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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 07763/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , baren Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] dm ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, &r.1 111,61u,4i ro Ni n (10Z“v0n11 B.L.

N, 411i Lolp tivec- ti-`4P [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza resa il 18 giugno 2021, la Corte d'appello di Catania ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza in data 15 ottobre 2018 con la quale il Tribunale di Siracusa ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di danneggiamento seguito da incendio aggravato ex art. 7 d.l. 152/91.

Operato il bilanciamento tra !e già riconosciute circostanze attenuanti generiche e la recidiva, ha ridotto la pena a un anno e sei mesi di reclusione e condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno arrecato alle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] imprese,

2. Casto è accusato di aver appiccato il fuoco alla cabina di un autocompattatore di marca Iveco di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], parcheggiato all'interno del deposito mezzi della società, così cagionando un incendio, con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen.. 2.1 La Corte di Catania ha disatteso i motivi di gravame, finalizzati a prospettare letture alternative delle risultanze di prova valorizzate dal primo giudice a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato.

In primo luogo, ha considerato quale dato probatorio pacificamente acquisito l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] affinché [OSCURATO:PERSONA], titolare della Roma costruzioni Srl, assumesse alle sue dipendenze il nipote ed altro soggetto a lui vicino; assunzione che Roma, nonostante il rischio di atti intimidatori paventato dall'intermediario [OSCURATO:PERSONA], aveva negato.

I-la poi valorizzato, sotto il profilo della riconducibilità del fatto all'odierno ricorrente, i seguenti elementi: - dopo che aveva, in data 31 marzo 2017, svolto un sopralluogo presso il parcheggio dei mezzi della Roma costruzioni Srl, manifestando a casto interesse al numero e al luogo di posizionamento delle videocamere di sorveglianza ivi presenti (circostanze cristallizzate nelle conversazioni captate tra i due e riprodotte nella sentenza di primo grado), il pomeriggio del giorno dell'incendio, ossia il 16 aprile 2017, Monaco conduceva in detto luogo Casto, com'è cristallizzato sia dai tracciati Gps, sia dal chiaro tenore delle conversazioni captate (anch'esse riprodotte nella sentenza di primo grado); in esse il primo indica al secondo il percorso da seguire e, alla domanda se vi fosse un custode, Monaco chiarisce che vi sarebbe stata sorveglianza trattandosi dei giorni di Pasqua e del lunedì dell'Angelo; - l'incontro tra Monaco e Casto, fissato per la stessa sera, ebbe certamente luogo com'è risultato dalla minuziosa ricostruzione svolta dai giudici di merito sulla scorta dei dati risultanti dai tabulati del traffico telefonico delle utenze a loro in uso, che indicavano un tentativo di chiamata del Monaco al Casto (inteso quale segno convenzionale, cui i due avevano già fatto esplicito riferimento nella precedente conversazione del pomeriggio) e di alcuni sms che consentivano di collocare temporalmente la loro compresenza, unitamente a un complice, nei pressi del parcheggio dei mezzi in epoca coeva all'incendio. 246scluso, dunque, qualsivoglia decorso causale alternativo, la Corte ha confermato la conclusione del giudice di primo grado, ritenendo che l'appellante avesse appiccato il fuoco all'automezzo, che conteneva materiale combustibile, peraltro all'interno di un deposito dove erano allocati altri mezzi, a loro volta contenenti sostanze infiammabili, al fine precipuo di danneggiarlo.

3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, sviluppando quattro motivi.

3.1. Con il primo deduce violazione dell'art. 424 cod. pen. e vizio di motivazione, con riferimento alla carenza dell'elemento materiale del reato.

Il fatto non ha determinato alcun incendio, né il pericolo del suo verificarsi; il fuoco fu appiccato esclusivamente nella cabina dell'autocompattatore, ben lontano da qualsiasi altro mezzo o materiale infiammabile e si spense autonomamente e immediatamente, danneggiando solo quell'unico bene di proprietà della Roma costruzioni [OSCURATO:SOCIETA] la difesa che non vi è neppure prova dell'elemento psicologico del reato e lamenta il mancato svolgimento da parte degli investigatori di accertamenti a favore del ricorrente.

3.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 424 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla attribuzione della condotta al ricorrente.

Non vi è alcuna prova che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse in prossimità del luogo dove fu appiccato il fuoco, approdo cui la Corte territoriale è giunta attraverso intuizioni, piuttosto che dati probatori certi.

3.3. Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell'articolo 24 Cost. e dell'art. 603 cod. proc. pen., in riferimento al mancato ascolto del teste Gulizia, richiesto dalla difesa, il quale avrebbe potuto fornire un alibi al ricorrente che, difatti, vide la sera dei fatti raggiungere la sua pizzeria per acquistare delle pizze da trasporto.

3.4. Con il quarto motivo lamenta il mancato riconoscimento del più favorevole giudizio di valenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva nonché l'eccessività della pena, richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità in tema di limiti della discrezionalità del giudice nella parametrazione della pena.

4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con articolata requisitoria scritta depositata il 28 settembre 2022, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso.

5. Le parti civili Roma costruzioni srl, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impresa hanno depositato conclusioni e nota spese in data 29 settembre 2022, mentre la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato nota spese e conclusioni all'odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso prospetta censure infondate e, come tale, va rigettato.

La disamina del fatto di danneggiamento seguito da incendio, già lumeggiato in parte narrativa, non può che condurre alla conclusione che le doglianze formulate con il ricorso sono manifestamente infondate, non riscontrandosi nella sentenza impugnata alcuna violazione di legge ovvero vizi di motivazione, essendo le conclusioni in essa esposte del tutto congrue e prive di sintomi d'illogicità manifesta.

Con nessuna di esse la difesa si è confrontata, limitandosi a riprodurre pedissequamente, anche graficamente, le censure dedotte in appello.

Va qui ribadito che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, l'impugnazione di legittimità è proponibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento gravato, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando attiene a censure che - benché formalmente prospettanti una violazione di legge o un vizio di motivazione - mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997).

Alla Corte di cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza logica e l'adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza alcun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda.

Nel caso di specie, le censure di cui al primo e secondo motivo di ricorso, benché formalmente dirette a denunciare la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata e il travisamento della prova, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, degli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine che i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno giudicato idonee a integrare il compendio probatorio.

Pertinente si reputa richiamare, al riguardo, l'arresto secondo cui « In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B, Rv. 281521).

2. Manifestamente infondato è, invero, il primo motivo.

La Corte territoriale, muovendosi nel solco del principio espresso in sede di legittimità secondo cui «in tema di danneggiamento seguito da incendio, il giudizio sulla ricorrenza del pericolo d'incendio va formulato sulla base di una prognosi postuma, ex ante e a base parziale, avuto riguardo alle circostanze esistenti al momento della condotta, senza alcuna rilevanza dei fattori eccezionali e sopravvenuti, quale l'intervento tempestivo della persona offesa nello spegnimento delle fiamme (Sez. 5 n. 37196 del 28/03/2017, Costabile, Rv. 270914), ha desunto - con ragionamento logicamente coerente - dalle caratteristiche dell'oggetto del danneggiamento (contenente materiale infiammabile), nonché dalla presenza di altri mezzi (contenenti altrettanto materiale), la probabilità che il fuoco evolvesse in un vero e proprio incendio.

3. Quanto al secondo motivo, l'iter argomentativo posto a base dell'opzione decisionale che ha portato la Corte territoriale a ritenere coincidente l'odierno ricorrente con la persona cui ascrivere il fatto, si fonda sulla complessiva valutazione, logicamente orientata, di una serie di elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio, sintetizzati in premessa, con i quali la difesa non si è in alcun modo confrontata, senza neppure suggerire una ricostruzione alternativa plausibile, limitandosi a criticare genericamente e apoditticamente le conclusioni dei giudici di merito.3.

Del pari privo di pregio il terzo motivo, per il cui scrutinio non può prescindersi dal principio secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello» (Sez. 5 n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577).

Ciò che, nel caso di specie, la difesa non ha fatto.

4. Immotivatamente la difesa si duole del mancato riconoscimento del più favorevole giudizio di valenza tra le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e la ritenuta recidiva, oltre che dell'eccessività complessiva della pena inflitta.

In relazione al primo profilo, le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione.

Quanto al quantum di pena: la generica censura difensiva oblitera il duplice principio, secondo cui, in tema di commisurazione della stessa, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243) e secondo il quale «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288).

La Corte ha assolto all'onere motivazionale richiamando i numerosi e gravi precedenti penali, l'elevata capacità a delinquere manifestata dall'imputato, nonché le limitate conseguenze dannose del danneggiamento, parametrando la pena base al di sotto del medio edittale e limitandosi ad aumentare, della stessa porzione di aumento indicata dal giudice di primo grado, per la ritenuta aggravante.

5. Alla conclusiva reiezione del ricorso segue in=s1=2 la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle in favore delle parti civili Roma costruzioni srl, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impresa che hanno ritualmente presentato le rispettive conclusioni nel termine di legge, che si liquidano nella misura richiesta.

Non possono, invece, essere considerate le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in quanto tardive, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 3 dicembre 2020, n. 176, non essendo state depositate entro il quinto giorno antecedente all'udienza.

Il collegio intende dare continuità al principio di diritto, che qui si condivide e ribadisce, secondo cui «In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio» (Sez. 6, n. 134 del 26/01/2021, Paolini, Rv. 281148;vedi anche, in tema di memoria difensiva, Sez. 1, n. 35305 del 21/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281895, nonché Sez. 6 n. 18483 del 29/03/2022, Della Mina, Rv. 283262, in tema di istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, per adesione all'astensione dalle udienze proclamata per una data successiva alla scadenza del predetto termine per il deposito delle conclusioni).

P.Q.M.

Ngetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.919,50, oltre accessori di legge, nonché tialla parte civile Associazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/06/2021 della CORTE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; , baren Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] dm ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso, &r.1 111,61u,4i ro Ni n (10Z“v0n11 B.L. N, 411i Lolp tivec- ti-`4P [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza resa il 18 giugno 2021, la Corte d'appello di Catania ha riformato, limitatamente al trattamento sanzionatorio, la sentenza in data 15 ottobre 2018 con la quale il Tribunale di Siracusa ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di danneggiamento seguito da incendio aggravato ex art. 7 d.l. 152/91. Operato il bilanciamento tra !e già riconosciute circostanze attenuanti generiche e la recidiva, ha ridotto la pena a un anno e sei mesi di reclusione e condannato l'appellante al pagamento delle spese processuali e al risarcimento del danno arrecato alle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] imprese, 2. Casto è accusato di aver appiccato il fuoco alla cabina di un autocompattatore di marca Iveco di proprietà della [OSCURATO:PERSONA], parcheggiato all'interno del deposito mezzi della società, così cagionando un incendio, con l'aggravante di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizioni di cui all'art. 416-bis cod. pen.. 2.1 La Corte di Catania ha disatteso i motivi di gravame, finalizzati a prospettare letture alternative delle risultanze di prova valorizzate dal primo giudice a sostegno dell'affermazione di responsabilità dell'imputato. In primo luogo, ha considerato quale dato probatorio pacificamente acquisito l'interesse di [OSCURATO:PERSONA] affinché [OSCURATO:PERSONA], titolare della Roma costruzioni Srl, assumesse alle sue dipendenze il nipote ed altro soggetto a lui vicino; assunzione che Roma, nonostante il rischio di atti intimidatori paventato dall'intermediario [OSCURATO:PERSONA], aveva negato. I-la poi valorizzato, sotto il profilo della riconducibilità del fatto all'odierno ricorrente, i seguenti elementi: - dopo che aveva, in data 31 marzo 2017, svolto un sopralluogo presso il parcheggio dei mezzi della Roma costruzioni Srl, manifestando a casto interesse al numero e al luogo di posizionamento delle videocamere di sorveglianza ivi presenti (circostanze cristallizzate nelle conversazioni captate tra i due e riprodotte nella sentenza di primo grado), il pomeriggio del giorno dell'incendio, ossia il 16 aprile 2017, Monaco conduceva in detto luogo Casto, com'è cristallizzato sia dai tracciati Gps, sia dal chiaro tenore delle conversazioni captate (anch'esse riprodotte nella sentenza di primo grado); in esse il primo indica al secondo il percorso da seguire e, alla domanda se vi fosse un custode, Monaco chiarisce che vi sarebbe stata sorveglianza trattandosi dei giorni di Pasqua e del lunedì dell'Angelo; - l'incontro tra Monaco e Casto, fissato per la stessa sera, ebbe certamente luogo com'è risultato dalla minuziosa ricostruzione svolta dai giudici di merito sulla scorta dei dati risultanti dai tabulati del traffico telefonico delle utenze a loro in uso, che indicavano un tentativo di chiamata del Monaco al Casto (inteso quale segno convenzionale, cui i due avevano già fatto esplicito riferimento nella precedente conversazione del pomeriggio) e di alcuni sms che consentivano di collocare temporalmente la loro compresenza, unitamente a un complice, nei pressi del parcheggio dei mezzi in epoca coeva all'incendio. 246scluso, dunque, qualsivoglia decorso causale alternativo, la Corte ha confermato la conclusione del giudice di primo grado, ritenendo che l'appellante avesse appiccato il fuoco all'automezzo, che conteneva materiale combustibile, peraltro all'interno di un deposito dove erano allocati altri mezzi, a loro volta contenenti sostanze infiammabili, al fine precipuo di danneggiarlo. 3. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore, sviluppando quattro motivi. 3.1. Con il primo deduce violazione dell'art. 424 cod. pen. e vizio di motivazione, con riferimento alla carenza dell'elemento materiale del reato. Il fatto non ha determinato alcun incendio, né il pericolo del suo verificarsi; il fuoco fu appiccato esclusivamente nella cabina dell'autocompattatore, ben lontano da qualsiasi altro mezzo o materiale infiammabile e si spense autonomamente e immediatamente, danneggiando solo quell'unico bene di proprietà della Roma costruzioni [OSCURATO:SOCIETA] la difesa che non vi è neppure prova dell'elemento psicologico del reato e lamenta il mancato svolgimento da parte degli investigatori di accertamenti a favore del ricorrente. 