CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 18173/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Corte di Cassazione.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];Sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso per il rigetto del ricorso e sentito l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] che hainsistito per l’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Sesta sezione penale della Cassazione, decidendo sul ricorso propostoda [OSCURATO:PERSONA], annullava la sentenza della Corte di appello di Napoli -che aveva confermato la responsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per i reati allo stessoascritti - unicamente riguardo alla definizione del trattamento sanzionatorio,dichiarando infondate le doglianze proposte in ordine alla responsabilità edirrevocabile il relativo accertamento.La Cassazione nel decidere il ricorso affermava il seguente principio didiritto: «in materia di estradizione dall'estero, la violazione del principio dispecialità, che vieta di sottoporre la persona consegnata a procedimento penaleo a misura privativa della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna ediverso da quello per il quale la stessa è stata concessa, non può essere fattavalere dopo che le autorità dello Stato estero hanno prestato assensoall'estensione della consegna per i fatti ulteriori, in quanto, per effetto di taleassenso, è venuta meno l'attualità del vizio» (Sez. 6, n. 31756 del 09/07/2025,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 288632 - 01)2.Proponevano ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. pen. idifensori di [OSCURATO:PERSONA], muniti di procura speciale, che deducevano chela Cassazione avrebbe ritenuto infondati i motivi proposti in ordine allaresponsabilità del loro assistito sulla base di un “errore percettivo”.La Corte di legittimità non avrebbe inteso che la ragione della doglianzaallegata con il ricorso dichiarato infondato ovvero che al momento della richiestadi rinvio a giudizio il [OSCURATO:PERSONA] “non” era stato oggetto di una procedura diconsegna per il reato per il quale si procedeva, sicché non sarebbe sussistita lanecessaria condizione di procedibilità; sarebbero pertanto nulli la richiesta dirinvio a giudizio, l’udienza preliminare ed il decreto che dispone il giudizio;l’assenza giustificata del [OSCURATO:PERSONA] nel corso dell’udienza preliminare gli avrebbeinoltre impedito di esercitare le prerogative difensive “di fase” e, segnatamente,di avanzare la richiesta di essere giudicato con riti alternativi.In conclusione, si deduceva che l’estensione del MAE era stata effettuata il 2luglio 2013 mentre l'udienza preliminare era risalente al 30 novembre 2012 eche la originaria carenza della condizione di procedibilità non avrebbe potutoconsiderarsi sanata ex post con l’estensione del MAE intervenuta quando ilprocesso a carico del [OSCURATO:PERSONA] era già stato avviato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e, pertanto, non può essere accolto.1.1. [OSCURATO:PERSONA] condivide e ribadisce la consolidata giurisprudenza secondocui l’errore di fatto verificatosi nel giudizio di legittimità e oggetto del rimedioprevisto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. consiste in un errore percettivo causatoda una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nellalettura degli atti interni al giudizio che abbia influito sul processo formativo dellavolontà ed abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stataadottata senza di esso (Sez. 2, n. 2241 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. 2014, Pezzino, Rv.259821; Sez. 6 n. 46065 del 17/09/2014, [OSCURATO:PERSONA]. 260819).[OSCURATO:PERSONA] ribadisce, altresì, che qualora la causa dell'errore non siaidentificabile esclusivamente in una rappresentazione percettiva errata e ladecisione censurata abbia invece contenuto valutativo, non è configurabile unerrore di fatto, bensì di giudizio, come tale escluso dall'orizzonte del rimedioprevisto dall'art. 625-bis cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18651 del 26/03/2015,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 263686; Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011, Corsini, Rv. 250527).Segnatamente la Corte di legittimità ha chiarito che: 1) qualora la causadell'errore non sia identificabile esclusivamente in una fuorviatarappresentazione percettiva e la decisione abbia comunque contenuto valutativo,non è configurabile un errore di fatto, bensì di giudizio; 2) sono estraneiall'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di normegiuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle normestesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata, anche se dovuti adignoranza di indirizzi giurisprudenziali consolidati, nonché gli errori percettivi incui sia incorso il “giudice di merito”, dovendosi questi ultimi far valere - anche serisoltisi in travisamento del fatto - soltanto nelle forme e nei limiti delleimpugnazioni ordinarie; 3) l'operatività del ricorso straordinario non può esserelimitata alle decisioni relative all'accertamento dei fatti processuali, nonrisultando giustificata una simile restrizione dall'effettiva portata della norma inquanto l'errore percettivo può cadere su qualsiasi dato fattuale (Sez. U. n. 16103del 27/03/2002, Basile, Rv. 221280, ripresa da Sez. U, n. 18651 del26/03/2015, [OSCURATO:PERSONA]. 