CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 07924/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente 2 4 ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.8978/2018 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via dei Portoghesi 12 presso gli uffici dell'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende - ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA], C.F. [OSCURATO:PERSONA] 72B46D205G, elettivamente domiciliata in Torino, via Montevecchio 5, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende -controricorrente- nel procedimento n. 8978/2018 avverso la sentenza n. 1526/2017 emessa dalla CTR del Piemonte e depositata il 30/10/2017; udita la relazione della causa svolta all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] La contribuente ha opposto l'avviso di accertamento relativo al classamento di una unità immobiliare sita in Torino di sua proprietà, contestando l'attribuzione della categoria Al, invece di quella A2 da lei proposta attraverso procedura DOCFA. Il ricorso è stato accolto in primo grado. L'Agenzia delle entrate ha proposto appello che la CTR del Piemonte ha ritenuto inammissibile, perché notificato in luogo dove il procuratore del contribuente non aveva più lo studio, essendosi trasferito, e ritenendo soddisfatto il requisito di cui all'art 17 comma 1 del DPR 546/1992 per avvenuta comunicazione risalente al primo grado di giudizio. Avverso la predetta sentenza l'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a un motivo. La contribuente si è costituita con controricorso ed ha depositato memoria. La causa è stata trattata all'udienza camerale non partecipata del 19 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt.138 e segg. c.p.c., 156, 170 e 330 c.p.c. nonché degli artt. 17 e 23 del decreto legislativo 546/1992 L'Agenzia deduce che l'ufficio ha notificato l'appello al contribuente presso lo studio del difensore di primo grado all'indirizzo risultante dal ricorso introduttivo, Torino via Grassi 4. La notifica si è regolarmente perfezionata (come da cartolina riprodotta mediante scansione alla pag. 5 del ricorso) e la contribuente si è costituita tempestivamente in giudizio di appello, e pertanto l'eventuale vizio dovuto al mutamento dell'indirizzo da parte del difensore deve ritenersi sanato raggiungimento dello scopo. 2.- Il motivo è fondato. La notifica dell'atto d'appello è stata seguita presso il precedente studio del difensore, e nonostante il comunicato trasferimento è stata comunque ricevuta (la cartolina porta la firma di tale Leone) ed è stata evidentemente inoltrata alla contribuente che si è costituita nei termini, peraltro difendendosi anche nel merito; pertanto non può dirsi che si tratta di una notifica inesistente perché priva di collegamento con il destinatario, e lo scopo dell'atto è stato raggiunto, così come richiede l'art 156 c.c. La nozione di inesistenza della notificazione è stata ricostruita dalla giurisprudenza di questa Corte in termini assolutamente rigorosi, cioè confinata ad ipotesi talmente radicali che il legislatore ha ritenuto di non prendere nemmeno in considerazione la categoria. Essa è quindi limitata alle ipotesi di totale mancanza materiale dell'atto, e a quelle in cui venga posta in essere un'attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere l'atto riconoscibile quell'atto. Ln particolare, si è affermato che il luogo in cui la notificazione viene eseguita non attiene agli elementi costitutivi essenziali dell'atto. Ne consegue che i vizi relativi all'individuazione di detto luogo, anche qualora esso si riveli privo di alcun collegamento col destinatario, ricadono sempre nell'ambito della nullità dell'atto, come tale sanabile, con efficacia ex tunc, o per raggiungimento dello scopo, a seguito della costituzione della parte intimata. (Cass. sez. un. 14916/2016) In questi termini anche la giurisprudenza successiva ha ritenuto che la notificazione di un atto processuale effettuata a soggetto e in luogo non corretti non è inesistente, in quanto potenzialmente idonea ad assolvere alla funzione conoscitiva che le è propria, potendo al più ritenersi nulla (Cass. n. 6743/2019) e che la notifica alla parte personalmente e al procuratore costituito in appello, ma non nel domicilio eletto nel corso del giudizio, è idonea ad instaurare validamente il contraddittorio, sanando i vizi della notifica, se determina la costituzione in giudizio del destinatario della notifica (Cass.19924/2017) Ha pertanto errato il giudice d'appello a ritenere il gravame inammissibile. Ne consegue l'accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Commissione regionale tributaria del Piemonte in diversa composizione per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità. P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione regionale tributaria del Piemonte in diversa composizione per un nuovo