CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 5 aprile 2016
Cassazione n. 10109/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 25782/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in ROMA P.[OSCURATO:PERSONA] 2 SC C INT 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che larappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- CONTRO AGENZIA DELLE ENTRATE, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587) che la rappresenta e difende -controricorrente- E [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. -intimata- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. DELLA LOMBARDIA - SEZ.DIST. BRESCIAn. 1962/2016 depositata i l 05/04/2016 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/01/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. In data 5 marzo 2013, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. notificava a [OSCURATO:SOCIETA]. due avvisi di riscossione contenenti la richiesta di pagare imposte dirette ed indirette ed accessori per gli anni 2008 e 2009, giusta altrettanti avvisi di accertamento del 13 giugno 2012, notificati dall’Agenzia delle entrate il 15 giugno 2012 e non impugnati nei termini. 2. La contribuente impugnava gli avvisi di riscossione ed i sottostanti avvisi di accertamento contestando il fondamento della pretesa tributaria anche in relazione all'aspetto sanzionatorio. Quanto all'ammissibilità dell'impugnazione, osservava che, solo in esito ad apposita istanza di accesso ai documenti depositata dopo la notifica degli avvisi di riscossione, aveva avuto conoscenza del contenuto degli avvisi di accertamento, la cui notifica a mezzo del servizio postale, come risultante dalle copie consegnate, doveva considerarsi inesistente o quantomeno nulla, atteso che detti avvisi erano stati notificati direttamente dall’Ufficio, ai sensi dell'art. 14 l. n. 890 del 1982, con conseguente illegittimità al cospetto dell'art. 29, comma 1, d.l. n. 78 del 2010, conv. dalla l. n. 122 del 2010, che riserva la facoltà della notifica diretta da parte dell'Ufficio soltanto in relazione agli atti successivi all'accertamento. 3. La CTP di Brescia, con sentenza n. 92 depositata il 24 gennaio 2014, dichiarava inammissibili i ricorsi riuniti. 4. Proponeva appello la contribuente. 4.1. La CTR, con la sentenza emarginata, respingeva il gravame osservando: […] in base alla normativavigente l'amministrazione finanziaria non è obbligata a notificare gli avvisi di accertamento esclusivamente a mezzo degli ufficiali giudiziari. Basti richiamare, come correttamente sottolineato dall'Ufficio, il dato testuale [dell’]art. 14 della legge n. 890 del 1982 […]. Qualora l'amministrazione finanziaria opti per la notifica a mezzo [della] posta dell'avviso di accertamento[,] la Corte di Cassazione, con un orientamento consolidato, ha poi chiarito che la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento […] è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre 1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ. [:…] ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica […] e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ. Avverso la sentenza della CTR la contribuente propone ricorso per cassazione con quattro motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso, mentre [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. resta intimata. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., nullità della sentenza impugnata per motivazione assente o apparente in violazione dell’art. 36 D.Lgs. n. 546 del 1992. 1.1. Il motivo si divide in due parti. 1.1.1. Nella prima parte rilevasi che la contribuente aveva dedotto che la notifica diretta avrebbe dovuto essere considerata illegittima “considerato anche il disposto dell’art. 29, primo comma, del d.l. n. 78/2010”, secondo cui la relativa facoltà è riservata unicamente agli atti successivi all’accertamento. La sentenza impugnata, nel limitarsi a richiamare il solo art. 14 l. n. 890 del 1982, trascura del tutto la disamina della problematica sottoposta al suo giudizio. Ricorre il vizio di motivazione omessa odapparente e comunque inesistente. 1.1.2. Nella seconda parte rilevasi che “dall'avviso di ricevimento degli avvisi di accertamento […] è emerso che i plichi contenenti gli stessi sarebbero stati consegnati a soggetto ‘al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notifiche’ [,] senza ulteriori precisazioni”. L’illeggibilità della sottoscrizione del consegnatario, unitamente alla mancanza di ogni riferimento al rapporto che lo avrebbe legato alla società, impediva alla ricorrente di accertare l'identità del medesimo ed eventualmente contestare quanto assunto dal portalettere con il mezzo della querela di falso. Tale “problematica” sussiste “anche nell'ipotesi [della presunzione di] conoscenza dell’atto ai sensi dell’art. 1335 c.c., che certo non può affermarsi quando il consegnatario dell'atto sia soggetto del tutto estraneo al destinatario”. 2. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 14 l. n. 890 del 1982 e 60 d.P.R. n. 600 del 1973. 2.1. Se è vero che l’amministrazione finanziaria può procedere alla notifica diretta degli atti tributari, tuttavia, per la notifica, in particolare, degli avvisi di accertamento, ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 600 del 1973, è “fatta salva”, cioè resa obbligatoria, la speciale disciplina ivi prevista, che richiede l’intermediazione dell’agente della riscossione. 3. Con il terzo motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione degli artt. 7, 12 e 14 l. n 890 del 1982, in esito alle modifiche del d.l. n. 248 del 207, conv. dalla l. n. 31 del 2008. 3.1. Nella specie, essendo stata eseguita una notifica per posta, sia pure direttamente, si sarebbe comunque dovuto far riferimento al disposto delle norme rubricate, con conseguente necessità dell’ulteriore adempimento della comunicazione di avvenuta consegna (CAN), in considerazione della consegna a soggetto diverso dal destinatario. L’orientamento fatto proprio dalla CTR merita riconsiderazione, a seguito dell’efficacia esecutiva attribuita all’accertamento. 4. Con il quarto motivo si denuncia, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., omesso esame di fatto decisivo controverso. 4.1. La CTR ha omesso di considerare il fatto storico che dal segno grafico apposto sugli avvisi di ricevimento non era possibile individuare il sottoscrivente, “come appunto risulta inequivocabilmente dagli atti”. 5. I motivi, che possono esaminarsi congiuntamente per la comunanza di censure, sono inammissibili –il quarto anche perché volto a una rivalutazione del materiale probatorio, nonché per l’applicazione dell’art. 348-ter cod. proc. civ. - e comunque manifestamente infondati. 5.1. Assorbente è l’osservazione che costituisce orientamento costante nella giurisprudenza di questa Corte (“in fine” ribadito, in motivazione, da Sez. 5, n. 21797 del 2020) quello a termini del quale, “a partire dal 15 maggio 1998, data di entrata in vigore dell'art. 20 della legge n. 146 del 1998 (che ha modificato l'art. 14 della legge n. 890 del 1982), gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo [della] posta ed in modo diretto” –senza cioè l’intermediazione di ufficiali giudiziari o messi notificatori – “degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente” (Sez. 5, n. 17598 del 2010, Rv. 614598-01), non ricorrendo pertanto alcuna deroga (contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente) con riguardo alla notificazione degli avvisi di accertamento (Sez. 5, n. 34007 del 2019). Invero, la salvezza delle previsioni di cui agli artt. 60 d.P.R. n. 600 del 1973 e 26 d.P.R. n. 602 del 1973, contenuta nel ridetto articolo, è da intendersi nel senso che l’amministrazione, qualora lo reputi opportuno, può avvalersi dell’intermediazione di soggetti esterni abilitati alla notificazione degli atti giudiziari, ma non è obbligata a farlo: ragion per cui, come reiteratamente affermato da questa Suprema Corte (cfr., da ult., Sez. 5, n. 29642 del 2019, Rv. 655744-01), “in caso di notificazione a mezzo posta dell'atto impositivo eseguita direttamente dall'Ufficio finanziario ai sensi dell'art. 14 della l. n. 890 del 1982, si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, e non quelle di cui alla suddetta legge concernenti esclusivamente la notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art.149 c.p.c., sicché non va redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio della raccomandata al destinatario, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art.1335 c.c., la quale opera per effetto dell'arrivo della dichiarazione nel luogo di destinazione ed è superabile solo se il destinatario provi di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di prenderne cognizione”. A fronte di un siffatto quadro ermeneutico, Sez. 6-T, n. 23435 del 2022, si è peritata (in motivazione) di condivisibilmente aggiungere quanto segue: - il comma 1, lett. a), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 122 del 2010 e succ. modific., nulla ha innovato riguardo alla notifica dell'atto impositivo, limitandosi a prevedere, in considerazione della necessità di operare la "concentrazione della riscossione nell'accertamento", come espressamente recita la rubrica della disposizione in esame, che l'avviso di accertamento rechi anche l'intimazione ad adempiere agli obblighi di pagamento contenuti nell'atto c.d. impoesattivo; - nessuna modifica è stata apportata alla che continua a prevedere "la notificazione degli avvisi (...) che per legge devono essere notificati al contribuente", "a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari", senza alcuna distinzione tra i vari tipi di atti, impositivi o impoesattivi; - in mancanza di espressa modifica legislativa e di ragioni sistematiche che giustifichino una diversa interpretazione, ed anche alla stregua di quanto affermato dalla e del 2019 (rispettivamente in materia di notifica diretta della cartella di pagamento e dell'avviso di accertamento), secondo cui, "nella fattispecie della notificazione ‘diretta’, vi è un sufficiente livello di conoscibilità” - ossia di possibilità che si raggiunga, per il notificatario, l'effettiva conoscenza dell'atto - "stante l'avvenuta consegna del plico (oltre che allo stesso destinatario, anche alternativamente) a chi sia legittimato a riceverlo”, sicché il "limite inderogabile" della discrezionalità del legislatore non è superato e non è compromesso il diritto di difesa del destinatario della notifica", deve ritenersi possibile e legittima la notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento impoesattivi, previsti dal citato convertito. Né a diversa conclusione può pervenirsi desumendo […], dalla precisazione contenuta nell'art. 29 citato circa la facoltà di notificare "mediante raccomandata con avviso di ricevimento" gli atti "successivi" all'avviso di accertamento in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base a questi ultimi, una implicita abrogazione della facoltà riconosciuta all'amministrazione finanziaria di procedere alla notifica diretta a mezzo posta degli avvisi di accertamento, prevista dalla . Invero, il citato art. 29, comma 1, lett. a), non si pone affatto su un piano di incompatibilità logica o di implicita contraddizione con la più generale previsione di cui al citato art. 14 (riferito agli "avvisi" e agli "altri atti che per legge devono essere notificati al contribuente") e nemmeno prevede che la notificazione a mezzo posta è consentita "solo" per gli atti successivi all'avviso di accertamento […], ma, al contrario, disponendo che la notificazione di tali atti può essere effettuata "anche mediante raccomandata con avviso di ricevimento", rende evidente l'intento del Legislatore di specificare che anche per queste nuove tipologie di atti, ovvero i c.d. "atti successivi" (non è più prevista infatti l'emissione della cartella di pagamento la cui modalità di notifica è prevista dal ), è attribuita all'amministrazione fiscale la facoltà di procedere alla loro notificazione mediante l'utilizzo della più snella modalità costituita dall'invio diretto a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento. 5.2. Le considerazioni che precedono votano alla manifesta inammissibilità la prima parte del primo motivo, unitamente al secondo e, per quanto di ragione, al terzo motivo. 5.2.1. Quanto a quest’ultimo, peraltro, deve aggiungersi che la tesi della necessità della cd. “CAN” è da escludersi comunque in ragione della consegna dei pieghi – per espressa affermazione in tal senso contenuta nella seconda parte del primo motivo – “a soggetto ‘al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notifiche’”, trovando pertanto applicazione l’insegnamento per cui (cfr., da ult., Sez. 3, n. 9878 del 2020, Rv. 657719-01), “in tema di notificazione a mezzo posta degli atti processuali, la spedizione della raccomandata informativa di cui all'art. 7, comma 6, della l. n. 890 del 1982 (comma inserito dall'art. 36, comma 2 quater, del d.l. n. 248 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 31 del 2008, e successivamente abrogato dalla l. n. 205 del 2017) era prescritta nell’ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, il quale, nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o, in mancanza, addette alla sede”. 5.3. Relativamente alla seconda parte del primo motivo ed all’ultimo motivo, deve anzitutto rilevarsi l’inammissibilità delle censure per difetto di autosufficienza, in quanto i motivi non riproducono gli avvisi di ricevimento e non esplicitano donde ed in quali guise risulti, agli atti del giudizio di merito, la circostanza, oltreché della consegna dei pieghi “a soggetto ‘al servizio del destinatario addetto alla ricezione delle notifiche’ [,] senza ulteriore precisazione qualificativa”, segnatamente dell’“illeggibilità della sottoscrizione”. 5.3.1. Ad ogni buon conto, le censure sono altresì manifestamente infondate, al cospetto del costante principio secondo cui (cfr. già Sez. U, n. 9962 del 2010, Rv. 612625-01; in termini, da ult., Sez. 6-5, n. 4556 del 2020, Rv. 657324-01), “nel caso di notifica a mezzo del servizio postale, ove l'atto sia consegnato all'indirizzo del destinatario a persona che abbia sottoscritto l'avviso di ricevimento, con grafia illeggibile, nello spazio relativo alla "firma del destinatario o di persona delegata", e non risulti che il piego sia stato consegnato dall'agente postale a persona diversa dal destinatario tra quelle indicate dall'art. 7, comma 2, della legge n. 890 del 1982, la consegna deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario, fino a querela di falso, a nulla rilevando che nell'avviso non sia stata sbarrata la relativa casella e non sia altrimenti indicata la qualità del consegnatario, non essendo integrata alcuna delle ipotesi di nullità di cui all' art. 160 cod. proc. civ.” 6. In definitiva, il ricorso va integralmente respinto, con le statuizioni consequenziali, di cui in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. [OSCURATO:SOCIETA]. a rifondere all’Agenzia delle entrate le spese di lite nel grado, liquidate in euro 5.600, oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. n.