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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 agosto 1953

Cassazione n. 15875/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1953 avverso la sentenza del 05/04/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. //I [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata sentenza, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Crotone e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Catanzaro ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2.

Avverso la sentenza, Procurato generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, che deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen.

Argomenta il ricorrente che la mdtivazione è manifestamente illogica laddove ha ritenuto l'offesa di particolare tenuità, a fronte della somma di 9.418,58 euro complessivamente percepita dall'imputato quale reddito di cittadinanza per diciannove mensilità; sotto altro profilo, la Corte di merito non ha considerato lo sbarramento posto dal comma 4 dell'art. 131-bis cod. pen., vale a dire l'abitualità della condotta, considerando i precedenti penali per reati dalla stessa indole, come risultanti dal certificato del casellario giudiziale, che viene allegato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Come prevede il chiaro dettato letterale, la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. è configurabile in presenza di una duplice condizione, essendo congiuntamente richieste la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

2.1. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., cui segue, in caso di vaglio positivo - e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa -, la verifica della non abitualità del comportamento, che il legislatore esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

2.2. In relazione alla non abitualità del comportamento, è opportuno richiamare l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della commissione di "più reati della stessa indole", che, integrando un comportamento abituale, osta all'applicazione della causa di non punibilità in esame.

In particolare, le Sezioni Unite (sent. n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj) hanno chiarito, in primo luogo, che "il tenore letterale lascia intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis"; ciò significa che "il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto".

Quanto alla definizione di "reati della stessa indole", le Sezioni Unite hanno richiamato la definizione racchiusa nell'art. 101 cod. pen., che "individua due categorie: una formale, riferita alla violazione della stessa disposizione di legge, ed una per così dire sostanziale, connessa ai caratteri fondamentali comuni dovuti alla natura dei fatti che li costituiscono o ai motivi determinanti".

In particolare, "la categoria sostanziale individua diversi parametri, di cui va rimarcata la alternatività; e che, per espressa enunciazione della definizione legale, afferiscono ai casi concreti.

Il primo parametro, d'impronta oggettiva, attiene alla natura dei fatti.

L'altro, soggettivo, coglie i motivi determinanti, le finalità delle condotte".

In relazione al parametro oggettivo, nella sua vaghezza legata all'evocazione della natura dei fatti, chiama in causa diversi fattori, quali "la natura dei beni giuridici protetti dalle diverse incriminazioni", nonché "le connotazioni delle diverse condotte concrete, che pure possono ben esprimere le sostanziali connessioni tra gli illeciti rilevanti ai fini del giudizio affidato al giudice".

In altri termini, per "reati della stessa indole" devono intendersi "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati (Sez. 3, n. 20351 del 02/04/2024, L., Rv. 286324; Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, dep. 13/09/2019, Assisi, Rv. 278166).

3. Ciò premesso, entrambe le censure dedotte dal ricorrente colgono nel segno.

In primo luogo, la motivazione appare manifestamente illogica laddove, in maniera apodittica, ritiene che la somma erogata non sia rilevante, a fronte della percezione, da parte dell'imputato, di diciannove mensilità consecutive del reddito di cittadinanza, pari a complessivi 9.418,58 euro, ciò che ha cagionato all'erario un corrispondente danno all'Erario, danno che, in termini assoluti, non può certamente qualificarsi come esiguo.

In secondo luogo, la Corte di merito non ha valutato i plurimi precedenti penali di cui è gravato l'imputato, alcuni dei quali certamente della stessa indole del reato oggetto del presente giudizio, il quale si realizza mediante un mendacio (o una falsità) per accedere al reddito di cittadinanza ovvero per continuare a beneficiare di tale sussidio, e certamente ha anche una connotazione di natura patrimoniale, essendo diretto a tutelare, sia pure indirettamente, l'Erario.

Orbene, come emerge dal certificato del casellario giudiziale, allegato al ricorso, l'imputato, tra l'altro, ha riportato quattro condanne definitive per delitti contro il patrimonio - tre per rapina e una per furto -, i quali, in applicazione dei principi dinanzi evocati, ben possono essere ritenuti della stessa indole rispetto al delitto qui al vaglio, essendo accomunati dai motivi di natura patrimoniale, che hanno indotto l'imputato a delinquere.

4. Per i motivi indicati, la sentenza deve perciò essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giud

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Catanzaro nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 30/08/1953 avverso la sentenza del 05/04/2024 della Corte di appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. //I [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata sentenza, in riforma della decisione emessa dal Tribunale di Crotone e appellata dall'imputato, la Corte di appello di Catanzaro ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui all'art. 7 d.l. n. 4 del 2019 per particolare tenuità del fatto, ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. 2. Avverso la sentenza, Procurato generale presso la Corte di appello di Catanzaro ha proposto ricorso per cassazione, che deduce violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. in relazione all'art. 131-bis cod. pen. Argomenta il ricorrente che la mdtivazione è manifestamente illogica laddove ha ritenuto l'offesa di particolare tenuità, a fronte della somma di 9.418,58 euro complessivamente percepita dall'imputato quale reddito di cittadinanza per diciannove mensilità; sotto altro profilo, la Corte di merito non ha considerato lo sbarramento posto dal comma 4 dell'art. 131-bis cod. pen., vale a dire l'abitualità della condotta, considerando i precedenti penali per reati dalla stessa indole, come risultanti dal certificato del casellario giudiziale, che viene allegato al ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Come prevede il chiaro dettato letterale, la speciale causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis cod. pen. è configurabile in presenza di una duplice condizione, essendo congiuntamente richieste la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. 2.1. Il primo dei due requisiti richiede, a sua volta, la specifica valutazione della modalità della condotta e dell'esiguità del danno o del pericolo, da valutarsi sulla base dei criteri indicati dall'art. 133 cod. pen., cui segue, in caso di vaglio positivo - e dunque nella sola ipotesi in cui si sia ritenuta la speciale tenuità dell'offesa -, la verifica della non abitualità del comportamento, che il legislatore esclude nel caso in cui l'autore del reato sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate. 2.2. In relazione alla non abitualità del comportamento, è opportuno richiamare l'interpretazione fornita dalle Sezioni Unite di questa Corte a proposito della commissione di "più reati della stessa indole", che, integrando un comportamento abituale, osta all'applicazione della causa di non punibilità in esame. In particolare, le Sezioni Unite (sent. n. 13681 del 25 febbraio 2016, Tushaj) hanno chiarito, in primo luogo, che "il tenore letterale lascia intendere che l'abitualità si concretizza in presenza di una pluralità di illeciti della stessa indole (dunque almeno due) diversi da quello oggetto del procedimento nel quale si pone la questione dell'applicabilità dell'art. 131-bis"; ciò significa che "il terzo illecito della medesima indole dà legalmente luogo alla serialità che osta all'applicazione dell'istituto". Quanto alla definizione di "reati della stessa indole", le Sezioni Unite hanno richiamato la definizione racchiusa nell'art. 101 cod. pen., che "individua due categorie: una formale, riferita alla violazione della stessa disposizione di legge, ed una per così dire sostanziale, connessa ai caratteri fondamentali comuni dovuti alla natura dei fatti che li costituiscono o ai motivi determinanti". In particolare, "la categoria sostanziale individua diversi parametri, di cui va rimarcata la alternatività; e che, per espressa enunciazione della definizione legale, afferiscono ai casi concreti. Il primo parametro, d'impronta oggettiva, attiene alla natura dei fatti. L'altro, soggettivo, coglie i motivi determinanti, le finalità delle condotte". In relazione al parametro oggettivo, nella sua vaghezza legata all'evocazione della natura dei fatti, chiama in causa diversi fattori, quali "la natura dei beni giuridici protetti dalle diverse incriminazioni", nonché "le connotazioni delle diverse condotte concrete, che pure possono ben esprimere le sostanziali connessioni tra gli illeciti rilevanti ai fini del giudizio affidato al giudice". In altri termini, per "reati della stessa indole" devono intendersi "reati della stessa indole" ex art. 101 cod. pen. non solo quelli che violano una medesima disposizione di legge, ma anche quelli che, pur se previsti da testi normativi diversi, presentano, in concreto, caratteri fondamentali comuni, in ragione della natura dei fatti che li costituiscono o dei motivi che li hanno determinati (Sez. 3, n. 20351 del 02/04/2024, L., Rv. 286324; Sez. 3, n. 38009 del 10/05/2019, dep. 13/09/2019, Assisi, Rv. 278166). 3. Ciò premesso, entrambe le censure dedotte dal ricorrente colgono nel segno. In primo luogo, la motivazione appare manifestamente illogica laddove, in maniera apodittica, ritiene che la somma erogata non sia rilevante, a fronte della percezione, da parte dell'imputato, di diciannove mensilità consecutive del reddito di cittadinanza, pari a complessivi 9.418,58 euro, ciò che ha cagionato all'erario un corrispondente danno all'Erario, danno che, in termini assoluti, non può certamente qualificarsi come esiguo. In secondo luogo, la Corte di merito non ha valutato i plurimi precedenti penali di cui è gravato l'imputato, alcuni dei quali certamente della stessa indole del reato oggetto del presente giudizio, il quale si realizza mediante un mendacio (o una falsità) per accedere al reddito di cittadinanza ovvero per continuare a beneficiare di tale sussidio, e certamente ha anche una connotazione di natura patrimoniale, essendo diretto a tutelare, sia pure indirettamente, l'Erario. Orbene, come emerge dal certificato del casellario giudiziale, allegato al ricorso, l'imputato, tra l'altro, ha riportato quattro condanne definitive per delitti contro il patrimonio - tre per rapina e una per furto -, i quali, in applicazione dei principi dinanzi evocati, ben possono essere ritenuti della stessa indole rispetto al delitto qui al vaglio, essendo accomunati dai motivi di natura patrimoniale, che hanno indotto l'imputato a delinquere. 4. Per i motivi indicati, la sentenza deve perciò essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giud
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