CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 giugno 2023
Cassazione n. 35109/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza in data 22 settembre 2022, confermava la condanna pronunciata dal G.U.P. del Tribunale di Trani, in data 23 novembre 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di rapina. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la sussistenza della prova di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, relative a questioni già adeguatamente vagliate e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, che in particolare a pagina 3 della sentenza impugnata ha evidenziato come l'identificazione dell'imputato quale autore della rapina emergesse pacificamente dalle riprese dell'impianto di videosorveglianza, oltre che dalle modalità realizzative, analoghe a quelle di reati commessi in passato, così escludendo la necessità di disporre l'invocata rinnovazione dell'istruttoria; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13.06.2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 20 giugno 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]