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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 01750/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27141/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante e procuratore pro tempore, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] D'AZEGLIO 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., FIAVET - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2489/2021depositata il 02/08/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] .

Rilevato che:

1. Nel 2016, Fiavet e l’agenzia associata [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], ritenendo illegittima la modifica dall’1% allo 0,1% della commissione di vendita per l’attività di biglietteria aerea.

Tale decisione, decorrente dal 1 ° gennaio 2016, veniva comunicata dalla società esponente con lettera del 3 giugno 2015.

A fondamento della propria pretesa, parte attrice deduceva che tale variazione fosse in contrasto con gli accordi contrattuali assunti con la IATA - Associazione internazionale dei vettori aerei, fondata nel 1945 che conta oltre 290 membri provenienti da 120 nazioni, nella veste di mandataria di questi ultimi – e, nello specifico, con gli accordi denominati [OSCURATO:PERSONA] (PSAA), contenenti le condizioni generali finalizzate a regolare i rapporti tra agenzie e vettori in modo armonizzato a livello internazionale.

Tali condizioni consentono alle agenzie di viaggio di emettere, nel rispetto delle regole ivi stabilite, la biglietteria aerea incassando le somme pagate dalla clientela; con le Resolution 818g e 824 - contenenti specifiche disposizioni anch’esse armonizzate a livello internazionale per la disciplina dello specifico rapporto con i vettori aerei e, nella fattispecie, con Lufthansa –e, più in generale, con gli artt. 1709, 1175 e 1375 c.c.

Pertanto, chiedevano dichiararsi illegittima la riduzione della commissione dall’1% allo 0,1% a far data dal 1°gennaio 2016 e la sua rideterminazione e corresponsione tenendo conto dei valori “soglia minima” del “margine di intermediazione commerciale relativo alla vendita di biglietteria” fissato negli “Studi di Settore” e tenuto conto dei “costi fissi di agenzia” per l'esercizio del mandato.

Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2465/2020, dichiarava l’illegittimità della modifica unilaterale dell’applicazione della commissione per la vendita della biglietteria aerea da 1% a 0,1% a far data dal 1 gennaio 2016; dichiarava [OSCURATO:PERSONA] AG – [OSCURATO:PERSONA] obbligata ad applicare nei confronti l’agenzia [OSCURATO:PERSONA], anche dopo i l 1 ° gennaio 2016, la percentuale di commissione di vendita di biglietteria aerea dell’1% già vigente nel periodo precedente. 2.La Corte d’Appello, con la sentenza n. 2593 del 2 agosto 2021, confermava la pronuncia di primo grado, accoglieva l’appello incidentale, e in parziale riforma della sentenza del Tribunale condannava [OSCURATO:PERSONA] AG – [OSCURATO:PERSONA], a versare a favore di [OSCURATO:PERSONA] la differenza tra quanto versato dal 1°gennaio 2016 e la maggior commissione dovuta all’1%, che quantificava in complessivi € 3.154,94, oltre interessi e rivalutazione.

3. Propone ricorso in cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Fiavet e l’Agenzia associata [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni.

Considerato che:

4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta l’omesso esame ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. del fatto decisivo consistente nella circostanza che l’agenzia Moretti offre, per le medesime rotte servite da Lufthansa, biglietti emessi da compagnie concorrenti che non riconoscono alcuna commissione per l’attività svolta.

L’omesso esame di tale fatto ha condotto la Corte d’Appello di Milano all’errato convincimento che la clausola 9 dello PSAA fosse nulla per indeterminatezza dell’oggetto, stante l’assenza di criteri cui ancorare il potere di modifica di una commissione tutt’altro che dovuta da parte della Compagnia.

4.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato l’art. 9 PSAA nullo ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c. senza verificarne la congruità sostanziale e ledendo, così, l’autonomia contrattuale delle parti sancita dall’art. 1322 c.c. e la libertà di determinare il contenuto dei contratti nonché quella di concludere accordi non appartenenti ai tipi contrattuali disciplinati dal Codice Civile, e applicando erroneamente alla vicenda in esame il disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c.

4.3. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. dell’art. 1322 e 1375 c.c. con riguardo all’esercizio del potere di modifica unilaterale del contratto secondo principi di correttezza e buona fede nonché nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. relativamente alle ragioni dell’accertato abuso di diritto asseritamente commesso da Lufthansa, non avendo la Corte d’Appello tenuto conto del contesto in cui è stata operata la modifica della commissione ai sensi dell’art. 9 PSAA. 5.Il primo motivo è inammissibile ai sensi del 348 ter c.p.c..

Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5947/2023).

Tale adempimento nel caso di specie non è stato svolto. 5.1.Anche il secondo motivo è inammissibile.

Il procedimento di qualificazione di un contratto consta di due fasi, la prima delle quali, consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ.; mentre la seconda , concernente l’inquadramento della comune volontà, come accertata, nello schema legale corrispondente, si risolve nell’applicazione di norme giuridiche, e, pertanto, può formare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per ciò che riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (Cass. n. 1054/2001; Cass. n. 29111/2017; Cass. n. 15603/2021).

Ne consegue che il sindacato di legittimità può essere utilmente sollecitato sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione giuridica del contratto.

Orbene, nel caso in esame si è in presenza di un preciso accertamento in fatto della Corte d’appello svolto alle pagg. 5 e 6 della sentenza.

Inoltre, con i motivi di ricorso la società ricorrente si limita ad una interpretazione alternativa a quella fatta dal giudice di merito che non può trovare, in questa sede, accoglimento. 5.2.Il terzo motivo è inammissibile perché consiste in una serie di argomentazioni di merito che si sostanziano nella deduzione di unvizio di motivazione.

La società ricorrente non lamenta la violazione delle norme di diritto invocate ma espone tesi dirette a criticare l’accertamento di merito svolto dalla Corte d’appello e le valutazioni motivazionali della sentenza impugnata.

Non può che concludersi che le censure sollevate mirano esclusivamente ad accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito.

E comunque, la Corte d’Appello ha valutato l’incidenza della riduzione dall’1% allo 0,1% della commissione provvigionale riconosciuta alla Moretti viaggi rispetto ai costi fissi documentati ed imputabili proposte all’esercizio dell’attività di vendita della biglietteria del vettore LH, rilevando il sostanziale azzeramento della retribuzione provvigionale e la conseguente assoluta antieconomicità del rapporto contrattuale.

La Corte ha, quindi, ritenuto condivisibile la valutazione fatta dal Tribunale anche sulla base dei principi di buona fede e correttezza. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000, oltre Euro200 per esborsi ed oltre accessori di legge e spese generali.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.27141/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante e procuratore pro tempore, elettivamente domiciliat a in [OSCURATO:PERSONA] D'AZEGLIO 19, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., FIAVET - [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamentedomiciliati in [OSCURATO:PERSONA], 6, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende; -controricorrenti- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di MILANO n. 2489/2021depositata il 02/08/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13/10/2023 dallaConsigliera [OSCURATO:PERSONA] . Rilevato che: 1. Nel 2016, Fiavet e l’agenzia associata [OSCURATO:PERSONA], convenivano in giudizio [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], ritenendo illegittima la modifica dall’1% allo 0,1% della commissione di vendita per l’attività di biglietteria aerea. Tale decisione, decorrente dal 1 ° gennaio 2016, veniva comunicata dalla società esponente con lettera del 3 giugno 2015. A fondamento della propria pretesa, parte attrice deduceva che tale variazione fosse in contrasto con gli accordi contrattuali assunti con la IATA - Associazione internazionale dei vettori aerei, fondata nel 1945 che conta oltre 290 membri provenienti da 120 nazioni, nella veste di mandataria di questi ultimi – e, nello specifico, con gli accordi denominati [OSCURATO:PERSONA] (PSAA), contenenti le condizioni generali finalizzate a regolare i rapporti tra agenzie e vettori in modo armonizzato a livello internazionale. Tali condizioni consentono alle agenzie di viaggio di emettere, nel rispetto delle regole ivi stabilite, la biglietteria aerea incassando le somme pagate dalla clientela; con le Resolution 818g e 824 - contenenti specifiche disposizioni anch’esse armonizzate a livello internazionale per la disciplina dello specifico rapporto con i vettori aerei e, nella fattispecie, con Lufthansa –e, più in generale, con gli artt. 1709, 1175 e 1375 c.c. Pertanto, chiedevano dichiararsi illegittima la riduzione della commissione dall’1% allo 0,1% a far data dal 1°gennaio 2016 e la sua rideterminazione e corresponsione tenendo conto dei valori “soglia minima” del “margine di intermediazione commerciale relativo alla vendita di biglietteria” fissato negli “Studi di Settore” e tenuto conto dei “costi fissi di agenzia” per l'esercizio del mandato. Il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 2465/2020, dichiarava l’illegittimità della modifica unilaterale dell’applicazione della commissione per la vendita della biglietteria aerea da 1% a 0,1% a far data dal 1 gennaio 2016; dichiarava [OSCURATO:PERSONA] AG – [OSCURATO:PERSONA] obbligata ad applicare nei confronti l’agenzia [OSCURATO:PERSONA], anche dopo i l 1 ° gennaio 2016, la percentuale di commissione di vendita di biglietteria aerea dell’1% già vigente nel periodo precedente. 2.La Corte d’Appello, con la sentenza n. 2593 del 2 agosto 2021, confermava la pronuncia di primo grado, accoglieva l’appello incidentale, e in parziale riforma della sentenza del Tribunale condannava [OSCURATO:PERSONA] AG – [OSCURATO:PERSONA], a versare a favore di [OSCURATO:PERSONA] la differenza tra quanto versato dal 1°gennaio 2016 e la maggior commissione dovuta all’1%, che quantificava in complessivi € 3.154,94, oltre interessi e rivalutazione. 3. Propone ricorso in cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Fiavet e l’Agenzia associata [OSCURATO:PERSONA] resistono con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito nei successivi sessanta giorni. Considerato che: 4.1. Con il primo motivo di ricorso, parte ricorrente lamenta l’omesso esame ex art. 360, co. 1, n. 5, c.p.c. del fatto decisivo consistente nella circostanza che l’agenzia Moretti offre, per le medesime rotte servite da Lufthansa, biglietti emessi da compagnie concorrenti che non riconoscono alcuna commissione per l’attività svolta. L’omesso esame di tale fatto ha condotto la Corte d’Appello di Milano all’errato convincimento che la clausola 9 dello PSAA fosse nulla per indeterminatezza dell’oggetto, stante l’assenza di criteri cui ancorare il potere di modifica di una commissione tutt’altro che dovuta da parte della Compagnia. 4.2. Con il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. nella parte in cui la Corte d’Appello di Milano ha dichiarato l’art. 9 PSAA nullo ai sensi degli artt. 1346 e 1418 c.c. senza verificarne la congruità sostanziale e ledendo, così, l’autonomia contrattuale delle parti sancita dall’art. 1322 c.c. e la libertà di determinare il contenuto dei contratti nonché quella di concludere accordi non appartenenti ai tipi contrattuali disciplinati dal Codice Civile, e applicando erroneamente alla vicenda in esame il disposto degli artt. 1346 e 1418 c.c. 4.3. Con il terzo motivo di ricorso parte ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione di legge ex art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. dell’art. 1322 e 1375 c.c. con riguardo all’esercizio del potere di modifica unilaterale del contratto secondo principi di correttezza e buona fede nonché nullità della sentenza per motivazione apparente in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3, c.p.c. relativamente alle ragioni dell’accertato abuso di diritto asseritamente commesso da Lufthansa, non avendo la Corte d’Appello tenuto conto del contesto in cui è stata operata la modifica della commissione ai sensi dell’art. 9 PSAA. 5.Il primo motivo è inammissibile ai sensi del 348 ter c.p.c.. Nell’ipotesi di “doppia conforme” prevista dall’art. 348 ter c.p.c., comma 5, il ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, deve indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (Cass. 5947/2023). Tale adempimento nel caso di specie non è stato svolto. 5.1.Anche il secondo motivo è inammissibile. Il procedimento di qualificazione di un contratto consta di due fasi, la prima delle quali, consistente nella ricerca e nella individuazione della comune volontà dei contraenti, è un tipico accertamento di fatto riservato al giudice del merito, il cui risultato è sindacabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione in relazione ai canoni legali di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e segg. cod. civ.; mentre la seconda , concernente l’inquadramento della comune volontà, come accertata, nello schema legale corrispondente, si risolve nell’applicazione di norme giuridiche, e, pertanto, può formare oggetto di verifica e di riscontro in sede di legittimità sia per quanto attiene alla descrizione del modello tipico della fattispecie legale, sia per ciò che riguarda la rilevanza qualificante degli elementi di fatto come accertati, sia, infine, con riferimento alla individuazione delle implicazioni effettuali conseguenti alla sussistenza della fattispecie concreta nel paradigma normativo (Cass. n. 1054/2001; Cass. n. 29111/2017; Cass. n. 15603/2021). Ne consegue che il sindacato di legittimità può essere utilmente sollecitato sui criteri astratti, generali e tecnici applicati dal giudice del merito ai fini della qualificazione giuridica del contratto. Orbene, nel caso in esame si è in presenza di un preciso accertamento in fatto della Corte d’appello svolto alle pagg. 5 e 6 della sentenza. Inoltre, con i motivi di ricorso la società ricorrente si limita ad una interpretazione alternativa a quella fatta dal giudice di merito che non può trovare, in questa sede, accoglimento. 5.2.Il terzo motivo è inammissibile perché consiste in una serie di argomentazioni di merito che si sostanziano nella deduzione di unvizio di motivazione. La società ricorrente non lamenta la violazione delle norme di diritto invocate ma espone tesi dirette a criticare l’accertamento di merito svolto dalla Corte d’appello e le valutazioni motivazionali della sentenza impugnata. Non può che concludersi che le censure sollevate mirano esclusivamente ad accreditare una ricostruzione della vicenda e, soprattutto, un apprezzamento delle prove raccolte del tutto divergente da quello compiuto dai giudici di merito. E comunque, la Corte d’Appello ha valutato l’incidenza della riduzione dall’1% allo 0,1% della commissione provvigionale riconosciuta alla Moretti viaggi rispetto ai costi fissi documentati ed imputabili proposte all’esercizio dell’attività di vendita della biglietteria del vettore LH, rilevando il sostanziale azzeramento della retribuzione provvigionale e la conseguente assoluta antieconomicità del rapporto contrattuale. La Corte ha, quindi, ritenuto condivisibile la valutazione fatta dal Tribunale anche sulla base dei principi di buona fede e correttezza. 6.Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.M. la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 3.000, oltre Euro200 per esborsi ed oltre accessori di legge e spese generali. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovut
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