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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 05166/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata.

Ritenuto che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato.

Come osservato dalla Corte di appello, la revisione giova a emendare l'errore di fatto e non la valutazione del fatto.

Nella specie il condannato lamenta che una delle due sentenze irrevocabili in contrasto non abbia correttamente valutato la legittimità dell'ordine del Questore che aveva imposto il rimpatrio in un luogo diverso da quello di effettiva di residenza del destinatario.

Il contrasto di giudicati, quindi, verte sull'esito del sindacato incidentale di legittimità del provvedimento amministrativo esercitato dai due giudici, uno dei quali, per di più, pronunciando la condanna, si era uniformato all'orientamento interpretativo, attualmente minoritario, che considera il luogo di residenza del diffidato del tutto irrilevante ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011.

Secondo tale opzione ermeneutica, la noma incriminatrice sanziona alternativamente la violazione del divieto di allontanamento da un certo territorio oppure la violazione del divieto di farvi ritorno per un certo periodo, e non richiede quale presupposto del reato, un provvedimento amministrativo complesso che prescriva contemporaneamente entrambe le proibizioni (Sez. 1, n. 460 del 14/11/2018, dep. 08/01/2019. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276155 - 01; Sez. 1, n. 29694 del 07/06/2012, Gamba, Rv. 253069 - 01).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso, in Roma 10 novembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e l'ordinanza impugnata. Ritenuto che l'unico motivo proposto è manifestamente infondato. Come osservato dalla Corte di appello, la revisione giova a emendare l'errore di fatto e non la valutazione del fatto. Nella specie il condannato lamenta che una delle due sentenze irrevocabili in contrasto non abbia correttamente valutato la legittimità dell'ordine del Questore che aveva imposto il rimpatrio in un luogo diverso da quello di effettiva di residenza del destinatario. Il contrasto di giudicati, quindi, verte sull'esito del sindacato incidentale di legittimità del provvedimento amministrativo esercitato dai due giudici, uno dei quali, per di più, pronunciando la condanna, si era uniformato all'orientamento interpretativo, attualmente minoritario, che considera il luogo di residenza del diffidato del tutto irrilevante ai fini dell'integrazione del reato di cui all'art. 76, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011. Secondo tale opzione ermeneutica, la noma incriminatrice sanziona alternativamente la violazione del divieto di allontanamento da un certo territorio oppure la violazione del divieto di farvi ritorno per un certo periodo, e non richiede quale presupposto del reato, un provvedimento amministrativo complesso che prescriva contemporaneamente entrambe le proibizioni (Sez. 1, n. 460 del 14/11/2018, dep. 08/01/2019. [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276155 - 01; Sez. 1, n. 29694 del 07/06/2012, Gamba, Rv. 253069 - 01). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma 10 novembr
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