263686).Il perimetro della cognizione affidata alla Cassazione con il ricorsostraordinario esclude, dunque, dal suo ambito ogni attività di rivalutazione delpercorso logico argomentativo fatto proprio dalla Corte di legittimità, ed ogniprocesso valutativo, essendo limitato esclusivamente alla correzione di patologiedella decisione riconducibili, con immediatezza, alla erronea percezione da partedel Giudice di legittimità di un elemento “decisivo” per l’accertamento diresponsabilità.1.2. Nel caso in esame il ricorrente, nel proporre ricorso straordinario, haafferma che uno dei motivi di ricorso non era stato correttamente inteso dalCollegio di legittimità a causa di un errore percettivo.La doglianza è, come anticipato, infondata.Contrariamente a quanto dedotto, l’eccezione proposta con il ricorsoritenuto infondato è stata correttamente intesa dalla Cassazione, come risultaconfermato: dal riepilogo dei motivi di ricorso che si rinviene a pag. 2 dellasentenza impugnata, dove viene correttamente riportata la censura - alloraproposta - relativa al mancato rispetto della principio di specialità che avrebbegenerato la nullità degli atti iniziali del processo e la lesione delle prerogativedifensive dato che, nel corso dell'udienza preliminare, il ricorrente non avevaavuto la possibilità di accedere a riti alternativi; dall’espresso riferimento, nellaparte motiva della sentenza (v. pag. 5), a quanto “sottolineato dalla sentenzaimpugnata” (v. pag. 21) in ordine all’acquisizione del provvedimento con cui si èpoi estesa l’estradizione, così avendo piena contezza che il provvedimento del 2luglio 2013 era stato acquisito nello stesso giudizio di appello su produzione delProcuratore generale.Nella sentenza impugnata la Cassazione ha rilevato (a) che l’Autoritàgiudiziaria spagnola aveva accordato l'estensione del MAE per il presenteprocedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], (b) che tale estensione, perquanto intervenuta a processo avviato, faceva venire meno l’”attualità” del vizioche non poteva più essere riconosciuto (pagg. 5 e 6 della sentenza impugnata).Inquadrata la doglianza e avendo ben presente la sequela processuale degliritenuta infondata ed ha riaffermato il principio secondo cui in materia diestradizione dall'estero, la violazione del principio di specialità, che vieta disottoporre la persona consegnata a procedimento penale o a misura privativadella libertà personale per un fatto anteriore alla consegna e diverso da quelloper il quale la stessa è stata concessa, non può essere fatta valere dopo che leautorità dello Stato estero hanno prestato assenso all'estensione della consegnaper i fatti ulteriori, in quanto, per effetto di tale assenso, è venuta menol'attualità del vizio» (Sez. 6, n. 31756 del 09/07/2025, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 288632 –01).La Corte ha richiamato, a sostegno della sua valutazione, quanto già decisocon sentenza in sentenza del 7 novembre 2013 quando era stato affermato chein materia di mandato d'arresto europeo, la violazione del principio di specialità,che vieta di sottoporre la persona consegnata a procedimento penale o in misuraprivativa della libertà personale per un fatto anteriore alla consegna e diverso daquello per il quale la stessa è stata concessa, non può essere fatta valere dopoche le autorità dello Stato estero hanno prestato assenso all'astensione dellaconsegna per i fatti ulteriori, in quanto per effetto di questa vicenda è venutameno l'attualità del vizio (Sez. 1, n. 3791 del 07/11/2013, dep. 2014, Allegro,Rv. 259163 – 01).In conclusione, il [OSCURATO:PERSONA] ritiene che il giudizio della Cassazione non risultiviziato da alcun errore di percezione in ordine alla portata ed al significato delladoglianza avanzata con il ricorso; la Sesta sezione ha, invece, correttamentecompreso l’eccezione, alla quale ha “risposto” ribadendo la ineccepibilità dellenullità da carenza di procedibilità dopo l’intervento di una estensione del MAE.E tanto a prescindere dal rilievo che l’invocata nullità derivante dallapreclusione per l’imputato assente all’udienza preliminare di ricorrere al ritoabbreviato – profilo su cui la difesa pare fondare anche l’error percettivo su cuisarebbe caduta la Corte di legittimità – risulterebbe del tutto generica, nonessendosi allegato che il ricorrente, a conforto dell’eccezione svolta, abbiachiesto di essere rimesso nei termini per avvalersi di tale facoltà processuale.1.3. Non essendo rinvenibile alcun errore percettivo, deve ritenersi che ilricorso si risolva nella critica intempestiva alla valutazione “in diritto” che hacondotto a ritenere che le nullità eccepite non fossero deducibili in quanto, dopol'estensione del MAE, non erano più attuali, nulla rilevando che tale estensionesia stata disposta quando il processo a carico del [OSCURATO:PERSONA] era già statoavviato.2. Ai sensi dell’articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigettail ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata alpagamento delle spese del procedimento. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processualiCosì deciso, il giorno 6 maggio 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]