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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35527/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 19 dicembre 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di anni due e mesi due di reclusione ed euro cinquecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. (capo A), 624 e 625 cod. pen. (capo B) e 4

I. n. 110 del 1975 (capo C).

2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione.

2.1. Violazione degli artt. 23 d.l. n. 149 del 2020, 178 e 179 cod. proc. pen. per omessa valutazione delle conclusioni scritte depositate dalla difesa dell'imputato.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per l'ingiustificato diniego della circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen..

3. Il ricorso è inammissibile.

In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di disciplina emer- genziale da Covid-19, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla di- fesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifi- cazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv. 284004).

L'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC, in applicazione della disciplina emergenziale da Covid-19, pertanto, può integrare un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma sempre che con esse siano state articolate specifiche deduzioni che contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato che rivestano carattere di decisività.

Orbene, va evidenziato che, nella fattispecie in esame, il ricorrente non indica concreti pregiudizi che avrebbe subìto per effetto dell'omessa valutazione delle sue conclusioni scritte, per cui la doglianza in questione appare del tutto generica. i

4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va ricordato il costante orienta-mento di questa Corte; secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto a sta- bilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'e- conomia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461).

La Corte di assise di appello, con motivazione che si reputa esaustiva ed esente da vizi logici, ha ritenuto non concedibile l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., evidenziando che il Beninato aveva messo a disposizione l'autovettura di proprietà della sorella, per spostarsi alla ricerca degli obiettivi da depredare quella notte e per guadagnarsi eventualmente la fuga.

Ne consegue che l'apporto fornito è di rilevanza tale da non poter essere quali- ficato come marginale.

La difesa si limita a prospettare l'opposta tesi della minima incidenza del contri- buto del Beninato, senza però confrontarsi con l'articolata argomentazione offerta dalla Corte distrettuale al riguardo.

5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Messina ha confermato la sentenza del Tribunale di Messina del 19 dicembre 2019, emessa a seguito di giudizio abbreviato, con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato alla pena complessiva di anni due e mesi due di reclusione ed euro cinquecento di multa in relazione ai reati di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. (capo A), 624 e 625 cod. pen. (capo B) e 4 I. n. 110 del 1975 (capo C). 2. [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello, proponendo due motivi di impugnazione. 2.1. Violazione degli artt. 23 d.l. n. 149 del 2020, 178 e 179 cod. proc. pen. per omessa valutazione delle conclusioni scritte depositate dalla difesa dell'imputato. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per l'ingiustificato diniego della circostanza attenuante ex art. 114 cod. pen.. 3. Il ricorso è inammissibile. In ordine al primo motivo di ricorso, va premesso che, in tema di disciplina emer- genziale da Covid-19, l'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla di- fesa a mezzo PEC ex art. 23-bis d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito con modifi- cazioni dalla legge 18 dicembre 2020 n. 176, integra un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio per lesione del diritto di intervento dell'imputato, ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che esse abbiano un autonomo contenuto argomentativo volto a sostenere le ragioni del gravame, perché solo in tal caso costituiscono effettivo esercizio del diritto di difesa (Sez. 6, n. 44424 del 30/09/2022, Manca, Rv. 284004). L'omessa valutazione delle conclusioni scritte inviate dalla difesa a mezzo PEC, in applicazione della disciplina emergenziale da Covid-19, pertanto, può integrare un'ipotesi di nullità generale a regime intermedio ai sensi dell'art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ma sempre che con esse siano state articolate specifiche deduzioni che contengano autonome e inedite censure del provvedimento impugnato che rivestano carattere di decisività. Orbene, va evidenziato che, nella fattispecie in esame, il ricorrente non indica concreti pregiudizi che avrebbe subìto per effetto dell'omessa valutazione delle sue conclusioni scritte, per cui la doglianza in questione appare del tutto generica. i 4. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, va ricordato il costante orienta-mento di questa Corte; secondo cui, ai fini del riconoscimento dell'attenuante della partecipazione di minima importanza al reato, la valutazione, anche implicita, delle condotte concorsuali non si traduce in una vera e propria comparazione fra di esse finalizzata a stabilire quale tra i correi abbia in misura maggiore o minore contribuito alla realizzazione dell'impresa criminosa, risolvendosi bensì in un esame volto a sta- bilire se il contributo dato dal compartecipe si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di efficacia causale così lieve rispetto all'evento, da risultare trascurabile nell'e- conomia generale dell'iter criminoso (Sez. 4, n. 35950 del 25/11/2020, Indelicato, Rv. 280081; Sez. 3, n. 9844 del 17/11/2015, dep. 2016, Barbato, Rv. 266461). La Corte di assise di appello, con motivazione che si reputa esaustiva ed esente da vizi logici, ha ritenuto non concedibile l'attenuante di cui all'art. 114 cod. pen., evidenziando che il Beninato aveva messo a disposizione l'autovettura di proprietà della sorella, per spostarsi alla ricerca degli obiettivi da depredare quella notte e per guadagnarsi eventualmente la fuga. Ne consegue che l'apporto fornito è di rilevanza tale da non poter essere quali- ficato come marginale. La difesa si limita a prospettare l'opposta tesi della minima incidenza del contri- buto del Beninato, senza però confrontarsi con l'articolata argomentazione offerta dalla Corte distrettuale al riguardo. 5. Per le ragioni che precedono, il ricorso va dichiarato inammissibile con conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e - non sussi- stendo ragioni di esonero - al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle am- mende. Co
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