CassazionedecretoSezione 3Decisione del 4 marzo 2026
Cassazione n. 31802/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liang, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso le ordinanze del 31/03/2026 e del 10/04/2026 del Tribunale di Firenzevisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso; lette le memorie difensive degli avv. ti [OSCURATO:PERSONA] (difensore di [OSCURATO:PERSONA]), [OSCURATO:PERSONA] (difensore di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (difensore di [OSCURATO:PERSONA] e, [OSCURATO:PERSONA]) che hanno concluso chiedendo di dichiarare inammissibile o rigettare il ricorso. 2RITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanze del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 10/04/2026, il Tribunale di Firenze in accoglimento delle richieste di riesame proposte nell'interesse degli indagati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], annullava il decreto di perquisizione e sequestro probatorio emesso dal Pm del Tribunale di Firenze in data 04/03/2026 in relazione ai reati di cui agli artt. 416, commi 1 e 2, cod.pen.-110 cod.pen., 11 e 13 bis d.lgs 74/2000. 2. Avverso tali ordinanze ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Firenze, articolando un unico motivo di ricorso, con i quale deduce vizio di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen. Lamenta che il Tribunale del riesame, nell'annullare, i sequestri probatori, aveva espresso una motivazione viziata da illogicità e contradditorietà in ordine ai seguenti profili: non sufficienza descrizione delle condotte contestate; mancato rispetto delle garanzie difensive degli indagati per conoscenza inadeguata degli addebiti; deficit motivazione del provvedimento impugnato; mancata delimitazione dei beni da sequestrare. Chiede, pertanto, l'annullamento delle ordinanze impugnate. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso va dichiarato inammissibile. 2. Deve osservarsi che, sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte, il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza emessa in sede di riesame di provvedimenti di sequestro (probatorio o preventivo) può essere proposto esclusivamente per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argornentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.U, n.25932 del 29/05/2008, Rv.239692;Sez.U, n.5876 del 28/01/2004, Rv.226710; Sez.5, n.43068 del 13/10/2009, Rv.245093; Sez.2, n.18951 del 14/03/2017, Rv.269656). Il ricorso per cassazione per violazione di legge, a norma dell'art. 325, comma 1 cod. proc. pen., quindi, può essere proposto solo per mancanza fisica della motivazione o per la presenza di motivazione apparente, ma non per mero vizio 3logico della stessa; il vizio logico, infatti, va distinto dalla motivazione meramente apparente essendo il primo configurabile solo in relazione ad una motivazione presente (Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129; Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Rv. 226710). 3. Nella specie, si prospetta proprio un vizio logico della motivazione sotto il profilo della contraddittorietà e della manifesta illogicità della articolata e non apparente motivazione espressa dal Tribunale a fondamento dell'accoglimento delle richieste di riesame proposte dagli indagati. Le censure mosse sono, pertanto, inammissibili, risolvendosi essenzialmente nella formulazione di rilievi in fatto concernenti la motivazione del provvedimento impugnato che, alla luce dei principi di diritto suesposti, non è consentito proporre in questa sede. 3. Consegue, pertanto, la declaratoria di inammissibilità del ricorso. P.Q.MIl Consigliere estensore Il Presidente 7H-[OSCURATO:PERSONA] in Cancelleria 2 k AGO, 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dotts lisa A rreibito 4