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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 08703/2026

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nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 05/06/2025, con la quale la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/75, commesso in Udine 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e lo ha condannato alla pena mesi sei di arresto e di euro 1.000,00 di ammenda, disponendo altresì la distruzione dell'ascia in sequestro; Letta la memoria in data 06/02/2026, con la quale il difensore del ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, contestando la sussistenza di profili di inammissibilità, e ha formulato altresì motivi aggiunti; [OSCURATO:PERSONA] che, con compiuta motivazione, il giudice di merito ha evidenziato l'esito della perquisizione all'interno del furgone dell'imputato e pur riconoscendo che l'ascia era un suo attrezzo di lavoro ha compiutamente motivato sul fatto che nel momento in cui è stata rinvenuta e in relazione alle modalità con le quali veniva portata (poggiata in vista e pronta all'uso sul sedile) doveva essere esclusa ogni correlazione della condotta rilevata alla sua attività lavorativa e non ricorresse alcun giustificato motivo, anche perché la tardiva giustificazione addotta era stata apprezzata come tale, quindi inattendibile, secondo costante e risalente giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi («Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti»; così Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01, ma già Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007 - 01); che in realtà il ricorrente ripropone argomentazioni di merito, su profili già compiutamente vagliati dai giudici di merito, evocando l'esigenza di ulteriori valutazioni che a fronte della lineare ricostruzione dei fatti appaiono del tutto superflui; che compiutamente argomentata è poi la scelta di escludere i presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur a fronte della valutazione di lieve entità del fatto, mentre la pena risulta di misura equa e logicamente correlata alle valutazioni di gravità oggettiva della condotta; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA]‘siìli re estensore Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nte ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso la sentenza in data 05/06/2025, con la quale la Corte di appello di Trieste ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 4 legge n. 110/75, commesso in Udine 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] e lo ha condannato alla pena mesi sei di arresto e di euro 1.000,00 di ammenda, disponendo altresì la distruzione dell'ascia in sequestro; Letta la memoria in data 06/02/2026, con la quale il difensore del ricorrente ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso, contestando la sussistenza di profili di inammissibilità, e ha formulato altresì motivi aggiunti; [OSCURATO:PERSONA] che, con compiuta motivazione, il giudice di merito ha evidenziato l'esito della perquisizione all'interno del furgone dell'imputato e pur riconoscendo che l'ascia era un suo attrezzo di lavoro ha compiutamente motivato sul fatto che nel momento in cui è stata rinvenuta e in relazione alle modalità con le quali veniva portata (poggiata in vista e pronta all'uso sul sedile) doveva essere esclusa ogni correlazione della condotta rilevata alla sua attività lavorativa e non ricorresse alcun giustificato motivo, anche perché la tardiva giustificazione addotta era stata apprezzata come tale, quindi inattendibile, secondo costante e risalente giurisprudenza dalla quale non vi è motivo di discostarsi («Il "giustificato motivo" rilevante ai sensi dell'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, non è quello dedotto a posteriori dall'imputato o dalla sua difesa, ma quello espresso immediatamente, in quanto riferibile all'attualità e suscettibile di una immediata verifica da parte dei verbalizzanti»; così Sez. 1, n. 19307 del 30/01/2019, Naimi, Rv. 276187 - 01, ma già Sez. 1, n. 18925 del 26/02/2013, Carrara, Rv. 256007 - 01); che in realtà il ricorrente ripropone argomentazioni di merito, su profili già compiutamente vagliati dai giudici di merito, evocando l'esigenza di ulteriori valutazioni che a fronte della lineare ricostruzione dei fatti appaiono del tutto superflui; che compiutamente argomentata è poi la scelta di escludere i presupposti di cui all'art. 131-bis cod. pen., pur a fronte della valutazione di lieve entità del fatto, mentre la pena risulta di misura equa e logicamente correlata alle valutazioni di gravità oggettiva della condotta; Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile perché manifestamente infondato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 [OSCURATO:PERSONA]‘siìli re estensore Il
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