CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 luglio 2022
Cassazione n. 36435/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/10/2021 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Considerato in fatto e in diritto 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza 28 giugno 2017 del Tribunale di Pistoia di condanna in relazione a fattispecie di ricettazione previo riconoscimento della attenuante ad effetto speciale prevista nella medesima disposizione. 2. Propone ricorso per cassazione avverso tale provvedimento l'imputato [OSCURATO:PERSONA] Anisa. 3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo di ricorso, relativo alla possibilità di applicare la causa di non punibilità del fattivo di minima importanza al caso di specie, risulta inammissibile. La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod. pen., a seguito della sentenza della Corte cost. n. 156 del 2020, può essere riconosciuta nel giudizio di legittimità anche con riferimento all'ipotesi lieve del delitto di ricettazione ex art. 648 cpv. cod. pen., a condizione che i presupposti di applicabilità siano immediatamente rilevabili dagli atti e non siano necessari ulteriori accertamenti fattuali (Sez. 2 - , Sentenza n. 35033 del 12/11/2020 - dep. 09/12/2020 - Rv. 279971 - 01). Mancano nel caso di specie l'indicazione di qualsivoglia elemento presente nel fascicolo processuale da cui desumere occasionalità e limitata offensività della condotta. Inoltre, benché, al momento della proposizione dell'appello non fosse ancora stata pronunciatala sentenza della Corte costituzionale 2020, la trattazione dell'impugnazione risulta successiva e in tale contesto manca alcuna istanza in atti finalizzata al riconoscimento di tale circostanza e all'attivazione di un giudizio di valutazione del merito della vicenda in ordine a tale profilo. 3.2. Il secondo motivo dì ricorso è finalizzato a una mera rilettura degli elementi istruttori senza valutare la portata complessiva della motivazione del provvedimento impugnato. 4. Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma in data 8 luglio 2022 [OSCURATO:PERSONA] estensor