3.2. Con il secondo motivo di ricorso deduce violazione dell'art. 424 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla attribuzione della condotta al ricorrente. Non vi è alcuna prova che [OSCURATO:PERSONA] si trovasse in prossimità del luogo dove fu appiccato il fuoco, approdo cui la Corte territoriale è giunta attraverso intuizioni, piuttosto che dati probatori certi. 3.3. Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell'articolo 24 Cost. e dell'art. 603 cod. proc. pen., in riferimento al mancato ascolto del teste Gulizia, richiesto dalla difesa, il quale avrebbe potuto fornire un alibi al ricorrente che, difatti, vide la sera dei fatti raggiungere la sua pizzeria per acquistare delle pizze da trasporto. 3.4. Con il quarto motivo lamenta il mancato riconoscimento del più favorevole giudizio di valenza delle già riconosciute circostanze attenuanti generiche rispetto alla recidiva nonché l'eccessività della pena, richiamando copiosa giurisprudenza di legittimità in tema di limiti della discrezionalità del giudice nella parametrazione della pena. 4. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], con articolata requisitoria scritta depositata il 28 settembre 2022, ha prospettato la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. 5. Le parti civili Roma costruzioni srl, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impresa hanno depositato conclusioni e nota spese in data 29 settembre 2022, mentre la parte civile [OSCURATO:PERSONA] ha depositato nota spese e conclusioni all'odierna udienza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso prospetta censure infondate e, come tale, va rigettato. La disamina del fatto di danneggiamento seguito da incendio, già lumeggiato in parte narrativa, non può che condurre alla conclusione che le doglianze formulate con il ricorso sono manifestamente infondate, non riscontrandosi nella sentenza impugnata alcuna violazione di legge ovvero vizi di motivazione, essendo le conclusioni in essa esposte del tutto congrue e prive di sintomi d'illogicità manifesta. Con nessuna di esse la difesa si è confrontata, limitandosi a riprodurre pedissequamente, anche graficamente, le censure dedotte in appello. Va qui ribadito che, secondo l'orientamento consolidato di questa Corte, l'impugnazione di legittimità è proponibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la mancanza, la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento gravato, secondo i canoni della logica e i principi di diritto, ma non anche quando attiene a censure che - benché formalmente prospettanti una violazione di legge o un vizio di motivazione - mirano in realtà a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti o una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252178; Sez. 5, n. 46124 del 08/10/2008, Pagliaro, Rv. 241997). Alla Corte di cassazione spetta soltanto di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, la congruenza logica e l'adeguatezza della motivazione sul punto (Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Tiana, Rv. 255460), senza alcun potere di revisionare le circostanze fattuali della vicenda. Nel caso di specie, le censure di cui al primo e secondo motivo di ricorso, benché formalmente dirette a denunciare la contraddittorietà e l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata e il travisamento della prova, si esauriscono in realtà in una contestazione, nel merito, degli elementi di fatto e delle risultanze d'indagine che i giudici di merito, con valutazione conforme, hanno giudicato idonee a integrare il compendio probatorio. Pertinente si reputa richiamare, al riguardo, l'arresto secondo cui « In tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B, Rv. 281521). 2. Manifestamente infondato è, invero, il primo motivo. La Corte territoriale, muovendosi nel solco del principio espresso in sede di legittimità secondo cui «in tema di danneggiamento seguito da incendio, il giudizio sulla ricorrenza del pericolo d'incendio va formulato sulla base di una prognosi postuma, ex ante e a base parziale, avuto riguardo alle circostanze esistenti al momento della condotta, senza alcuna rilevanza dei fattori eccezionali e sopravvenuti, quale l'intervento tempestivo della persona offesa nello spegnimento delle fiamme (Sez. 5 n. 37196 del 28/03/2017, Costabile, Rv. 270914), ha desunto - con ragionamento logicamente coerente - dalle caratteristiche dell'oggetto del danneggiamento (contenente materiale infiammabile), nonché dalla presenza di altri mezzi (contenenti altrettanto materiale), la probabilità che il fuoco evolvesse in un vero e proprio incendio. 3. Quanto al secondo motivo, l'iter argomentativo posto a base dell'opzione decisionale che ha portato la Corte territoriale a ritenere coincidente l'odierno ricorrente con la persona cui ascrivere il fatto, si fonda sulla complessiva valutazione, logicamente orientata, di una serie di elementi di prova acquisiti nel corso del giudizio, sintetizzati in premessa, con i quali la difesa non si è in alcun modo confrontata, senza neppure suggerire una ricostruzione alternativa plausibile, limitandosi a criticare genericamente e apoditticamente le conclusioni dei giudici di merito.3. Del pari privo di pregio il terzo motivo, per il cui scrutinio non può prescindersi dal principio secondo cui «In tema di ricorso per cassazione, può essere censurata la mancata rinnovazione in appello dell'istruttoria dibattimentale qualora si dimostri l'esistenza, nell'apparato motivazionale posto a base della decisione impugnata, di lacune o manifeste illogicità, ricavabili dal testo del medesimo provvedimento e concernenti punti di decisiva rilevanza, che sarebbero state presumibilmente evitate se si fosse provveduto all'assunzione o alla riassunzione di determinate prove in appello» (Sez. 5 n. 32379 del 12/04/2018, Impellizzeri, Rv. 273577). Ciò che, nel caso di specie, la difesa non ha fatto. 4. Immotivatamente la difesa si duole del mancato riconoscimento del più favorevole giudizio di valenza tra le già riconosciute circostanze attenuanti generiche e la ritenuta recidiva, oltre che dell'eccessività complessiva della pena inflitta. In relazione al primo profilo, le sentenze di merito hanno esaurientemente motivato in ordine agli indici giustificativi favorevoli, e tali argomentazioni costituiscono la ragione, e segnano al tempo stesso il limite, di siffatto riconoscimento, in una materia (il giudizio di comparazione tra circostanze) che involge l'esercizio di valutazioni discrezionali tipicamente di merito, che, per pacifico indirizzo (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 08/06/2017, Pennelli, Rv. 270450), sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette, come nella specie, da sufficiente complessiva illustrazione. Quanto al quantum di pena: la generica censura difensiva oblitera il duplice principio, secondo cui, in tema di commisurazione della stessa, il giudice del merito esercita la discrezionalità che al riguardo la legge gli conferisce, attraverso l'enunciazione, anche sintetica, della eseguita valutazione di uno (o più) dei criteri indicati nell'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243) e secondo il quale «non è necessaria una specifica e dettagliata motivazione del giudice nel caso in cui venga irrogata una pena al di sotto della media edittale che deve essere calcolata non dimezzando il massimo edittale previsto per il reato, ma dividendo per due il numero di mesi o anni che separano il minimo dal massimo edittale ed aggiungendo il risultato così ottenuto al minimo» (Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288). La Corte ha assolto all'onere motivazionale richiamando i numerosi e gravi precedenti penali, l'elevata capacità a delinquere manifestata dall'imputato, nonché le limitate conseguenze dannose del danneggiamento, parametrando la pena base al di sotto del medio edittale e limitandosi ad aumentare, della stessa porzione di aumento indicata dal giudice di primo grado, per la ritenuta aggravante. 5. Alla conclusiva reiezione del ricorso segue in=s1=2 la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, ivi comprese quelle in favore delle parti civili Roma costruzioni srl, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impresa che hanno ritualmente presentato le rispettive conclusioni nel termine di legge, che si liquidano nella misura richiesta. Non possono, invece, essere considerate le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] in quanto tardive, ai sensi dell'art. 23, comma 8, decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito in legge 18 3 dicembre 2020, n. 176, non essendo state depositate entro il quinto giorno antecedente all'udienza. Il collegio intende dare continuità al principio di diritto, che qui si condivide e ribadisce, secondo cui «In tema di disciplina emergenziale per la pandemia da Covid-19, il termine del quinto giorno antecedente all'udienza, per il deposito delle conclusioni nel giudizio di legittimità, previsto dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, ha natura perentoria, sicché la parte civile che presenti le proprie conclusioni oltre tale termine non può ritenersi ritualmente costituita in detto giudizio» (Sez. 6, n. 134 del 26/01/2021, Paolini, Rv. 281148;vedi anche, in tema di memoria difensiva, Sez. 1, n. 35305 del 21/05/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281895, nonché Sez. 6 n. 18483 del 29/03/2022, Della Mina, Rv. 283262, in tema di istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore, per adesione all'astensione dalle udienze proclamata per una data successiva alla scadenza del predetto termine per il deposito delle conclusioni). P.Q.M. Ngetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] srl e [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi euro 3.919,50, oltre accessori di legge, nonché tialla parte civile Associazio
Sentenza Cassazione n. 07763/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris