Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 4 ottobre 2022

Cassazione n. 30066/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

gli avv. [OSCURATO:PERSONA]Orfano , [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:PERSONA]Orfano [OSCURATO:EMAIL], elett. dom. presso lo studio della primain Torino, via Brofferio n. 1, come da procurain calce all’atto; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] 3453/2019- g.est. m.ferro Pag. 2 di 7 PROF.

AVV. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di curatore del [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, Corso Italia n. 19; -intimato- per la cassazionedel decreto Trib.

Roma n. 4277/2018 del 14 .1 2.2018 in R.G. n. 69032/2017; vista la memoria depositata dal ricorrente; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno4 ottobre 2022 dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna il decreto Trib.

Roma n. 4277/2018 del 14.12.2018 in R.G. n. 69032/2017che ha rigettato l’opposizione svolta ex art. 98 l.f. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo pronunciato in data 20.09.2017 e comunicato in data 21.09.2017 e con cui il giudice delegato aveva dichiarato l’inammissibilità per ingiustificato ritardo della domanda ultratardiva di insinuazione al passivo del suo credito, richiesto in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 1 per complessivi euro 30.377,80 o della minor somma di euro 21.755,55 a titolo di TFR per la cessazione del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società fallita sino alla data 11.12.2014 (data di invio da parte del curatore della lettera di risoluzione del rapporto con effetto immediato);

2. il tribunale ha premesso che : a) l’opponente aveva presentato due domande di insinuazione al passivo, di cui solamente la seconda RG 3453/2019- g.est. m.ferro Pag. 3 di 7 (datata 29.11.2016) ogg etto del giudizio in esame; b) il giudice delegato, richiamandosi al parere del curatore, aveva dichiarato l’inammissibilitàdella domanda, ritenendo che l’opponente non aveva dedotto e dimostrato fatti che avrebbero giustificato il ritardo del suo deposito ai sensi dell’art. 101, ultimo co. l.f.;

3. il tribunale ha così ritenuto: a) corretto il provvedimento di inammissibilità della domanda di insinuazione al passivo pronunciato dal giudice delegato, dal momento che la stessaè stata presentata in data 29.11.2016, oltre il decorso del termine annuale del decreto di esecutività dello stato passivo, pronunciato in data 3.10.2014, in assenza dei presupposti richiesti dall’art. 101, co. 4 l.f.; b) provato che l’opponente aveva avuto notizia e sicura conoscenza del fallimento della OIS in liquidazione quando ha depositato la domanda nel 2016 poichérisultava che il curatore aveva inviato l’avviso previsto dall’art. 92 l.f. e lo stessoopponente aveva già depositato una prima domanda di insinuazione in data 22.11.2013, con la conseguenza che il ritardo nella presentazione della domanda è addebitabile solo all’istante; c) pur sorgendo il diritto al TFR solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l’insinuazione per tale credito si è verificata circa due anni dopo la comunicazione del curatore di risoluzione del rapporto (avvenuta in data 11.12.2014), dunque ben oltre il termine decadenziale di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività (3.10.2014); d) inammissibili i moti vi di doglianza avverso il provvedimento già dichiarato esecutivo e, sul punto, non opposto che non aveva ammesso il credito per spese legali e contributi non versati;

4. il ricorso è su d u e motivi; il curatore del Fallimento OIS in liquidazione è rimasto intimato;il ricorrente ha depositato memoria;

5. con il ricorso si deduce: a) (primo motivo) la nullità del decreto impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 l.f., anche in combinato disposto con l’art. 72 l.f., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ritenendo che, essendo il diritto di credito da TFR sorto in RG 3453/2019- g.est. m.ferro Pag. 4 di 7 corso di procedura, il tribunale avrebbe dovuto comunque ammetterlo al passivo fallimentare, senza potersi invocare il termine decadenziale previsto dall’art. 101 l.f., non risultando lo stesso applicabile ai crediti successivi all’apertura del fallimento; in ogni caso il ricorrente ritiene che il tribunale ha errato nell’imputargli l’ultratardività della presentazione della domanda, posto che il curatore, assumendo la veste di datore di lavoro e risolvendo il rapporto, avrebbe dovuto adempiere al corrispondente obbligo di ammettere alla procedura il credito da TFR anche senza necessità di esplicita domanda di insinuazione e senza alcun termine di decadenza; b) (secondo motivo) la violazione, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c., per non essersi il tribunale pronunciato in merito all’opposizione avverso il rigetto da parte del giudice delegato della richiesta di pagamento in prededuzione delle spese legaliaccertate con sentenza emessa in pendenzadel fallimento. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che:

1. il primo motivo è inammissibile, per plurime ragioni; il ricorrente non ha censurato in modo specifico, quanto al decreto impugnato, la ritenuta tardività della domanda di ammissione al passivo,configurante ratio decidendi costitutiva ed afferente al non giustificato ritardo della relativa proposizione, ai sensi dell’art.101 co.4 l.f.; il tribunale ha infatti dato conto che la insinuazione era stata depositata solo il 29.11.2016, senza che la parte abbia spiegato come le ragioni dell’eccessività rispetto ai 12 mesi dalla esecutività dello stato passivo (depositato il 3 ottobre 2014) fo ssero armonizzabili con la successiva inerzia a fronte dell o stesso licenziamento, intimatogli dal curatore (con atto dell’11 dicembre 2014), divenuto il momento da cui la insinuazione ben poteva essere presentata, avendo il giudice, con accertamento non contestato, statuito RG 3453/2019- g.est. m.ferro Pag. 5 di 7 che la stessa parte era pienamente a conoscenza della dichiarazione di fallimento, per aver insinuato nel 2013 i propri crediti retributivi ed accessori, conclusione nemmeno affrontata e con effetti dunque di inammissibilità (Cass. 17181/2020);

2. inoltre, come di recente stabilito da questa Corte, in apposita pubblica udienza su questione di particolare rilevanza , « l'istante ha l'onere di provare la non imputabilità a sé sia della causa esterna, sia dell'inerzia sino a quel momento protratta», anche il secondo profilo rientrando infatti nel requisito della non imputabilità della tardività, «dovendo l'istante al riguardo, del pari, prospettare una specifica giustificazione.

Onde la dimostrazione della non imputabilità verte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sopra un duplice oggetto: da un lato, la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale attivazione; dall'altro lato, la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente ed il compimento dell'atto, che si vuole utilmente posto in essere.

La ratio acceleratoria dell'art. 101 l. fall., volta a contenere le insinuazioni entro un termine dato, ed il riferimento non equivoco della legge alla nozione di non imputabilità determina il rilievo di questa non solo per l'evento esterno, ma anche per l'avere esso impedito di agire sino al momento in cui lo si è fatto.

L'onere della prova ai fini dell'ammissibilità della domanda c.d. ultratardiva attiene, dunque, alla dimostrazione della "non imputabilità", ossia della ragione del mancato adempimento e della influenza suldecorso del termine senza che esso fosse espletato» (Cass.11000/2022); si tratta di principio, anticipato anche da Cass.12336/2021 e 19679/2015 , cui il Collegio intende dare continuità, affermato proprio in tema di crediti sorti posteriormente alla dichiarazione di fallimento, pertanto replicabile nella vicenda di causa e con assorbimento dei residui profili del motivo;

3. va peraltro aggiunto che appare eccentrica rispetto alle ratione s decidendi del decreto e parimenti eccedente il perimetro segnato RG 3453/2019- g.est. m.ferro Pag. 6 di 7 dall’originaria impugnazione ogni diversa questione con cui ora viene invocata la pretesa non contestazione del curatore , di cui è mancat o qualsiasiapprezzamento istruttorio in coordinamento con la domanda; dal decreto invero non emerge positivamente l’accertamento di tale circostanza, a fronte –anche in relazione ai limiti di specificità del ricorso – di un’eventuale diversa richiesta di pagamento inoltrata all’organo concorsuale e priva d’ingresso e tempestiva introduzione nella dialettica del processo;né, ai fini dell’invocazione di un indirizzo ammissivo , può essere richiamata la natura in sé del credito fatto valere, così avanzando una critica orientata diversamente rispetto al tenore originario dell’impugnazione e, nella sostanza, implicante un aggiramento dell’istituto di cui all’art.101 l.f.;

4. il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, omettendo un riepilogo ordinato ed esaustivo dei fatti, secondo il principio di esposizione pur sommaria degli stessi dell’art.366 co.1 n.3 c.p.c.,né contrastando la ratio decidendi del decreto, che ha escluso il credito per spese legali e contributi non versati, secondo una statuizione di inammissibilità poiché la stessa domanda era stata già svolta avverso un precedente provvedimento denegativo esecutivo e non opposto; peraltro, si prende atto che nella memoria difensiva finale, parte ricorrente ha dichiarato di non insistere più per l’accoglimento della domanda sulpunto; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; ricorrono i presupposti processuali per dare atto -ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto (Cass. s.u. 4315/2020).

P.Q.M.

