CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 41491/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; NNN, Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che lo ha condannato per il reato di lesioni personali aggravate. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la natura di arma impropria del manico di scopa utilizzato da Raffone per cagionare le lesioni alla persona offesa, è inammissibile in quanto manifestamente infondato, al lume del principio di diritto secondo cui, in tema di lesioni personali volontarie, ricorre la circostanza aggravante del fatto commesso con armi quando il soggetto agente utilizzi un manico di scopa, trattandosi di arma impropria, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, legge n. 110 del 1975, per il quale rientra in questa categoria qualsiasi strumento, che, nelle circostanze di tempo e di luogo in cui sia portato, sia potenzialmente utilizzabile per l'offesa della persona (Sez. 5, n. 54148 del 06/06/2016, Vaina, Rv. 268750). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il