CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 3 marzo 2022
Cassazione n. 15621/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da 2, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] r avverso la sentenza del 29/10/2021 della Corte di appello di Messina visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Messina confermava la sentenza del Tribunale di Patti del 6 novembre 2019, con la quale era stato condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. All'imputato era stato contestato di aver usato minaccia nei confronti di un ispettore della Polizia municipale [OSCURATO:PERSONA], impegnata in un servizio di traffico stradale, tentando di strapparle il bollettario delle contravvenzioni, mentre si accingeva ad elevargli una contravvenzione. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 337 cod. pen. e 192 e 530 cod. proc. pen. La Corte di appello ha omesso di esaminare il motivo specifico di appello sulla idoneità della condotta ad integrare il reato contestato: il ricorrente non aveva inteso impedire al vigile urbano di elevargli la contravvenzione ma soltanto dissuaderla dal farlo, usando una condotta non violenta (poggiarle la mano sulla sua, senza di fatto toglierle la presa dal formulario). Non è stato esaminato l'elemento psicologico e l'esistenza del dolo specifico richiesto per la configurazione del reato (ben poteva il vigile fare la multa in altro momento). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 131-bis cod. pen. La condotta - motivata dalle circostanze del caso (stava accompagnando la figlia del medico) che avevano fatto percepire la multa come ingiusta - non è stata grave, non vi è stata violenza, l'imputato si è rassegnato e ritirato in buon ordine. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 56 e 337 cod. pen. La Corte di appello non ha considerato che l'imputato non ha impedito al vigile di redigere il verbale, risultando quella della redazione degli atti negli uffici una prassi diffusa per motivi di comodità. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla I. 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dal d.l. 30 dicembre 2021, n. 228), in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto in larga parte reitera le doglianze di appello, senza confrontarsi con la risposta fornita dalla Corte di appello e finendo per proporre censure aspecifiche e di merito, oltre che manifestamente infondate. 2. Quanto al primo motivo, va osservato invero che la Corte di appello ha esaminato il motivo di appello, descrivendo la condotta tenuta dal ricorrente in termini ben diversi da quelli rappresentati in questa sede. Il ricorso pertanto propone soltanto una diversa e non consentita lettura del compendio probatorio. Così come accertata la condotta da parte della Corte di appello, è anche ben evidenziata dalla sentenza impugnata la direzione della condotta, risultando meramente ripetitive e aspecifiche le critiche difensive sul dolo. 3. Anche in ordine all'art. 131-bis cod. pen., la risposta della Corte di appello è puntuale, adeguata e priva di manifeste illogicità (ancorata alla concreta gravità della condotta tenuta dal ricorrente), proponendo il ricorrente per contro censure ancora una volta non collegate alla trama argomentativa della sentenza impugnata e di puro merito. 4. Quanto al reato tentato, va rammentato che non è necessario, ai fini dell'integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati (tra tante, Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Rv. 278207). 5. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento. Considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di tremila euro, in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 03/03/2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] idente E