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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 05775/2026

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19090/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a d agli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso,elettivamente domiciliat a in ROMA, via Pierluigi da Palestrina n. 63 presso lo studio del primo e come da domicilio digitale indicato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]:Contratto di somministrazione –Gas e elettricità –Accertamento negativo del credito dovuto- Risarcimento del danno.

CC 11.07.2025 Ric. n. 19090/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., società conferitaria del ramo d’azienda della [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza del Viminale n. 5e come da domicilio digitale indicato; - c ontroricorrente - avverso la sentenza n. 1235/2023 pubblicata il 16 febbraio 202 3 dalla Corte d’appello di Roma; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio2025 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto che 1.il Tribunale di Roma con sentenza n. 21947 /201 9 rigetta va la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. di accertamento negativo dei debiti oggetto delle fatture nn. 1531990897, 157161805 e 157293393 emesse nel 2015 per un complessivo importo di € 16.333,41 e condannava alla restituzione di quanto percepito in forza delle fatturazioni illegittime operate negli ultimi cinque anni in base a letture stimate e non effettive e riferite a consumi non provati; inoltre, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., condannava la società attrice al pagamento della somma di € 17.306,37, portata, oltre che dalle tre fatture suddette, da quelle nn. 166126650 e 166252134; con condanna alla rifusione delle spese;

2. La società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza del giudice di primecure; si costituiva e chiedevail rigetto del gravame [OSCURATO:SOCIETA]. ; La Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello, con condanna della società appellante alla refusione delle spese di lite in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. relative ad entrambi i gradi di giudizio; CC 11.07.2025 Ric. n. 19090/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi

3. avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., società conferitaria del ramo d’azienda della [OSCURATO:SOCIETA].) ha resistito con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; parte ricorrente ha depositato memoria; la controricorrente ha depositato atto denominato “Memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.” che non può considerarsi tale, in difetto dei relativi requisiti di legge.

Considerato che

1. con il primo motivo la società ricorrente denuncia la “violazione degli artt. 2697, 2702, 2727, 2729 cc.- violazione degli artt. 115, 116 cpc - grave travisamento della prova - nullita’ della sentenza per la violazione dell’art. 132/c. 1 n. 4 cpc.”; in particolare, lamenta che la “sentenza abbia ritenuto mancanti le specifiche contestazioni nei precedenti gradi di merito avverso il contenuto delle fatture e degli ulteriori documenti prodotti da controparte e per mancanza di motivazione sul punto”;in particolare osserva di aver, nell’atto di citazione e nelle memorie istruttorie di primo grado, pacificamente contestato la rispondenza al vero dei dati esposti nelle fatture di ENI sul presupposto: a) d ella costante mancanza di rilevazione tempestiva dei consumi reali; b) d ella riduzione dell’attività della gelateria durante i mesi invernali; c) d ella mancanza in capo ad ENI dei dati di consumo reali rilevati dal distributore, come dimostrato dalla richiesta di esibizione avanzata da controparte ex art. 210 cpc, ed essendo di dubbia provenienza, non firmati e privi di data certa i fogli contenenti le cc.dd.

“letture vettoriali” depositati in formato pdfda ENI unitamente alla memoria n. 2; CC 11.07.2025 Ric. n. 19090/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi a parere della ricorrente, pertanto, la Corte d’appello avrebbe omesso la valutazione di un fatto primario o secondario rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c. ( richiama in proposito gli arresti: Cass. n n . 3572/2021, 23940/ 20 17 e S.U. 18192/16) incorrendo in un errore di percezione relativo alla ricognizione del “contenuto oggettivo della prova” che darebbe ingresso al sindacato di legittimità; 2.con il secondo motivo denuncia la “ violazione degli artt.2697, 2702, 2727, 2729 cc.- violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. - grave travisamento della prova - violazione dell’art. 1 bis del dl 105/10; degli artt. 17 bis, 17 ter, 18 e 19 della delibera AEEG65/12; dell’art. 22 del dl 1/12; e degli artt. 3, 10 e 11 della delibera ARERA 200/99 -nullita’ della sentenza per la violazione dell’art. 132/c. 1 n.4 c.p.c.”, per “non avere la sentenza rilevato la violazione di norme di diritto obbligatorie” ovvero degli obblighi imposti dalla normativa vigente (Atto 654/2015/R/eel TIME art. 14 Delibera n. 200/99, a rt. 3)che obbliga il distributore non solo a rilevare da remoto i consumi per fasce orarie, ma anche a trasmettere tali dati di misura periodicamente al venditore con le modalità e secondo le prescrizioni tecniche indicate dal DL 105/10 art. 1 bis; dalla Delibera 65/12 dell’AEEG artt. 17 bis, 17 ter, 18 e 19; dal DL 1/12 art. 22; e dalla Delibera 200/99 artt. 10 e 11, cioè elettronicamente tramite PEC entro scadenze ben precise, mediante flussi informatici che rispettino le prescrizioni tecniche fissate nel DCO 36/11 per la registrazione, conservazione e pubblicazione dei dati di consumo; sostiene che, anche sotto questo aspetto , la Corte d’appello sarebbe incorsa in un ulteriore errore di percezione relativo alla ricognizione del “contenuto oggettivo della prova” che darebbe ingresso al sindacato di legittimità;

3. con il terzo motivodenuncia la ”violazione degli artt. 2697, 2702, 2727, 2729 c.c.-violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. - G rave travisamento della prova - violazione dell’art. 1 bis del dl 105/10; degli artt. 17 bis, 17 ter, 18 e 19 della delibera AEEG 65/12; dell’art.

CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 19090/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi 22 del dl 1/12; e degli artt. 3, 10 e 11 della delibera ARERA200/99 -nullita’ della sentenza per la violazione dell’art. 132/c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la sentenza valorizzato ex sé la produzione di un documento”; ribadisce quanto già eccepito nel merito e cioè che la documentazione cartacea prodotta dal distributore in luogo di quella elettronica, non rispettando il formato indicato dalla disciplina indicata in rubrica, è inidonea a validare i dati ivi esposti e, di conseguenza, i cc.dd. elenchi vettoriali forniti da controparte avrebbero dovutoritenersi nient’altro che meri elenchi cartacei che sui fatti oggetto di causa non potevano provare alcunché; neppure può ritenersi raggiunta la prova della sussistenza dei consumi reali in conformità a quanto esposto nelle fatture in quanto le stesse non possono nemmeno godere della presunzione di legittimità di cui all’art. 2729 c.c.; contesta la valorizzazione operata dalla Corte di appello delle “letture vettoriali” prodotte da [OSCURATO:SOCIETA].;

4. i motivi , che possono essere congiuntamente esaminati stante l’evidente nesso di connessione, sono inammissibili.

Con essi parte ricorrente,per un verso, lamenta la violazione di numerose norme processuali e sostanziali e, per l’altro, mira a censurare l’asserito grave travisamento del materiale probatorio compiutodalla Corte di merito . 4.1.Quanto al primo profilo di doglianza, con cui si denuncia laviolazione del principio dell’onere della prova, di quello dispositivo e del ragionamento presuntivo, è sufficiente sottolineare che con esso, seppure la ricorrente formalmente denunci la violazione di numerose norme, nella sostanza richiede una rivisitazione di fatti e circostanze, già definitivamente accertati in sede di merito e una diversa interpretazione dell’oggetto del contendere, inammissibile in sede di legittimità, omettendo altresì di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento -ad esso funzionale -delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, CC 11.07.2025 Ric. n. 19090/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161;Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); pertanto, le censure mosseattengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di merito, debitamente motivato nel caso di specie e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità; 4.2.quanto al lamentato secondo profilo di doglianza ovvero al preteso grave travisamento commesso dalla Corte d’appello con la sentenza impugnata, giova richiamare l’indirizzo di questa Corte che, anche a Sezioni unite , ha chiarito come « il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio -trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti -il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.» (Cass. Sez.

U., 05/03/2024, n. 5792); ebbene alla luce di tale indirizzo, l e articolate deduzioni del ricorrente non individuano affatto un travisamento, ma si limitano a prospettare una diversa lettura delle risultanze probatorie e ciò è dimostrato dalla stessa confezione del mezzo di impugnazione con cui viene elencata una serie di contestazioni mosse al fine di dimostrare la non rispondenza al vero dei dati esposti nelle fatture ENI contestati (v. pag. 8 in ricorso) che sarebbe ro stat e CC 11.07.2025 Ric. n. 19090/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi erroneamente interpretate dalla Corte d’appello per ritenere la legittimità dei dati di consumo esposti in fattura; l’ulteriore affermazione – secondo cui l’errata percezione di prove “degli obblighi imposti dalla normativa vigente (Atto 654/2015/R/eel TIME art. 14 Delibera n. 200/99, art. 3)che obbliga il distributore non solo a rilevare da remoto i consumi per fasce orarie, ma anche a trasmettere tali dati di misura periodicamente al venditore con le modalitàe secondo le prescrizioni tecniche indicate dal DL 105/10 art. 1 bis; dalla Delibera 65/12 dell’AEEG artt. 17 bis, 17 ter, 18 e 19; dal DL 1/12 art. 22; e dalla Delibera 200/99 artt. 10 e 11, cioè elettronicamente tramite PEC entro scadenze ben precise, mediante flussi informatici che rispettino le prescrizioni tecniche fissate nel DCO 36/11 per la registrazione, conservazione e pubblicazione dei dati di consumo” (pag. 10 in ricorso) , conferma che la censurain esame lamenta, nella sostanza, un vizio di cattiva valutazione delle prove (e non di percezione del loro contenuto); così argomentando, tuttavia, la partericorrente prospetta un vizio che – oltre a non poter neppure astrattamente rilevare come “travisamento della prova” –non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata,laddove la Corte d’appello ha spiegato le ragioni di condivisione della sentenza di prime cure affermando, da un lato, per il periodo in contestazione, la legittim ità della fatturazione effettuata da [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base dei consumi stimati, con successiva emissione di fatture di conguaglio (a debito o credito dell’utente), presumendo che le fatture emesse fossero basate sui dati comunicati dal distributore locale, da reputare corrispondenti ai consumi effettivi dell’utente, a meno di specifiche e motivate contestazioni di quest’ultimo, nella specie inesistenti (pag. 4 in motivazione della sentenza impugnata); dall’altro lato, ritenendo in conformità con la giurisprudenza di questa Corte rispettati i criteri di riparto degli oneri probatori in una ipotesi, come quella verificatasi nellaspecie, di rilevazione dei consumi mediante contatore assistita CC 11.07.2025 Ric. n. 19090/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi da una mera presunzione di veridicità , affermando quindi che , in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l’onere di provare che il contatore sia perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni d i terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. 19/077/2018 n. 19159; Cass. 22/11/2016 n. 23699); il Giudice d’appello, infine, ha ritenuto la genericità delle contestazioni proposte da parte appellante che si era limitata a contestare come la società somministrante avrebbe violato la disposizione regolamentare che la obbliga, a seconda dei casi, a tentare la lettura del gruppo di misura almeno una volta l’anno o due volte l’anno, tranne che in caso di autolettura da parte dell’utente; in proposito, non scalfiscono la motivazione della sentenza impugnata le contestazioni reiterate sia con il ricorso sia con la memoriain quanto parte ricorrente con esse ripropone le deduzioni sull’asserita violazione delle regole fissate dall’AEEG per la rilevazione dei consumi e nulla deduce specificatamente –come già evidenziatodalla stessa Corte d’appello - circa la prova in atti di un mal funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi e che la gelateria fossechiusa in gran parte del periodo dei consumi presunti (pag. 6 della sentenza impugnata);

5. Le spese del giudizio di legittimità , l iquidate come in dispositivo in favore dell a part e controricorrent e, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che CC 11.07.2025 Ric. n. 19090/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA].

I. Ambrosi liquida In complessivi E uro 4.200,00 ( di cui euro 4.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge,in favore della partecontroricorrente.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19090/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentat a e difes a d agli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al ricorso,elettivamente domiciliat a in ROMA, via Pierluigi da Palestrina n. 63 presso lo studio del primo e come da domicilio digitale indicato; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]:Contratto di somministrazione –Gas e elettricità –Accertamento negativo del credito dovuto- Risarcimento del danno. CC 11.07.2025 Ric. n. 19090/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., società conferitaria del ramo d’azienda della [OSCURATO:SOCIETA].), in persona del rappresentante legale pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], come da procura in calce al controricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, Piazza del Viminale n. 5e come da domicilio digitale indicato; - c ontroricorrente - avverso la sentenza n. 1235/2023 pubblicata il 16 febbraio 202 3 dalla Corte d’appello di Roma; udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 luglio2025 dalla ConsiglieraDott.ssa [OSCURATO:PERSONA] ; Ritenuto che 1.il Tribunale di Roma con sentenza n. 21947 /201 9 rigetta va la domanda proposta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. di accertamento negativo dei debiti oggetto delle fatture nn. 1531990897, 157161805 e 157293393 emesse nel 2015 per un complessivo importo di € 16.333,41 e condannava alla restituzione di quanto percepito in forza delle fatturazioni illegittime operate negli ultimi cinque anni in base a letture stimate e non effettive e riferite a consumi non provati; inoltre, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta [OSCURATO:SOCIETA]., condannava la società attrice al pagamento della somma di € 17.306,37, portata, oltre che dalle tre fatture suddette, da quelle nn. 166126650 e 166252134; con condanna alla rifusione delle spese; 2. La società [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] proponeva appello avverso la sentenza del giudice di primecure; si costituiva e chiedevail rigetto del gravame [OSCURATO:SOCIETA]. ; La Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello, con condanna della società appellante alla refusione delle spese di lite in favore di [OSCURATO:SOCIETA]. relative ad entrambi i gradi di giudizio; CC 11.07.2025 Ric. n. 19090/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 3. avverso la sentenza d’appello, [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi; [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] (già [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]., società conferitaria del ramo d’azienda della [OSCURATO:SOCIETA].) ha resistito con controricorso; la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanzacamerale ai sensi dell’art. 380-bis1 c.p.c.; parte ricorrente ha depositato memoria; la controricorrente ha depositato atto denominato “Memoria illustrativa ex art. 378 c.p.c.” che non può considerarsi tale, in difetto dei relativi requisiti di legge. Considerato che 1. con il primo motivo la società ricorrente denuncia la “violazione degli artt. 2697, 2702, 2727, 2729 cc.- violazione degli artt. 115, 116 cpc - grave travisamento della prova - nullita’ della sentenza per la violazione dell’art. 132/c. 1 n. 4 cpc.”; in particolare, lamenta che la “sentenza abbia ritenuto mancanti le specifiche contestazioni nei precedenti gradi di merito avverso il contenuto delle fatture e degli ulteriori documenti prodotti da controparte e per mancanza di motivazione sul punto”;in particolare osserva di aver, nell’atto di citazione e nelle memorie istruttorie di primo grado, pacificamente contestato la rispondenza al vero dei dati esposti nelle fatture di ENI sul presupposto: a) d ella costante mancanza di rilevazione tempestiva dei consumi reali; b) d ella riduzione dell’attività della gelateria durante i mesi invernali; c) d ella mancanza in capo ad ENI dei dati di consumo reali rilevati dal distributore, come dimostrato dalla richiesta di esibizione avanzata da controparte ex art. 210 cpc, ed essendo di dubbia provenienza, non firmati e privi di data certa i fogli contenenti le cc.dd. “letture vettoriali” depositati in formato pdfda ENI unitamente alla memoria n. 2; CC 11.07.2025 Ric. n. 19090/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi a parere della ricorrente, pertanto, la Corte d’appello avrebbe omesso la valutazione di un fatto primario o secondario rilevante ex art. 360 n. 5 c.p.c. ( richiama in proposito gli arresti: Cass. n n . 3572/2021, 23940/ 20 17 e S.U. 18192/16) incorrendo in un errore di percezione relativo alla ricognizione del “contenuto oggettivo della prova” che darebbe ingresso al sindacato di legittimità; 2.con il secondo motivo denuncia la “ violazione degli artt.2697, 2702, 2727, 2729 cc.- violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. - grave travisamento della prova - violazione dell’art. 1 bis del dl 105/10; degli artt. 17 bis, 17 ter, 18 e 19 della delibera AEEG65/12; dell’art. 22 del dl 1/12; e degli artt. 3, 10 e 11 della delibera ARERA 200/99 -nullita’ della sentenza per la violazione dell’art. 132/c. 1 n.4 c.p.c.”, per “non avere la sentenza rilevato la violazione di norme di diritto obbligatorie” ovvero degli obblighi imposti dalla normativa vigente (Atto 654/2015/R/eel TIME art. 14 Delibera n. 200/99, a rt. 3)che obbliga il distributore non solo a rilevare da remoto i consumi per fasce orarie, ma anche a trasmettere tali dati di misura periodicamente al venditore con le modalità e secondo le prescrizioni tecniche indicate dal DL 105/10 art. 1 bis; dalla Delibera 65/12 dell’AEEG artt. 17 bis, 17 ter, 18 e 19; dal DL 1/12 art. 22; e dalla Delibera 200/99 artt. 10 e 11, cioè elettronicamente tramite PEC entro scadenze ben precise, mediante flussi informatici che rispettino le prescrizioni tecniche fissate nel DCO 36/11 per la registrazione, conservazione e pubblicazione dei dati di consumo; sostiene che, anche sotto questo aspetto , la Corte d’appello sarebbe incorsa in un ulteriore errore di percezione relativo alla ricognizione del “contenuto oggettivo della prova” che darebbe ingresso al sindacato di legittimità; 3. con il terzo motivodenuncia la ”violazione degli artt. 2697, 2702, 2727, 2729 c.c.-violazione degli artt. 115, 116 c.p.c. - G rave travisamento della prova - violazione dell’art. 1 bis del dl 105/10; degli artt. 17 bis, 17 ter, 18 e 19 della delibera AEEG 65/12; dell’art. CC [OSCURATO:DATA_NASCITA] Ric. n. 19090/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi 22 del dl 1/12; e degli artt. 3, 10 e 11 della delibera ARERA200/99 -nullita’ della sentenza per la violazione dell’art. 132/c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la sentenza valorizzato ex sé la produzione di un documento”; ribadisce quanto già eccepito nel merito e cioè che la documentazione cartacea prodotta dal distributore in luogo di quella elettronica, non rispettando il formato indicato dalla disciplina indicata in rubrica, è inidonea a validare i dati ivi esposti e, di conseguenza, i cc.dd. elenchi vettoriali forniti da controparte avrebbero dovutoritenersi nient’altro che meri elenchi cartacei che sui fatti oggetto di causa non potevano provare alcunché; neppure può ritenersi raggiunta la prova della sussistenza dei consumi reali in conformità a quanto esposto nelle fatture in quanto le stesse non possono nemmeno godere della presunzione di legittimità di cui all’art. 2729 c.c.; contesta la valorizzazione operata dalla Corte di appello delle “letture vettoriali” prodotte da [OSCURATO:SOCIETA].; 4. i motivi , che possono essere congiuntamente esaminati stante l’evidente nesso di connessione, sono inammissibili. Con essi parte ricorrente,per un verso, lamenta la violazione di numerose norme processuali e sostanziali e, per l’altro, mira a censurare l’asserito grave travisamento del materiale probatorio compiutodalla Corte di merito . 4.1.Quanto al primo profilo di doglianza, con cui si denuncia laviolazione del principio dell’onere della prova, di quello dispositivo e del ragionamento presuntivo, è sufficiente sottolineare che con esso, seppure la ricorrente formalmente denunci la violazione di numerose norme, nella sostanza richiede una rivisitazione di fatti e circostanze, già definitivamente accertati in sede di merito e una diversa interpretazione dell’oggetto del contendere, inammissibile in sede di legittimità, omettendo altresì di considerare che tanto l’accertamento dei fatti, quanto l’apprezzamento -ad esso funzionale -delle risultanze istruttorie è attività riservata al giudice del merito, CC 11.07.2025 Ric. n. 19090/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 16/04/2024 n. 10161;Cass. 4/07/2017, n. 16467; Cass. 23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499); pertanto, le censure mosseattengono, nella sostanza, a profili di fatto e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo giudizio di merito in contrapposizione a quello formulato dal giudice di merito, debitamente motivato nel caso di specie e, pertanto, insindacabile in sede di legittimità; 4.2.quanto al lamentato secondo profilo di doglianza ovvero al preteso grave travisamento commesso dalla Corte d’appello con la sentenza impugnata, giova richiamare l’indirizzo di questa Corte che, anche a Sezioni unite , ha chiarito come « il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell’informazione probatoria al fatto probatorio -trova il suo istituzionale rimedio nell’impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall’art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti -il vizio va fatto valere ai sensi dell’art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.» (Cass. Sez. U., 05/03/2024, n. 5792); ebbene alla luce di tale indirizzo, l e articolate deduzioni del ricorrente non individuano affatto un travisamento, ma si limitano a prospettare una diversa lettura delle risultanze probatorie e ciò è dimostrato dalla stessa confezione del mezzo di impugnazione con cui viene elencata una serie di contestazioni mosse al fine di dimostrare la non rispondenza al vero dei dati esposti nelle fatture ENI contestati (v. pag. 8 in ricorso) che sarebbe ro stat e CC 11.07.2025 Ric. n. 19090/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi erroneamente interpretate dalla Corte d’appello per ritenere la legittimità dei dati di consumo esposti in fattura; l’ulteriore affermazione – secondo cui l’errata percezione di prove “degli obblighi imposti dalla normativa vigente (Atto 654/2015/R/eel TIME art. 14 Delibera n. 200/99, art. 3)che obbliga il distributore non solo a rilevare da remoto i consumi per fasce orarie, ma anche a trasmettere tali dati di misura periodicamente al venditore con le modalitàe secondo le prescrizioni tecniche indicate dal DL 105/10 art. 1 bis; dalla Delibera 65/12 dell’AEEG artt. 17 bis, 17 ter, 18 e 19; dal DL 1/12 art. 22; e dalla Delibera 200/99 artt. 10 e 11, cioè elettronicamente tramite PEC entro scadenze ben precise, mediante flussi informatici che rispettino le prescrizioni tecniche fissate nel DCO 36/11 per la registrazione, conservazione e pubblicazione dei dati di consumo” (pag. 10 in ricorso) , conferma che la censurain esame lamenta, nella sostanza, un vizio di cattiva valutazione delle prove (e non di percezione del loro contenuto); così argomentando, tuttavia, la partericorrente prospetta un vizio che – oltre a non poter neppure astrattamente rilevare come “travisamento della prova” –non si confronta con la ratio decidendi della decisione impugnata,laddove la Corte d’appello ha spiegato le ragioni di condivisione della sentenza di prime cure affermando, da un lato, per il periodo in contestazione, la legittim ità della fatturazione effettuata da [OSCURATO:SOCIETA]. sulla base dei consumi stimati, con successiva emissione di fatture di conguaglio (a debito o credito dell’utente), presumendo che le fatture emesse fossero basate sui dati comunicati dal distributore locale, da reputare corrispondenti ai consumi effettivi dell’utente, a meno di specifiche e motivate contestazioni di quest’ultimo, nella specie inesistenti (pag. 4 in motivazione della sentenza impugnata); dall’altro lato, ritenendo in conformità con la giurisprudenza di questa Corte rispettati i criteri di riparto degli oneri probatori in una ipotesi, come quella verificatasi nellaspecie, di rilevazione dei consumi mediante contatore assistita CC 11.07.2025 Ric. n. 19090/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi da una mera presunzione di veridicità , affermando quindi che , in caso di contestazione, grava sul somministrante, anche se convenuto in giudizio con azione di accertamento negativo del credito, l’onere di provare che il contatore sia perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l’eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un’attenta custodia dell’impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni d i terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. 19/077/2018 n. 19159; Cass. 22/11/2016 n. 23699); il Giudice d’appello, infine, ha ritenuto la genericità delle contestazioni proposte da parte appellante che si era limitata a contestare come la società somministrante avrebbe violato la disposizione regolamentare che la obbliga, a seconda dei casi, a tentare la lettura del gruppo di misura almeno una volta l’anno o due volte l’anno, tranne che in caso di autolettura da parte dell’utente; in proposito, non scalfiscono la motivazione della sentenza impugnata le contestazioni reiterate sia con il ricorso sia con la memoriain quanto parte ricorrente con esse ripropone le deduzioni sull’asserita violazione delle regole fissate dall’AEEG per la rilevazione dei consumi e nulla deduce specificatamente –come già evidenziatodalla stessa Corte d’appello - circa la prova in atti di un mal funzionamento del sistema di rilevazione dei consumi e che la gelateria fossechiusa in gran parte del periodo dei consumi presunti (pag. 6 della sentenza impugnata); 5. Le spese del giudizio di legittimità , l iquidate come in dispositivo in favore dell a part e controricorrent e, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che CC 11.07.2025 Ric. n. 19090/2023 Pres L.A.[OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi liquida In complessivi E uro 4.200,00 ( di cui euro 4.000,00 per onorari ), oltre a spese generali e accessori di legge,in favore della partecontroricorrente. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
Sentenza Cassazione n. 05775/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris