CassazionedecretoSezione 1Decisione del 15 marzo 2021
Cassazione n. 44586/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: 1) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] :[OSCURATO:DATA_NASCITA]; Avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale del riesame di Mantova; Sentita la relazione del [OSCURATO:PERSONA]; Lette le conclusioni del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa il 15/03/2021 il Tribunale di Mantova, in sede di riesame, confermava il decreto pronunciato il 18/02/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova, con cui era stato disposto il sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. di un'unità immobiliare intestata a [OSCURATO:PERSONA], ubicata a Curtatone, in [OSCURATO:PERSONA] n. 20. Il provvedimento di sequestro preventivo, in particolare, era stato disposto dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Mantova sull'assunto che [OSCURATO:PERSONA] - pur essendo sottoposta alla misura della sorveglianza speciale, per la durata di durata di due anni e sei mesi e il pagamento di una cauzione di 3.000,00 euro -, aveva omesso di effettuare la comunicazione prevista dall'art. 80, comma 1, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, relativa all'acquisto dell'immobile controverso, perfezionatosi con atto pubblico di compravendita stipulato il 04/05/2018 davanti al notaio [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso questa ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione, deducendo sei motivi di ricorso. Con il primo e il secondo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto della configurazione della fattispecie contestata a [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 76, comma 7, e 80, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2021, censurata sotto il profilo degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del reato ascritto all'imputata. Con il terzo e il quarto motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'inquadramento della fattispecie contestata all'imputata ex artt. 76, comma 7, e 80, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2021, rispetto al quale si evidenziano oscillazioni ermeneutiche tali da imporre l'intervento chiarificatore della Corte costituzionale per violazione dell'art. 27, commi primo e terzo, Cost. e, in via subordinata al mancato accoglimento della questione di legittimità costituzionale, delle Sezioni Unite penali, affinché risolvessero il contrasto giurisprudenziale verificatosi in materia. Con il quinto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo "che desse esaustivamente conto dell'insussistenza delle condizioni, prescritte dall'ultimo periodo dell'art. 80, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, per ritenere l'immobile acquistato da [OSCURATO:PERSONA] destinato al soddisfacimento dei bisogni quotidiani del suo nucleo familiare, che lo abitava. Con il sesto motivo di ricorso si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere corretta l'entità della variazione patrimoniale considerata, in conseguenza della quale era stato disposto il sequestro preventivo censurato, senza considerare la sproporzione tra il valore dell'immobile acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e la misura indicata dall'art. 80, comma 1, d.lgs. n. 159, stabilita in 10.329,14 euro. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] è infondato. 2. Devono ritenersi inammissibili il primo e il secondo motivo di ricorso, di cui si impone una trattazione congiunta. Con queste censure difensive, in particolare, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argonnentativo che desse esaustivamente conto della configurazione della fattispecie contestata alla ricorrente, ai sensi degli artt. 76, comma 7, e 80, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2021, censurata sotto il profilo degli elementi costitutivi, oggettivi e soggettivi, del reato ascritto a [OSCURATO:PERSONA]. Osserva il Collegio che, pur dovendosi prendere atto delle peculiarità della vicenda delittuosa oggetto di vaglio - attestate dal fatto che [OSCURATO:PERSONA] era stata assolta dalla fattispecie di cui all'art. 416-bis cod. pen. che sosteneva la misura di sorveglianza speciale che gli era stata applicata, che non poteva essere revocata, essendo venuto meno, nelle more, il provvedimento presupposto -, l'insussistenza della fattispecie contestata ex artt. 76, comma 7, e 80, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2021 postulava l'assenza di dolo in capo alla ricorrente, che avrebbe dovuto emergere, ictu °culi, dalle risultanze processuali. Sul punto, non si può non richiamare la giurisprudenza consolidata di questa Corte, che, in materia di esclusione dell'elemento soggettivo del reato di cui agli artt. 76, comma 7, e 80, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2021, richiamando i principi che sovrintendono alla disciplina delle misure cautelari reali, afferma: «In sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il giudice, benché gli sia precluso l'accertamento del merito dell'azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus" del reato ipotizzato, con riferimento anche all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo» (Sez. 6, n. 16153 del 06/02/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 259337-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 3, n. 26007 del 05/04/2019, Pucci, Rv. 276015-01). Né potrebbe essere diversamente, dovendosi evidenziare che, in termini generali, in sede di riesame dei provvedimenti che dispongono misure cautelari reali, il vaglio sulla legittimità della misura adottata non può prescindere dal fumus commissi delicti della fattispecie per cui si procede, atteso che il «giudice, benché gli sia precluso l'accertamento del merito dell'azione penale ed il sindacato sulla concreta fondatezza dell'accusa, deve operare il controllo, non meramente cartolare, sulla base fattuale nel singolo caso concreto, secondo il parametro del "fumus" del reato ipotizzato, con riferimento anche all'eventuale difetto dell'elemento soggettivo, purché di immediato rilievo» (Sez. 1, n. 21736 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Citarella, Rv. 236474-01). Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità dei primi due motivi di ricorso. 3. Dall'inammissibilità dei primi due motivi discende l'inammissibilità del terzo e del quarto motivo di ricorso, dei quali, anche in questo caso, si impone una trattazione congiunta. Con queste censure difensive, in particolare, si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'inquadramento della fattispecie contestata all'imputata ex artt. 76, comma 7, e 80, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2021, rispetto al quale si evidenziano oscillazioni ermeneutiche tali da imporre l'intervento chiarificatore della Corte costituzionale per violazione dell'art. 27, commi primo e terzo, Cost. e, in via subordinata al mancato accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata, delle Sezioni Unite penali, affinché risolvessero il contrasto giurisprudenziale che si era verificato in materia. Osserva il Collegio che queste censure difensive postulano l'esistenza di contrasti ermeneutici in ordine alla configurazione della fattispecie contestata a --[OSCURATO:PERSONA] ex artt. 76, comma 7, e 80, comma1, d.lgs. n. 159 del 2021, che, alla luce delle considerazioni esposte nel paragrafo precedente, cui si rinvia, deve essere esclusa. Si consideri che, da almeno un ventennio, questa Corte ha escluso che la compravendita e il mutuo stipulati con atto pubblico da un soggetto sottoposto a una misura di prevenzione possano svolgere un'efficacia surrogatoria della comunicazione obbligatoria da parte del prevenuto, prevista dall'art. 80, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011. Basti, in proposito, richiamare la giurisprudenza di legittimità, assolutamente consolidata, secondo cui: «Il dolo del delitto di omessa comunicazione delle variazioni patrimoniali può sussistere pur quando l'omissione, posta in essere dal soggetto sottoposto a misure di prevenzione quale indiziato di appartenenza ad associazioni di tipo mafioso, riguardi una compravendita immobiliare effettuata per atto pubblico notatile» (Sez. 1, n. 12433 del 19/03/2009, Cannamela, Rv. 243486-01; si veda, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 1, n. 10432 del 24/02/2010, Iaconis, Rv. 246398-01). Questo orientamento ermeneutico, del resto, si inserisce nel solco di un filone giurisprudenziale consolidato e risalente nel tempo, che è possibile esplicitare richiamando il seguente, insuperato, principio di diritto: «Nel reato previsto dall'art. 31 della legge 13 settembre 1982 n. 646, avente ad oggetto l'omissione dell'obbligo - gravante sui condannati per associazione di tipo mafioso e sui soggetti sottoposti con provvedimento definitivo a misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenenza ad associazioni mafiose - di comunicazione al nucleo di polizia tributaria delle variazioni patrimoniali relative ad elementi di valore non inferiore a venti milioni di lire, il dolo è configurabile anche qualora l'omissione abbia ad oggetto una compravendita immobiliare effettuata per atto pubblico e, come tale, soggetta a trascrizione nei registri immobiliari, in quanto la conoscibilità dell'avvenuto trasferimento derivante dall'adempimento delle formalità connesse alla trascrizione non garantisce all'amministrazione finanziaria la reale conoscenza dei mutamenti dello stato patrimoniale dell'interessato, assicurata invece dalla segnalazione eseguita ai sensi dell'art. 30 della citata legge» (Sez. 5, n. 15220 del 18/02/2003, Gallico, Rv. 224379-01). Rispetto a questo contesto ermeneutico, consolidatosi nell'arco di un ventennio, è riscontrabile un unico e ininfluente precedente giurisprudenziale difforme, che si ritiene opportuno richiamare per completezza di esposizione, con cui veniva affermato il seguente principio di diritto: «Il delitto di cui agli articoli 30 e 31 della legge 13 settembre 1982 n. 646 (omessa comunicazione al nucleo di polizia tributaria circa la variazione patrimoniale da parte di persona sottoposta alla misura di prevenzione) Hchiede una indagine specifica sull'effettiva e consapevole volontà di omettere la prescritta comunicazione, non potendosi presumere nella fattispecie la sussistenza di un dolo "in re ipsa" desunto dalla mera condotta omissiva, specie nel caso in cui la variazione patrimoniale sia realizzata con un atto di compravendita immobiliare stipulato a mezzo di atto pubblico notarile il quale, di per sé, assicura le forme di pubblicità legale che avrebbero consentito all'autorità competente di conoscere i dati ai quali si riferisce l'obbligo di comunicazione» (Sez. 1, n. 10024 del 30/01/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 221494-01). Ricostruito in questi termini, il percorso argomentativo seguito dal Tribunale di Mantova, in sede di riesame, appare rispettoso delle emergenze processuali e pienamente conforme alla giurisprudenza di legittimità consolidata, imponendo di escludere che sussistono oscillazioni ermeneutiche tali da imporre, al contrario di quanto richiesto dalla difesa della ricorrente, l'intervento chiarificatore della Corte costituzionale per violazione dell'art. 27, commi primo e terzo, Cost. e, in via subordinata al mancato accoglimento della questione di legittimità costituzionale sollevata, delle Sezioni Unite. Le considerazioni esposte impongono di ribadire l'inammissibilità del terzo e del quarto motivo di ricorso. 4. Deve ritenersi infondato il quinto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto dell'insussistenza delle condizioni, prescritte dall'ultimo periodo dell'art. 80, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011, per ritenere l'unità immobiliare acquistata da [OSCURATO:PERSONA] destinata al soddisfacimento dei bisogni quotidiani del suo nucleo familiare, che, difatti, lo abitava. Osserva il Collegio che il riferimento alla misura di 10.329,14 euro, prevista dall'art. 80, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011 quale entità della variazione patrimoniale, che deve essere comunicata al nucleo di polizia economico- finanziaria del luogo di dimora abituale del prevenuto - per la durata di dieci anni ed entro trenta giorni dal fatto -, deve essere correlata al valore intrinseco e alle finalità alle quali il bene acquistato è destinato, essendo evidente che la ratio della disposizione in esame mira a evitare che le modifiche delle condizioni economiche del soggetto sottoposto a una misura di prevenzione siano esenti da controlli. Ne discende che, nel caso di specie, la particolare consistenza dell'acquisizione patrimoniale effettuata da [OSCURATO:PERSONA], che si perfezionava con un atto pubblico di compravendita-stipulato il 04/05/2018 davanti al notaio [OSCURATO:PERSONA], il cui prezzo veniva pagato mediante l'assunzione di un mutuo fondiario dell'importo di 65.000,00 euro, impone di escludere che l'acquisto fosse destinato al soddisfacimento dei "bisogni quotidiani" della ricorrente e del suo nucleo familiare. Questa categoria giuridica, infatti, riguarda beni di modesta entità economica ovvero agevolmente consumabili, rispetto ai quali non è ravvisabile l'interesse dello Stato a un controllo patrimoniale rigoroso nei confronti dei soggetti sottoposti a una misura di prevenzione, che costituisce la finalità della fattispecie di reato oggetto di contestazione ex artt. 76, comma 7, e 80, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2021. Né appare pertinente il riferimento ai principi affermati dalla sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 1999, n. 119, compiuto dalla difesa della ricorrente, che riguardano un tema differente e non pertinente al caso di specie, non concernendo tale pronuncia la destinazione al soddisfacimento dei bisogni familiari di un immobile acquistato da un soggetto sottoposto a una misura di prevenzione, ma il diritto degli individui - quali titolari di pretese soggettive riconosciute costituzionalmente - a una condizione abitativa dignitosa, che «rientra, innegabilmente, fra i diritti fondamentali della persona» (Corte cost., sent. n. 119 del 1999). Le considerazioni esposte impongono di ritenere infondato il quinto motivo di ricorso. 5. Deve, infine, ritenersi infondato il sesto motivo di ricorso, con cui si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti al fatto che la decisione in esame risultava sprovvista di un percorso argomentativo che desse esaustivamente conto delle ragioni che imponevano di ritenere corretta l'entità della variazione patrimoniale considerata, in conseguenza della quale era stato disposto il sequestro preventivo censurato, senza considerare la sproporzione tra il valore dell'immobile acquistato da [OSCURATO:PERSONA] e la misura indicata dall'art. 80, comma 1, d.lgs. n. 159, stabilita in 10.329,14 euro. Non può, in proposito, non rilevarsi che, tenuto conto delle disposizioni che regolano l'acquisto dell'immobile controverso, il bene è entrato a fare parte del patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] nel momento della stipula dell'atto pubblico di compravendita, che si perfezionava il 04/05/2018. Rispetto a tale momento, al contrario di quanto dedotto dalla difesa della ricorrente, non assumono rilievo le modalità di pagamento del prezzo convenuto e le condizioni reddituali della prevenuta, attesa la ratio della fattispecie contestata all'imputata, ai sensi degli artt. 76, comma 7, e 80, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2021, su cui ci si è soffermati nei paragrafi 2 e 3.Ne discende che, nel caso di specie, la variazione patrimoniale oggetto della comunicazione gravante sulla posizione di [OSCURATO:PERSONA] riguardava il bene immobile acquistato e non la somma di cui la ricorrente disponeva per effetto del contratto di mutuo fondiario collegato, con la conseguenza che non assume alcun rilievo la dedotta sproporzione tra il valore dell'unità immobiliare e la misura indicata dalla previsione dell'art. 80, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011. Queste ragioni impongono di ribadire l'infondatezza del sesto motivo di ricorso. 3. Le considerazioni esposte impongono di rigettare il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], con la conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali P