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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 25 febbraio 2020

Cassazione n. 38022/2021

Testo disponibile della fonte

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteLsaFttitele conclusioni del PG dA24'. 02-4 CU- et.e ,sn-P 4,igeblo (14 cir1/4-r [OSCURATO:PERSONA]

1. Con istanza presentata in data 16.10.2020 [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca dell'ordine di esecuzione emesso in data 25.2.2020 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri deducendo che l'ordine di esecuzione, con contestuale ordine di sospensione, emesso in data 16.9.2019, era stato notificato col rito degli irreperibili, ma invalidamente in quanto il decreto di irreperibilità non era stato preceduto dalle ricerche presso il luogo di nascita, in Romania.

Di conseguenza, non poteva essere considerato come decorso il termine per presentare richiesta di misura alternativa e illegittima quindi era stata la successiva emissione di ordine di esecuzione, che poi era stato eseguito in data 1° maggio 2020 al valico di frontiera di Trieste.

Con ordinanza depositata in data 4.12.2020 il Tribunale di Velletri, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta osservando che il decreto di irreperibilità, emesso in data 16.9.2019 in vista della notifica dell'ordine di esecuzione, era stato preceduto dalle prescritte ricerche, risultate vane, nell'ultimo domicilio conosciuto, tramite la banca date delle forze di polizia e presso l'amministrazione penitenziaria. •

2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza.

Con l'unico motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 159 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione in relazione al giudizio relativo alla validità del decreto di irreperibilità emesso in data 16.9.2019 e alla conseguente validità della successiva procedura.

Il Procuratore della Repubblica, infatti, aveva omesso di effettuare le prescritte, dall'art. 159 cod. proc. pen., ricerche nel luogo di nascita che era noto si trovasse in Romania.

La legge 20.2.1975 n. 127 aveva ratificato la convenzione con la Romania per l'assistenza giudiziaria, che disciplinava le notificazioni da effettuare in quello Stato.

L'art. 169 cod. proc. pen. dispone che nel caso di notificazioni a persona residente o dimorante all'estero si debbano compiere ricerche all'estero nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.

L'ordinanza impugnata non aveva motivato in relazione alla disciplina prevista nella convenzione citata.

3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e va perciò dichiarato inammissibile.

Innanzitutto, si deve rilevare che, trattandosi di questione giuridica, non viene in rilievo la motivazione, che il ricorrente assume carente, della decisione impugnata, bensì unicamente la legittimità della stessa.

La questione riguarda gli adempimenti cui l'organo dell'esecuzione è tenuto in vista della notifica dell'ordine di esecuzione nei confronti di condannato, nei confronti del quale non sia possibile procedere ai sensi degli artt. 161, 162 e 157 cod. proc. pen. e dunque si debba procedere ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen.

In particolare, viene in rilievo la questione se il pubblico ministero sia tenuto ad effettuare le ricerche presso il luogo di nascita del soggetto, ove tale luogo si trovi all'estero.

La giurisprudenza ha precisato che le ricerche richieste dalla menzionata norma processuale vanno compiute cumulativamente e non in via alternativa, ma ciascuna ricerca è dovuta solo se sia noto e accessibile il luogo dove è prescritta la ricerca (Sez. 3, n. 17458 de/ 19/04/2012, Domollaku, Rv. 252626; Sez. 2, n. 39329 del 31/05/2016, Ciobataru, Rv. 268304).

Nel caso in esame, non era noto il luogo di nascita del condannato, bensì che egli era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] estero, non era nemmeno possibile per l'autorità giudiziaria italiana effettuare le ricerche in quell'ambito territoriale.

La norma di cui all'art. 169 cod. proc. pen. disciplina il caso in cui la notifica debba essere compiuta nei confronti di soggetto di cui risulti la detenzione ovvero la residenza o dimora all'estero.

Se il soggetto notificando è detenuto all'estero ovvero si ha "notizia precisa" del luogo dove, all'estero, risiede o dimora va eseguita la procedura stabilita al comma 1, che prevede l'invio di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente informazioni sul procedimento e l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato.

Se invece non si hanno notizie precise del luogo di residenza o dimora, pur essendo noto che si trovi in uno Stato estero, vanno compiute ricerche nello Stato estero "nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali".

La procedura di cui all'art. 169 cod. proc. pen. presuppone, dunque, che si abbia notizia che il soggetto notificando ha residenza o dimora in uno Stato estero, situazione che non era riscontrabile nella presente procedura, dove l'unica informazione riguardava lo Stato nel quale il soggetto era nato.

L'ordinanza impugnata ha dunque dato esatta applicazione ai ricordati principi, secondo i quali, da una parte, la norma di cui all'art. 159 cod. proc. pen. impone le ricerche in determinati luoghi a condizioni che essi siano noti e accessibili dall'autorità giudiziaria italiana e, dall'altra, la complessa procedura di cui all'art. 169 cod. proc. pen. presuppone che sia noto che il soggetto notificando ha residenza o dimora in uno Stato estero.

Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000,

00. P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso il 9 giugno 2021.

Il Consigliere est

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VELLETRIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letteLsaFttitele conclusioni del PG dA24'. 02-4 CU- et.e ,sn-P 4,igeblo (14 cir1/4-r [OSCURATO:PERSONA] 1. Con istanza presentata in data 16.10.2020 [OSCURATO:PERSONA] aveva chiesto la revoca dell'ordine di esecuzione emesso in data 25.2.2020 dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Velletri deducendo che l'ordine di esecuzione, con contestuale ordine di sospensione, emesso in data 16.9.2019, era stato notificato col rito degli irreperibili, ma invalidamente in quanto il decreto di irreperibilità non era stato preceduto dalle ricerche presso il luogo di nascita, in Romania. Di conseguenza, non poteva essere considerato come decorso il termine per presentare richiesta di misura alternativa e illegittima quindi era stata la successiva emissione di ordine di esecuzione, che poi era stato eseguito in data 1° maggio 2020 al valico di frontiera di Trieste. Con ordinanza depositata in data 4.12.2020 il Tribunale di Velletri, quale giudice dell'esecuzione, ha respinto la richiesta osservando che il decreto di irreperibilità, emesso in data 16.9.2019 in vista della notifica dell'ordine di esecuzione, era stato preceduto dalle prescritte ricerche, risultate vane, nell'ultimo domicilio conosciuto, tramite la banca date delle forze di polizia e presso l'amministrazione penitenziaria. • 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA], chiedendo l'annullamento dell'impugnata ordinanza. Con l'unico motivo vengono denunciati la violazione dell'art. 159 cod. proc. pen. e il difetto di motivazione in relazione al giudizio relativo alla validità del decreto di irreperibilità emesso in data 16.9.2019 e alla conseguente validità della successiva procedura. Il Procuratore della Repubblica, infatti, aveva omesso di effettuare le prescritte, dall'art. 159 cod. proc. pen., ricerche nel luogo di nascita che era noto si trovasse in Romania. La legge 20.2.1975 n. 127 aveva ratificato la convenzione con la Romania per l'assistenza giudiziaria, che disciplinava le notificazioni da effettuare in quello Stato. L'art. 169 cod. proc. pen. dispone che nel caso di notificazioni a persona residente o dimorante all'estero si debbano compiere ricerche all'estero nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali. L'ordinanza impugnata non aveva motivato in relazione alla disciplina prevista nella convenzione citata. 3. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e va perciò dichiarato inammissibile. Innanzitutto, si deve rilevare che, trattandosi di questione giuridica, non viene in rilievo la motivazione, che il ricorrente assume carente, della decisione impugnata, bensì unicamente la legittimità della stessa. La questione riguarda gli adempimenti cui l'organo dell'esecuzione è tenuto in vista della notifica dell'ordine di esecuzione nei confronti di condannato, nei confronti del quale non sia possibile procedere ai sensi degli artt. 161, 162 e 157 cod. proc. pen. e dunque si debba procedere ai sensi dell'art. 159 cod. proc. pen. In particolare, viene in rilievo la questione se il pubblico ministero sia tenuto ad effettuare le ricerche presso il luogo di nascita del soggetto, ove tale luogo si trovi all'estero. La giurisprudenza ha precisato che le ricerche richieste dalla menzionata norma processuale vanno compiute cumulativamente e non in via alternativa, ma ciascuna ricerca è dovuta solo se sia noto e accessibile il luogo dove è prescritta la ricerca (Sez. 3, n. 17458 de/ 19/04/2012, Domollaku, Rv. 252626; Sez. 2, n. 39329 del 31/05/2016, Ciobataru, Rv. 268304). Nel caso in esame, non era noto il luogo di nascita del condannato, bensì che egli era [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] estero, non era nemmeno possibile per l'autorità giudiziaria italiana effettuare le ricerche in quell'ambito territoriale. La norma di cui all'art. 169 cod. proc. pen. disciplina il caso in cui la notifica debba essere compiuta nei confronti di soggetto di cui risulti la detenzione ovvero la residenza o dimora all'estero. Se il soggetto notificando è detenuto all'estero ovvero si ha "notizia precisa" del luogo dove, all'estero, risiede o dimora va eseguita la procedura stabilita al comma 1, che prevede l'invio di lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, contenente informazioni sul procedimento e l'invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se invece non si hanno notizie precise del luogo di residenza o dimora, pur essendo noto che si trovi in uno Stato estero, vanno compiute ricerche nello Stato estero "nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali". La procedura di cui all'art. 169 cod. proc. pen. presuppone, dunque, che si abbia notizia che il soggetto notificando ha residenza o dimora in uno Stato estero, situazione che non era riscontrabile nella presente procedura, dove l'unica informazione riguardava lo Stato nel quale il soggetto era nato. L'ordinanza impugnata ha dunque dato esatta applicazione ai ricordati principi, secondo i quali, da una parte, la norma di cui all'art. 159 cod. proc. pen. impone le ricerche in determinati luoghi a condizioni che essi siano noti e accessibili dall'autorità giudiziaria italiana e, dall'altra, la complessa procedura di cui all'art. 169 cod. proc. pen. presuppone che sia noto che il soggetto notificando ha residenza o dimora in uno Stato estero. Va dunque dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche al versamento di una somma a favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in C 3.000, 00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 giugno 2021. Il Consigliere est
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