CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 10 settembre 2025
Cassazione n. 34528/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04RUE19) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] (CUI 04FY09F) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Venezia che ha confermato la pronunzia di primo grado; Considerato che il primo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con il quale il ricorrente si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione degli elementi di prova posta a fondamento dell'affermata responsabilità penale e alla determinazione della pena inflitta - nella parte in cui si duole della riconosciuta responsabilità è inammissibile, in quanto costituito da censure in fatto, volte a ottenere una non consentita rivalutazione degli elementi probatori, omettendo di individuare specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dalla Corte di appello, la quale, invece, ha congruamente motivato in punto di responsabilità alla luce del corposo quadro probatorio, da cui emerge chiaramente che l'imputato ha compiuto il furto contestatogli, stante le acquisite immagini delle telecamere di videosorveglianza e l'avvenuta identificazione. Nella parte in cui il ricorrente si duole dell'eccessività della pena, il motivo è parimenti inammissibile, in quanto la parte motiva concernente il trattamento punitivo, in cui risultano evidenziate le modalità di svolgimento dei fatti, è sorretto da congrua motivazione; va inoltre considerato il contenimento della misura della pena, risultato dall'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, e della valorizzazione della giovane età dell'imputato; Ritenuto che il primo e unico motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - con il quale il ricorrente si duole del vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove poste a fondamento dell'attestata responsabilità penale - è inammissibile, in quanto caratterizzato da doglianze estremamente generiche, prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto a sostegno delle richieste; Ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 settembre 2025 Il Consigliere estenso