RG 3453/2019- g.est. m.ferro Pag. 7 di 7 la Corte dichiara inammissibileil ricorso, ai sensi di cui in motivazione; ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 ottobre2022 il presidente estensore dott. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gli avv. [OSCURATO:PERSONA]Orfano , [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:PERSONA]Orfano [OSCURATO:EMAIL], elett. dom. presso lo studio della primain Torino, via Brofferio n. 1, come da procurain calce all’atto; -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] 3453/2019- g.est. m.ferro Pag. 2 di 7 PROF. AVV. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di curatore del [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, Corso Italia n. 19; -intimato- per la cassazionedel decreto Trib. Roma n. 4277/2018 del 14 .1 2.2018 in R.G. n. 69032/2017; vista la memoria depositata dal ricorrente; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno4 ottobre 2022 dal Presidente relatore dott. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna il decreto Trib. Roma n. 4277/2018 del 14.12.2018 in R.G. n. 69032/2017che ha rigettato l’opposizione svolta ex art. 98 l.f. avverso il decreto di esecutività dello stato passivo pronunciato in data 20.09.2017 e comunicato in data 21.09.2017 e con cui il giudice delegato aveva dichiarato l’inammissibilità per ingiustificato ritardo della domanda ultratardiva di insinuazione al passivo del suo credito, richiesto in via privilegiata ex art. 2751-bis, n. 1 per complessivi euro 30.377,80 o della minor somma di euro 21.755,55 a titolo di TFR per la cessazione del rapporto di lavoro subordinato intercorso con la società fallita sino alla data 11.12.2014 (data di invio da parte del curatore della lettera di risoluzione del rapporto con effetto immediato); 2. il tribunale ha premesso che : a) l’opponente aveva presentato due domande di insinuazione al passivo, di cui solamente la seconda RG 3453/2019- g.est. m.ferro Pag. 3 di 7 (datata 29.11.2016) ogg etto del giudizio in esame; b) il giudice delegato, richiamandosi al parere del curatore, aveva dichiarato l’inammissibilitàdella domanda, ritenendo che l’opponente non aveva dedotto e dimostrato fatti che avrebbero giustificato il ritardo del suo deposito ai sensi dell’art. 101, ultimo co. l.f.; 3. il tribunale ha così ritenuto: a) corretto il provvedimento di inammissibilità della domanda di insinuazione al passivo pronunciato dal giudice delegato, dal momento che la stessaè stata presentata in data 29.11.2016, oltre il decorso del termine annuale del decreto di esecutività dello stato passivo, pronunciato in data 3.10.2014, in assenza dei presupposti richiesti dall’art. 101, co. 4 l.f.; b) provato che l’opponente aveva avuto notizia e sicura conoscenza del fallimento della OIS in liquidazione quando ha depositato la domanda nel 2016 poichérisultava che il curatore aveva inviato l’avviso previsto dall’art. 92 l.f. e lo stessoopponente aveva già depositato una prima domanda di insinuazione in data 22.11.2013, con la conseguenza che il ritardo nella presentazione della domanda è addebitabile solo all’istante; c) pur sorgendo il diritto al TFR solo al momento della cessazione del rapporto di lavoro, l’insinuazione per tale credito si è verificata circa due anni dopo la comunicazione del curatore di risoluzione del rapporto (avvenuta in data 11.12.2014), dunque ben oltre il termine decadenziale di dodici mesi dal deposito del decreto di esecutività (3.10.2014); d) inammissibili i moti vi di doglianza avverso il provvedimento già dichiarato esecutivo e, sul punto, non opposto che non aveva ammesso il credito per spese legali e contributi non versati; 4. il ricorso è su d u e motivi; il curatore del Fallimento OIS in liquidazione è rimasto intimato;il ricorrente ha depositato memoria; 5. con il ricorso si deduce: a) (primo motivo) la nullità del decreto impugnato per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 l.f., anche in combinato disposto con l’art. 72 l.f., in relazione all’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., ritenendo che, essendo il diritto di credito da TFR sorto in RG 3453/2019- g.est. m.ferro Pag. 4 di 7 corso di procedura, il tribunale avrebbe dovuto comunque ammetterlo al passivo fallimentare, senza potersi invocare il termine decadenziale previsto dall’art. 101 l.f., non risultando lo stesso applicabile ai crediti successivi all’apertura del fallimento; in ogni caso il ricorrente ritiene che il tribunale ha errato nell’imputargli l’ultratardività della presentazione della domanda, posto che il curatore, assumendo la veste di datore di lavoro e risolvendo il rapporto, avrebbe dovuto adempiere al corrispondente obbligo di ammettere alla procedura il credito da TFR anche senza necessità di esplicita domanda di insinuazione e senza alcun termine di decadenza; b) (secondo motivo) la violazione, ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3 c.p.c., dell’art. 112 c.p.c., per non essersi il tribunale pronunciato in merito all’opposizione avverso il rigetto da parte del giudice delegato della richiesta di pagamento in prededuzione delle spese legaliaccertate con sentenza emessa in pendenzadel fallimento. [OSCURATO:PERSONA] Considerato che: 1. il primo motivo è inammissibile, per plurime ragioni; il ricorrente non ha censurato in modo specifico, quanto al decreto impugnato, la ritenuta tardività della domanda di ammissione al passivo,configurante ratio decidendi costitutiva ed afferente al non giustificato ritardo della relativa proposizione, ai sensi dell’art.101 co.4 l.f.; il tribunale ha infatti dato conto che la insinuazione era stata depositata solo il 29.11.2016, senza che la parte abbia spiegato come le ragioni dell’eccessività rispetto ai 12 mesi dalla esecutività dello stato passivo (depositato il 3 ottobre 2014) fo ssero armonizzabili con la successiva inerzia a fronte dell o stesso licenziamento, intimatogli dal curatore (con atto dell’11 dicembre 2014), divenuto il momento da cui la insinuazione ben poteva essere presentata, avendo il giudice, con accertamento non contestato, statuito RG 3453/2019- g.est. m.ferro Pag. 5 di 7 che la stessa parte era pienamente a conoscenza della dichiarazione di fallimento, per aver insinuato nel 2013 i propri crediti retributivi ed accessori, conclusione nemmeno affrontata e con effetti dunque di inammissibilità (Cass. 17181/2020); 2. inoltre, come di recente stabilito da questa Corte, in apposita pubblica udienza su questione di particolare rilevanza , « l'istante ha l'onere di provare la non imputabilità a sé sia della causa esterna, sia dell'inerzia sino a quel momento protratta», anche il secondo profilo rientrando infatti nel requisito della non imputabilità della tardività, «dovendo l'istante al riguardo, del pari, prospettare una specifica giustificazione. Onde la dimostrazione della non imputabilità verte, ai sensi dell'art. 2697 c.c., sopra un duplice oggetto: da un lato, la causa esterna impeditiva della tempestiva o infrannuale attivazione; dall'altro lato, la causa esterna, uguale o diversa dalla prima, che abbia cagionato l'inerzia tra il momento della cessazione del fattore impediente ed il compimento dell'atto, che si vuole utilmente posto in essere. La ratio acceleratoria dell'art. 101 l. fall., volta a contenere le insinuazioni entro un termine dato, ed il riferimento non equivoco della legge alla nozione di non imputabilità determina il rilievo di questa non solo per l'evento esterno, ma anche per l'avere esso impedito di agire sino al momento in cui lo si è fatto. L'onere della prova ai fini dell'ammissibilità della domanda c.d. ultratardiva attiene, dunque, alla dimostrazione della "non imputabilità", ossia della ragione del mancato adempimento e della influenza suldecorso del termine senza che esso fosse espletato» (Cass.11000/2022); si tratta di principio, anticipato anche da Cass.12336/2021 e 19679/2015 , cui il Collegio intende dare continuità, affermato proprio in tema di crediti sorti posteriormente alla dichiarazione di fallimento, pertanto replicabile nella vicenda di causa e con assorbimento dei residui profili del motivo; 3. va peraltro aggiunto che appare eccentrica rispetto alle ratione s decidendi del decreto e parimenti eccedente il perimetro segnato RG 3453/2019- g.est. m.ferro Pag. 6 di 7 dall’originaria impugnazione ogni diversa questione con cui ora viene invocata la pretesa non contestazione del curatore , di cui è mancat o qualsiasiapprezzamento istruttorio in coordinamento con la domanda; dal decreto invero non emerge positivamente l’accertamento di tale circostanza, a fronte –anche in relazione ai limiti di specificità del ricorso – di un’eventuale diversa richiesta di pagamento inoltrata all’organo concorsuale e priva d’ingresso e tempestiva introduzione nella dialettica del processo;né, ai fini dell’invocazione di un indirizzo ammissivo , può essere richiamata la natura in sé del credito fatto valere, così avanzando una critica orientata diversamente rispetto al tenore originario dell’impugnazione e, nella sostanza, implicante un aggiramento dell’istituto di cui all’art.101 l.f.; 4. il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, omettendo un riepilogo ordinato ed esaustivo dei fatti, secondo il principio di esposizione pur sommaria degli stessi dell’art.366 co.1 n.3 c.p.c.,né contrastando la ratio decidendi del decreto, che ha escluso il credito per spese legali e contributi non versati, secondo una statuizione di inammissibilità poiché la stessa domanda era stata già svolta avverso un precedente provvedimento denegativo esecutivo e non opposto; peraltro, si prende atto che nella memoria difensiva finale, parte ricorrente ha dichiarato di non insistere più per l’accoglimento della domanda sulpunto; il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile; ricorrono i presupposti processuali per dare atto -ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1-quater all'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. n. 115 del 2002 -della sussistenza dell'obbligo di versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, se dovuto (Cass. s.u. 4315/2020). P.Q.M. RG 3453/2019- g.est. m.ferro Pag. 7 di 7 la Corte dichiara inammissibileil ricorso, ai sensi di cui in motivazione; ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4 ottobre2022 il presidente estensore dott. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 30066/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris