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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 ottobre 2025

Cassazione n. 27895/2025

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unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19818/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatie difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], per procura specialein atti; -ricorrenti- -contro- INTESA SANPAOLOs.p.a., in persona del legale rappres. p.t. - e per essa il procuratore doVALUE s.p.a.-rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- -nonché- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t., rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -terza interventrice- avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia, n. 707/2019 , depositatain data 13 .1 1.2019 ; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notifìcato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 1.7.2016 con la quale era stata parzialmente accolta l'opposizione svolta dai medesimi avverso il decreto con il quale l'[OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]. , aveva ingiunto ai predetti, quali fideiussori della società [OSCURATO:SOCIETA]. , fallita, il pagamento della somma di euro 245.463,65, oltre interessi , corrispondente al saldo passivo dei c/c n. 83808 e n. 830005/3 Tale sentenza aveva, pertanto, revocato il suddetto decreto ingiuntivo, e previo espletamento di c.t.u., gli stessi Guerra e Anderlini erano stati condannati al pagamento della minore somma di euro 69.023,21 oltre interessi dal l0.9.2010 al saldo.

Con sentenza pubblicata il 13.11.2019, la Corte territoriale rigettava l’appello dei due opponenti, osservando che: in primo luogo,per quanto riguardava l'incapacità della ltalfondiario s.p.a. - quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-di stare in giudizio, occorreva evidenziare che il procuratore speciale della stessa società, al momento del rilascio della procura a favore dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era pienamente legittimato a rilasciare la procura in oggetto in quanto la sua carica aveva validità fino al31.1.2010; né aveva rilevo, sotto questo profilo, la circostanza che al momento della costituzione il predetto non avesse più tale qualifica; ugualmente priva di consistenza era la contestazione relativa alla validità della procura alle liti rilasciata a favore del difensore nella fase monitoria; ed infatti era evidente che con l'espressione "la presente procedura esecutiva ed eventuali giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo" si intendeva far riferimento alla fase monitoria riguardante la richiesta di decreto ingiuntivo, altrimenti non avrebbe avuto senso l’espressione " eventuali giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo" che nulla avrebbero avuto a che fare con la mera procedura esecutiva; per quanto riguardava le fideiussioni rilasciate da Guerra e Anderlini, occorreva precisare che, pure in presenza di clausole contrarie al provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005, la nullità colpiva esclusivamente tali clausole senza estendersi all'intero contratto; ne derivava, pertanto, che l'eccezione formulata dagli appellanti era priva di rilievo tenuto, altresì, conto che per quanto atteneva alla disposizione di cui all'art. 1983 c.c., la stessa risultava rispettata dal momento che, come aveva rilevato i l primo giudice, nei contratti eraindicato l'importo massimo garantito e le operazioni bancarie garantite; priva di fondamento era anche la contestazione relativa alla nullità dei contratti di conto corrente per assenza del requisito di forma scritta,e sul punto era conferma ta la sentenza di primo grado; per quanto riguardava la contestazione relativa alla carenza di pattuizioni riferite ai tassi applicati, essa non determinava la nullità dei contratti, ma la sostituzione dei tassi applicati dalla banca con i tassi di cui all'art. 117 TUB, operazione che correttamente aveva eseguito il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado , il quale aveva sottolineato l'applicazione dell'anatocismo sul conto ordinario fino al 30.9.2016, dando così anche la giustificazione del predetto tasso sostitutivo; pertanto, andava confermata la sentenza di primo grado, stante, tra l'altro, l'assoluta genericità delle argomentazioni addotte nell'atto di appello con il quale si chiedeva l'applicazione ai rapporti del tasso legale di interessi, con esclusione di ogni altra voce di costo per il correntista che non fosse pattuita con atto scritto , senza indicare le voci che intend eva no contestare anche con riferimento ai precisi calcoli eseguiti dal c.t.u.nella sua relazione; infondata era altresì, l'eccezione dì inefficacia del recesso dal momento che agli atti risultavano le lettere raccomandate del 3.9.2009 e del 22.9.2009 con le quali la banca avevaesercitato il proprio diritto dìrecesso dai conti correnti; era altresì infondata la contestazione relativa alla mancanza del titolo dal momento che chiaramente ilc.t.u. aveva evidenziato che iconti oggetto dì indagine erano due, uno ordinario ed uno come conto anticipis.b.f. e che, in realtà, l'unico interessato dal fenomeno dell'anatocismo era il conto ordinario poiché le competenze relative al conto anticipi venivano addebitate sul primo.

Guerra e Anderlini hanno ricorso in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con cinque motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-per essa il procuratore doValue s.p.a- resisteva con controricorso .

Con comparsa del 30.9.2024, è intervenutanel giudizio, a norma dell’art.111 c.p.c., la [OSCURATO:SOCIETA]., quale rappresentante dell’[OSCURATO:SOCIETA]. cessionaria del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] in virtù del contratto di cessione pro-soluto stipulato il 23.11.2021, pubblicato nella G.U. il 7.12.2021.

Anderlini hapoi rinunciato al ricorso , con atto accettato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 75, c.3, e 77, c.p.c., in ordine all’incapacità della [OSCURATO:SOCIETA]a stare in giudizio nella fase monitoria,in quanto costituitasi con procuratore speciale scaduto nei suoi poteri, considerando che alla data del deposito del ricorso monitorio - 10.2.2011-la procura speciale, rilasciata il 27.1.2011 era ormai scaduta, avendoefficacia fino al 31.1.2011.

Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 83 c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto idonea e valida la procura alle liti in calce al ricorso monitorio, sula scorta dell’erronea interpretazione del relativo contenuto limitato all’azione esecutiva e al giudizio d’opposizione al decreto ingiuntivo.

Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1322, 1418, 1419, 1°,c.2, lett. a l. n. 287/90, 33 d.lgs. n. 206/2005, per aver la Corte territoriale ritenuto valide le due fideiussioni rilasciate dai ricorrenti, sebbene presentino clausole atipiche –considerate vessatorie dalla banca (tra le quali: la sopravvivenza dell’obbligazione di garanzia in caso di invalidità dell’’obbligazione principale in deroga all’art. 1939 cc; l’obbligo di pagamento a prima richiesta; la deroga agli artt. 1949 e 1950, cc; la rinuncia preventiva alla liberazione per fatto del creditore, in deroga all’art. 1955 cc; deroga all’art. 1956 cc; rinuncia ai benefici della transazione di un dei confideiussori), clausole invece non meritevoli di tutela ex art. 1322 cc.

Al riguardo, i ricorrenti lamentano altresì che la Corte d’appello: non abbia ritenuto che le clausole ritenute nulle per violazione della l. n. 287/1990, non producessero la nullità dell’intera fideiussione, ma solo l’inefficacia parziale, trattandosi di nullità di protezione, venendo in rilievo la violazione di norma imperativa o di violazione dell’ordine pubblico economico; non abbia valutato se il creditore avrebbe accettato la fideiussione, in caso di nullità parziale, senza la parte del suo contenuto colpito da nullità; non abbia considerato la violazione dell’art. 1957cc , avendo la banca richiesto il decreto ingiuntivooltre il termine semestrale dalla scadenza dell’obbligazione principale; non abbia applicato le norme a tutela del consumatore.

Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 117 TUB e 2697 cc, per non aver la Corte d’appellotenuto conto della mancata prova del credito fatto valere, in ordine ad eventuali affidi relativi al conto corrente Il quinto motivo denunzia violazione dell’art. 1283 cc, per aver la Corte d’appello ritenuto legittimo il calcolo degli interessi anatocistici, come desumibile dalla c.t.u. contabile, sulla base del metodo della capitalizzazione semplice o trimestrale.

Anzitutto, il giudizio va dichiarato estinto riguardo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte.

Il primo motivo è infondato.

Il mandato al procuratore sostanziale si era effettivamente estinto per scadenza del termine ex art. 1722 cc al momento del deposito del ricorso monitorio, mail difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza essere a ciò abilitata, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio (e dunque anche nel giudizio di legittimità), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator" ( Cass 34775/21 : nella specie la sanatoria si era verificata proprio c on il ricorso per cassazione).

Pertanto, la ratifica e la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degliartt. 83 e 125 cod. proc. civ. (Cass. n. 5343 del 2015).

Nel caso di specie,la sanatoria per ratifica tacita deve intendersi verificata con la costituzione in appello di [OSCURATO:SOCIETA], come mandataria non dell’originaria istante ma di [OSCURATO:PERSONA], e dunque di un diverso soggetto.

Al riguardo,ne consegue che deve essere corretta la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c . p . c . , avendo la Corte d’appello erroneamente fatto applicazione del principio di ultrattività del mandato del difensore, il quale invece opera in presenza di instaurazione del rapporto processuale in funzione di stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall’evento della perdita della capacità processuale.

Il secondo motivo èinfondato.

In base al principio di conservazione degli atti la procura rilasciata al difensore per l’opposizione al decreto ingiuntivo deve intendersi estesa anche alla domanda di ingiunzione (cfr. in ordine al procedimento cautelare Cass. n. 37 del 2009).

Il terzo motivoè parimenti infondato.

I ricorrenti, con tale motivo, hanno declinato tre diverse doglianze: a) si tratta di fideiussione non meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 cc per il totale squilibrio in violazione della buona fede; b) la contrarietà alla normativa antitrust determina l’integrale nullità della fideiussione, e comunque anche ipotizzando la nullità parziale la banca non avrebbe stipulato il contratto; c) il significativo squilibrio ai sensi dell’art. 33 cod. cons.

Ora, esaminando le singole censure, la prima, sub a) , è inammissibile perché, in violazione dell’art. 366 n. 6 . c . p . c ., non è stato indicato lo specifico contenuto del motivo di appello in modo da apprezzare se il profilo in discorso sia stato impugnato innanzi alla Corte territoriale.

La seconda, subb) è infondata, perché i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittiv e, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (SU, n.41994/21).

Quanto invece all’applicabilità dell’art. 1419 comma 1, in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., non risulta specificatamente indicata la tempestiva introduzione nel giudizio di merito delle circostanze di fatto da cui desumere che la banca non avrebbe concluso il contratto, posto che il relativo onere della prova incombe sulla parte interessata alla caducazione dell’intero contratto (Cass. 18794/23; 6685/24).

La censura sub c) èinammissibile perché in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c.

Al riguardo, non risulta specificatamente indicato se siano state tempestivamente dedotte nel processo di merito le circostanze da cui desumere la qualità di consumatore (cfr. Cass. 1666/2020: in tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso- e non già de l distinto contratto principale-, dando rilievo, alla stregua de lla giurisprudenza comunitaria -CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore).

Il quarto motivo è del pari inammissibile.

Invero, la circostanza relativa alla denunciata mancanza del titolo è stata valutata dalla sentenza (pag. 6), rinviando alla c.t.u.che ha considerato due conti, uno ordinario ed uno come conto anticipi s.b.f., e che l’unico conto interessato dall’anatocismo è il conto ordinario, essendo addebitate sul primo le competenze relative al conto anticipi; per il resto si tratta di confutazione del giudizio di fatto.

Il quinto motivo è parimenti inammissibile.

Premesso che la Corte d’appello ha fatto applicazione dei tassi di cui all’art. 117 TUBin sostituzione di quelli bancari, essa ha poi rilevato che il c.t.u. aveva sottolineato l’applicazione dell’anatocismo sul conto ordinario fino al 30/9/2006; sotto questo aspetto il riferimento ad una successiva capitalizzazione trimestrale comporta un accertamento di fatto inammissibile in questa sede.

In ogni caso, la Corte territoriale ha rilevato l’assoluta genericità del motivo di appello sul punto, con valutazione da intendersi come mancanza di specificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c., valutazione non impugnata e dunque con effetto assorbente ai fini dell’inammissibilità del motivo.

Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate a carico d el ricorrente non rinunciatario, a favore dell’originario controricorrente [OSCURATO:PERSONA],per essa il procuratore doValue [OSCURATO:SOCIETA] riguardo, è inammissibile l’intervento spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in rappresentanza dell’[OSCURATO:SOCIETA] s.r. in conformità del consolidato orientamento di questa Corte a tenore del quale, nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controversoal quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato ildiritto oggetto di cessione (Cass., n. 6774/22; n. 25423/19).

Nela specie, infatti, l’inammissibilità del suddetto intervento deriva dalla precedente costituzione del dante causa, che ha avuto ad oggetto il diritto ceduto.

P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio rispetto a [OSCURATO:PERSONA] e rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al pagamento, in favore della doValue s.p.a.,quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 6.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge.

Dichiara inammissibile l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versame

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 19818/2020proposto da: [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]; rappresentatie difesi dall’avv.to [OSCURATO:PERSONA], per procura specialein atti; -ricorrenti- -contro- INTESA SANPAOLOs.p.a., in persona del legale rappres. p.t. - e per essa il procuratore doVALUE s.p.a.-rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -controricorrente- -nonché- [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappres. p.t., rappresentata dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., rappres. e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], per procura speciale in atti; -terza interventrice- avverso la sentenza della Corte d’appello di Perugia, n. 707/2019 , depositatain data 13 .1 1.2019 ; udita la relazione della causa svolta nel la camera di consiglio dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA]dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione tempestivamente e ritualmente notifìcato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proponevano appello avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Perugia in data 1.7.2016 con la quale era stata parzialmente accolta l'opposizione svolta dai medesimi avverso il decreto con il quale l'[OSCURATO:SOCIETA]., nella qualità di mandataria della [OSCURATO:SOCIETA]. , aveva ingiunto ai predetti, quali fideiussori della società [OSCURATO:SOCIETA]. , fallita, il pagamento della somma di euro 245.463,65, oltre interessi , corrispondente al saldo passivo dei c/c n. 83808 e n. 830005/3 Tale sentenza aveva, pertanto, revocato il suddetto decreto ingiuntivo, e previo espletamento di c.t.u., gli stessi Guerra e Anderlini erano stati condannati al pagamento della minore somma di euro 69.023,21 oltre interessi dal l0.9.2010 al saldo. Con sentenza pubblicata il 13.11.2019, la Corte territoriale rigettava l’appello dei due opponenti, osservando che: in primo luogo,per quanto riguardava l'incapacità della ltalfondiario s.p.a. - quale mandataria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-di stare in giudizio, occorreva evidenziare che il procuratore speciale della stessa società, al momento del rilascio della procura a favore dell'avv.to [OSCURATO:PERSONA], avvenuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], era pienamente legittimato a rilasciare la procura in oggetto in quanto la sua carica aveva validità fino al31.1.2010; né aveva rilevo, sotto questo profilo, la circostanza che al momento della costituzione il predetto non avesse più tale qualifica; ugualmente priva di consistenza era la contestazione relativa alla validità della procura alle liti rilasciata a favore del difensore nella fase monitoria; ed infatti era evidente che con l'espressione "la presente procedura esecutiva ed eventuali giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo" si intendeva far riferimento alla fase monitoria riguardante la richiesta di decreto ingiuntivo, altrimenti non avrebbe avuto senso l’espressione " eventuali giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo" che nulla avrebbero avuto a che fare con la mera procedura esecutiva; per quanto riguardava le fideiussioni rilasciate da Guerra e Anderlini, occorreva precisare che, pure in presenza di clausole contrarie al provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2.5.2005, la nullità colpiva esclusivamente tali clausole senza estendersi all'intero contratto; ne derivava, pertanto, che l'eccezione formulata dagli appellanti era priva di rilievo tenuto, altresì, conto che per quanto atteneva alla disposizione di cui all'art. 1983 c.c., la stessa risultava rispettata dal momento che, come aveva rilevato i l primo giudice, nei contratti eraindicato l'importo massimo garantito e le operazioni bancarie garantite; priva di fondamento era anche la contestazione relativa alla nullità dei contratti di conto corrente per assenza del requisito di forma scritta,e sul punto era conferma ta la sentenza di primo grado; per quanto riguardava la contestazione relativa alla carenza di pattuizioni riferite ai tassi applicati, essa non determinava la nullità dei contratti, ma la sostituzione dei tassi applicati dalla banca con i tassi di cui all'art. 117 TUB, operazione che correttamente aveva eseguito il c.t.u. nominato nel giudizio di primo grado , il quale aveva sottolineato l'applicazione dell'anatocismo sul conto ordinario fino al 30.9.2016, dando così anche la giustificazione del predetto tasso sostitutivo; pertanto, andava confermata la sentenza di primo grado, stante, tra l'altro, l'assoluta genericità delle argomentazioni addotte nell'atto di appello con il quale si chiedeva l'applicazione ai rapporti del tasso legale di interessi, con esclusione di ogni altra voce di costo per il correntista che non fosse pattuita con atto scritto , senza indicare le voci che intend eva no contestare anche con riferimento ai precisi calcoli eseguiti dal c.t.u.nella sua relazione; infondata era altresì, l'eccezione dì inefficacia del recesso dal momento che agli atti risultavano le lettere raccomandate del 3.9.2009 e del 22.9.2009 con le quali la banca avevaesercitato il proprio diritto dìrecesso dai conti correnti; era altresì infondata la contestazione relativa alla mancanza del titolo dal momento che chiaramente ilc.t.u. aveva evidenziato che iconti oggetto dì indagine erano due, uno ordinario ed uno come conto anticipis.b.f. e che, in realtà, l'unico interessato dal fenomeno dell'anatocismo era il conto ordinario poiché le competenze relative al conto anticipi venivano addebitate sul primo. Guerra e Anderlini hanno ricorso in cassazione, avverso la suddetta sentenza, con cinque motivi, illustrati da memoria. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.-per essa il procuratore doValue s.p.a- resisteva con controricorso . Con comparsa del 30.9.2024, è intervenutanel giudizio, a norma dell’art.111 c.p.c., la [OSCURATO:SOCIETA]., quale rappresentante dell’[OSCURATO:SOCIETA]. cessionaria del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] in virtù del contratto di cessione pro-soluto stipulato il 23.11.2021, pubblicato nella G.U. il 7.12.2021. Anderlini hapoi rinunciato al ricorso , con atto accettato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunzia violazione degli artt. 75, c.3, e 77, c.p.c., in ordine all’incapacità della [OSCURATO:SOCIETA]a stare in giudizio nella fase monitoria,in quanto costituitasi con procuratore speciale scaduto nei suoi poteri, considerando che alla data del deposito del ricorso monitorio - 10.2.2011-la procura speciale, rilasciata il 27.1.2011 era ormai scaduta, avendoefficacia fino al 31.1.2011. Il secondo motivo denunzia violazione dell’art. 83 c.p.c., per aver la Corte d’appello ritenuto idonea e valida la procura alle liti in calce al ricorso monitorio, sula scorta dell’erronea interpretazione del relativo contenuto limitato all’azione esecutiva e al giudizio d’opposizione al decreto ingiuntivo. Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 1322, 1418, 1419, 1°,c.2, lett. a l. n. 287/90, 33 d.lgs. n. 206/2005, per aver la Corte territoriale ritenuto valide le due fideiussioni rilasciate dai ricorrenti, sebbene presentino clausole atipiche –considerate vessatorie dalla banca (tra le quali: la sopravvivenza dell’obbligazione di garanzia in caso di invalidità dell’’obbligazione principale in deroga all’art. 1939 cc; l’obbligo di pagamento a prima richiesta; la deroga agli artt. 1949 e 1950, cc; la rinuncia preventiva alla liberazione per fatto del creditore, in deroga all’art. 1955 cc; deroga all’art. 1956 cc; rinuncia ai benefici della transazione di un dei confideiussori), clausole invece non meritevoli di tutela ex art. 1322 cc. Al riguardo, i ricorrenti lamentano altresì che la Corte d’appello: non abbia ritenuto che le clausole ritenute nulle per violazione della l. n. 287/1990, non producessero la nullità dell’intera fideiussione, ma solo l’inefficacia parziale, trattandosi di nullità di protezione, venendo in rilievo la violazione di norma imperativa o di violazione dell’ordine pubblico economico; non abbia valutato se il creditore avrebbe accettato la fideiussione, in caso di nullità parziale, senza la parte del suo contenuto colpito da nullità; non abbia considerato la violazione dell’art. 1957cc , avendo la banca richiesto il decreto ingiuntivooltre il termine semestrale dalla scadenza dell’obbligazione principale; non abbia applicato le norme a tutela del consumatore. Il quarto motivo denunzia violazione degli artt. 117 TUB e 2697 cc, per non aver la Corte d’appellotenuto conto della mancata prova del credito fatto valere, in ordine ad eventuali affidi relativi al conto corrente Il quinto motivo denunzia violazione dell’art. 1283 cc, per aver la Corte d’appello ritenuto legittimo il calcolo degli interessi anatocistici, come desumibile dalla c.t.u. contabile, sulla base del metodo della capitalizzazione semplice o trimestrale. Anzitutto, il giudizio va dichiarato estinto riguardo al ricorrente [OSCURATO:PERSONA], per la rinuncia al ricorso, accettata dalla controparte. Il primo motivo è infondato. Il mandato al procuratore sostanziale si era effettivamente estinto per scadenza del termine ex art. 1722 cc al momento del deposito del ricorso monitorio, mail difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza di una società, senza essere a ciò abilitata, può essere sanato in qualunque stato e grado del giudizio (e dunque anche nel giudizio di legittimità), con efficacia retroattiva e con riferimento a tutti gli atti processuali già compiuti, per effetto della costituzione in giudizio del soggetto dotato della effettiva rappresentanza dell'ente, il quale manifesti la volontà, anche tacita, di ratificare la precedente condotta difensiva del "falsus procurator" ( Cass 34775/21 : nella specie la sanatoria si era verificata proprio c on il ricorso per cassazione). Pertanto, la ratifica e la conseguente sanatoria devono ritenersi ammissibili anche in relazione ad eventuali vizi inficianti la procura originariamente conferita al difensore da soggetto non abilitato a rappresentare la società in giudizio, trattandosi di atto soltanto inefficace e non anche invalido per vizi formali o sostanziali, attinenti a violazioni degliartt. 83 e 125 cod. proc. civ. (Cass. n. 5343 del 2015). Nel caso di specie,la sanatoria per ratifica tacita deve intendersi verificata con la costituzione in appello di [OSCURATO:SOCIETA], come mandataria non dell’originaria istante ma di [OSCURATO:PERSONA], e dunque di un diverso soggetto. Al riguardo,ne consegue che deve essere corretta la motivazione della sentenza impugnata, ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 384 c . p . c . , avendo la Corte d’appello erroneamente fatto applicazione del principio di ultrattività del mandato del difensore, il quale invece opera in presenza di instaurazione del rapporto processuale in funzione di stabilizzazione della posizione giuridica della parte colpita dall’evento della perdita della capacità processuale. Il secondo motivo èinfondato. In base al principio di conservazione degli atti la procura rilasciata al difensore per l’opposizione al decreto ingiuntivo deve intendersi estesa anche alla domanda di ingiunzione (cfr. in ordine al procedimento cautelare Cass. n. 37 del 2009). Il terzo motivoè parimenti infondato. I ricorrenti, con tale motivo, hanno declinato tre diverse doglianze: a) si tratta di fideiussione non meritevole di tutela ai sensi dell’art. 1322 cc per il totale squilibrio in violazione della buona fede; b) la contrarietà alla normativa antitrust determina l’integrale nullità della fideiussione, e comunque anche ipotizzando la nullità parziale la banca non avrebbe stipulato il contratto; c) il significativo squilibrio ai sensi dell’art. 33 cod. cons. Ora, esaminando le singole censure, la prima, sub a) , è inammissibile perché, in violazione dell’art. 366 n. 6 . c . p . c ., non è stato indicato lo specifico contenuto del motivo di appello in modo da apprezzare se il profilo in discorso sia stato impugnato innanzi alla Corte territoriale. La seconda, subb) è infondata, perché i contratti di fideiussione "a valle" di intese dichiarate parzialmente nulle dall'[OSCURATO:PERSONA], in relazione alle sole clausole contrastanti con gli artt. 2, comma 2, lett. a) della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, sono parzialmente nulli, ai sensi degli artt. 2, comma 3 della legge citata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducono quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata - perché restrittiv e, in concreto, della libera concorrenza -, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti (SU, n.41994/21). Quanto invece all’applicabilità dell’art. 1419 comma 1, in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c., non risulta specificatamente indicata la tempestiva introduzione nel giudizio di merito delle circostanze di fatto da cui desumere che la banca non avrebbe concluso il contratto, posto che il relativo onere della prova incombe sulla parte interessata alla caducazione dell’intero contratto (Cass. 18794/23; 6685/24). La censura sub c) èinammissibile perché in violazione dell’art. 366 n. 6 c.p.c. Al riguardo, non risulta specificatamente indicato se siano state tempestivamente dedotte nel processo di merito le circostanze da cui desumere la qualità di consumatore (cfr. Cass. 1666/2020: in tema di contratti stipulati dal "consumatore", i requisiti soggettivi di applicabilità della disciplina legislativa consumeristica, in relazione ad un contratto di fideiussione stipulato da un socio in favore della società, devono essere valutati con riferimento alle parti dello stesso- e non già de l distinto contratto principale-, dando rilievo, alla stregua de lla giurisprudenza comunitaria -CGUE, sentenza 19 novembre 2005, in causa C-74/15 Tarcau - all'entità della partecipazione al capitale sociale, nonché all'eventuale qualità di amministratore della società garantita assunto dal fideiussore). Il quarto motivo è del pari inammissibile. Invero, la circostanza relativa alla denunciata mancanza del titolo è stata valutata dalla sentenza (pag. 6), rinviando alla c.t.u.che ha considerato due conti, uno ordinario ed uno come conto anticipi s.b.f., e che l’unico conto interessato dall’anatocismo è il conto ordinario, essendo addebitate sul primo le competenze relative al conto anticipi; per il resto si tratta di confutazione del giudizio di fatto. Il quinto motivo è parimenti inammissibile. Premesso che la Corte d’appello ha fatto applicazione dei tassi di cui all’art. 117 TUBin sostituzione di quelli bancari, essa ha poi rilevato che il c.t.u. aveva sottolineato l’applicazione dell’anatocismo sul conto ordinario fino al 30/9/2006; sotto questo aspetto il riferimento ad una successiva capitalizzazione trimestrale comporta un accertamento di fatto inammissibile in questa sede. In ogni caso, la Corte territoriale ha rilevato l’assoluta genericità del motivo di appello sul punto, con valutazione da intendersi come mancanza di specificità ai sensi dell’art. 342 c.p.c., valutazione non impugnata e dunque con effetto assorbente ai fini dell’inammissibilità del motivo. Le spese seguono la soccombenza, e vanno liquidate a carico d el ricorrente non rinunciatario, a favore dell’originario controricorrente [OSCURATO:PERSONA],per essa il procuratore doValue [OSCURATO:SOCIETA] riguardo, è inammissibile l’intervento spiegato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in rappresentanza dell’[OSCURATO:SOCIETA] s.r. in conformità del consolidato orientamento di questa Corte a tenore del quale, nel giudizio di cassazione, mancando un'espressa previsione normativa che consenta al terzo di prendervi parte con facoltà di esplicare difese, è inammissibile l'intervento di soggetti che non abbiano partecipato alle pregresse fasi di merito, fatta eccezione per il successore a titolo particolare nel diritto controversoal quale tale facoltà deve essere riconosciuta ove non vi sia stata precedente costituzione del dante causa od ove tale costituzione non abbia riguardato ildiritto oggetto di cessione (Cass., n. 6774/22; n. 25423/19). Nela specie, infatti, l’inammissibilità del suddetto intervento deriva dalla precedente costituzione del dante causa, che ha avuto ad oggetto il diritto ceduto. P.Q.M [OSCURATO:PERSONA] estinto il giudizio rispetto a [OSCURATO:PERSONA] e rigetta il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], condannandolo al pagamento, in favore della doValue s.p.a.,quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., delle spese del giudizio che liquida nella somma di euro 6.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre alla maggiorazione del 15% per rimborso forfettario delle spese generali, iva ed accessori di legge. Dichiara inammissibile l’intervento della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versame