporti specifici, di peso complessivo a pieno carico fino a 3.500 Kg, autoveicoli per trasporto
promiscuo e autovetture trainanti rimorchi leggeri; motoveicoli con peso a vuoto superiore a 400
Kg;
• operaio qualificato, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni
esegue lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed
attrezzature;
• demi chef de rang laddove il servizio di sala sia organizzato in ranghi;
• cuoco, cameriere, barista, intendendosi per tali coloro che prestano la propria attività in aziende
alberghiere nelle quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei
modelli organizzativi adottati, non ha caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure
professionali previste ai livelli superiori, operando tali aziende con menu fisso ed avendo le
prestazioni fornite carattere semplice e ripetitivo sia per quanto riguarda la preparazione dei cibi
sia per quanto riguarda la somministrazione degli alimenti e bevande, come ad esempio avviene
in molte aziende alberghiere minori;
• operatore pizza, intendendosi per tale il lavoratore che presta la propria attività in aziende nelle
quali la natura e la struttura del servizio di ristorazione, per la semplicità dei modelli organizzativi
adottati, ovvero per i processi operativi standardizzati, non ha caratteristiche tali da richiedere
l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori, in quanto, sulla base delle
specifiche fornite e di limitate ricette, provvede alla preparazione e cottura di impasti già
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ct
predisposti, alla somministrazione, alle operazioni di cassa e riassetto della postazione di lavoro e
delle relative attrezzature;
• addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e
attività similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della
clientela ed opera per la tutela dei beni dell'azienda;
• operatore macchine perforatrici e/o verificatrici o meccanografico;
• addetto alle operazioni di trasporto del fango;
• addetto alle inalazioni;
• assistente di portineria, intendendosi per tale colui che con conoscenza di lingue straniere, su
precise e dettagliate disposizioni, esegue compiti esecutivi di supporto e sostituzionetemporanea;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SESTO SUPER
Profili:
• commis di cucina, sala e piani, bar, diplomato o che abbia comunque acquisito pluriennale
esperienza o pratica di lavoro, nella esecuzione delle relative mansioni;
• addetto ai servizi di camera negli esercizi a struttura complessa dove le operazioni tradizionali
di riassetto e pulizia dei piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative
dotazioni, siano attribuite ad un unico operatore;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SESTO
Profili:
• addetto di cucina con mansioni di supporto nella preparazione dei cibi e di riassetto e pulizia
delle dotazioni e degli ambienti di lavoro;
• addetto al self-service, tavola calda, banco bar e sala non diplomato;
• addetto portineria;
• lavandaio;
• conduttore;
• garagista;
• rammendatrice, cucitrice, stiratrice;
• facchino ai piani, ai saloni, ai bagagli;
• cameriera ai piani, intendendosi per tale colei che assolve alle operazioni di riassetto, pulizia dei
piani e delle camere, ivi compreso il rifornimento delle relative dotazioni;
• cameriera villaggi turistici;
• addetto mensa personale;
• vetturiere;
• aiuto reparto cure sanitarie;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SETTIMO
Profili:
•
•
•
•
•
personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni;
vestiarista;
addetto al mangano ed alla stiratura con apparecchi automatici;
commissioniere;
altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione .
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CAPO Il -COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Art. 132 -Figure Professionali
Vengono individuate le figure professionali che potranno essere oggetto di prestazioni occasionali
gestite con le caratteristiche dell'autonomia operativa e esclusione della dipendenza funzionale e
gerarchica
1 attività di alto contenuto tecnologico
• capo settore amministrativo;
2 attività di controllo e coordinamento
• Portiere -centranilista
3 attività specializzate
• addetto con mansioni promiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto
significativo alla cucina, alla loro distribuzione, alle attività di barista provvedendo anche alle
operazioni di pulizia, riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature.
4 attività amministrative
• magazziniere
• esperto di contabilità aziendale
5 attività d'ordine
• personale di fatica e/o pulizia addetto alla sala, cucina, office, magazzino e relative dotazioni
( compresi gli interni di cucina bar e ristoranti);
• cameriere ai piani.
In relazione all'oggetto del contratto, il Collaboratore è tenuto a gestire la propria attività entro il
termine prestabilito, determinando autonomamente il ritmo di lavoro.
Il Collaboratore incaricato di svolgere le mansioni indicate nel contratto individuale dal Committente è
considerato autonomo esclusivamente nel caso in cui possa unilateralmente e discrezionalmente
determinare la collocazione temporale della propria prestazione, ferma restando la possibilità per il
Committente di individuare determinate fasce orarie di utilizzo delle attrezzature/strumenti aziendali.
Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti e per le attività che non siano in concorrenza
o contrasto con quelle oggetto del contratto, può prestare anche in favore di terzi la propria attività sia
autonoma sia subordinata.
Il Collaboratore può decidere, anche nel rispetto di forme concordate di coordinamento, anche
temporale, della prestazione: se eseguire la prestazione ed in quali giorni lavorare; a che ora iniziare ed
a che ora terminare la prestazione giornaliera.
Resta ferma la possibilità per le parti del contratto individuale di stabilire nel reciproco interesse:
La preventiva individuazione -su base settimanale o mensile -da parte del Collaboratore di uno o
più giorni e della relativa fascia oraria in cui intenda rendere la prestazione;
L'avviso (senza che vi sia alcun obbligo di giustificazione/autorizzazione) del Collaboratore al
Committente di eventuale non presenza nel giorno e nella fascia oraria identificati in modo tale da
consentire al Committente di organizzarsi;
Le preventive indicazioni da parte del Committente sulle modalità di gestione degli spazi etc.
Il Committente può indicare nel contratto la sede nella quale il Collaboratore dovrà svolgere -nel
rispetto delle norme di sicurezza ivi adottate -la propria prestazione.
L'utilizzo degli strumenti di proprietà del Committente dovrà essere strettamente connesso con l'attività
lavorativa; è fatto divieto al Collaboratore di un uso diverso da quello per cui sono stati messi a
disposizione.
Il Committente all'inizio del rapporto di collaborazione ( e, se necessario, anche durante lo stesso) potrà
fornire indicazioni ed istruzioni di massima al Collaboratore sull'attività da svolgere e su come
effettuare la prestazione.
Nell'eventualità in cui siano stati adottati specifici regolamenti (procedurali, di sicurezza, etc.) gli stessi
Pag. 75 a 129
~
saranno consegnati al Collaboratore al momento della sottoscrizione del contratto perché agisca
coerentemente con essi. In nessun modo essi possono alterare, annullare o sminuire i principi e le
disposizioni contenuti nel presente contratto collettivo.
È in ogni caso escluso sia l'esercizio del potere disciplinare sia l'esercizio del potere di variare
unilateralmente le condizioni contrattuali originariamente convenute.
Art.133 -Compensi -Obbligo di riservatezza-Estinzione del rapporto
COMPENSI
Le Parti stabiliscono che i compensi minimi sono individuati sulla base dei minimi tabellari del presente
CCNL, prendendo a riferimento il livello 1 ° per il capo settore amministrativo, il livello 5° per l'addetto
con mansioni promiscue e fungibili, che partecipa alla preparazione dei cibi con aiuto significativo
alla cucina, alla loro distribuzione, alle attività di barista provvedendo anche alle operazioni di pulizia,
riordino e riassetto dei locali, impianti, dotazioni e attrezzature ed il livello 7° per personale di fatica
e/o pulizia e cameriere ai piani-
Le Parti fissano i compensi minimi in valori di paga oraria lorda, ma riconoscono altresì la possibilità di
optare per il pagamento su quota giornaliera o mensile di seguito riportati:
TABELLA A Paga oraria lorda Paga oraria lorda Paga oraria lorda Paga oraria lorda
Al 14/01/2024 Dal15/01/2024 Dal15/01/2025 Dal 15/01/2026
1 ° livello 10,01 10,17 10,33 10,49
5° livello 8,43 8,56 8,69 8,82
7° livello 7,38 7,50 7,62 7,74
TABELLA B Paga giorn. lorda Paga giorn. lorda Paga giorn. lorda Paga giorn. lorda
Al 14/01/2024 dal 15/01/2024 Dal 15/01/2025 Dal15/01/2026
1° livello 50,08 50,91 51,74 52,57
4° livello 42,17 42,87 43,57 44,27
5° livello 36,90 37,51 38,12 38,73
TABELLA C Paga mensile lorda Paga mensile lorda Paga mensile lorda Paga mensile lorda
Al 14/01/2024 Dal15/0l/2024 Dal15/01/2025 Dal15/01/2026
1 ° livello 1.151,96 1.171,08 1.190,20 1.209,32
4° livello 970,07 986,17 1.002,27 1.018,37
5° livello 848,81 862,90 876,99 891,08
La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo
l'importo mensile per il divisore convenzionale 23 (ventitre).
Tale indice è valido a tutti i fini contrattuali, ivi compresi ì casi di trattenuta per assenze non retribuite.
La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per
115 ( centoquindici).
La quota giornaliera deve essere garantita e corrisposta in relazione ad attività lavorativa non superiore
a n. 5 (cinque) ore giornaliere, eventuali ore eccedenti dovranno essere retribuite in più in base alla paga
oraria lorda.
La quota mensile deve essere garantita e corrisposta in relazione ad attività lavorativa non superiore a n.
5 (cinque) ore giornaliere e n. 23 (ventitré) giornate mensili, eventuali ore o giorni eccedenti dovranno
essere retribuiti in più in base alla paga oraria o giornaliera. Non matureranno quindi straordinari,
mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o qualsivoglia altro istituto, se non previsto dalla
normativa vigente, dal presente accordo collettivo nazionale, dalla eventuale contrattazione di secondo
livello o dal contratto individuale, ovvero che trovi comunque applicazione la vigente normativa in
materia di orario di lavoro. ~
Al fine di incentivare i Collaboratori ad una maggiore produttività, il Committente può -del tutto \
discrezionalmente -stabilire mensilmente un ::;a
7
:o: :;~ legato al raggi ungi mento;. obiettivi. e~
OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Per tutta la durata del contratto di collaborazione, il Collaboratore sarà tenuto al più scrupoloso riserbo
e segreto professionale su qualsiasi dato e/o informazione di cui verrà a conoscenza e, in particolare,
nei riguardi di società concorrenti.
ESTINZIONE DEL RAPPORTO
Il Committente può recedere dal contratto di collaborazione prima della scadenza del termine dedotto
nel contratto individuale nei seguenti casi:
Per giusta causa e senza preawiso. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono giusta
causa di recesso: gravi inadempienze contrattuali; commissione di reati per comportamenti inerenti
la prestazione di lavoro o anche per condotte diverse dalle precedenti ma che in ogni caso vengano
ritenute dal Committente tali da incidere sul vincolo; danneggiamento o furto di beni; uso improprio
o personale di beni aziendali.
Il Collaboratore può cessare il contratto dando un preawiso di n. 10 (dieci) giorni.
Può altresì recedere per giusta causa in caso di ritardo nella corresponsione del compenso o in caso di
mancato rispetto da parte del Committente di quanto previsto dal contratto individuale, dal presente
CCNL o dalla legge.
Viene previsto che la gravidanza, la malattia e l'infortunio rappresentano legittime cause di sospensione
della collaborazione in essere, con esclusione dell'estinzione del rapporto contrattuale, il quale rimane
sospeso senza erogazione del corrispettivo. Il committente potrà recedere esclusivamente qualora la
sospensione si protragga per oltre un sesto della durata complessiva del rapporto (per contratti di durata
determinata), oppure se la sospensione sia superiore a 30 giorni (per i contratti di durata non
determinata). In caso di maternità viene prevista l'automatica proroga del contratto di 180 giorni ove
compatibile con la tipologia specifica del rapporto contrattua1e. Durante il periodo di astensione
obbligatori, l'impresa dovrà erogare alla collaboratrice un'indennità di 100 euro lordi mensili per un
massimo di 5 mesi.
Viene inoltre riconosciuto il congedo obbligatorio di paternità di 2 giorni, retribuito al 100% della paga
giornaliera.
CAPO III -CLASSIFICA ESERCIZI ALBERGHIERI
Art. 134 -La classifica degli esercizi alberghieri
Per la classifica degli esercizi alberghieri, ai fini della applicazione del presente Contratto, si fa
riferimento a quella determinata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
Pertanto, allo stato, tutti gli esercizi alberghieri vengono suddivisi nelle seguenti categorie:
Alberghi: cinque stelle (ex ctg. lusso); quattro stelle (ex I); tre stelle (ex Il): due stelle (ex III); una stella
( ex IV);
Pensioni: tre stelle ( ex ctg. I); due stelle ( ex H); una stella ( ex III).
Locande: una stella.
Nei casi di diversa classificazione ufficiale degli esercizi alberghieri stabilita dalle apposite leggi
regionali, le Parti si incontreranno per adeguare ad essa la disciplina contrattuale che risultasse difforme
rispetto al nuovo assetto classificatorio.
CAPO IV -ST AGIAIRES
Art. 135 -Disciplina applicabile agli stagiaires ~
Per il periodo di esercitazione, nell'intervallo dei corsi scolastici, gli allievi delle Scuole alberghiere, ~ \
accolti nelle strutture alberghiere, non fanno parte del personale e non sono quindi sottoposti a nessuna
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eJ
delle norme del presente Contratto, purché non prestino servizio effettivo in sostituzione dei dipendenti
normali.
CAPO V -CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
A -la definizione delle "Aziende di stagione"
Si considerano aziende di stagione quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodj di chiusura
non inferiore a tre mesi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
B -la proroga del contratto
L'apposizione del termine al rapporto di lavoro è priva di effetto se non risulta, direttamente o
indirettamente, da atto scritto. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al
lavoratore. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente
occasionale non sia superiore a dodici giorni.
Il contratto a termine fisso può essere prorogato con riguardo alle esigenze di svolgimento del ciclo
dell'attività stagionale.
C -disciplina applicabile
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e seguenti del presente CCNL, i lavoratori che abbiano
prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di stagionalità hanno diritto
di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la medesima qualifica.
Il diritto di cui al comma precedente si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore
di lavoro a mezzo comunicazione scritta da recapitarsi entro tre mesi dalla data di cessazione del
rapporto stesso.
La eventuale rinuncia da parte del lavoratore dovrà essere comunicata per iscritto in tempo utile per
consentire all'azienda di provvedere alla conseguente esigenze e comunque non oltre i trenta giorni
successivi alla suddetta comunicazione, salvo comprovato impedimento.
Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e
ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa.
Le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero
disponibili possono essere fornite anche sotto forma di annuncio pubblico in un luogo adeguato
dell'impresa o dello stabilimento o presso l'ente bilaterale territoriale competente.
In relazione a quanto sopra, le imprese considereranno prioritariamente eventuali richieste presentate
dai lavoratori a tempo determinato in forza.
Il trattamento dei lavoratori stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l'indicazione vale
come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l'opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo,
particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle
particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.
D -il periodo di prova e la distribuzione dell'orario settimanale di lavoro
11 periodo di prova è stabilito nella misura di dieci giorni lavorativi per tutto il personale.
Non sono sottoposti ad alcun periodo di prova i dipendenti che già in precedenza abbiano prestato
servizio presso la stessa azienda e con la stessa qualifica.
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in sei giornate.
E -la determinazione del periodo di ferie e delle mensilità aggiuntive
Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie, la tredicesima e ogni altro
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~
negoziati dalle parti a livello aziendale.
Salve le condizioni di miglior favore comunque conseguite, il nastro orario è di quattordici ore per il
personale di sala, ricevimento e portineria, e di dodici ore per il restante personale.
Art. 138 -Lavoro notturno
Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore ventiquattro alle ore sei verranno retribuite con la retribuzione
oraria maggiorata del 12 per cento, fatte salve le condizioni di miglior favore.
Al personale che, peraltro, sostituisca quello con qualifica notturna, assente per riposo settimanale o per
altra causa, compete la normale maggiorazione del 12 per cento.
Art. 139 -La distribuzione dell'orario ~i lavoro e delle pause di lavoro notturno da parte dei
contratti integrativi
I contratti integrativi possono prevedere specifiche modalità di distribuzione dell'orario di lavoro e
delle pause durante il periodo notturno. •
Art. 140 -Lavoratori notturni
Il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23:30 e le ore 6:30 del mattino.
Art. 141 -Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario diurno è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 15
per cento.
Il lavoro straordinario notturno è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del
40 per cento.
Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventiquattro e le ore sei.
La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il
lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.
Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte
del personale adibito a servizi notturni.
Dovrà essere escluso dal lavoro straordinario notturno il personale alberghiero di servizio al mattino
seguente.
CAPO VII -FESTIVIT A'
Art. 142-Trattamento economico applicabile in caso di prestazioni lavorative nelle festività
Al personale che presta la propria opera nelle festività è dovuta, oltre alla normale retribuzione, quella
per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del venti per cento per lavoro festivo.
CAPO VIII -FERIE
Art. 143 -Il prolungamento del periodo di ferie
li periodo di ferie spettanti potrà essere prolungato previ accordi tra le parti con l'obbligo di
comunicazione all'Ente bilaterale territorialmente competente.
CAPO IX-ELEMENTI ECONOMICI
Art. 144 -Paga base aziende alberghiere minori
Per il personale degli alberghi di 2 e 1 stelle e delle pensioni e locande, le paghe base sono ridotte come
da tabella del trattamento economico Titolo XI.
Pag. 80 a 129
~
trattamento previsto per i dipendenti regolamentati con contratto a tempo indeterminato, in
proporzione al periodo di lavoro prestato, sempreché non sia obiettivamente incompatibile con la
natura del contratto a termine.
F -il congedo matrimoniale
Il congedo matrimoniale non si applica alle aziende a carattere stagionale.
G -il congedo per motivi familiari
Agli effetti della conservazione del posto per disgrazie familiari, si stabilisce che essa è obbligatoria per
un periodo non superiore a sei giorni.
H -le quote di maggiorazione della retribuzione
Fermi restando i valori della paga base nazionale, i contratti integrativi territoriali determinano le quote
di maggiorazione della retribuzione per i lavoratori stagionali, tenendo conto della durata della stagione
convenuta a quel livello e delle conseguenti meno favorevoli implicazioni che tale durata riversa sui
lavoratori.
I -la determinazione delle percentuali di maggiorazione della retribuzione
I contratti integrativi dovranno altresì prevedere delle percentuali di maggiorazione con riferimento ai
rapporti di lavoro di durata inferiore a quella della stagione determinata ai sensi del precedente articolo.
L -le quote di maggiorazione della retribuzione per i dipendenti da Aziende ad apertura
annuale site in località specificamente climatiche, o balneari
Analogo trattamento di cui ai due articoli precedenti competerà al personale assunto nei periodi di
stagione, da aziende ad apertura annuale site in località specificamente climatiche o balneari.
M -il periodo di preavviso di licenziamento, o di dimissioni
11 periodo di preavviso per il personale assunto a tempo indeterminato nelle aziende stagionali è di
quindici giorni.
N -il trattamento economico in caso di licenziamento del lavoratore
Nelle aziende stagionali, l'apposizione del termine alla durata del contratto di lavoro deve risultare da
atto scritto, una copia del quale sarà consegnata dal datore di lavoro al dipendente.
Nel contratto a tempo determinato o di stagione, ove il dipendente venga licenziato senza giustificato
motivo o per effetto di chiusura dell'azienda per colpa e fatto dell'imprenditore, durante il periodo di
stagione, avrà diritto ad un indennizzo pari all'ammontare della retribuzione che gli sarebbe spettata
dal giorno del licenziamento al termine del periodo di contratto, meno le somme già percepite.
Uguale indennizzo spetterà al datore di lavoro in caso di constatato ingiusto allontanamento da parte
del personale, con diritto ad esso datore di lavoro di trattenersi l'ammontare di tale indennizzo sulle
somme in sue mani di spettanza del dipendente.
Tale diritto permane anche nel verificarsi dell'ipotesi di licenziamento per colpa del dipendente.
CAPO VI· ORARIO DI LAVORO
Art. 136 -Distribuzione orario settimanale
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
Art. 137 -Ripartizione orario di lavoro giornaliero
Il lavoro giornaliero si svolge in uno o due turni. Diversi e più funzionali criteri di distribuzione
dell'orario di lavoro giornaliero reclamati dalla peculiare natura dell'attività ricettiva potranno essere
h
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~ cr
Art. 145 -Calcolo dei ratei
In caso di prestazione lavorativa ridotta e/o di rapporti di lavoro iniziati e/o conclusi nel corso dell'anno,
ai soli fini della determinazione dei ratei di tredicesima, ferie e permessi, i giorni lavorati -determinati
in ventiseiesimi -relativi alle frazioni di mese non interamente lavorato, daranno diritto alla
maturazione di un ugual numero di ventiseiesimi di un rateo di tredicesima, ferie e permessi.
CAPO X -MALATTIA
Art. 146-Trattamento economico applicabile in caso di malattia e infortunio
Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto
al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per giorni di malattia dal ventunesimo in poi,
poste a carico dell'INPS, secondo le modalità stabilite, e anticipata dal datore di lavoro al
lavoratore con contratto a tempo indeterminato. L'importo anticipato dal datore di lavoro è
posto a conguaglio con i contributi dovuti all'INPS;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a
suo carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque per cento
per i giorni dal quarto al ventesimo e del cento per cento per i giorni dal ventunesimo in poi,
della retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto.
L'integrazione è dovuta per centottanta giorni all'anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti
con contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di
cessazione del rapporto.
Per gli episodi morbosi a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi
anni solari.
L'integrazione non è dovuta se l'INPS non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se
l'indennità stessa è riconosciuta dall'INPS in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare
la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
Per i primi tre giorni di ( carenza) malattia viene erogata un'indennità pari al 40 o/o della retribuzione
lorda giornaliera cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto per un massimo
di quattro eventi morbosi nell'anno solare
CAPO Xl -INFORTUNIO
Art. 147 -Trattamento economico applicabile in caso di malattia professionale ed infortunio sul
lavoro
Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa
tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere
attraverso una forma di assicurazione.
CAPO XII -NORME PER GLI OSTELLI
Art. 148 -Norme per gli Ostelli
Non si applicano ai dipendenti degli ostelli le riduzioni retributive previste per le aziende minori.
CAPO XIII -NORME PER LE RESIDENZE TURISTICO ALBERGHIERE
Art. 149 -Norme per le residenze turistico alberghiere
Per la individuazione delle residenze turistico alberghiere si fa riferimento alla legislazione regionale.
CAPO XIV· NORME PER I CENTRI BENESSERE
Art.150 -Norme per i centri benessere
Pag. 81 a 129
Le Parti concordano di affidare all'Ente bilaterale l'esame delle problematiche concernenti i Centri
benessere, al fine di favorire l'adozione di strumenti che agevolino lo sviluppo delle attività di beauty
farm, fitness, wellness, health through water e similari in seno alle strutture alberghiere.
CAPO XV -NORME PER GLI APPRODI TURISTICI
Art. 151 -Classificazione del personale
La classificazione del personale per i porti e gli approdi turistici è la seguente.
AREA QUADRI
OUADROA
Profili:
• Direttore del porto.
OUADROB
Profili:
• Vice Direttore del porto.
LIVELLO PRIMO
Profili:
• Responsabile tecnico o amministrativo del porto; Nostromo (qualora al Nostromo siano attribuite
anche le mansioni di responsabile tecnico dei sistemi di sorveglianza e le mansioni di responsabile
tecnico dei mezzi nautici e incarichi di progettazione, lo stesso potrà essere inquadrato al livello
superiore);
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SECONDO
Profili:
• Capo ufficio tecnico o amministrativo;
• Responsabile tecnico dei sistemi di sorveglianza;
• Responsabile tecnico dei mezzi nautici;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO TERZO
Profili:
• Impiegato di concetto; sommozzatore-ormeggiatore (qualora le mansioni di sommozzatore siano
svolte con carattere di saltuarietà, lo stesso sarà inquadrato al quarto livello); operaio specializzato
provetto;
• Addetto alla torre di controllo;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO QUARTO
Profili:
• Ormeggiatore con cumulo di mansioni (qualora all'ormeggiatore vengano attribuite con carattere
di continuità anche le mansioni di addetto alla torre di controllo, lo stesso sarà inquadrato al terzo
livello); operaio specializzato con cumulo di mansioni; impiegato d'ordine;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
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LIVELLO QUINTO
Profili:
• Operaio qualificato addetto ai servizi portuali, ivi compresi quelli di ausilio all'ormeggio in banchina;
• Giardiniere;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SESTO SUPER
Profili:
• Operaio comune addetto ai servizi portuali;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SESTO
Profili:
• Operatore unico dei servizi di pulizia;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SETTIMO
Profili:
• Inserviente generico;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
Art. 152 -Disposizioni di raccordo
Per quanto non espressamente stabilito dal presente capo, si applicano le disposizioni di cui al Titolo
XV Strutture alberghiere.
TITOLO XVI
COMPLESSI TURISTICI-RICETTIVI DELL'ARIA APERTA
CAPO I -CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 153 -Classificazione del personale
La classificazione del personale per il comparto dei complessi turistico -ricettivi dell'aria aperta è la
seguente.
AREA QUADRI
QUADROB
Profili:
• Coordinatore di due o più strutture
LIVELLO PRIMO
Profili:
• direttore di campeggio o villaggio turistico
• vice direttore
• vice direttore commerciale, tecnico, turistico amministrativo.
LIVELLO SECONDO
Profili:
• capo settore commerciale responsabile del complesso di operazioni attinenti alla ristorazione e
vendita di alimenti e merci varie, intendendosi per tale colui che abbia autonomia tecnica e I\
Pag. 83 a 129
ei
amministrativa di gestione;
• responsabile di settore commerciale o di servizio (ristorazione, vendita di alimenti e merci varie)
senza autonomia amministrativa di gestione;
responsabile impianti tecnici;
capo servizio amministrativo;
capo cuoco;
•
•
•
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione .
LIVELLO TERZO
Profili:
• segretario di direzione corrispondente in lingue estere;
• capo operaio coordinatore del lavoro degli operai inquadrati a livello inferiore;
• magazziniere consegnatario senza responsabilità amministrativa di conduzione;
• segretario ricevimento e cassa o amministrazione;
• cuoco unico che presti la propria attività in aziende nelle quali la natura, la struttura e la complessità
del servizio di ristorazione richieda autonomia operativa specifica ed adeguate capacità
professionali;
• impiegato di concetto;
• capo ufficio contabile -impiegato di concetto;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
• Capo servizi di animazione ed intrattenimento.
LIVELLO QUARTO
Profili:
• Capo squadra elettricisti, capo squadra idraulici, capo squadra falegnami, capo squadra dipintori,
capo squadra muratori, coordinatori del lavoro degli operai inquadrati ai livelli inferiori;
• operaio specializzato, intendendosi per tale il lavoratore che in base ad indicazioni, per schemi o
disegni equivalenti, esegue interventi di particolare precisione per l'aggiustaggio, manutenzione e
riparazione di macchine, impianti ed attrezzature;
• infermiere;
• stenodattilografa con funzioni di segreteria;
• commesso vendita al pubblico intendendosi per tale il lavoratore addetto al complesso delle
operazioni connesse alla vendita;
• cameriere, chef de rang che presti la propria attività in aziende nelle quali la natura la struttura e la
complessitàdel servizio di ristorazione richieda autonomia esecutiva e conoscenze specialistiche;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO QUINTO
Profili:
• centralinista;
• magazziniere comune;
• -addetto all'amministrazione del personale, al controllo amministrativo, al ricevimento cassa,
alla cassa bar, alla cassa ristorante, alla cassa negozi vari etc, alla segreteria, al controllo clienti e
movimento personale, con mansioni d'ordine;
• controllore di campeggio senza autonomia decisionale;
• sorvegliante di infanzia non diplomato;
• dattilografo;
• conducente automezzi e natanti;
Pag. 84 a 129
• aiuto commesso;
• addetto alle operazioni ausiliarie alla vendita ed alla ristorazione -impiegato d'ordine;
• cameriere di bar;
• barista;
• banconiere di tavola calda;
• cuoco, cameriere che prestino la propria attività in aziende nelle quali la natura e la struttura
del servizio di ristorante, per la semplicità dei modelli organizzativi adottati, non ha
caratteristiche tali da richiedere l'impiego delle figure professionali previste ai livelli superiori,
operando tali aziende con menù fisso ed avendo le prestazioni fornite carattere semplice e
ripetitivo, sia per quanto riguarda la preparazione dei cibi sia per quanto riguarda la
somministrazione degli alimenti e bevande;
• pizzaiolo;
• addetto ai campi sportivi ed ai giochi ad eccezione del personale addetto esclusivamente alle
pulizie;
• addetto alla manutenzione delle aree verdi con patentino uso veleni;
• assistente ai bagnanti (bagnino) (previo accordo tra le parti può essere adibito anche ai
servizi di spiaggia);
• operaio qualificato intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di dettagliate indicazioni
esegue i lavori di normale difficoltà nella riparazione e manutenzione di macchine, impianti ed
attrezza ture;
• addetto a mansioni di ordine;
• capo squadra del personale di fatica e/o pulizie;
• addetto/a ai servizi di alloggio e ristorazione intendendosi per tale colui/colei che oltre ad
assolvere alle tradizionali mansioni di riassetto e pulizia degli alloggi e ambienti comuni operi
anche nel servizio di ristorazione;
• addetto alla sicurezza, intendendosi per tale chi, all'interno di locali notturni, sale da ballo e
attività similari, sulla base di precise istruzioni, assicura l'ordinato afflusso e deflusso della
clientela ed opera per la tutela dei beni dell'azienda;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SESTO SUPER
Profili:
• commis di cucina;
• commis di ristorante;
• commis di bar;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SESTO
Profili:
• operaio comune e/o generico;
• guardiano notturno e diurno;
• sorvegliante di ingresso;
• accompagnatore su campo;
• commis di cucina, ristorante, bar, banco bar, self servi ce, tavola calda;
• stiratrice;
• lavandaio;
• addetto ai servizi di spiaggia;
• custode;
fr
Pag. 85 a 129
(1
• cameriera/e villaggi turistici, intendendosi per tale colei/colui che prowede alle tradizionali
mansioni di pulizia e riassetto dei locali destinati all'alloggio;
• cameriera/e camping, intendendosi per tale colei/colui che prowede alle tradizionali mansioni
di pulizia e riassetto dei locali e degli ambienti comuni;
• aiuto ricezionista;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SETTIMO
Profili:
• personale di fatica e/o pulizia anche dei servizi igienici;
• fattorino;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
CAPO Il -CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
A -la definizione delle "Aziende di stagione"
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e seguenti del presente CCNL, si considerano aziende
di stagione quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura non inferiore a tre
mesi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
B -Contratti a termine ed aziende di stagione: la proroga del contratto
L'apposizione del termine al rapporto di lavoro è priva di effetto se non risulta, direttamente o
indirettamente, da atto scritto. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al
lavoratore. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente
occasionale non sia superiore a dodici giorni.
Il contratto a termine fisso può essere prorogato con riguardo alle esigenze di svolgimento del ciclo
dell'attività stagionale.
C -Contratti a termine ed aziende di stagione: disciplina applicabile
I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di
stagionalità hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la
medesima qualifica.
Il diritto di cui al comma precedente si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore
di lavoro a mezzo comunicazione scritta da recapitarsi entro tre mesi dalla data di cessazione del
rapporto stesso.
La eventuale rinuncia da parte del lavoratore dovrà essere comunicata per iscritto in tempo utile per
consentire all'impresa di prowedere alle conseguenti esigenze e comunque non oltre i trenta giorni
successivi alla suddetta comunicazione, salvo comprovato impedimento.
Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e
ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa o giustificato motivo
Le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero
disponibili possono essere fornite anche sotto forma di annuncio pubblico in un luogo adeguato
dell'impresa o dello stabilimento o presso l'ente bilaterale territoriale competente.
In relazione a quanto sopra, le imprese considereranno prioritariamente eventuali richieste presentate
dai lavoratori a tempo determinato in forza.
Il trattamento dei lavoratori stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l'indicazione vale I
come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l'opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo, ~l
particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale. Dette regolamentazioni
saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle particolari caratteristiche ed
Pag. 86 a 129 & ~
esigenze delle aziende stagionali.
D -Contratti a termine: il periodo di prova
Il periodo di prova è stabilito in dieci giorni lavorativi per tutto il personale. È escluso dal periodo di
prova il personale che abbia già prestato servizio nella stessa azienda in due precedenti rapporti di
durata superiore a 15 giorni.
E -Contratti a termine ed aziende di stagione: la chiusura dell'esercizio o la diminuzione del
personale
Qualora il datore di lavoro, per giusta causa, sia costretto a chiudere anticipatamente l'esercizio o a
ridurre il personale, competerà ai dipendenti un indennizzo pari alla metà della retribuzione che essi
avrebbero dovuto percepire per effetto del contratto a termine, a meno che non provveda ad altra analoga
occupazione per uguale durata e medesima retribuzione.
F -Contratti a termine ed aziende di stagione: l'indennità in caso di ingiustificata risoluzione
anticipata del contratto a termine
Nel caso di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine, il personale avrà diritto ad una
indennità pari all'ammontare della retribuzione che avrebbe percepito dalla data di risoluzione fino al
termine stabilito, a meno che il datore di lavoro non provveda ad altra analoga occupazione per uguale
e medesima retribuzione.
G -Contratti a termine ed aziende di stagione: la determinazione del periodo di ferie e delle
mensilità aggiuntive
Al dipendente con contratto a tempo determinato spettano le ferie e la tredicesima in proporzione al
periodo di lavoro prestato. Sono esclusi eventuali riconoscimenti di permessi maturati per Rol ed ex
festività
H -Contratti a termine ed aziende di stagione: la trattenuta sulla retribuzione in caso di
ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del lavoratore
A titolo cautelativo, per i casi di ingiustificata risoluzione anticipata del contratto a termine da parte del
lavoratore è riconosciuta al datore di lavoro la facoltà di effettuare una trattenuta sulla retribuzione, la
cui misura sarà pari a quanto dovuto per il periodo non prestato.
CAPO lii -ORARIO DI LAVORO
Art. 154 -Distribuzione orario settimanale
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata in cinque giornate e mezza.
Ferma restando la ripartizione dell'orario settimanale in cinque giornate e mezza, diversi criteri di
ripartizione potranno essere contrattati a livello aziendale, tenendo conto delle esigenze delle imprese
e dei lavoratori.
Art. 155 -Ripartizione orario di lavoro giornaliero
L'orario di lavoro giornaliero di ciascun dipendente non potrà essere suddiviso in più di due frazioni, la
cui determinazione e durata è demandata alla contrattazione integrativa territoriale, mentre i turni di
riposo settimanale e del congedo di conguaglio nonché i turni di servizio saranno disposti dal datore di
lavoro tenendo conto delle esigenze dei lavoratori, fermi restando i limiti di durata massima e le
disposizioni del presente Contratto in materia di orario di lavoro.
Art. 156 -Lavoro notturno
Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore ventiquattro alle ore sei verranno retribuite con la retribuzione
oraria maggiorata del 20 per cento fatte salve le condizioni di miglior favore.
Pag. 87 a 129
/2
h
Art. 157 -Lavoratori notturni
Il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23:00 e le ore 6:00 del mattino.
Art. 158 -Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 20 per cento
se diurno o 40 per cento se notturno.
Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventiquattro e le ore sei.
La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il
lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore.
Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte
del personale adibito a servizi notturni.
Per il personale retribuito con la percentuale di servizio il compenso per il lavoro straordinario è dato
dalla percentuale stessa e dalle maggiorazioni sopra indicate calcolate sulla quota oraria stabilita dalle
parti.
Art. 159 -Festività
Al personale retribuito in misura fissa che presta la propria opera nelle festività è dovuta oltre alla
normale retribuzione quella per le ore di servizio effettivamente prestate con la maggiorazione del venti
per cento.
Il personale retribuito in tutto o in parte con la percentuale di servizio, in caso di mancata prestazione
di lavoro per effetto delle festività ed in caso di assenza nelle medesime giornate di festività per malattia,
infortunio, gravidanza o puerperio e riposo settimanale, percepirà dal datore di lavoro una giornata di
retribuzione calcolata ai sensi del Titolo Xl trattamento economico.
Qualora il personale retribuito in tutto od in parte con la percentuale di servizio presti la propria opera
nelle festività suddette percepirà un compenso pari ad una giornata di retribuzione calcolata ai sensi del
comma precedente. Oltre alla normale retribuzione per le ore di lavoro effettivamente prestato verrà
riconosciuta una maggiorazione del 20 per cento.
Art. 160 -Il periodo di ferie
Il periodo di ferie potrà essere prolungato previ accordi tra le Parti con l'obbligo di comunicazioni all'Ente
bilaterale territorialmente competente.
Resta inteso che per il maggior periodo di ferie non compete alcuna retribuzione.
La disciplina di cui al secondo comma può essere applicata anche in caso di sospensione dell'attività
aziendale di durata non superiore ad un mese a causa di riparazioni. Il calcolo della frazione di mese
per la valutazione del rateo di ferie non godute viene rapportato a ventiseiesimi.
CAPO IV -FESTIVIT A'
Art. 161 -Trattamento economico applicabile in caso di prestazioni lavorative nelle festività
Al personale che presta la propria opera nelle festività è dovuta oltre la normale retribuzione quella
per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del 20 per cento per lavoro festivo.
CAPO V -ELEMENTI ECONOMICI
Art. 162 -Paga base aziende minori
Le Parti concordano un aumento contrattuale del 5,0%, secondo i dati IPCA, nel triennio Gennaio 2024 Jì
-Gennaio 2027, come da sottostante tabella.
Per i campeggi con un numero di presenze -licenza non superiore a milleduecento, le paghe base son
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ridotte ed indicate nella tabella qui riportata. Per il personale degli alberghi a una e due stelle e dei
campeggi con un numero di presenze -licenza non superiore a milleduecento, i valori di paga base
nazionale conglobata mensile sono i seguenti:
Livelli Retribuzione al Retribuzione dal Retribuzione dal Retribuzione dal Aumento totale
14/01/2024 15/01/2024 15/01/2025 15/01/2026 triennale in €
A 2.317,06 2.357,14 2.397,22 2.437,30 120,24
B 2.051,39 2.086,87 2.122,35 2.157,83 106,44
l 1.910,45 1.943,50 1.976,55 2.009,60 99,15
2 1.746,81 1.777,02 1.807,23 1.837,44 90,63
3 l.646,04 1.674,5 l 1.702,98 1.731,45 85,41
4 1.556,20 1.583,12 1.610,04 1636,96 80,76
5 l .459,64 1.484,89 1.510,14 1.535,39 75,75
6s 1.403,44 1.427,71 1.451,98 1.476,25 72,81
6 1.383,46 1.407,39 1.431,32 1.455,25 71,79
7 1.296,53 1.318,95 1.341,37 1.363,79 67,26
CAPO VI -MALATTIA
Art. 163 -Trattamento economico applicabile in caso di malattia e infortunio
Durante il periodo di malattia previsto il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di
paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto
al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi,
poste a carico dell'INPS e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo
indeterminato. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi
dovuti all'Inps;
b) ad una integrazione dell'indennità a carico dell'INPS da corrispondersi dal datore di lavoro, a suo
carico, in modo da raggiungere complessivamente la misura del settantacinque per cento per i
giorni dal quarto al ventesimo, e del cento per cento, per i giorni dal ventunesimo in poi, della
retribuzione giornaliera netta cui il lavoratore avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto.
L'integrazione è dovuta per centottanta giorni all'anno solare, fatta eccezione per i dipendenti assunti con
contratto a termine o stagionale per i quali l'integrazione non verrà corrisposta oltre il termine di
cessazione del rapporto.
Per gli episodi morbosi a cavaliere di due anni le giornate di integrazione vanno attribuite ai rispettivi
anni solari.
L'integrazione non è dovuta se l'Inps non riconosce per qualsiasi motivo l'indennità a suo carico; se
l'indennità stessa è riconosciuta dall'Inps in misura ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare
la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
Per i primi tre giorni di (carenza) malattia ad un 'indennità pari al 40 o/o della retribuzione lorda
giornaliera cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del rapporto per un massimo di
quattro eventi morbosi nell'anno solare
Restano ferme le migliori condizioni in atto nei contratti integrativi territoriali.
CAPO VII -INFORTUNIO
Art. 164 -Trattamento economico applicabile in caso di malattia professionale ed infortunio sul
lavoro
Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa
tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere
attraverso una forma di assicurazione.
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~
CAPO VIII-COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Art. 165 -Normativa di riferimento
Con l'art. 2, comma 2 del D.lgs. n. 81/2015, il legislatore ha inteso subordinare la possibilità di
sottoscrivere contratti di collaborazione coordinata e continuativa in deroga al comma, 1 dell'art. 2, per
i quali, dunque, trova applicazione la disciplina del lavoro autonomo, al requisito che tali contratti siano
stipulati nell'ambito ed in esecuzione di accordi collettivi nazionali, sottoscritti da associazioni sindacali
comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, che prevedano una disciplina specifica
riguardo al trattamento economico e normativo in ragione delle particolari esigenze produttive ed
organizzative del relativo settore.
Le Parti sociali che sottoscrivono il presente accordo collettivo nazionale, in ragione delle particolari
esigenze produttive ed organizzative proprie delle imprese del comparto Complessi Turistico-Ricettivi
dell'Aria Aperta, che aderiscono al presente CCNL, prevedono una regolamentazione specifica per i
lavoratori che nella modalità della collaborazione coordinata e continuativa, svolgono attività di alto
contenuto tecnologico, attività di controllo e coordinamento, attività specializzate, attività
amministrative ed attività d'ordine.
Art. 166 -Profili professionali -Autonomia del Collaboratore-Luogo e Coordinamento della
prestazione
Si individuano le seguenti figure professionali:
• Direttore di campeggio o villaggio turistico
• Animatore
• Portiere/Centralinista
• Addetto ai campi sportivi ed ai giochi.
In relazione all'oggetto del contratto, il Collaboratore è tenuto a gestire la propria attività entro il
termine prestabilito, determinando autonomamente il ritmo di lavoro.
Il Collaboratore incaricato di svolgere le mansioni indicate nel contratto individuale dal Committente è
considerato autonomo esclusivamente nel caso in cui possa unilateralmente e discrezionalmente
determinare la collocazione temporale della propria prestazione, ferma restando la possibilità per il
Committente di individuare determinate fasce orarie di utilizzo delle attrezzature/strumenti aziendali.
Il Collaboratore, compatibilmente con gli impegni assunti e per le attività che non siano in concorrenza
o contrasto con quelle oggetto del contratto, può prestare anche in favore di terzi la propria attività sia
autonoma sia subordinata.
Il Collaboratore può decidere, anche nel rispetto di forme concordate di coordinamento, anche
temporale, della prestazione: se eseguire la prestazione ed in quali giorni lavorare; a che ora iniziare ed
a che ora terminare la prestazione giornaliera.
Resta ferma la possibilità per le parti del contratto individuale di stabilire nel reciproco interesse:
• La preventiva individuazione -su base settimanale o mensile -da parte del Collaboratore di uno o
più giorni e della relativa fascia oraria in cui intenda rendere la prestazione;
• L'awiso (senza che vi sia alcun obbligo di giustificazione/autorizzazione) del Collaboratore al
Committente di eventuale non presenza nel giorno e nella fascia oraria identificati in modo tale da
consentire al Committente di organizzarsi;
• Le preventive indicazioni da parte del Committente sulle modalità di gestione degli spazi etc.
Il Committente può indicare nel contratto la sede nella quale il Collaboratore dovrà svolgere -nel ~
rispetto delle norme di sicurezza ivi adottate -la propria prestazione.
L'utilizzo degli strumenti di proprietà del Committente dovrà essere strettamente connesso con l'attività
lavorativa; è fatto divieto al
disposizione.
Collaboratore di un uso diverso da quello p\ ~\ui sono stati messi~~
Pag.90a129 (\\ ~
Il Committente all'inizio del rapporto di collaborazione ( e, se necessario, anche durante lo stesso) potrà
fornire indicazioni ed istruzioni di massima al Collaboratore sull'attività da svolgere e su come
effettuare la prestazione.
Nell'eventualità in cui siano stati adottati specifici regolamenti (procedurali, di sicurezza, etc.) gli stessi
saranno consegnati al Collaboratore al momento della sottoscrizione del contratto perché agisca
coerentemente con essi. In nessun modo essi possono alterare, annullare o sminuire i principi e le
disposizioni contenuti nel presente contratto collettivo.
È in ogni caso escluso sia l'esercizio del potere disciplinare sia l'esercizio del potere di variare
unilateralmente
le condizioni contrattuali originariamente convenute.
Art.167 -COMPENSI-OBBLIGO DI RISERVATEZZA-ESTINZIONE DEL RAPPORTO
Le Parti concordano un aumento contrattuale, secondo i dati IPCA, pari al 5.0% nel triennio Gennaio
2024 -Gennaio 2027.
A-COMPENSI
Le Parti stabiliscono che i compensi minimi sono individuati sulla base dei minimi tabellari del presente
CCNL, prendendo a riferimento il livello 1 ° per il Direttore di campeggio o villaggio turistico, il livello 4°
per l'Animatore ed il livello 5° per l'Addetto ai campi sportivi ed ai giochi e per il Portiere/ Centralinista
o mansioni similari.
Le Parti fissano i compensi minimi in valori di paga oraria lorda, ma riconoscono altresì la possibilità di
optare per il pagamento su quota giornaliera o mensile di seguito riportati:
TABELLA A Paga oraria lorda Paga oraria lorda Paga oraria lorda Paga oraria lorda
al14/01/2024 Dal15/01/2024 Dal 15/01/2025 Dal 15/01/2026
1 ° livello 10,01 10,17 10,33 10,49
5° livello 8,43 8,56 8,69 8,82
7° livello 7,38 7,50 7,62 7,74
TABELLA B Paga giorn. lorda Paga giorn. lorda Paga giorn. lorda Paga giorn, lorda
Al14/01/2024 dal15/01/2024 Dal15/01/2025 Da115/01/2026
1° livello 50,08 50,91 51,74 52,57
4° livello 42,17 42,87 43,57 44,27
5° livello 36,90 37,51 38,12 38,73
TABELLA C Paga mensile lorda Paga mensile lorda Paga mensile lorda Paga mensile lorda
Al 14/01/2024 Dal15/01/2024 Dal 15/01/2025 Dal15/01/2026
1 ° livello 1.151,96 1.171,08 1,190,20 1.209,32
4° livello 970,07 986,17 1.002,27 1.018,37
5° livello 848,81 862,90 876,99 891,08
La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo
l'importo mensile per il divisore convenzionale 23 (ventitre).
Tale indice è valido a tutti i fini contrattuali, ivi compresi ì casi di trattenuta per assenze non retribuite.
La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per
115 ( centoquindici).
La quota giornaliera deve essere garantita e corrisposta in relazione ad attività lavorativa non superiore
a n. 5 (cinque) ore giornaliere, eventuali ore eccedenti dovranno essere retribuite in più in base alla
paga oraria lorda.
La quota mensile deve essere garantita e corrisposta in relazione ad attività lavorativa non superiore a
n. 5 (cinque) ore giornaliere e n. 23 (ventitré) giornate mensili, eventuali ore o giorni eccedenti
dovranno essere retribuiti in più in base alla paga oraria o giornaliera.
Non matureranno quindi straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine
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rapporto o
qualsivoglia altro istituto, se non previsto dalla normativa vigente, dal presente accordo collettivo
nazionale, dalla eventuale contrattazione di secondo livello o dal contratto individuale, owero che trovi
comunque applicazione la vigente normativa in materia di orario di lavoro.
Al fine di incentivare i Collaboratori ad una maggiore produttività, il Committente può -del tutto
discrezionalmente -stabilire mensilmente un extra bonus, legato al raggiungimento degli obiettivi.
B -OBBLIGO DI RISERVATEZZA
Per tutta la durata del contratto di collaborazione, il Collaboratore sarà tenuto al più scrupoloso riserbo
e segreto professionale su qualsiasi dato e/o informazione di cui verrà a conoscenza e, in particolare,
nei riguardi di società concorrenti.
C -ESTINZIONE DEL RAPPORTO
Il Committente può recedere dal contratto di collaborazione prima della scadenza del termine dedotto
nel contratto individuale nei seguenti casi:
Per giusta causa e senza preawiso. A titolo esemplificativo e non esaustivo, costituiscono giusta
causa di recesso: gravi inadempienze contrattuali; commissione di reati per comportamenti inerenti
la prestazione di lavoro o anche per condotte diverse dalle precedenti ma che in ogni caso vengano
ritenute dal Committente tali da incidere sul vincolo; danneggiamento o furto di beni; uso improprio
o personale di beni aziendali.
li Collaboratore può cessare il contratto dando un preawiso di n. 10 (dieci) giorni.
Può altresì recedere per giusta causa in caso di ritardo nella corresponsione del compenso o in caso di
mancato rispetto da parte del Committente di quanto previsto dal contratto individuale, dal presente
CCNL o dalla legge.
Viene previsto che la gravidanza, la malattia e l'infortunio rappresentano legittime cause di sospensione
della collaborazione in essere, con esclusione dell'estinzione del rapporto contrattuale, il quale rimane
sospeso senza erogazione del corrispettivo. Il potrà recedere esclusivamente qualora la sospensione si
protragga per oltre un sesto della durata complessiva del rapporto (per contratti di durata determinata),
oppure se la sospensione sia superiore a 30 giorni (per i contratti di durata non determinata). In caso di
maternità viene prevista l'automatica proroga del contratto di 180 giorni ove compatibile con la
tipologia specifica del rapporto contrattuale. Durante il periodo di astensione obbligatoria, l'impresa
dovrà erogare alla collaboratrice un'indennità di 100 euro lordi mensili per un massimo di 5 mesi.
Viene inoltre riconosciuto il congedo obbligatorio di paternità di 2 giorni, retribuito al 100% della paga
giornaliera.
TITOLO XVII
IMPRESE DI VIAGGI E TURISMO
CAPO I -CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 168 -Classificazione del personale
La classificazione del personale del comparto delle Imprese di viaggi e turismo è la
seguente:
AREA QUADRI
QUADRO A
Profili:
• capo area, responsabile unico di più agenzie di viaggi facenti capo ad una stessa azienda, anche se
ubicate in località diverse, compresi i network di agenzie di viaggio.
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QUADROB
Profili:
• capo agenzia di categoria A+ B con autonomia tecnica ed amministrativa digestione;
• responsabile dei sistemi informativi di network di agenzie di viaggio con attività centralizzata;
• responsabile marketing di network di agenzie di viaggio;
• responsabile sviluppo e assistenza di network di agenzie di viaggio.
LIVELLO PRIMO
Profili:
• capo agenzia di categoria A+ B con funzioni tecniche ed amministrative subordinate;
• capo agenzia di categoria B oppure A con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
• capo c.e.d.;
• addetto assistenza e sviluppo aggregativo di network di agenzie di viaggio;
• analista -programmatore c.e.d.;
• addetto ai sistemi informativi di network di agenzie di viaggio;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta
elencazione.
LIVELLO SECONDO
Profili:
• responsabile di servizio o di reparto tecnico, intendendosi esclusi i reparti o servizi con
attribuzioni puramente esecutive e di ordine quali archivio, copia e spedizione;
• capo agenzia di categoria C, con autonomia tecnica ed amministrativa di gestione;
• capo servizio vendite ovvero marketing ovvero amministrativo;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO TERZO
Profili:
• addetto ai servizi di prenotazione o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie ferroviarie,
aeree, marittime e automobilistiche, con capacità di costruzione tariffaria autonoma e conoscenza
di lingue;
• programmatore di acquisita capacità, intendendosi per tale l'impiegato tecnico qualificato per la
creazione di programmi e determinazione di costi per viaggi nazionali ed internazionali di gruppi
ed individuali con conoscenza completa di lingue estere con o senza l'ausilio di apparecchiature
elettroniche;
• promotore commerciale addetto allo sviluppo ed alla illustrazione dell'attività di agenzia, di
provata esperienza tecnica e con conoscenza di almeno due lingue estere;
• stenodattilografa in lingue estere;
• segretario di direzione corrispondente in lingue estere;
• traduttore e/o corrispondente in lingue estere;
• cassiere e/o addetto al cambio delle valute;
• impiegato amministrativo e/o contabile di acquisita esperienza;
• impiegato con buona conoscenza di almeno due lingue estere addetto all'assistenza e/o
accompagnamento di gruppi e crociere all'estero;
• programmatore c.e.d.;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
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cJ
LIVELLO QUARTO
Profili:
• addetto ai servizi di prenotazione, o addetto ai servizi turistici e/o alle biglietterie ferroviarie,
aeree, marittime ed automobilistiche anche con mezzi di tariffazione automatica;
• impiegato addetto ai servizi operativi proiettivi e/o ricettivi con mansioni di ordine e
conoscenza di due lingue estere;
• impiegato addetto alla propaganda ed acquisizione della clientela di agenzia;
• impiegato con buona conoscenza di una lingua estera addetto all'assistenza e/o
all'accompagnamento di gruppi e crociere nel territorio nazionale;
• contabile d'ordine;
• stenodattilografo;
• transferista (addetto all'assistenza e ricevimento agli arrivi e partenze);
• impiegato addetto prevalentemente alla vendita al banco di viaggi già programmati;
• operatore c.e.d.;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO QUINTO
Profili:
• hostess;
• dattilografo;
• addetto esclusivamente alle macchine contabili;
• addetto al centralino e/o telescriventi;
• fatturista;
• operatore macchine perforatrici e/o verificatrici;
• archivista;
• autista;
• portavalori;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SESTO SUPER
Profili:
• personale addetto al trasferimento manuale di pratiche, anche mediante guida di mezzi di
trasporto ed operazioni complementari;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
UVELLO SESTO
Profili:
• custode;
• portiere;
• personale addetto a mansioni di semplice attesa;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
LIVELLO SETTIMO
Profili:
• personale di fatica ed addetto alle pulizie;
• altre qualifiche di valore equivalente non espressamente comprese nella suddetta elencazione.
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CAPO II -CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
A -la definizione delle "Aziende di stagione"
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e seguenti del presente CCNL, si considerano aziende
di stagione quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura non inferiore a tre
mesi, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
B -la proroga del contratto
L'apposizione del termine al rapporto di lavoro è priva di effetto se non risulta, direttamente o
indirettamente, da atto scritto. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al
lavoratore. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente
occasionale non sia superiore a dodici giorni.
Il contratto a termine fisso può essere prorogato con riguardo alle esigenze di svolgimento del ciclo
dell'attività stagionale.
C -disciplina applicabile
I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di
stagionalità hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la
medesima qualifica.
Il diritto di cui al comma precedente si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore
di lavoro a mezzo comunicazione scritta da recapitarsi entro tre mesi dalla data di cessazione del
rapporto stesso.
La eventuale rinuncia da parte del lavoratore dovrà essere comunicata per iscritto in tempo utile per
consentire all'azienda di prowedere alle conseguenti esigenze e comunque non oltre i trenta giorni
successivi alla suddetta comunicazione, salvo comprovato impedimento.
Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e
ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa.
Le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero
disponibili possono essere fornite anche sotto forma di annuncio pubblico in un luogo adeguato
dell'impresa o dello stabilimento o presso l'ente bilaterale territoriale competente.
In relazione a quanto sopra, le imprese considereranno prioritariamente eventuali richieste presentate
dai lavoratori a tempo determinato in forza.
Il trattamento dei lavoratori stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l'indicazione vale
come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l'opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo,
particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle
particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.
CAPO III -ORARIO DI LAVORO
Art. 169 -L'orario di lavoro per il personale addetto a lavori discontinui, di attesa, o custodia
La durata normale del lavoro è fissata in quarantacinque ore settimanali per il seguente personale
addetto a lavoro discontinuo di semplice attesa o custodia:
• custodi;
• guardiani diurni e notturni;
• portieri;
• telefonisti;
• uscieri ed inservienti;
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• addetti ai transfert;
• autisti;
• ogni altro personale addetto a lavoro discontinuo o di semplice attesa e custodia di cui alla
tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e successive modifiche ed integrazioni.
Il personale telefonista e addetto ai transfert non sarà considerato discontinuo qualora svolga
mansioni promiscue.
Art. 170 -Distribuzione dell'orario settimanale
La distribuzione dell'orario settimanale di lavoro è fissata, secondo i turni stabiliti in base ad esigenze
aziendali e dei lavoratori, di norma in cinque giornate.
La giornata di libertà, oltre quella del riposo settimanale di legge, potrà essere goduta in una intera
giornata o in due mezze giornate, tenuto conto delle esigenze delle imprese e di quelle dei lavoratori.
Quanto sopra salvo deroghe da concordarsi tra le parti per i periodi di alta stagione.
Fermi i limiti di durata massima e le disposizioni del presente Contratto in materia, gli orari di lavoro
possono essere fissati dal datore di lavoro tanto per tutti i dipendenti come per taluni di essi,
armonizzando le istanze del personale con le esigenze delle imprese.
I turni di lavoro devono essere fissati dal datore di lavoro e risultare da apposita tabella collocata in
posizione ben visibile a tutto il personale interessato.
Gli orari di lavoro praticati nelle imprese devono essere comunicati a cura del datore di lavoro
all'Ispettorato del Lavoro.
Art. 171 -Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 20 per cento.
Salvo quanto disposto dal successivo articolo le ore straordinarie di lavoro prestato nei giorni festivi
verranno retribuite con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 30 percento.
Le ore straordinarie di lavoro prestate la notte -intendendosi per tali quelle effettuate dalle ore ventidue
alle ore sei del mattino, sempre che non si tratti di turni regolari di servizio -verranno retribuite con la
retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del 40 per cento.
Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione, la maggiorazione del compenso per lavoro
straordinario verrà computata sulla retribuzione ragguagliata ad ore percepita, tenendo conto, per il
calcolo delle provvigioni, della media dell'ultimo semestre solare o del periodo di lavoro prestato,
qualora questo sia inferiore a sei mesi.
Le varie maggiorazioni previste dal presente articolo non sono cumulabili fra loro.
CAPO IV -FESTIVITÀ
Art. 172 -Trattamento economico applicabile in caso di prestazioni lavorative nelle festività
Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all'articolo 83 è dovuta oltre alla normale
retribuzione anche quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del venti
per cento per lavoro festivo.
CAPO V -FERIE
Art. 173 -Il periodo di ferie
L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle strutture
sanitarie pubbliche competenti per il territorio interrompe il decorso delle ferie.
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di
ferie fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto,
altresi, al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente
al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
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CAPO VI -MISSIONI E TRASFERIMENTI
Art. 174 -Trattamento normativo ed economico applicabile in caso di trasferta del lavoratore
L'impresa ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria
residenza. In tal caso al personale compete oltre alle normali spettanze:
a) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio a piè di lista, quando la durata della trasferta obblighi
il dipendente a sostenere tali spese;
c) il rimborso di eventuali altre spese sostenute in stretta relazione all'espletamento della missione
sempre che autorizzate e comprovate (postali, telefoniche esimili);
d) un'indennità di trasferta pari al quindici per cento di un ventiseiesimo della retribuzione mensile
per ogni giornata intera di assenza; per le assenze inferiori alle ventiquattro ore, ma superiori alle
sei ore, spetterà il dieci per cento di un ventiseiesimo della retribuzione mensile.
Nei confronti del personale le cui mansioni comportino viaggi abituali, la misura dell'indennità di
trasferta sarà in ogni caso pari al dieci per cento calcolato come sopra.
L'indennità di cui al punto d) non è cumulabile con eventuali trattamenti aziendali o individuali già in
atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore in servizio, alla data di entrata in vigore del presente
Contratto, la facoltà di optare per iscritto, entro tre mesi, per il trattamento ritenuto più favorevole.
Può essere concordata aziendalmente una diaria fissa per gli accompagnatori, hostess e simili.
In caso di trasferta fuori del territorio nazionale, fermo restando il rimborso di cui ai precedenti punti a),
b) e c) per quanto riguarda l'indennità prevista al punto d), la stessa resta stabilita nel venti per cento
calcolato come sopra.
Per i viaggi in ferrovia, eventuali differenze o supplementi, dovranno essere concordati e autorizzati
preventivamente, di volta in volta, dall'impresa.
Per i viaggi aerei, da autorizzarsi preventivamente, sarà rimborsato il costo della classe turistica.
Per quanto attiene alla categoria degli alberghi e ristoranti, all'atto della partenza saranno fornite al
dipendente opportune istruzioni; in ogni caso non potranno essere indicati alberghi di categoria inferiore
alle due stelle.
Art. 175 -Trattamento normativo ed economico applicabile in caso di trasferimento del
lavoratore capo famiglia con congiunti a carico
I trasferimenti di residenza danno diritto, nei confronti del lavoratore che sia capo famiglia con
congiunti a carico:
a) al rimborso delle spese effettive di viaggio sostenute per sé e per ogni familiare a carico previa
presentazione dei relativi giustificativi;
b) al rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio, previa presentazione
dei relativi giustificativi;
c) al rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o
far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
d) ad una indennità pari ad una mensilità della normale retribuzione ( esclusi gli assegni familiari).
Art. 176 -Trattamento economico applicabile in caso di trasferimento del lavoratore che non
sia capo famiglia, o senza congiunti a carico
Al lavoratore che non sia capo famiglia o che non abbia congiunti a carico spettano i rimborsi di cui ai
punti a), b) e c) del precedente articolo, mentre la indennità di cui al punto d) sarà ridotta al cinquanta
per cento.
Art. 177 -Disposizioni particolari applicabili in caso di trasferimento del lavoratore
A norma dell'articolo 13 della Legge n. 300 /1970, il lavoratore non può essere trasferito da una unità
aziendale ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e
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Il personale trasferito avrà diritto, in caso di successivo licenziamento, al rimborso delle spese per il
ritorno suo e della sua famiglia nel luogo di provenienza, purché il rientro sia effettuato entro sei mesi
dal licenziamento, salvo i casi di forza maggiore.
Art. 178 -Trattamento normativo ed economico applicabile in caso di distacco, o comando, del
lavoratore
Qualora il lavoratore sia comandato per lavoro fuori della sede ove egli presta normalmente servizio,
l'orario di lavoro avrà inizio sul posto indicatogli. In tale ipotesi, ove gli venga richiesto di rientrare in
sede alla fine della giornata lavorativa, il lavoro cesserà tanto tempo prima della fine del normale orario
di lavoro quanto è strettamente necessario al lavoratore, in rapporto alla distanza ed al mezzo di
locomozione, per raggiungere la sede.
Le spese di trasporto, di vitto e di pernottamento, saranno rimborsate dal datore di lavoro secondo le
norme contenute nel presente capo.
CAPO VII -TRATTAMENTI SALARIALI INTEGRATIVI
Art. 179 -Paga Base Agenzie Minori
Le Parti concordano un aumento contrattuale pari al 5,0%, secondo i dati IPCA nel triennio Gennaio
2024 -Gennaio 2027, come da seguente tabella.
Per i dipendenti delle agenzie minori, le paghe base orarie indicate nel presente Contratto, avente il
parametro di riferimento a 108 (centootto) sono indicate nella seguente tabella:
Livelli Dal15/01/2024 Dal15/01/2025 Dal15/01/2026
1 18,61 18,91 19,21
2 17,01 17,29 17.57
3 16,02 16,28 16,54
4 15,23 15,48 15,73
5 14,20 14,43 14,66
6s 13,65 13,87 14,09
6 13,45 13,67 13,89
7 12,61 12,81 13,01
Ai fini di cui al comma precedente, si definiscono agenzie minori le imprese di viaggi e turismo che
svolgono prevalentemente attività di organizzazione e vendita diretta al pubblico senza il tramite di altre
agenzie, di viaggi (per via terrestre, marittima ed aerea) soggiorni e crociere per singole persone o per
gruppi
Art. 180 -Provvigioni
Per il personale compensato in tutto o in parte a provvigione la parte fissa di assegni ed il tasso di
provvigione dovranno essere determinati dal datore di lavoro caso per caso e comunicati per iscritto.
Art. 181 -Indennità di cassa
Senza pregiudizio di eventuali procedimenti penali e delle sanzioni disciplinari, al seguente personale
normalmente adibito ad operazioni di cassa con carattere di continuità: cassiere, addetto al cambio
valute -quando detto personale abbia la piena e completa responsabilità della gestione di cassa, con
l'obbligo di accollarsi le eventuali differenze -compete una "indennità di cassa o di maneggio denaro"
nella misura del cinque per cento della paga base tabellare conglobata prevista per le rispettive
qualifiche.
Art. 182 -Scatti di anzianità
Ai dipendenti delle agenzie di viaggio e turismo, verranno riconosciuti sei scatti triennali secondo le
seguenti misure in cifra fissa per ciascun livello di inquadramento:
(1
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r
1
Formazione di anzianità
Premessa
livello
A
B
1
2
3
4
5
6s
6
7
Importo€
41,72
40,13
38,14
36,96
35,64
33,79
33,27
31,95
31,68
31,15
La crisi che colpisce il nostro Paese, impone a tutti gli attori del lavoro, aziende, organizzazioni sindacali,
organizzazioni economiche e sociali di trovare opportunità efficaci e socialmente credibili che abbiano
lo scopo di riportare il lavoro al centro dell'interesse di tutti.
I soggetti della contrattazione nazionale non devono soltanto essere capaci di saper regolamentare il
lavoro in tutte le sue forme, ma diventare anche un soggetto attivo capace di avere una conoscenza reale
dei saperi dei lavoratori. In tal modo, riteniamo che domanda ed offerta di lavoro acquistano una
valenza concreta di opportunità per tutti i soggetti.
Curriculum di anzianità
Le Parti in via sperimentale, unitamente alla RSU /RSA, intendono creare un percorso formativo
aggiuntivo agli istituti che si occupano di formazione, già esistenti nei contratti nazionali che comunque
restano invariati, teso a consegnare al lavoratore assunto un "curriculum di anzianità" che lo stesso
lavoratore può esibire a sua discrezione.
Al momento delle dimissioni o del licenziamento, l'azienda è tenuta, in tutti i casi, a rilasciare all'ex
dipendente una "lettera di presentazione" tipo, prodotta dall'Ente Bilaterale, nella quale sono indicati,
per gli anni di anzianità presso la stessa azienda, i percorsi formativi maturati dal lavoratore specifici
per la professione e la categoria a cui lo stesso era adibito.
Il presente articolo prevede 6 scatti triennali. Pertanto il lavoratore nel triennio di permanenza nello
stesso scatto ha diritto ad effettuare almeno 1 (uno) percorso formativo.
Crediti Formativi
Il lavoratore matura 1 credito formativo denominato "credito formativo di anzianità" per brevità -CFA
-, validato dall'Ente Bilaterale entro 5 giorni e riportato sulla lettera di presentazione.
Modalità della formazione
La Formazione dovrà, in via sperimentale, essere effettuata in modalità E-learning per il 50% durante
l'orario di lavoro e per il restante 50% al di fuori dell'orario di lavoro. La direzione aziendale comunica,
via mail o per altre forme come ad esempio whatsapp o altre forme di comunicazione similari, al
lavoratore assunto i codici per accedere alla formazione, il tempo di scadenza della password e il titolo
della formazione.
Contenuti formativi
I contenuti formativi, dovranno essere quelli di riferimento del livello di classificazione del lavoratore e
della relativa qualifica. Nessun Livello è escluso.
Pag. 99 a 129
cJ
La piattaforma formativa è messa a disposizione dall'Ente Bilaterale; lo stesso ne cura i profili formativi,
i contenuti, i tempi di apprendimento, le modalità di apprendimento, ed altro ancora.
in fase di avvio del presente progetto, saranno le Parti a livello nazionale che adottano uno specifico
Regolamento sui contenuti formativi, sulle modalità di accesso, il rilascio dei crediti formativi, la
creazione di una banca dati anonima e protetta dalle disposizioni di privacy in cui sia il lavoratore che
l'azienda possono consultarla. Anche prevedendo le disponibilità di domanda e offerta, richieste di
trasferimento ad altra sede, e altro similare.
Art. 183 -Mensilità supplementari
Ai lavoratori retribuiti in tutto o in parte con provvigioni o percentuali, il calcolo dell'importo della
tredicesima mensilità dovrà essere effettuato sulla base della media delle provvigioni o delle
percentuali maturate nell'anno corrente o comunque nel periodo di minor servizio prestato presso
l'impresa.
CAPO VIII -MALATTIA
Art. 184 -Trattamento economico applicabile in caso di malattia ed infortunio
Durante il periodo di malattia il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:
a) ad una indennità pari al cinquanta per cento della retribuzione per i giorni di malattia dal quarto
al ventesimo e pari a due terzi della retribuzione per i giorni di malattia dal ventunesimo in poi,
posta a carico dell'Inps e anticipata dal datore di lavoro al lavoratore con contratto a tempo
indeterminato. L'importo anticipato dal datore di lavoro è posto a conguaglio con i contributi
dovuti all'Inps.
b) ad una integrazione delle indennità a carico dell'Inps da corrispondersi dal datore di lavoro a suo
carico, in modo da raggiungere complessivamente le seguenti misure:
-il settantacinque per cento della normale retribuzione per i giorni dal quarto al ventesimo;
-il cento per cento della normale retribuzione per i giorni dal ventunesimo in poi.
-per i primi tre giorni di (carenza) malattia viene erogata un'indennità pari al 40 % della
retribuzione lorda giornaliera cui avrebbe avuto diritto in caso di normale svolgimento del
rapporto per un massimo di quattro eventi morbosi nell'anno solare.
Le indennità a carico del datore di lavoro non sono dovute se l'Inps non riconosce per qualsiasi motivo
l'indennità di cui alla precedente lettera a); se l'indennità stessa è riconosciuta dall'lnps in misura
ridotta, il datore di lavoro non è tenuto ad integrare la parte di indennità non corrisposta dall'Istituto.
CAPO IX -INFORTUNIO
Art. 185 -Trattamento economico applicabile in caso di malattia professionale ed infortunio sul
lavoro
Il personale impiegatizio, non soggetto all'assicurazione obbligatoria per legge, beneficia della stessa
tutela con facoltà del datore di lavoro di assumere in proprio il rischio conseguente o provvedere
attraverso una forma di assicurazione.
Art. 186 -Sospensione dal lavoro
In caso di condanna per delitto non colposo commesso fuori dall'impresa al lavoratore che non sia
riammesso in servizio spetterà il trattamento previsto dal presente C.C.N.L. per il caso di dimissioni. Il
rapporto di lavoro si intenderà, invece, risolto di pieno diritto e con gli effetti del licenziamento per
giusta causa, qualora la condanna risulti motivata da reato commesso nei riguardi del datore di lavoro
o in servizio.
Ove il dipendente sia privato della libertà personale in conseguenza di procedimento penale, il datore di
lavoro lo sospenderà dal servizio e dalla retribuzione e da ogni altro emolumento e compenso fino al
giudicato definitivo.
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TITOLO XVIII
AZIENDE CHE SVOLGONO SERVIZIO DI TRASPORTO, ED ATTIVITÀ CONNESSE,
PREVALENTEMENTE IN AMBITO TURISTICO
Premessa: ambito di applicazione
Il presente titolo si applica alle imprese che svolgono servizi di trasporto ed attività connesse,
prevalentemente in ambito turistico.
Ai fini della disciplina che segue, sono considerate tali le attività di trasporto o servizi direttamente o
indirettamente connesse al settore del turismo, sia in proprio che per conto delle altre imprese di cui al
Titolo 1 del presente C.C.N.L.
A titolo esemplificavo, rientrano nella definizione le imprese esercenti, separatamente o
promiscuamente, attività di trasporto di turisti e/o trasporto merci (es.: bagagli), sia tramite servizi di
linea regolari di trasporto persone a qualsiasi titolo esercitati sia mediante noleggio autobus con
conducente; noleggio auto con o senza autista, locazione veicoli e mezzi di locomozione di altro genere
(es.: scooter, biciclette etc.); noleggio motoscafi, aliscafi e barche in genere, servizi di trasporto persone
mediante imbarcazioni di qualsiasi genere ed a qualsiasi titolo esercitati in specchi d'acqua lagunari,
lacustri e marittimi; servizi ai turisti e/o di assistenza ai passeggeri ( es.: informazioni, accoglienza e
ricevimento presso località turistiche, guida turistica etc.); autorimessa, posteggio e/o custodia
autovetture su suolo pubblico e/o privato.
CAPO I -CLASSIFICAZIONE DEL PERSONALE
Art. 187 -Classificazione del personale: disposizioni generali
La classificazione e l'inquadramento del personale sono determinati a livello nazionale con la
metodologia ispirata all'armonizzazione della flessibilità organizzativa, necessaria all'azienda, per
consentire l'adozione di modelli organizzativi rispondenti alle esigenze del mercato del lavoro e il
riconoscimento delle professionalità dei lavoratori.
I profili di seguito riportati esprimono il contenuto delle competenze professionali richieste e le capacità
necessarie, la figura professionale e le mansioni da svolgere.
AREA QUADRI
QUADRO A
Profili:
• Capo servizio;
• Direttore.
QUADROB
Profili:
• Vice-direttore;
• Capo ufficio;
• Capo agenzia;
• Responsabile dell'unità organizzativa;
• Responsabile ufficio movimento;
• Responsabile settore commerciale;
• Responsabile della sicurezza sul lavoro;
• Responsabile settore acquisti;
• Responsabile ufficio amministrazione e gestione del personale.
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LIVELLO PRIMO
Profili:
• Coordinatore di attività, ovvero lavoratore che sulla base di direttive ricevute gestisce sistemi di
natura operativa contabile, amministrativa e/o commerciale con eventuale coordinamento di
personale di livello inferiore;
• Coordinatore impiegati di banco delle imprese di locazione automezzi;
• Responsabile servizi prenotazione, intendendosi per tale colui che, in strutture articolate e
complesse, coordina con adeguata conoscenza professionale dell'organizzazione del settore
turistico l'attività del servizio, sovrintende alla sua gestione, con particolare riferimento ai sistemi
di comunicazione, contribuendo a impostarne e svilupparne le politiche, curando i rapporti con i
grandi utenti e gli interlocutori del servizio stesso;
• Responsabile vendite centralizzate, intendendosi per tale colui che, operando nell'ambito di
strutture commerciali articolate e complesse nonché avvalendosi di qualificate conoscenze
professionali, coordina e sovrintende all'attività della rete di vendita, avendo cura che siano
rispettate le politiche commerciali ed implementati gli obiettivi di marketing dell'azienda;
• Responsabile della comunicazione istituzionale.
LIVELLO SECONDO
Profili:
• Responsabile impianti tecnici, intendendosi per tale colui che abbia la responsabilità di tutti gli
impianti, nei programmi la manutenzione ordinaria e straordinaria in forma organica nell'ambito
delle disposizioni ricevute, proponga eventuali modifiche tecniche agli impianti, coordini l'attività
del personale addetto, nonché nei villaggi turistici svolga funzioni di coordinamento degli altri
servizi ad esso affidati, rispetto ai quali abbia la responsabilità di attuare gli indirizzi
organizzativi;
• Caporeparto magazzino;
• Responsabile officina;
• Addetto gestione acquisti/vendite;
• Addetto controllo andamento economico-finanziario;
• Addetto gestione servizi bancari;
• Coordinatore front-office;
• Coordinatore movimento e booking.
LIVELLO TERZO
Profili:
• Segretario di direzione;
• Addetto prenotazioni al centro nazionale;
• Addetto elaborazione budget;
• Addetto sistema di contabilità generale e analitica;
• Addetto alle pratiche di stipula dei contratti di noleggio;
• Addetto alle pratiche inerenti alla circolazione dei veicoli;
• Addetto gestione attività di fatturazione, contabilità e incassi; r
• Responsabile del centralino/Capocentralinista, intendendosi per tale il responsabile del con troll~
e del coordinamento dell'attività dei centralinisti. / \
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LIVELLO QUARTO
Profili:
• Operatore tecnico-amministrativo: lavoratore che, in possesso di requisiti professionali svolge
compiti di concetto richiedenti adeguate conoscenze amministrative e/o tecniche;
• Segretario, intendendosi per tale il lavoratore che sulla base di precise e dettagliate istruzioni, nel
rispetto delle procedure stabilite, svolga operazioni di rilevazione ed elaborazione ed attività di
corrispondenza;
• Centralinista lingue estere, intendendosi per tale quel lavoratore che, avendo buona e specifica
conoscenza delle lingue estere, sia in grado di eseguire prestazioni specializzate oltre che per le
comunicazioni interne anche per quelle internazionali, determinandone anche le tariffe;
• Addetto alle carte di credito;
• Addetto al recupero crediti;
• Coordinatore movimento autobus;
• Primanotista;
• Addetto all'autoparco;
• Addetto centro stampa;
• Addetto ai servizi generali;
• Addetto alla riscossione del pedaggio;
• Stenodattilografo con funzioni di segreteria.
LIVELLO QUINTO
Profili:
• Capo squadra manutenzione;
• Conducente di autobus, minibus, autocarri, autotreni e autoarticolati;
• Addetto inserimento e raccolta dati;
• Traduttore o interprete;
• Guida turistica;
• Assistente/consulente personale per gli acquisti ("persona! shopper");
• Personale di cortesia e di assistenza di bordo e di terra per assistenza e customercare;
• Personale di vendita a bordo e terra;
• Impiegato di banco (front-office);
• Magazziniere con funzioni impiegatizie;
• Centralinista;
• Dattilografo.
LIVELLO SESTO SUPER
Profili:
• Archivista (addetto protocollo e archivio pratiche);
• Autista di autovetture;
• Addetto all'ufficio postale;
• Operaio qualificato di officina.
LIVELLO SESTO
Profili:
• Addetto di garage: lavoratore che svolge attività di manutenzione degli automezzi nonché
lavaggio, ingrassaggio e spostamento delle autovetture all'interno delle officine e/o dei garages o
•
nelle vicinanze secondo le modalità in atto presso ciascuna azienda;
Custode;
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L
• Guardiano notturno e diurno;
• Addetto portineria.
LIVELLO SETTIMO
Profili:
• Fattorino;
• Manovale;
• Addetto alle pulizie;
• Inserviente generico;
• Imballatore.
CAPO II -CONTRATTI A TERMINE E AZIENDE DI STAGIONE
A -la definizione delle "Aziende di stagione"
Fermo restando quanto previsto dagli articoli 21 e seguenti del presente CCNL, i considerano aziende di
stagione quelle che osservano, nel corso dell'anno, uno o più periodi di chiusura non inferiore a tre mesi,
nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia.
B -la proroga del contratto
L'apposizione del termine al rapporto di lavoro è priva di effetto se non risulta, direttamente o
indirettamente, da atto scritto. Copia dell'atto scritto deve essere consegnata dal datore di lavoro al
lavoratore. La scrittura non è tuttavia necessaria quando la durata del rapporto di lavoro puramente
occasionale non sia superiore a dodici giorni.
Il contratto a termine fisso può essere prorogato con riguardo alle esigenze di svolgimento del ciclo
dell'attività stagionale.
C -disciplina applicabile
I lavoratori che abbiano prestato attività lavorativa con contratto a tempo determinato nelle ipotesi di
stagionalità hanno diritto di precedenza nella riassunzione presso la stessa unità produttiva e con la
medesima qualifica.
Il diritto di cui al comma precedente si estingue entro un anno dalla data di cessazione del rapporto di
lavoro ed il lavoratore può esercitarlo a condizione che manifesti in tal senso la propria volontà al datore
di lavoro a mezzo comunicazione scritta da recapitarsi entro tre mesi dalla data di cessazione del
rapporto stesso.
La eventuale rinuncia da parte del lavoratore dovrà essere comunicata per iscritto in tempo utile per
consentire all'azienda di provvedere alle conseguenti esigenze e comunque non oltre i trenta giorni
successivi alla suddetta comunicazione, salvo comprovato impedimento.
Il diritto di precedenza non si applica ai lavoratori in possesso dei requisiti pensionistici di vecchiaia e
ai lavoratori che siano stati licenziati dalla stessa azienda per giusta causa.
Le informazioni da rendere ai lavoratori a tempo determinato circa i posti vacanti che si rendessero
disponibili possono essere fornite anche sotto forma di annuncio pubblico in un luogo adeguato
dell'impresa o dello stabilimento o presso l'ente bilaterale territoriale competente.
In relazione a quanto sopra, le imprese considereranno prioritariamente eventuali richieste presentate
dai lavoratori a tempo determinato in forza.
Il trattamento dei lavoratori stagionali viene uniformato a quello dei lavoratori stabili; l'indicazione vale
come indirizzo generale. Si riconosce tuttavia l'opportunità che, specie in materia di nastro lavorativo,
particolari regolamentazioni possano essere definite a livello territoriale.
Dette regolamentazioni saranno concordate in sede di contratti integrativi, tenuto conto delle
particolari caratteristiche ed esigenze delle aziende stagionali.
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i
CAPO III-ORARIO DI LAVORO
Art. 188 -Orario di lavoro settimanale -Disposizioni generali
La durata contrattuale dell'orario settimanale di lavoro è così stabilita:
a) 44 ore per il personale di custodia e guardiani notturni. Nel caso di prestazioni promiscue (custodia
e guardiania e, per esempio, prestazioni di uomo di garage) l'orario è di 40 ore settimanali;
b) 42 ore per I conducenti auto;
c) 40 ore per i conducenti di autobus e personale viaggiante nonché autisti di auto-furgoni e autotreni;
d) 40 ore per il rimanente personale.
Data la peculiarità del comparto, l'orario settimanale contrattuale potrà essere distribuito in cinque o sei
giornate lavorative, in relazione alle esigenze tecnico-organizzative dell'azienda.
Nel caso di distribuzione dell'orario settimanale contrattuale in cinque giornate, al lavoratore potrà
essere richiesta la prestazione nel sesto giorno con conseguente attribuzione di una giornata di riposo da
assegnarsi nei periodi di minor intensità lavorativa e corresponsione della sola maggiorazione del 16%
sulle quote orarie di retribuzione base.
Nel caso di mancato godimento verrà corrisposta la retribuzione giornaliera e la relativa maggiorazione
con assorbimento del predetto 16%.
Art. 189 -Orario di lavoro settimanale -Disposizioni per i conducenti di autobus ed il
personale viaggiante
Ai fini del computo dell'orario di lavoro per i conducenti di autobus e il personale viaggiante, valgono le
disposizioni di cui al presente articolo.
L'orario di lavoro comprende, oltre ai tempi di guida o di servizio durante il viaggio, anche i tempi per
le opere di piccola manutenzione e pulizia, per il carico/scarico dei bagagli dei passeggeri.
I tempi impiegati per la consumazione del pasto, che comunque non possono eccedere la durata di un'ora,
si considerano come periodi non retribuiti.
L'azienda nel fissare i turni di lavoro nell'ambito della flessibilità di orario di cui al secondo comma del
precedente articolo, garantirà che tali turni siano coordinati in modo che le domeniche e 1e ore notturne
siano equamente ripartite fra il personale stesso e garantendo a ciascuno, oltre il riposo giornaliero, 24
ore di ininterrotto riposo per ogni settimana.
Nel caso di lavoro a turno, il personale del turno cessante non può lasciare il servizio se non quando sia
stato sostituito da quello del turno successivo nei limiti di due ore.
Art. 190 -Orario di lavoro settimanale -Regime di flessibilità
Le imprese che svolgono attività di noleggio auto senza autista, locazione veicoli e mezzi di locomozione
di altro genere (es.: scooter, biciclette etc.); noleggio motoscafi, aliscafi e barche in genere, potranno
adottare un regime di flessibilità oraria in base alle disposizioni che seguono, stante la peculiarità del
comparto che può affrontare periodi di maggiore o minore servizio durante uno o più periodi dell'anno.
Nei periodi di maggior richiesta di servizio, le aziende di cui al comma 1 potranno realizzare orari
settimanali prolungati rispetto al limite di 48 ore settimanali e fino al massimo di 72 ore per ciascun
anno solare.
Alle ore di lavoro così prestato corrisponderanno equivalenti riposi di conguaglio nei periodi di minore
richiesta di servizio, nel corso dei quali non è consentito il ricorso al lavoro straordinario.
I lavoratori assoggettati al regime di flessibilità di cui al presente articolo percepiranno la retribuzione
relativa all'orario settimanale contrattuale, sia nei periodi di superamento che in quelli di
corrispondente riduzione contrattuale, con la maggiorazione del 16% della retribuzione base per le ore
prestate oltre l'orario settimanale.
L'impresa comunicherà preventivamente alle RS.U/R.S.A. e/o alle strutture sindacali aziendali, in
apposito incontro, i periodi previsti di maggiore e di minore intensità del servizio e le ore necessarie per
l'attivazione degli orari di lavoro in regime di flessibilità.
I riposi compensativi sopra previsti dovranno essere goduti inderogabilmente entro 4 mesi dalla data
Pag. 105 a 129
prevista dai programmi per le ore prestate in flessibilità.
Al lavoratore che non abbia effettuato, anche parzialmente, le ore di supero in regime di flessibilità, le
stesse saranno recuperate con prestazioni differite. Parimenti il lavoratore che non abbia goduto dei
riposi compensativi, per malattia, infortunio, ferie, o per altri giustificati motivi, pur avendo effettuato
le ore di supero, gli stessi saranno goduti con riposi differiti.
La presente normativa sulla flessibilità non prevede prestazioni domenicali salvo le ipotesi di turni
continuativi.
Art. 191 -Lavoro notturno
Le ore di lavoro notturno svolto dalle ore ventiquattro alle ore sei verranno retribuite con la
retribuzione oraria maggiorata del 25 per cento fatte salve le condizioni di miglior favore.
Art. 192 -Lavoratori notturni
Il periodo notturno comprende l'intervallo tra le ore 23:30 e le ore 6:30 del mattino.
Art. 193 -Lavoro straordinario
Il lavoro straordinario diurno è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del
trenta per cento.
Il lavoro straordinario notturno è compensato con la retribuzione ragguagliata ad ore maggiorata del
sessanta per cento.
Per lavoro straordinario notturno si intende quello prestato tra le ore ventiquattro e le ore sei.
La maggiorazione per il lavoro straordinario notturno non è cumulabile con la maggiorazione per il
lavoro ordinario notturno e la maggiore assorbe la minore
Non è considerato lavoro straordinario quello effettuato di notte nel normale orario di lavoro da parte
del personale adibito a servizi notturni.
CAPO IV -FESTIVITÀ
Art. 194 -Trattamento economico applicabile in caso di prestazioni lavorative nelle festività
Al personale che presta la propria opera nelle festività di cui all'articolo 83 è dovuta oltre alla normale
retribuzione anche quella per le ore di servizio effettivamente prestate, con la maggiorazione del venti
per cento per lavoro festivo.
CAPO V -FERIE
Art. 195 -Il periodo di ferie
L'insorgenza della malattia regolarmente denunciata dal lavoratore e riconosciuta dalle strutture
sanitarie pubbliche competenti per il territorio interrompe il decorso delle ferie.
Per ragioni di servizio il datore di lavoro potrà richiamare il lavoratore prima del termine del periodo di
ferie fermo restando il diritto del lavoratore a completare detto periodo in epoca successiva e il diritto,
altresì, al rimborso delle spese sostenute sia per l'anticipato rientro, quanto per tornare eventualmente
al luogo dal quale il dipendente sia stato richiamato.
CAPO VI -MISSIONI E TRASFERIMENTI
Art. 196 -Trattamento normativo ed economico applicabile in caso di trasferta del lavoratore
L'impresa ha facoltà di inviare il personale in missione temporanea fuori dalla propria residenza.
In tal caso al personale compete oltre alle normali spettanze:
a) il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute;
b) il rimborso delle spese di vitto e di alloggio a piè di lista, quando la durata della trasferta obblighi
il dipendente a sostenere tali spese;
c) il rimborso di eventuali altre spese sostenute in stretta relazione all'espletamento della missio~
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sempre che autorizzate e comprovate (postali, telefoniche esimili);
d) un'indennità di trasferta pari al quindici per cento di un ventiseiesimo della retribuzione mensile
per ogni giornata intera di assenza; per le assenze inferiori alle ventiquattro ore, ma superiori alle
sei ore, spetterà il dieci per cento di un ventiseiesimo della retribuzione mensile.
Nei confronti del personale le cui mansioni comportino viaggi abituali, la misura dell'indennità di
trasferta sarà in ogni caso pari al dieci per cento calcolato come sopra.
L'indennità di cui al punto d) non è cumulabile con eventuali trattamenti aziendali o individuali già in
atto a tale titolo, riconoscendosi al lavoratore in servizio, alla data di entrata in vigore del presente
Contratto, la facoltà di optare per iscritto, entro tre mesi, per il trattamento ritenuto più favorevole.
Può essere concordata aziendalmente una diaria fissa per gli accompagnatori, hostess e simili.
In caso di trasferta fuori del territorio nazionale, fermo restando il rimborso di cui ai precedenti punti a),
b) e c) per quanto riguarda l'indennità prevista al punto d), la stessa resta stabilita nel venti per cento
calcolato come sopra.
Per i viaggi in ferrovia, eventuali differenze o supplementi, dovranno essere concordati e autorizzati
preventivamente, di volta in volta, dall'impresa.
Per i viaggi aerei, da autorizzarsi preventivamente, sarà rimborsato il costo della classe turistica.
Art. 197 -Trattamento normativo ed economico applicabile in caso di trasferimento del
lavoratore capo famiglia con congiunti a carico
I trasferimenti di residenza danno diritto, nei confronti del lavoratore che sia capo famiglia con
congiunti a carico:
a) al rimborso delle spese effettive di viaggio sostenute per sé e per ogni familiare a carico previa
presentazione dei relativi giustificativi;
b) al rimborso della spesa effettiva per il trasporto del mobilio e del bagaglio, previa presentazione
dei relativi giustificativi;
c) al rimborso dell'eventuale perdita di pigione ove non sia stato possibile sciogliere la locazione o
far luogo al subaffitto; tale rimborso va corrisposto per un massimo di sei mesi;
d) ad una indennità pari ad una mensilità della normale retribuzione ( esclusi gli assegni familiari).
Art. 198 -Trattamento economico applicabile in caso di trasferimento del lavoratore che non
sia capo famiglia, o senza congiunti a carico
Al lavoratore che non sia capo famiglia o che non abbia congiunti a carico spettano i rimborsi di cui ai
punti a), b) e c) del precedente articolo, mentre la indennità di cui al punto d) sarà ridotta al cinquanta
per cento.
TITOLO XIX
SALE BINGO
Art. 199 -Normativa
Le Parti:
considerato che il Ministero delle Finanze con il Decreto 31 gennaio 2000 e successiva decretazione ha
introdotto norme per la istituzione del gioco e regolamentazione del Bingo e che l'attività di cui sopra,
svolta dalle società a seguito di autorizzazione del Ministero delle Finanze, prevede specifiche modalità
di esecuzione del gioco Bingo; che tale attività non rientra nella sfera di applicazione già disciplinata da
vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro, ritengono di considerare applicabile a tutti i lavoratori
dipendenti da sale Bingo, con decorrenza 15 Gennaio 2020 le norme contrattuali del seguente CCNL peri
dipendenti delle imprese dei settori di cui al titolo del presente Contratto con le modifiche di seguito
riportate.
Pag. 107 a 129
Art. 200 -Classificazione del personale
Quadro A
• Direttore dell'impresa, intendendosi per tale colui che esercita la gestione, il coordinamento ed
il controllo generale dei diversi settori e servizi delle strutture dell'intera impresa.
Quadro B
• Direttore di struttura, intendendosi per tale colui che esercita il controllo generale del
funzionamento della singola struttura assumendone eventualmente la rappresentanza.
Livello primo
• Capo di sala, intendendosi per tale colui che eserciterà la direzione e il controllo del
funzionamento della sala, assumendo le decisioni relative allo svolgimento delle distinte operazioni
in base alle norme tecniche del bingo e definendo il ritmo adeguato delle operazioni; controllerà il
corretto funzionamento di tutti gli apparecchi, installazioni e servizi; eserciterà la direzione di tutto
il personale al servizio della sala; sarà responsabile della corretta redazione della contabilità
specifica del gioco così come della tenuta e custodia della sala, delle autorizzazioni necessarie per
il suo funzionamento e della documentazione.
Livello secondo
• Capo del tavolo, intendendosi per tale colui che sarà responsabile della verifica delle palline e
delle cartelle, terrà la contabilità delle cartelle vendute per ogni giocata o sorteggio, determinerà
l'entità dei premi di linea o Bingo, convaliderà le cartelle premiate comunicando collettivamente le
vincite a tutti giocatori, sarà responsabile e custode del libro degli atti di registro e terrà il controllo
dello stock delle cartelle per partita. Risponderà individualmente sulle domande di informazione o
reclami dei giocatori e registrerà tutto ciò, così come gli incidenti che si verificano, nei verbali di
ogni sessione.
Livello terzo
• Cassiere, intendendosi per tale colui che terrà la custodia delle cartelle e le consegnerà ai
venditori, indicherà a] capo del tavolo il numero di cartelle vendute, così come le quantità dei premi
di linea e Bingo; custodirà il denaro ottenuto dalla vendita delle cartelle e preparerà le quantità
corrispondenti a ciascun premio in base al suo accredito.
Livello quarto
• Venditore/ Annunciatore che abbia acquisito un biennio esperienza o pratica di lavoro nella
esecuzione delle relative mansioni
Livello quinto
• Venditore/ Annunciatore, intendendosi per tale colui che realizza la vendita diretta delle cartelle;
ritirerà dal tavolo, prima che sia effettuata la vendita delle nuove cartelle, gli strumenti dei
giocatori utilizzati nel gioco precedente; controllerà le serie durante la sua giornata di lavoro.
Inoltre metterà in funzione l'apparato all'inizio di ogni giocata, leggerà a voce alta il numero della
pallina secondo l'ordine d'uscita, spegnerà la macchina alla fine della giocata e provvederà al
pagamento ai giocatori degli importi di linea e di Bingo. Quando svolge la funzione di annunciatore
non potrà vendere le nuove cartelle.
• Ammissione e controllo, intendendosi per tale colui che controlla l'entrata dei giocatori nella sala,
controlla che il tagliando di ingresso sia corrispondente alla persona, inibisce l'ingresso alle
persone non abilitate, segnalando al Capo di sala eventuali problemi. Inoltre dovrà tenere () [
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schedario dei visitatori e provvederà ad aggiornarlo secondo le vigenti normative di legge.
Art. 201-Retribuzione
Le Parti concordano un aumento contrattuale pari al 5,0%, secondo i dati IPCA nel triennio Gennaio
2024 -Gennaio 2027. A decorrere dal 15/01/2024 a tutto il personale qualificato verranno erogati i
seguenti importi salariali:
Livello paga base e paga base e paga base e paga base e
contingenza al contingenza dal contingenza dal contingenza dal
14/01/2024 15/01/2024 15/01/2025 15/01/2026
Quadro 2.108,90 2.154,45 2.200,00 2.245,55
A
Quadro 1.845,82 1.885,68 1.925,54 1.965,40
B
I 1.692,92 1.729,48 1.766,04 1.802,60
Il 1.529,40 1.562,43 1.595,46 1.628,49
III 1.314,46 1.342,85 1.371,24 1.399,63
IV 1.180,35 1.205,84 1.231,33 1.256,82
V 1.040,65 1.063,12 1.085,59 1.108,06
Art. 202 -Indennità
Ai lavoratori qualificati, con almeno sei mesi di anzianità maturata, inquadrati nella precedente tabella,
verrà riconosciuta, oltre a quanto previsto e in aggiunta alla retribuzione mensile per l'inquadramento
ai suddetti livelli, una indennità, secondo la tabella seguente, i cui importi non saranno assorbibili:
al14/01/2024 Dal15/01/2024 Dal15/01/2025 Dal15/01/2026
liv. liv. liv. liv.
A 36,89 A 37,68 A 38,47 A 39,26
B 31,62 B 32,30 B 32,98 B 33,66
I 26,35 I 26,91 I 27,47 I 28,03
Il 22,11 II 22,58 II 23,05 II 23,52
III 18,93 III 19,33 III 19,73 III 20,13
IV 16,84 IV 17,20 IV 17,56 IV 17,92
V 11,14 V 11,38 V 11,62 V 11,86
Gli importi di cui alla prima tranche saranno erogabili dopo sei mesi dall'apertura della singola sala.
Art. 203 -Orario di lavoro -Pause
Le Parti convengono che tra le materie demandate alla contrattazione di secondo livello è compresa la
disciplina delle pause.
Art. 204 -Lavoro interinale
Nell'ambito delle specificità del settore e al fine di favorire l'avvio dell'attività ed il reperimento di
manodopera con adeguata formazione professionale, anche in considerazione del contributo che
verrebbe apportato allo sviluppo di nuova occupazione, le Parti concordano per la sola fase di avvio
dell'attività e per un periodo comunque non superiore a 12 mesi che è consentita l'assunzione, da parte
delle imprese, di due lavoratori con contratto di fornitura di prestazione di lavoro temporaneo per ogni
lavoratore assunto a tempo indeterminato, in ciascuna unità produttiva.
Limitatamente ai primi sei mesi dall'apertura della singola sala e per i livelli dal terzo al quinto di cu() r
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alla Tabella precedente è consentita l'assunzione di 3 lavoratori con contratto di fornitura di prestazione
di lavoro temporaneo per ogni lavoratore qualificato assunto a tempo indeterminato, in ciascuna unità
produttiva.
Al momento di una eventuale stabilizzazione del rapporto di lavoro da parte delle imprese del settore,
il lavoratore sarà dispensato dall'effettuazione del periodo di prova.
Art. 205 -Istituti normativi
Per tutti gli altri aspetti normativi si concorda di applicare ai lavoratori delle sale Bingo quanto, per
singoli istituti, viene regolamentato nella Parte Speciale al comparto "Pubblici Esercizi".
TITOLO XX -ARCHIVIO CONTRATTI-NORME FINALI
Art. 206 -Archivio contratti
In ottemperanza a quanto previsto dalle direttive sull'organizzazione dell'archivio della contrattazione
collettiva e ai sensi dell'art. 11 della legge n. 963/88, le parti contraenti s'impegnano a inviare al CNEL
(Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro), archivio contratti, copia del presente CCNL. Inoltre ai
sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legge n. 318, del 14 giugno 1996, convertito con modificazioni nella
legge 29 luglio 1996, n. 402, il presente CCNL, a cura di UNIMPRESA, sarà inviato nei termini di 30 giorni al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e agli Enti previdenziali e assistenziali.
In forza di quanto sopra, inoltre, qualsiasi modifica che si riferisce alla costituzione delle Parti di cui al
presente CCNL o qualsiasi estensione, pattuita con altre Parti diverse da quelle stipulanti o già firmatarie
per adesione, non può avvenire se non con il consenso espresso congiuntamente dalle Parti medesime.
Art. 207 -Norma di rinvio
Le parti concordano di rinviare ad una Commissione Paritetica la verifica dei testi del presente CCNL al
fine di verificarne eventuali errori di stesura.
Art. 208 -Fondo interprofessionale per la formazione continua -FONARCOM
Le Parti individuano in FONARCOM. (Fondo paritetico interprofessionale per la formazione continua
nell'industria e per le Micro, Piccole, Medie e Grandi Imprese) il fondo cui le imprese faranno riferimento
per l'accesso agevolato alle risorse destinate dal legislatore al finanziamento di programmi per la
formazione continua.
Formazione continua
Le Parti, ribadiscono che ai sensi dell'art. 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 i fondi paritetici
interprofessionali nazionali per la formazione continua possono finanziare piani formativi di singolo
studio, di territorio, di settore o individuali concordati tra le parti sociali, nonchè eventuali ulteriori
iniziative propedeutiche e comunque direttamente connesse a detti piani, concordate tra le parti,
evidenziando che il presente C.C.N.L. prevede, ai fini della realizzazione dei programmi di formazione
continua, che le imprese, enti e associazioni operino con riferimento al Fondo paritetico interprofessionale
per la formazione continua degli addetti e delle aziende ad essi collegate.
Art. 209 -UNI.CO.AS.CO. -Contributi per assistenza contrattuale (codice W510)
Per la pratica realizzazione ed il funzionamento degli strumenti contrattuali paritetici e per assicurare,
nell'interesse dei datori di lavoro e dei lavoratori, l'efficienza e l'efficacia del ruolo e delle proprie strutture,
le Parti, firmatarie del presente accordo, procederanno alla riscossione di un contributo di assistenza
contrattuale denominato UNI.CO.AS.CO pari all'l % della paga tabellare conglobata mensile, per tredici
mensilità, per ciascun lavoratore in forza presso l'azienda -ex art. 148, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917,
comma 1, per il tramite di una specifica convenzione con l'INPS approvata con determinazione
commissariale n. 05 del 12 gennaio 2005, Circolare n. 40 del 09/02/2005, ai sensi di quanto stabilito dalla
Legge 4 giugno 1973 n. 311 con le cui modalità sono quelle definite dal D.M. 5 febbraio 1969 e s.m.i.
attraverso l'inserimento del codice" W510" sul flusso mensile UniEmens. Le aziende accedendo alla voce
"DenunciaAziendale", "ContribAssistContrattuale", "CodAssociazione" dovranno valorizzare il codice
causale "W510", avendo significato Contributo Ass. Contr. UNIMPRESA e il relativo "Importo Contributo".
La misura del contributo e le procedure di esazione sono appresso definite.
Il contributo di cui al primo comma si riferisce alla paga tabellare conglobata mensile per dipendente, da
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calcolarsi per 13 mensilità ed è totale carico del Datore di Lavoro.
Le quote di contributo dovranno essere mensilmente versate da tutti i datori di lavoro, secondo quanto
previsto dal 1 ° comma del presente articolo.
Allegato A -Accordo Interconfederale sulla Disciplina dell'apprendistato
Le parti, constatata la revisione della disciplina legale dell'apprendistato, che ha l'obiettivo dì dare un
forte contenuto formativo a tutta la riforma dell'intero istituto, riconoscono in tale istituto un
importante strumento per l'acquisizione delle competenze necessarie per lo svolgimento del lavoro e
un canale privilegiato per il collegamento tra il sistema scolastico e quello del mondo del lavoro per
agevolare e incrementare l'ingresso dei giovani nel mercato del lavoro.
Le Parti assegnano all'Ente Bilaterale il ruolo fondamentale per il monitoraggio delle attività formative,
dei contenuti e delle relative competenze, in particolare, è rimessa all'Ente Bilaterale l'approvazione del
piano formativo del giovane apprendista che si intende assumere.
Art. 1 -Tipologie
Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di diritto-dovere di istruzione e di formazione, il
contratto di apprendistato è definito secondo le seguenti tre tipologie:
a) contratto di apprendistato per l'espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione;
b) contratto di apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione
attraverso una formazione sul lavoro e un apprendimento tecnico-professionale;
c) contratto di apprendistato per l'acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.
Art. 2 -Durata
1. Il contratto avrà una durata minima di 6 mesi e una durata massima di 3 anni del contratto di
apprendistato.
2. Il limite di durata minima non si applica agli apprendisti stagionali, per i quali -unico caso-è
possibile frammentare il contratto sulla base di tanti micro• rapporti di durata anche inferiore, in
un arco temporale molto ampio che viene stabilito in 36 mesi.
3. Il contratto di apprendistato potrà essere stipulato per acquisire la professionalità propria dei
livelli dal 2° al 6°.
La durata del rapporto di apprendistato è graduata in relazione alla qualifica da conseguire, con le
seguenti modalità:
INQUADRAMENTO FINALE DURATA-MESI
LIVELLO 2 36
LIVELLO 3 36
LIVELLO 4 36
LIVELLO 5 36
LIVELLO 6 36
E' ammessa l'assunzione di apprendisti nella misura di 1 apprendista per ogni maestranza qualificata
e/o specializzata per le imprese che occupano fino a 9 dipendenti.
Per le imprese con un numero di dipendenti superiore a 9 il rapporto è di 3 apprendisti per ogni 2
maestranze specializzate e/o qualificate.
Pag. 111 a 129
È confermata la possibilità di assumere fino a 3 apprendisti per le imprese che hanno meno di 3
lavoratori qualificati.
Art. 3 -Limite all'assunzione
Per le imprese che occupano oltre 10 dipendenti la possibilità di assumere nuovi apprendisti è
subordinata al mantenimento in servizio di almeno il 30% degli apprendisti assunti nei 36 mesi
precedenti.
Non si computano i rapporti cessati per mancato superamento della prova, per dimissioni o
licenziamento per giusta causa.
Rientrano, invece, nel computo gli apprendisti licenziati per giustificato motivo soggettivo oppure
oggettivo.
In caso di mancato rispetto della suddetta percentuale è possibile comunque assumere un solo altro
apprendista.
In caso di violazione del suddetto obbligo i nuovi apprendisti assunti sono considerati lavoratori
subordinati a tempo indeterminato fin dalla data di assunzione.
L'obbligo di conferma del 30% degli apprendisti non si estende alle imprese con meno di 10 dipendenti.
Art. 4 -Procedure di applicabilità
a) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere
I datori di lavoro che intendano assumere apprendisti, debbono presentare domanda, corredata dal
piano formativo, predisposto anche sulla base di progetti standard, alla specifica Commissione dell'Ente
Bilaterale, previste dalle norme contrattuali nazionali, competente per territorio, la quale esprimerà il
proprio parere di conformità il rapporto alle norme previste dalla predetta disciplina in materia di
apprendistato, ai programmi di formazione indicati dall'impresa ed ai contenuti del piano formativo,
finalizzato al conseguimento delle specifiche qualifiche professionali.
b) apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale apprendistato di alta formazione e
ricerca
Con riferimento alle tipologie di apprendistato previste alle lettere a) e dell'articolo 1, D.lgs. n.
167 /2011, l'inoltro del piano formativo previsto al punto a) del presente articolo sarà effettuato al fine
di verificare tramite l'osservatorio territoriale la diffusione e l'utilizzo di tale tipologia contrattuale.
Art. 5 -Periodo di prova
Compiuto il periodo di prova, l'assunzione dell'apprendista diviene definitiva.
Può essere convenuto un periodo di prova, di durata non superiore a quanto previsto per il lavoratore
qualificato inquadrato al medesimo livello iniziale di assunzione durante il quale è reciproco il diritto di
risolvere il rapporto senza preavviso.
A tal fine vengono riportate di seguito le durate del periodo di prova per ciascun livello. La durata
massima del periodo di prova non potrà superare i seguenti limiti:
Quadri e Primo Livello calendario 6 mesi di lavoro effettivo
Secondo e Terzo Livello 60 giorni di lavoro effettivo
Quarto e Quinto Livello 60 giorni di lavoro effettivo
Sesto Livello 45 giorni di lavoro effettivo
Arti. 6 -Trattamento retributivo
Il trattamento economico per gli apprendisti è il seguente:
• 2 livelli inferiori a quello in cui è inquadrata la mansione professionale per cui
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è svoltoQ_)s'
l'apprendistato per la prima metà del periodo di apprendistato;
• 1 livello inferiore a quella in cui è inquadrata la mansione professionale per cui è svolto
l'apprendistato per la seconda metà del periodo di apprendistato.
Alla fine dell'apprendistato il livello di inquadramento sarà quello corrispondente alla qualifica
eventualmente conseguita.
Per gli apprendisti assunti per l'acquisizione delle qualifiche e mansioni comprese nel 6 livello di
inquadramento, l'inquadramento e il conseguente trattamento economico sono al 7 livello per la prima
metà della durata del rapporto di apprendistato.
È vietato stabilire il compenso dell'apprendista secondo tariffe di cottimo.
Art. 7 -Trattamento normativo
L'apprendista ha diritto, durante il periodo di apprendistato, allo stesso trattamento normativo previsto
per i lavoratori appartenenti alla qualifica per la quale egli è stato assunto.
Nel rapporto di apprendistato il lavoro a tempo parziale avrà durata non inferiore al 60% della
prestazione a tempo pieno, fermo restando l'apprendistato professionalizzante le ore di formazione e le
durate indicate tabelle a e b.
Art. 8 -Malattia
Durante il periodo di malattia l'apprendista avrà diritto, oltre a quanto previsto dalla legislazione
vigente:
a) per i primi tre giorni di malattia, limitatamente a sei eventi morbosi in ragione d'anno, ad
un'indennità pari al 60% della retribuzione lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto;
b) in caso di ricovero ospedaliero e per tutta la durata dello stesso ad un'indennità a carico del
datore di lavoro, pari al 60% delle retribuzioni lorda cui avrebbe avuto diritto in caso di normale
svolgimento del rapporto.
Le disposizioni di cui alle lettere a) e b) si applicano a decorrere dal superamento del periodo di prova.
Art. 9 -Referente per l'apprendistato
Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, lett. d), D.lgs. n. 167 /2011, l'attuazione del programma
formativo è seguita dal referente per l'apprendistato, interno od esterno, che dovrà essere individuato
all'awio dell'attività formativa.
II referente interno per l'apprendistato, ove diverso dal titolare dell'impresa stessa, da un socio owero
da un familiare coadiuvante, è il soggetto che ricopre la funzione aziendale individuata dall'impresa nel
piano formativo e che dovrà possedere un livello di inquadramento pari o preferibilmente superiore a
quello che l'apprendista conseguirà alla fine del periodo di apprendistato e competenze adeguate.
Per l'apprendistato professionalizzante in caso l'impresa intenda awalersi, per l'erogazione della
formazione, di una struttura esterna, quest'ultima dovrà mettere a disposizione un referente per
l'apprendistato prowisto di adeguate competenze.
Art.10 -Riconoscimento precedenti periodi di apprendistato
Il periodo di apprendistato effettuato presso altre imprese, le ore di formazione per l'acquisizione dì
competenze base e trasversali e le ore di formazione professionalizzante saranno computate presso il
nuovo datore, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi formativi, purché per la formazione
professionalizzante, l'addestramento si riferisca alle stesse attività e non sia intercorsa, tra un periodo
e l'altro, un'interruzione superiore ad un anno.
Art.11 -Obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro ha l'obbligo:
a) di impartire o far impartire nella sua az::;d:::l:::rendista alle sue dipe~ze, l'insegnamento ef
necessario perché possa conseguire la capacità di diventare lavoratore qualificato;
b) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo né in genere a quelle a incentivo;
c) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti
alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;
d) di consentire all'apprendista, senza operare trattenuta alcuna sulla retribuzione, lo svolgimento
della formazione prevista nel piano formativo individuale, computando le ore di formazione
all'interno dell'orario di lavoro;
e) di accordare all'apprendista i permessi retribuiti necessari per gli esami relativi al conseguimento
di titoli di studio.
Art. 12 -Doveri dell'apprendista
L'apprendista deve:
a) seguire le istruzioni del datore di lavoro o della persona da questi incaricata della sua formazione
professionale e seguire con il massimo impegno gli insegnamenti che gli vengono impartiti;
b) prestare la sua con la massima diligenza;
c) partecipare attivamente con assiduità e diligenza alle attività formative individuali, nel rispetto
del proprio piano formativo secondo le modalità previste;
d) osservare le norme disciplinari previste dal presente contratto collettivo e le norme contenute
negli eventuali regolamenti interni di azienda, purché questi ultimi non siano in contrasto con
le norme contrattuali di legge.
L'apprendista è tenuto a svolgere la formazione di cui al presente accordo, anche se in possesso di un
titolo di studio.
Art. 13 -Sfera di applicazione
L'apprendistato professionalizzante, quale contratto a contenuto formativo volto all'acquisizione di
specifiche competenze professionali, è ammesso nell'ambito della presente disciplina contrattuale per
tutte le qualifiche e mansioni comprese nel secondo, terzo, quarto, quinto e sesto livello della
classificazione del personale.
Sono escluse, inoltre, le seguenti ipotesi:
a) lavori di scrittura, archivio e protocollo (corrispondenti alle qualifiche di "archivista" e
"protocollista");
b) lavori di dattilografia ( corrispondenti alla qualifica di "dattilografo") purché il relativo personale
risulti in possesso di specifico diploma di scuola professionale dì dattilografia, legalmente
riconosciuta.
Ai sensi ed alle condizioni previste dalla legislazione vigente è possibile instaurare rapporti di
apprendistato anche con giovani in possesso di titolo di studio post -obbligo o di attestato di qualifica
professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.
Art. 14 -Attività formativa: durata e contenuti
Si definisce qualificazione l'esito di un percorso con obiettivi professionalizzanti da realizzarsi,
attraverso modalità di formazione interna, in affiancamento, o esterna finalizzato all'acquisizione
dell'insieme delle corrispondenti competenze.
Il percorso formativo dell'apprendista è definito in relazione alla qualifica professionale ed al livello
d'inquadramento che l'apprendista dovrà raggiungere entro i limiti di durata massima che può avere il
contratto di apprendistato. Durata e contenuti saranno individuati nel progetto formativo individuale.
La registrazione della formazione erogata, in assenza del libretto formativo del cittadino, potrà awenire
anche attraverso supporti informatici e fogli firma.
Pag. 114 a 129
Art. 15 -Modalità di erogazione della formazione
La formazione a carattere professionalizzante può essere svolta in aula, on the job, nonché tramite lo
strumento della formazione a distanza (FAO) e strumenti e-learning ed in tal caso l'attività di
accompagnamento potrà essere svolta in modalità virtuale e attraverso strumenti di tele affiancamento
o video• comunicazione da server remoto.
Qualora l'attività formativa venga svolta esclusivamente all'interno dell'impresa, la stessa dovrà essere
in condizione di erogare formazione ed avere risorse umane idonee a trasferire conoscenze e
competenze richieste dal piano formativo, assicurandone lo svolgimento in idonei ambienti, come
indicato nel piano formativo.
Art. 16 -Riconoscimento della qualifica professionale e registrazione nel libretto formativo
Al termine del rapporto di apprendistato il datore di lavoro attesterà l'avvenuta formazione e darà
comunicazione per iscritto all'apprendista 30 giorni prima della scadenza del periodo formativo
dell'eventuale acquisizione della qualifica professionale.
Il datore di lavoro, inoltre, è tenuto a comunicare entro 5 giorni all'ente bilaterale i nominativi degli
apprendisti ai quali sia stata attribuita la qualifica.
Il datore di lavoro è tenuto, altresì, a comunicare al competente Centro per l'impiego i nominativi degli
apprendisti di cui per qualunque motivo sia cessato il rapporto ovvero sia stato trasformato, entro il
termine di 5 giorni dalla cessazione o dalla trasformazione stessa.
In assenza del libretto formativo del cittadino, la predetta attestazione della formazione svolta, varrà
anche ai fini dell'attestazione sul percorso formativo.
Art. 17 -Conformità al contratto
Al fine di prevenire l'alimentarsi del contenzioso, il datore di lavoro e l'apprendista, con l'assistenza
delle Organizzazioni di rappresentanza alle quali aderiscono o conferiscono mandato, possono
richiedere all'Ente Bilaterale il parere di conformità sul contratto di apprendistato.
Le parti che sottoscrivono il presente accordo, d'intesa con le competenti amministrazioni regionali,
possono altresì concordare di affidare all'ente bilaterale la verifica della conformità dell'addestramento
degli apprendisti al quadro formativo connesso alla qualifica da ottenere, a condizione che questo non
abbia natura di autorizzazione e non sia in contrasto con i principi costituzionali di libertà sindacale.
Art. 18 -Apprendistato in cicli stagionali
In attesa della definizione a livello territoriale della disciplina dell'apprendistato in cicli stagionali, è
comunque consentito articolare lo svolgimento dell'apprendistato in più stagioni, a condizione che lo
svolgimento dei diversi rapporti di lavoro sia comunque compreso in un periodo complessivo di 36 mesi
consecutivi di calendario.
Sono utili ai fini del computo della durata dell'apprendistato stagionale anche le prestazioni di breve
durata eventualmente rese nell'intervallo tra una stagione e l'altra.
L'apprendista assunto a tempo determinato per la stagione può esercitare il diritto di precedenza nella
assunzione presso la stessa azienda nella stagione successiva, con le medesime modalità che la legge e
la contrattazione riconoscono ai lavoratori qualificati.
Art. 19 -Iscrizione assistenza sanitaria apprendista
Salvo diversa previsione contrattuale, si applicano all'apprendista i medesimi trattamenti normativi
previsti per i lavoratori qualificati.
L'obbligo di iscrivere tutti gli apprendisti ai Fondi di assistenza sanitaria integrativa.
Art. 20 -Risoluzione del rapporto
Il rapporto di apprendistato si estingue:
Pag. 115 a 129
1. al compimento del periodo di formazione così come stabilito da contratto;
2. per licenziamento per giusta causa o giustificato motivo;
3. per avvenuto conseguimento della qualifica.
Nel corso del rapporto l'apprendista ha diritto alla valutazione delle competenze acquisite e dei crediti
formativi maturati.
Art. 21 -Rimando alla normativa
Per tutto quanto qui non previsto, le Parti demandano alla legislazione vigente, agli orientamenti
ministeriali che dovessero emergere e stabiliscono di delegare la gestione corrente per l'attuale vigenza
triennale all'Ente Bilaterale.
Allegato B -Lavoro intermittente (lob on cali -lavoro a chiamata)
Il contratto di lavoro intermittente, introdotto dal D.lgs. n. 276/2003, così come modificato dalla Legge
n. 92/2012, è conosciuto anche come "job on cali" o "lavoro a chiamata".
Nel contratto di lavoro intermittente, il dipendente non effettua la prestazione lavorativa con continuità,
ma si pone a disposizione del datore di lavoro, che può utilizzarlo quando ne ha effettivamente bisogno
(lavoro a chiamata), nel rispetto di un periodo minimo di preavviso di 48 ore. Si tratta di un lavoro
intermittente che si verifica a determinate condizioni espressamente contrattualizzate. La disciplina
normativa è contenuta nel decreto legislativo di riordino delle tipologie contrattuali (D.lgs. 81/2015).
Le condizioni prevedono requisiti oggettivi e soggettivi, tra cui:
-ai sensi dell'articolo 1, lettera a) della Legge n. 92/2012, il contratto di lavoro intermittente può in
ogni caso essere concluso con soggetti con più di cinquantacinque anni di età e con soggetti con meno
di ventiquattro anni di età, fermo restando in tale caso che le prestazioni contrattuali devono essere
svolte entro il venticinquesimo anno di età.
-il ricorso al contratto a chiamata è consentito, indipendentemente dall'età, nei seguenti casi:
• i fine settimana (da intendersi dalle ore 8:00 del giorno di venerdì alle ore 24:00 del giorno della
domenica), ferie estive, vacanze natalizie e pasquali, festività nazionali;
• per sostituire lavoratori assenti per cause impreviste;
• nelle ipotesi di commesse straordinarie, eventi e fattispecie di natura analoga di breve durata e
anche ricorrenti;
• attività promozionali, sorveglianza, servizi a congressi, meeting e manifestazioni;
• per altre fattispecie previste e concordate a livello aziendale.
Il lavoro intermittente è una speciale tipologia di "contratto di lavoro" che può essere stipulato:
1) con obbligo di risposta alla chiamata (con riconoscimento di un'indennità di disponibilità): in
questo caso il lavoratore avrà diritto ad una specifica indennità, oltre al normale compenso per le attività
realmente espletate.
Qualora il lavoratore sia temporaneamente impossibilitato a rispondere alla chiamata del datore di
lavoro, tenuto a darne tempestiva notizia, specificando, altresì, la durata dell'impedimento. In difetto, il
lavoratore decadrà dal diritto all'indennità di cui sopra. Il rifiuto ingiustificato di rispondere alla
chiamata può comportare anche la risoluzione del contratto, la restituzione della quota di indennità di
disponibilità relativa al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto, e non da ultimo, il risarcimento del
danno eventualmente subito ( da quantificarsi in base a quanto sancito nel contratto individuale).
Pag. 116 a 129
cl:
2) senza obbligo di risposta (nessuna indennità).
In tutti i casi il contratto può essere stipulato anche a termine. Non si applicano le macro causali previste
dalla disciplina del contratto a termine (non si applicano le disposizioni che disciplinano la proroga, né
quelle relative al rinnovo del contratto o alla successione nel tempo di più contratti a termine).
Lo stesso lavoratore può stipulare:
• più contratti di lavoro intermittente con più imprese
• un contratto di lavoro intermittente in contemporanea con altre tipologie contrattuali.
Il contratto intermittente o a chiamata fa sempre riferimento alla disciplina del presente contratto
particolarmente in merito al rispetto dell'orario di lavoro e alla disponibilità.
Art. 1 -Divieti
Il ricorso al lavoro a chiamata è vietato:
• per sostituire dipendenti in sciopero;
• da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi;
• proceduto, entro i sei mesi precedenti, a licenziamenti collettivi ai sensi degli articoli 4, 24 e 27
della Legge 23 luglio 1991, n. 223, che abbiano riguardato lavoratori adibiti alle stesse mansioni
cui si riferisce il contratto di lavoro intermittente ovvero presso unità produttive nelle quali sia
operante una sospensione dei rapporti o una riduzione dell'orario con diritto al trattamento di
integrazione salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce il
contratto di lavoro intermittente.
Art. 2 -Forma e Comunicazione
Il contratto di lavoro intermittente deve essere stipulato "ad substantiam" e "ad probationem" dei
seguenti elementi:
• indicazione delle ipotesi oggettive o soggettive che consentono la stipulazione del contratto;
• indicazione della durata;
• luogo e modalità della disponibilità;
• preavviso di chiamata, che non può essere inferiore a un giorno lavorativo;
• trattamento economico e normativo spettante al lavoratore per la prestazione eseguita;
• indennità di disponibilità, ove prevista;
• indicazione delle modalità di rilevazione della prestazione;
• indicazione delle forme e modalità in base alle quali il datore di lavoro è legittimato a richiedere
la prestazione, specificando nel contratto sia le modalità con cui avverrà la chiamata da parte del
datore di lavoro sia le modalità di conferma da parte del lavoratore;
• tempi e modalità di pagamento della retribuzione e delle indennità di disponibilità;
• le eventuali misure di sicurezza necessarie per il tipo di attività svolta.
Non è necessario specificare nel contratto, né l'orario, né la collocazione temporale della prestazione
lavorativa né, ancora, le modalità con cui si devono alternare i periodi di lavoro e i periodi di non lavoro.
La comunicazione dell'assunzione -comunicazione obbligatoria -CO -deve avvenire entro il giorno
precedente l'instaurazione del rapporto. l'iscrizione nel libro unico -LUL -deve avvenire come per la
generalità dei lavoratori.
Art. 3 -Indennità di Disponibilità
Il lavoratore ha diritto all'indennità di disponibilità solo per i periodi in cui rimane a casa ad attendere
la chiamata del datore di lavoro.
L'indennità viene corrisposta a consuntivo a fine mese. L'indennità di disponibilità è esplicitata nel
contratto ed è determinata in misura mensile ed è divisibile per quote orarie.
Per la determinazione dell'importo orario occorre utilizzare il divisore fisso di 173 ore.
Nel caso in cui il lavoratore sia temporaneamente impossibilitato a rispondere alla chiamata a causa di
malattia o altro evento, dovrà informare tempestivamente il datore di lavoro specificando la durat/7 r
Pag. 117 a 129 ~ l}J
dell'impedimento.
La comunicazione deve avvenire in base alla prassi seguita da altri lavoratori dipendenti (es: certificato
medico). Per tutto il periodo in cui dura l'impedimento il lavoratore non matura alcuna indennità di
disponibilità.
Se il lavoratore non provvede ad informare tempestivamente il datore di lavoro perde il diritto
all'indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni.
Art. 4 -Impossibilità temporanea
Nel caso in cui il lavoratore sia temporaneamente impossibilitato a rispondere alla chiamata a causa di
malattia o altro evento, dovrà informare tempestivamente il datore di lavoro specificando la durata
dell'impedimento.
La comunicazione deve avvenire in base alla prassi seguita da altri lavoratori dipendenti (es:
certificato medico). Per tutto il periodo in cui dura l'impedimento il lavoratore non matura alcuna
indennità di disponibilità.
Se il lavoratore non provvede ad informare tempestivamente il datore di lavoro perde il diritto
all'indennità di disponibilità per un periodo di 15 giorni.
Art. 5 -Risarcimento
Il lavoratore, che si è obbligato contrattualmente e percepisce l'indennità di disponibilità, se oppone un
rifiuto ingiustificato alla chiamata del datore di lavoro rischia:
• la risoluzione del contratto;
• la restituzione della eventuale quota di indennità di disponibilità già ricevuta in anticipo relativa
al periodo successivo all'ingiustificato rifiuto;
• il pagamento di un congruo risarcimento del danno nella misura del 50% dell'importo
dell'indennità di disponibilità.
Nel caso di lavoro intermittente per predeterminati periodi della settimana, del mese o dell'anno
l'indennità è corrisposta solo in caso di effettiva chiamata.
Art. 6 -Altri istituti per il lavoro a chiamata
Per i lavori ad intermittenza o a chiamata per tutti gli istituti contrattuali non trattati nel presente Capo
Il Titolo VII, si applica quanto previsto per gli altri lavoratori subordinati di pari categoria.
Allegato C -COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE
Art. 1 -Normativa di riferimento
Il 25 giugno 2015 è entrato in vigore il D.lgs. n. 81 del 2015, recante disposizioni sul riordino della
disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni. Il decreto ha
apportato novità sostanziali alla regolamentazione previgente in materia di collaborazioni coordinate e
continuative, anche a progetto.
L'articolo 2, comma 1, del summenzionato decreto ha disposto che, a far data dal 1 ° gennaio 2016,
troverà applicazione la disciplina del rapporto di lavoro subordinato ai rapporti di collaborazione che si
concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di
esecuzione sono organizzate dal committente con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.
Il legislatore delegato, al comma 2, ha limitato l'operatività della presunzione di subordinazione di cui
al comma 1 andando ad escludere dalla riconduzione al lavoro subordinato le collaborazioni per le quali
gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo,
in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore. L'articolo 52, al
comma 2, contestualmente all'abrogazione del lavoro a progetto, dispone la sopravvivenza delle
collaborazioni ex articolo 409 n. 3 c.p.c., che si concretino in prestazioni di opera continuativa e
coordinata, prevalentemente personale, anche se non aventi carattere subordinato.
A seguito delle modifiche normative apportate, ed in ragione delle particolari esigenze produttive e~ r
Pag. 118 a 129 o
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organizzative proprie delle imprese aderenti alle Associazioni firmatarie del presente accordo, le parti
in epigrafe sottoscrivono il seguente regolamento contrattuale al fine di individuare gli specifici profili
professionali con i quali è possibile stipulare contratti di collaborazione coordinata e continuativa,
definendone altresì il relativo trattamento economico e normativo, ai sensi e per gli effetti dell'articolo
2, comma 2, D.lgs. 81/2015.
Art. 2 -Validità e sfera di applicazione
Il presente accordo, si applica esclusivamente alle imprese aderenti alle Associazioni/Federazioni
firmatarie del presente accordo.
Art. 3 -Profili professionali
Le figure professionali dei collaboratori non subordinati cui si applica il presente accordo sono quelle
adibite a:
• attività di alto contenuto tecnologico;
• attività di controllo e coordinamento;
• attività specializzate;
• attività amministrative;
• attività d'ordine.
Nello specifico dei settori e Federazioni verranno sinteticamente individuate le singole mansioni.
Le attività dinanzi elencate potranno svilupparsi con rapporto di lavoro eseguibile quindi per mezzo di
collaborazioni coordinate e continuative ex articolo 409, punto 3, c.p.c ..
In sede Aziendale, a seguito di confronto tra le parti sociali saranno individuate in modo articolato le
specifiche competenze che le singole figure professionali individuate e denominati "collaboratori"
dovranno avere per svolgere autonomamente l'attività e le relative fasce retributive.
Art.4 -Parte economica
(Corrispettivo minimo) -Salvo quanto previsto da eventuali accordi individuali il corrispettivo per le
attività disciplinate dal presente accordo nazionale, è proporzionale ai compensi definiti da legge o dai
contratti collettivi di settore applicabili per prestazioni analoghe ed è articolato in un costo predefinito
per una prestazione minima base riconosciuta al collaboratore, salvo eventuali elementi accessori-fissi
o variabili , concordato in sede di contrattazione aziendale o individualmente.
La natura autonoma del rapporto impedisce che maturino a favore del Collaboratore compensi
straordinari, mensilità aggiuntive, ferie, indennità di fine rapporto o qualsivoglia altro istituto, se non
previsto dalla normativa vigente, dal presente accordo collettivo nazionale, dalla eventuale
contrattazione di secondo livello o dal contratto individuale, ovvero che trovi comunque applicazione la
vigente normativa in materia di orario di lavoro
Tutti gli importi indicati nel presente accordo collettivo nazionale si intendono al lordo delle ritenute
fiscali, previdenziali e assistenziali previste dalla normativa vigente.
Addì,
le Parti
ALLEGATO 1
VERBALE DI ACCORDO
Azienda----p.iva .... rappresentata da----con sede legale in-via--
E
li Sig.------dipendente assunto presso l'azienda medesima dal_con mansione di __ livello_del
CCNL
OPPURE: Lavoratore Autonomo, in questo caso gli strumenti informatici non sono forniti dall'azienda.
OPPURE: Lavoratore parasubordinato: il lavoratore organizza autonomamente il lavoro e la
strumentazione informatica è a carico dell'azienda.
CONVENGONO QUANTO SEGUE:
L
1. Il Sig_(di seguito Telelavoratore) è coHocato in Telelavoro/Lavoro agile a tempo indeterminat(Ì .1J
Pag. 119 a 129 ~ C}l
o parziale: nel caso di parziale indicare: a partire dal_ e fino a __
2. Il presente accordo può essere rinnovato dalle Parti nel caso di tempo parziale. Se una delle Parti
a causa di variazioni e/o cambiamenti accorsi nell'organizzazione del lavoro o altre cause di
natura sanitaria, di sicurezza personale o similari, deve immediatamente comunicarlo alla
controparte. In tal caso il Telelavoratore/Lavoratore Agile rientra a lavoro nei locali aziendali
entro il 15° giorno dalla comunicazione scritta unitamente all'Hardware, e eventuale software,
consegnato dall'azienda all'atto dell'eccesso al Telelavoro/Lavoro Agile.
3. Il Telelavoratore/Lavoratore Agile, svolgerà prevalentemente l'attività in: __ (indicare se:
home office; working out; telecentri/telecottage; office to office; distance work enterprise) dalle
ore __ alle ore_con una pausa pranzo dalle ore_alle ore_ e n°_pause -distacco della
durata di _minuti. Durante la pausa pranzo e le pause-distacco Il datore di lavoro o responsabile
incaricato non possono comunicare con il Telelavoratore/Lavoratore Agile.
4. Il Telelavoratore/Lavoratore Agile, svolgerà il proprio lavoro in: (indicare esattamente la
sede/sedi.
5. Il datore di lavoro/incaricato, nella persona del Sig. __ è autorizzato al collegamento webcam
con il Telelavoratore. ___ _
6. La RSA/RSU -RLS indicata nei Sigg. -______ / ___ sono autorizzati al collegamento
con il Telelavoratore ____ _
7. Nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5 i codici di accesso sono i seguenti: __ _
8. Il presente allegato è parte integrante e inscindibile del presente Accordo interconfederale. Le
Parti fanno, quindi riferimento agli articoli di cui sopra.
L'azienda Il Telelavoratore
ALLEGATO 2
INFORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEL LAVORO AGILE Al SENSI DELL'ART. 22, COMMA
1, L. 81/2017
Al lavoratore
Al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
Oggetto: informativa sulla sicurezza dei lavoratori (art. 22, comma 1, della legge 22 maggio
2017 n. 81)
A WERTENZE GENERALI
Si informano i lavoratori ( ___ ) degli obblighi e dei diritti previsti dalla legge del 22 maggio 2017 n.
81 e dal decreto legislativo del 9 aprile 2008 n. 81.
Sicurezza sul lavoro (art. 22 L. 81/2017)
1. Il datore di lavoro garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore, che svolge la prestazione in
modalità di lavoro agile, e a tal fine consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta, nella quale sono individuati i rischi
generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro.
2. Il lavoratore è tenuto a cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione predisposte dal datore
di lavoro per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione all'esterno dei locali
aziendali.
Obblighi dei lavoratori (art. 20 D. Lgs. 81/2008)
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all'adempimento degli obblighi
Pag. 120 a 129
previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai
fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dei dispositivi di cui alle lettere c) ed), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie
competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera t) per eliminare o ridurre le
situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di
controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza owero
che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 o comunque disposti dal medico
competente.
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l'indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che
esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a
prowedervi per proprio conto.
In attuazione di quanto disposto dalla normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, il Datore di
Lavoro ha provveduto ad attuare le misure generali di tutela di cui all'art. 15 del T.U. sulla sicurezza;
ha proweduto alla redazione del Documento di Valutazione di tutti i rischi presenti nella realtà
lavorativa, ai sensi degli artt. 17 e 28 D. Lgs. 81/2008; ha proweduto alla formazione e informazione
di tutti i lavoratori, ex artt. 36 e 37 del medesimo D. Lgs. 81/2008.
Pertanto, di seguito, si procede alla analitica informazione, con specifico riferimento alle modalità di
lavoro per lo smart worker.
*** *** ***
COMPORTAMENTI DI PREVENZIONE GENERALE RICHIESTI ALLO SMART WORKER
• Cooperare con diligenza all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal
datore di lavoro (DL) per fronteggiare i rischi connessi all'esecuzione della prestazione in
ambienti indoor e outdoor diversi da quelli di lavoro abituali.
• Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella
di terzi.
• Individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del
lavoratore di conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di
ragionevolezza, i luoghi di lavoro per l'esecuzione della prestazione lavorativa in smart working
rispettando le indicazioni previste dalla presente informativa.
• In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo
per la propria salute e sicurezza o per quella dei terzi.
Di seguito, le indicazioni che il lavoratore è tenuto ad osservare per prevenire i rischi per la salute e
sicurezza legati allo svolgimento della prestazione in modalità di lavoro agile.
*** *** ***
CAPITOL01
INDICAZIONI RELATIVE ALLO SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' LAVORATIVA IN AMBIENTI
Pag. 121 a 129
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OUTDOOR
Nello svolgere l'attività all'aperto si richiama il lavoratore ad adottare un comportamento coscienzioso
e prudente, escludendo luoghi che lo esporrebbero a rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici della
propria attività svolta in luoghi chiusi.
È opportuno non lavorare con dispositivi elettronici come tablet e smartphone o similari all'aperto,
soprattutto se si nota una diminuzione di visibilità dei caratteri sullo schermo rispetto all'uso in locali
al chiuso dovuta alla maggiore luminosità ambientale.
All'aperto inoltre aumenta il rischio di riflessi sullo schermo o di abbagliamento.
Pertanto, le attività svolgibili all'aperto sono essenzialmente quelle di lettura di documenti cartacei o
comunicazioni telefoniche o tramite servizi VOIP (ad es. Skype).
Fermo restando che va seguito il criterio di ragionevolezza nella scelta del luogo in cui svolgere la
prestazione lavorativa, si raccomanda di:
-privilegiare luoghi ombreggiati per ridurre l'esposizione a radiazione solare ultravioletta (UV);
-evitare di esporsi a condizioni meteoclimatiche sfavorevoli quali caldo o freddo intenso;
-non frequentare aree con presenza di animali incustoditi o aree che non siano adeguatamente
manutenute quali ad esempio aree verdi incolte, con degrado ambientale e/o con presenza di rifiuti;
-non svolgere l'attività in un luogo isolato in cui sia difficoltoso richiedere e ricevere soccorso;
-non svolgere l'attività in aree con presenza di sostanze combustibili e infiammabili (vedere capitolo
5);
-non svolgere l'attività in aree in cui non ci sia la possibilità di approwigionarsi di acqua potabile;
-mettere in atto tutte le precauzioni che consuetamente si adottano svolgendo attività outdoor (ad es.:
creme contro le punture, antistaminici, abbigliamento adeguato, quanto prescritto dal proprio medico
per situazioni personali di maggiore sensibilità, intolleranza, allergia, ecc.), per quanto riguarda i
potenziali pericoli da esposizione ad agenti biologici (ad es. morsi, graffi e punture di insetti o altri
animali, esposizione ad allergeni pollinici, ecc.).
*** *** ***
CAPITOLO2
INDICAZIONI RELATIVE AD AMBIENTI INDOOR PRIVATI
Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti igienico-sanitari previsti per i
locali privati in cui possono operare i lavoratori destinati a svolgere il lavoro agile.
Raccomandazioni generali per i locali:
-le attività lavorative non possono essere svolte in locali tecnici o locali non abitabili (ad es. soffitte,
seminterrati, rustici, box);
-adeguata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile e presenza di impianti a norma (elettrico,
termoidraulico, ecc.) adeguatamente manutenuti;
-le superfici interne delle pareti non devono presentare tracce di condensazione permanente (muffe);
-i locali, eccettuati quelli destinati a servizi igienici, disimpegni, corridoi, vani-scala e ripostigli
debbono fruire di illuminazione naturale diretta, adeguata alla destinazione d'uso e, a tale scopo,
devono avere una superficie finestrata idonea;
-i locali devono essere muniti di impianti di illuminazione artificiale, generale e localizzata, atti a
garantire un adeguato comfort visivo agli occupanti.
Indicazioni per l'illuminazione naturale ed artificiale:
-si raccomanda, soprattutto nei mesi estivi, di schermare le finestre (ad es. con tendaggi, appropriato
utilizzo delle tapparelle, ecc.) allo scopo di evitare l'abbagliamento e limitare l'esposizione diretta alle
radiazioni solari;
-l'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve essere tale da garantire un
illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante.
-è importante collocare le lampade in modo tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la
proiezione di ombre che ostacolino il compito visivo mentre si svolge l'attività lavorativa.
Pag. 122 a 129
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Indicazioni per l'aerazione naturale ed artificiale:
- è opportuno garantire il ricambio dell'aria naturale o con ventilazione meccanica;
-evitare di esporsi a correnti d'aria fastidiose che colpiscano una zona circoscritta del corpo (ad es. la
nuca, le gambe, ecc.);
-gli eventuali impianti di condizionamento dell'aria devono essere a norma e regolarmente
manutenuti; i sistemi filtranti dell'impianto e i recipienti eventuali per la raccolta della condensa,
vanno regolarmente ispezionati e puliti e, se necessario, sostituiti;
-evitare di regolare la temperatura a livelli troppo alti o troppo bassi (a seconda della stagione)
rispetto alla temperatura esterna;
-evitare l'inalazione attiva e passiva del fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti chiusi, in quanto
molto pericolosa per la salute umana.
*** *** ***
CAPITOL03
UTILIZZO SICURO DI ATTREZZATURE/DISPOSITIVI DI LAVORO
Di seguito vengono riportate le principali indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di
attrezzature/dispositivi di lavoro, con specifico riferimento a quelle consegnate ai lavoratori destinati
a svolgere il lavoro agile: notebook, tablet e smartphone.
Indicazioni generali:
-conservare in luoghi in cui siano facilmente reperibili e consultabili il manuale/istruzioni per l'uso
redatte dal fabbricante;
-leggere il manuale/istruzioni per l'uso prima dell'utilizzo dei dispositivi, seguire le indicazioni del
costruttore/importatore e tenere a mente le informazioni riguardanti i principi di sicurezza;
-si raccomanda di utilizzare apparecchi elettrici integri, senza parti conduttrici in tensione accessibili
(ad es. cavi di alimentazione con danni alla guaina isolante che rendano visibili i conduttori interni), e
di interromperne immediatamente l'utilizzo in caso di emissione di scintille, fumo e/o odore di
bruciato, provvedendo a spegnere l'apparecchio e disconnettere la spina dalla presa elettrica di
alimentazione ( se connesse);
-verificare periodicamente che le attrezzature siano integre e correttamente funzionanti, compresi i
cavi elettrici e la spina di alimentazione;
-non collegare tra loro dispositivi o accessori incompatibili;
-effettuare la ricarica elettrica da prese di alimentazione integre e attraverso i dispositivi ( cavi di
collegamento, alimentatori) forniti in dotazione;
-disporre i cavi di alimentazione in modo da minimizzare il pericolo di inciampo;
-spegnere le attrezzature una volta terminati i lavori;
-controllare che tutte le attrezzature/dispositivi siano scollegate/i dall'impianto elettrico quando non
utilizzati, specialmente per lunghi periodi;
-si raccomanda di collocare le attrezzature/dispositivi in modo da favorire la loro ventilazione e
raffreddamento (non coperti e con le griglie di aerazione non ostruite) e di astenersi dall'uso nel caso
di un loro anomalo riscaldamento;
-inserire le spine dei cavi di alimentazione delle attrezzature/dispositivi in prese compatibili (ad es.
spine a poli allineati in prese a poli allineati, spine schuko in prese schuko). Utilizzare la presa solo se
ben ancorata al muro e controllare che la spina sia completamente inserita nella presa a garanzia di un
contatto certo ed ottimale;
-riporre le attrezzature in luogo sicuro, lontano da fonti di calore o di innesco, evitare di pigiare i cavi
e di piegarli in corrispondenza delle giunzioni tra spina e cavo e tra cavo e connettore (la parte che
serve per connettere l'attrezzatura al cavo di alimentazione);
-non effettuare operazioni di riparazione e manutenzione fai da te;
-lo schermo dei dispositivi è realizzato in vetro/cristallo e può rompersi in caso di caduta o a seguito
di un forte urto. In caso di rottura dello schermo, evitare di toccare le schegge di vetro e non tentare di A r
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rimuovere il vetro rotto dal dispositivo; il dispositivo non dovrà essere usato fino a quando non sarà
stato riparato;
-le batterie/accumulatori non vanno gettati nel fuoco (potrebbero esplodere), né smontati, tagliati,
compressi, piegati, forati, danneggiati, manomessi, immersi o esposti all'acqua o altri liquidi;
-in caso di fuoriuscita di liquido dalle batterie/accumulatori, va evitato il contatto del liquido con la
pelle o gli occhi; qualora si verificasse un contatto, la parte colpita va sciacquata immediatamente con
abbondante acqua e va consultato un medico;
-segnalare tempestivamente al datore di lavoro eventuali malfunzionamenti, tenendo le
attrezzature/dispositivi spenti e scollegati dall'impianto elettrico;
-è opportuno fare periodicamente delle brevi pause per distogliere la vista dallo schermo e sgranchirsi
le gambe;
-è bene cambiare spesso posizione durante il lavoro anche sfruttando le caratteristiche di estrema
maneggevolezza di tablet e smartphone, tenendo presente la possibilità di alternare la posizione eretta
con quella seduta;
-prima di iniziare a lavorare, orientare lo schermo verificando che la posizione rispetto alle fonti di
luce naturale e artificiale sia tale da non creare riflessi fastidiosi (come ad es. nel caso in cui l'operatore
sia posizionato con le spalle rivolte ad una finestra non adeguatamente schermata o sotto un punto
luce a soffitto) o abbagliamenti (ad es. evitare di sedersi di fronte ad una finestra non adeguatamente
schermata);
-in una situazione corretta lo schermo è posto perpendicolarmente rispetto alla finestra e ad una
distanza tale da evitare riflessi e abbagliamenti;
-i notebook, tablet e smartphone hanno uno schermo con una superficie molto riflettente (schermi
lucidi o glossy) per garantire una resa ottimale dei colori; tenere presente che l'utilizzo di tali schermi
può causare affaticamento visivo e pertanto:
• regolare la luminosità e il contrasto sullo schermo in modo ottimale;
• durante la lettura, distogliere spesso lo sguardo dallo schermo per fissare oggetti lontani, così come
si fa quando si lavora normalmente al computer fisso;
• in tutti i casi in cui i caratteri sullo schermo del dispositivo mobile siano troppo piccoli, è importante
ingrandire i caratteri a schermo e utilizzare la funzione zoom per non affaticare gli occhi;
• non lavorare mai al buio.
Indicazioni per il lavoro con il notebook
In caso di attività che comportino la redazione o la revisione di lunghi testi, tabelle o simili è
opportuno l'impiego del notebook con le seguenti raccomandazioni:
-sistemare il notebook su un idoneo supporto che consenta lo stabile posizionamento dell'attrezzatura
e un comodo appoggio degli avambracci;
-il sedile di lavoro deve essere stabile e deve permettere una posizione comoda. In caso di lavoro
prolungato, la seduta deve avere bordi smussati;
-è importante stare seduti con un comodo appoggio della zona lombare e su una seduta non rigida
(eventualmente utilizzare dei cuscini poco spessi);
-durante il lavoro con il notebook, la schiena va mantenuta poggiata al sedile provvisto di supporto per
la zona lombare, evitando di piegarla in avanti;
-mantenere gli avambracci, i polsi e le mani allineati durante l'uso della tastiera, evitando di piegare o
angolare i polsi;
-è opportuno che gli avambracci siano appoggiati sul piano e non tenuti sospesi;
-utilizzare un piano di lavoro stabile, con una superficie a basso indice di riflessione, con altezza
sufficiente per permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, in grado di consentire
cambiamenti di posizione nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli, se presenti, e permettere una
disposizione comoda del dispositivo (notebook), dei documenti e del materiale accessorio;
-l'altezza del piano di lavoro e della seduta devono essere tali da consentire all'operatore in posizione
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seduta di avere gli angoli braccio/avambraccio e gamba/coscia ciascuno a circa 90°;
-la profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo
schermo;
-in base alla statura, e se necessario per mantenere un angolo di 90° tra gamba e coscia, creare un
poggiapiedi con un oggetto di dimensioni opportune.
In caso di uso su mezzi di trasporto (treni/aerei/ naviJ in qualità di passeggeri o in locali pubblici:
-è possibile lavorare in un locale pubblico o in viaggio solo ove le condizioni siano sufficientemente
confortevoli ed ergonomiche, prestando particolare attenzione alla comodità della seduta, all'appoggio
lombare e alla posizione delle braccia rispetto al tavolino di appoggio;
-evitare lavori prolungati nel caso l'altezza della seduta sia troppo bassa o alta rispetto al piano di
appoggio del notebook;
-osservare le disposizioni impartite dal personale viaggiante (autisti, controllori, personale di volo,
ecc.);
-nelle imbarcazioni il notebook è utilizzabile solo nei casi in cui sia possibile predisporre una idonea
postazione di lavoro al chiuso e in assenza di rollio/beccheggio della nave;
-se fosse necessario ricaricare, e se esistono prese elettriche per la ricarica dei dispositivi mobili a
disposizione dei clienti, verificare che la presa non sia danneggiata e che sia normalmente ancorata al
suo supporto parete;
-non utilizzare il notebook su autobus/tram, metropolitane, taxi e in macchina anche se si è
passeggeri.
Indicazioni per il lavoro con tablet e smartphone
I tablet sono idonei prevalentemente alla gestione della posta elettronica e della documentazione,
mentre gli smartphone sono idonei essenzialmente alla gestione della posta elettronica e alla lettura di
brevi documenti.
In caso di impiego di tablet e smartphone si raccomanda di:
-effettuare frequenti pause, limitando il tempo di digitazione continuata;
-evitare di utilizzare questi dispositivi per scrivere lunghi testi;
-evitare di utilizzare tali attrezzature mentre si cammina, salvo che per rispondere a chiamate vocali
prediligendo l'utilizzo dell'auricolare;
-per prevenire l'affaticamento visivo, evitare attività prolungate di lettura sullo smartphone;
-effettuare periodicamente esercizi di allungamento dei muscoli della mano e del pollice (stretching).
Indicazioni per l'utilizzo sicuro dello smartphone come telefono cellulare
-È bene utilizzare l'auricolare durante le chiamate, evitando di tenere il volume su livelli elevati;
-spegnere il dispositivo nelle aree in cui è vietato l'uso di telefoni cellularijsmartphone o quando può
causare interferenze o situazioni di pericolo (in aereo, strutture sanitarie, luoghi a rischio di
incendio/esplosione, ecc.);
-al fine di evitare potenziali interferenze con apparecchiature mediche impiantate seguire le
indicazioni del medico competente e le specifiche indicazioni del produttore/importatore
dell'apparecchiatura.
I dispositivi potrebbero interferire con gli apparecchi acustici. A tal fine:
-non tenere i dispositivi nel taschino;
-in caso di utilizzo posizionarli sull'orecchio opposto rispetto a quello su cui è installato l'apparecchio
acustico;
-evitare di usare il dispositivo in caso di sospetta interferenza;
-un portatore di apparecchi acustici che usasse l'auricolare collegato al telefono/smartphone potrebbe
avere difficoltà nell'udire i suoni dell'ambiente circostante. Non usare l'auricolare se questo può
mettere a rischio la propria e l'altrui sicurezza.
Nel caso in cui ci si trovi a/l'interno di un veicolo:
-non tenere mai in mano il telefono cellulare/smartphone durante la guida: le mani devono essere
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sempre tenute libere per poter condurre il veicolo;
-durante la guida usare il telefono cellulare/smartphone esclusivamente con l'auricolare o in modalità
viva voce;
-inviare e leggere i messaggi solo durante le fermate in area di sosta o di servizio o se si viaggia in
qualità di passeggeri;
-non tenere o trasportare liquidi infiammabili o materiali esplosivi in prossimità del dispositivo, dei
suoi componenti o dei suoi accessori;
-non utilizzare il telefono cellulare/smartphone nelle aree di distribuzione di carburante;
-non collocare il dispositivo nell'area di espansione dell'airbag.
*** *** ***
CAPITOL04
INDICAZIONI RELATIVE A REQUISITI E CORRETTO UTILIZZO DI IMPIANTI ELETTRICI
Indicazioni relative ai requisiti e al corretto utilizzo di impianti elettrici, apparecchi/dispositivi
elettrici utilizzatori, dispositivi di connessione elettrica temporanea.
Impianto elettrico
A. Requisiti:
1) i componenti dell'impianto elettrico utilizzato (prese, interruttori, ecc.) devono apparire privi di
parti danneggiate;
2) le sue parti conduttrici in tensione non devono essere accessibili (ad es. a causa di scatole di
derivazione prive di coperchio di chiusura o con coperchio danneggiato, di scatole per prese o
interruttori prive di alcuni componenti, di canaline portacavi a vista prive di coperchi di chiusura o con
coperchi danneggiati);
3) le parti dell'impianto devono risultare asciutte, pulite e non devono prodursi scintille, odori di
bruciato e/o fumo;
4) nel caso di utilizzo della rete elettrica in locali privati, è necessario conoscere l'ubicazione del
quadro elettrico e la funzione degli interruttori in esso contenuti per poter disconnettere la rete
elettrica in caso di emergenza;
B. Indicazioni di corretto utilizzo:
- è buona norma che le zone antistanti i quadri elettrici, le prese e gli interruttori siano tenute sgombre
e accessibili;
-evitare di accumulare o accostare materiali infiammabili ( carta, stoffe, materiali sintetici di facile
innesco, buste di plastica, ecc.) a ridosso dei componenti dell'impianto, e in particolare delle prese
elettriche a parete, per evitare il rischio di incendio;
- è importante posizionare le lampade, specialmente quelle da tavolo, in modo tale che non vi sia
contatto con materiali infiammabili.
Dispositivi di connessione elettrica temporanea
(prolunghe, adattatori, prese a ricettività multipla, awolgicavo, ecc.).
A. Requisiti:
-i dispositivi di connessione elettrica temporanea devono essere dotati di informazioni (targhetta)
indicanti almeno la tensione nominale (ad es. 220-240 Volt), la corrente nominale (ad es. 10 Ampere) e
la potenza massima ammissibile (ad es. 1500 Watt);
- i dispositivi di connessione elettrica temporanea che si intende utilizzare devono essere integri (la
guaina del cavo, le prese e le spine non devono essere danneggiate), non avere parti conduttrici
scoperte (a spina inserita), non devono emettere scintille, fumo e/o odore di bruciato durante il
funzionamento.
B. Indicazioni di corretto utilizzo:
-l'utilizzo di dispositivi di connessione elettrica temporanea deve essere ridotto al minimo
indispensabile e preferibilmente solo quando non siano disponibili punti di alimentazione più vicini e
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idonei;
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-le prese e le spine degli apparecchi elettrici, dei dispositivi di connessione elettrica temporanea e
dell'impianto elettrico devono essere compatibili tra loro (spine a poli allineati in prese a poli allineati,
spine schuko in prese schuko) e, nel funzionamento, le spine devono essere inserite completamente
nelle prese, in modo da evitare il danneggiamento delle prese e garantire un contatto certo;
-evitare di piegare, schiacciare, tirare prolunghe, spine, ecc.;
-disporre i cavi di alimentazione e/o le eventuali prolunghe con attenzione, in modo da minimizzare il
pericolo di inciampo;
-verificare sempre che la potenza ammissibile dei dispositivi di connessione elettrica temporanea (ad
es. presa multipla con 1500 Watt) sia maggiore della somma delle potenze assorbite dagli apparecchi
elettrici collegati (ad es. PC 300 Watt+ stampante 1000 Watt);
-fare attenzione a che i dispositivi di connessione elettrica temporanea non risultino particolarmente
caldi durante il loro funzionamento;
-srotolare i cavi il più possibile o comunque disporli in modo tale da esporre la maggiore superficie
libera per smaltire il calore prodotto durante il loro impiego.
CAPITOLOS
INFORMATIVA RELATIVA AL RISCHIO INCENDI PER IL LAVORO "AGILE"
Indicazioni generali:
-identificare il luogo di lavoro (indirizzo esatto) e avere a disposizione i principali numeri telefonici
dei soccorsi nazionali e locali (VVF, Polizia, ospedali, ecc.);
-prestare attenzione ad apparecchi di cottura e riscaldamento dotati di resistenza elettrica a vista o a
fiamma libera (alimentati a combustibili solidi, liquidi o gassosi) in quanto possibili focolai di incendio
e di rischio ustione. Inoltre, tenere presente che questi ultimi necessitano di adeguati ricambi d'aria
per l'eliminazione dei gas combusti;
-rispettare il divieto di fumo laddove presente;
-non gettare mozziconi accesi nelle aree a verde all'esterno, nei vasi con piante e nei contenitori
destinati ai rifiuti;
-non ostruire le vie di esodo e non bloccare la chiusura delle eventuali porte tagliafuoco.
Comportamento per principio di incendio:
-mantenere la calma;
-disattivare le utenze presenti (PC, termoconvettori, apparecchiature elettriche) staccandone anche le
spine;
-avvertire i presenti all'interno dell'edificio o nelle zone circostanti outdoor, chiedere aiuto e, nel caso
si valuti l'impossibilità di agire, chiamare i soccorsi telefonicamente (WF, Polizia, ecc.), fornendo loro
cognome, luogo dell'evento, situazione, affollamento, ecc.;
-se l'evento lo permette, in attesa o meno dell'arrivo di aiuto o dei soccorsi, provare a spegnere
l'incendio attraverso i mezzi di estinzione presenti (acqua\ coperte2, estintori3, ecc.);-non utilizzare
1 È idonea allo spegnimento di incendi di manufatti in legno o in stoffa ma non per incendi che originano dall'impianto o da attrezzature elettriche.
2 In caso di principi di incendio dell'impianto elettrico o di altro tipo (purché si tratti di piccoli focolai) si possono utilizzare le coperte ignifughe o, in loro
assenza, coperte di lana o di cotone spesso (evitare assolutan1ente materiali sintetici o di piume come i pile e i piumini) per soffocare il focolaio (si
impedisce l'arrivo di ossigeno alla fiamma). Se particolarmente piccolo il focolaio può essere soffocato anche con un recipiente di metallo (ad es. un
coperchio o una pentola di acciaio rovesciala).
j ESTCNTORI A POLVERE (ABC)
Sono idonei per spegnere i fuochi generati da sostanze solide che fom1ano brace (fuochi di classe A), da sostanze liquide (fuochi di classe B) e da sostanze
gassose (fuochi di classe C).Gli estintori a polvere sono utilizzabili per lo spegnimento dei principi d'incendio di ogni sostanza anche in presenza d'impianti
elettrici in tensione.
ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA (CO2)
Sono idonei allo spegnimento di sostanze liquide (fuochi di classe B) e fuochi di sostanze gassose (fuochi di classe C); possono essere usati anche in
presenza di impianti elettrici in tensione. Occorre prestare molta attenzione ali 'eccessivo raffreddamento che genera il gas: ustione da freddo alle persone
e possibili rotture su elementi caldi (ad es.: motori o parti metalliche calde potrebbero rompersi per eccessivo raffreddamento superficiale). Non sono
indicati per spegnere fuochi di classe A (sostanze solide che formano brace). A causa dell'elevata pressione interna l'estintore a CO2 risulta molto più
pesante degli altri estintori a pari quantità di estinguente.
ISTRUZIONI PER L'UTILIZZO DELL'ESTlNTORE
-sganciare l'estintore dall'eventuale supporto e porlo a terra;
-rompere il sigillo ed estrarre la spinetta di sicurezza;
-impugnare il tubo erogatore o manichetta;
-con l'altra mano, impugnala la maniglia dell'estintore, premere la valvola di apertura;
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acqua per estinguere l'incendio su apparecchiature o parti di impianto elettrico o quantomeno prima
di avere disattivato la tensione dal quadro elettrico;
-se non si riesce ad estinguere l'incendio, abbandonare il luogo dell'evento (chiudendole porte dietro
di sé ma non a chiave) e aspettare all'esterno l'arrivo dei soccorsi per fornire indicazioni;
-se non è possibile abbandonare l'edificio, chiudersi all'interno di un'altra stanza tamponando la porta
con panni umidi, se disponibili, per ostacolare la diffusione dei fumi all'interno, aprire la finestra e
segnalare la propria presenza.
Nel caso si svolga lavoro agile in luogo pubblico o come ospiti in altro luogo di lavoro privato è
importante:
- accertarsi dell'esistenza di divieti e limitazioni di esercizio imposti dalle strutture e rispettarli;
-prendere visione, soprattutto nel piano dove si è collocati, delle piantine particolareggiate a parete,
della dislocazione dei mezzi antincendio, dei pulsanti di allarme, delle vie di esodo;
-visualizzare i numeri di emergenza interni che sono in genere riportati sulle piantine a parete
(addetti lotta antincendio/emergenze/coordinatore per' 1:émergenza, ecc.);
-leggere attentamente le indicazioni scri,tt~ e:quelle grafiche riportate in planimetria;
-rispettare il divieto di fumo; •
-evitare di creare ingombri alla circolazione lungo le vie di esodo;
-segnalare al responsabile del luogo o ai lavoratori designati quali addetti ogni evento pericoloso, per
persone e cose, rilevato nell'ambiente occupato.
*** *** ***
Di seguito si riporta una tabella riepilogativa al fine di indicare in quali dei diversi scenari lavorativi
dovranno trovare applicazione le informazioni contenute nei cinque capitoli di cui sopra.
Attrezzatura Capitoli da
Scenario lavorativo utilizzabile applicare
1 2 3 4
Smartphone
1. Lavoro agile in locali privati al chiuso Auricolare X X X Tablet
Notebook
Smartphone
2. Lavoro agile in locali pubblici al chiuso Auricolare X X Tablet
Notebook
3. Lavoro agile nei trasferimenti, su mezzi privati come Smartphone X passeaaero o su autobus/tram, metropolitane e taxi Auricolare
4. Lavoro agile nei trasferimenti su mezzi sui quali sia Smartphone
assicurato il posto a sedere e con tavolino di appoggio Auricolare X X quali aerei, treni, autolinee extraurbane, imbarcazioni Tablet
(traghetti e similari) Notebook
Smartphone
5. Lavoro agile nei luoghi all'aperto Auricolare X X Tablet
Notebook
Con la sottoscrizione del presente documento, il lavoratore attesta di aver preso conoscenza in modo
puntuale del contenuto del medesimo e il Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza di averne
condiviso pienamente il contenuto.
-dirigere il getto alla base delle fiamme premendo la leva prima ad intennittenza e poi con maggiore progressione;
-iniziare lo spegnimento delle fiamme più vicine a sé e solo dopo verso il focolaio principale.
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5
X
X
X
r
Data--/--/----
Firma del Datore di Lavoro
Firma del Lavoratore
Firma del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza -RLS
Roma, 14 Gennaio 2024
Pag. 129 a 129