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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 16652/2024

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la condanna dei predetti imputati per i rati di furto (capo 1) e rimozione di sigilli (capo 2); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la ritenuta sussistenza della aggravante del mezzo fraudolento ed eccepisce, in conseguenza di ciò, l'estinzione del reato per prescrizione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. paragrafo

5.2. a pag. 8); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 10/

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ricorrono, con un unico atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha confermato la condanna dei predetti imputati per i rati di furto (capo 1) e rimozione di sigilli (capo 2); Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta la ritenuta sussistenza della aggravante del mezzo fraudolento ed eccepisce, in conseguenza di ciò, l'estinzione del reato per prescrizione, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. paragrafo 5.2. a pag. 8); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/
Sentenza Cassazione n. 16652/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris