CassazionedecretoSezione 4Decisione del 11 maggio 2021
Cassazione n. 47020/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/07/2021 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre in Cassazione avverso la sentenza in epigrafe, pronunciata dalla Corte di Appello di Bari che ha confermato la pronuncia di condanna alla pena di giustizia del Tribunale di Trani del 13.1.2020 per i reati di cui agli art. 189 comma 7 CDS e 590 cod.pen., commessi in Andria il 13.10.2013. Lamenta la mancata dichiarazione di estinzione per intervenuta prescrizione dei reati prima del decreto di citazione in appello emesso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 2. Il Procuratore generale in sede con requisitoria scritta ha chiesto dichiararsi l'annullamento per intervenuta estinzione del reato a seguito di prescrizione 2.Va rilevato che nel caso in cui il ricorso per cassazione è stata dedotta l'estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza d'appello, ma non eccepita dalla parte interessata nel grado di merito né rilevata da quel giudice il ricorso non può ritenersi inammissibile e la causa di non punibilità erroneamente non dichiarata dal giudice di merito deve essere rilevata e dichiarata, in accoglimento del proposto motivo, in sede di legittimità Il ricorso per cassazione è certamente in astratto ammissibile, perché volto a fare valere tra l'altro l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale ex art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. 2.1. Nel caso di specie però il motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto sussistendo cause di sospensione a seguito del rinvio disposto, per dichiarata astensione dalle udienze da parte del difensore, dal 24.03.2017 al 20.10.2017 ( pari a mesi 6 e giorni 26), il termine di prescrizione è maturato il 9.11.2021, in data successiva alla pronuncia della sentenza appello impugnata. 3.Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammen