CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 02023/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 01/03/2023 del TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli, sezione per le misure di prevenzione, decidendo in seguito all'opposizione presentata da [OSCURATO:PERSONA] diretta ad ottenere la restituzione della somma equivalente al valore dell'autovettura Audi Q\3, confiscata con decreto del 15 ottobre 2014 ed assegnata in uso alle Forze dell'ordine, rigettava l'istanza. 2. Avverso tale provvedimento proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva : 2.1. violazione di legge: contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale il bene del quale si chiedeva la restituzione "per equivalente" era pertinente alla ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA]; sicché, revocato il vincolo sulla ditta, avrebbe dovuto essere restituita anche l'autovettura; sarebbe pertanto errato ritenere che fosse stata confiscata, e poi n restituita, la "ditta come denominazione", dato che oggetto del vincolo sarebbe stata l'impresa con tutti i suoi beni strumentali. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. 1.1. Il gravame si fonda sulla ipotetica pertinenzialità dell'autovettura, del cui valore si chiede il dissequestro, alla ditta individuale di [OSCURATO:PERSONA], già restituita. Si tratta di un presupposto che non trova conferma nelle risultanze processuali: il provvedimento genetico di confisca, infatti, distingue il vincolo della ditta da quello dell'auto, mentre il provvedimento di revoca del vincolo si riferisce "solo" alla ditta individuale del Nunziata; la restituzione è fondata sulla irrisorietà dell'investimento iniziale nella ditta confiscata il quale, a giudizio della Corte gli appello, poteva essere sopportato dal ricorrente, e dunque non poteva essere ritenuto riconducibile alla sua attività di prestanome di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello rilevava, invece, che la confisca della autovettura Audi Q\3 - il cui costo superava la somma di trentamila euro e, dunque, non era affatto irrisorio - non poteva ritenersi collegato al vincolo della ditta, ma era sorretto da autonome ragioni correlate al valore considerevole del bene (pagg. 26 e 27 del provvedimento di revoca). Il Tribunale rilevava, altresì, che l'intestazione dell'auto alla ditta era stato effettuato solo per ragioni fiscali e che, pertanto, non era sufficiente a dimostrare la pertinenza del bene al compendio aziendale che si poneva alla base della restituzione. 1.2. Si ritiene, dunque, che il provvedimento impugnato escluda legittimamente il nesso di pertinenzialità tra l'auto e la ditta, sicché lo stesso non merita alcuna censura in questa sede. 2.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il giorno 24 nov