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CassazionedecretoSezione LDecisione del 16 dicembre 2022

Cassazione n. 36385/2023

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30296-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] – opposizione a statopassivo - lavoro R.G.N. 30296/2020 Cron.

Rep.

Ud. 15/11/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent i - avverso il decreto del TRIBUNALE di GORIZIA, depositato il 08/10/2020 R.G.N. 1351/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. con decreto 8 (comunicato il 14) ottobre 2020, il Tribunale di Gorizia ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 98 l. fall., da [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., dal quale era stato escluso il suo credito insinuato, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis n. 1 c.c., per il complessivo importo di € 101.938,53, a titolo di retribuzioni e altre voci di lavoro subordinato, per mancanza di “normalità, ragionevolezza e diligenza nel comportamento tenuto dal dipendente”;

2. anch’esso ha ritenuto non provato il dedotto rapporto di subordinazione: sempre con mansioni di operaio di 2° livello, in un primo tempo dal 7 febbraio 2002 al 20 agosto 2014 e successivamente dal 13 aprile 2015 al 7 dicembre 2018; con un periodo di interruzione della prestazione come lavoratore subordinato, dall’agosto 2014 all’aprile 2015, nel quale tuttavia il predetto avrebbe continuato a prestare la propria attività, in favore della stessa società, quale lavoratore somministrato, benché già da un anno e mezzo non fosse retribuito; e ciononostante, egli sarebbe stato riassunto dalla società degli zii il 13 aprile 2015, continuando a lavorare per Artigianscavi fino al 7 dicembre 2018, senza percepire né reclamare più nulla, fino all’insinuazione del credito allo stato passivo del fallimento.

Sicché, il Tribunale ha reputato la ricostruzione fattuale del lavoratore “inverosimile e sospetta considerati i legami familiari tra l’opponente e i soci illimitatamente responsabili della società”;

3. con atto notificato il 12 novembre 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui ha resistito il Fallimento con controricorso;4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2704, 2709, 2710 e 2735 c.c., nonché del combinato disposto degli artt. 39 d.l. 112/2008, conv. con mod. in legge n. 133/2008, 1, 2 e 5 legge n. 4/1953, del combinato disposto degli artt. 23, primo comma d.p.r. 600/1973 e 4, comma 1, 6ter, 6quater, 6quinquies d.p.r. 322/1998 e del combinato disposto degli artt. 44, nono comma d.l. 269/2003 conv. con mod. in legge n. 326/2003, 116, ottavo e nono comma legge n. 388/2000, per la piena efficacia probatoria – ai fini di esistenza e durata del rapporto di lavoro della produzione e pertanto del credito insinuato –delle buste paga relative agli emolumenti retributivi non percepiti nel periodo lavorativo indicato nel ricorso, della copia del [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, dei Modelli CUD 2015 e 2019 e Uniemensin, in quanto riproduzioni fedeli di libri e scritture contabili dell’imprenditore fallito, con efficacia di confessione stragiudiziale del credito certificato e per il loro contenuto obbligatorio e sanzionato in via ammnistrativa (unico motivo);

2. esso è fondato;

3. nella medesima vicenda concorsuale, riguardante la posizione creditoria, del tutto sovrapponibile a quella odierna, di altri tre componenti (Marzio, Adriano e Giorgio) della famiglia Scorianz, questa Corte ha pronunciato tre ordinanze (16 dicembre 2022, n. 36988 e n. 36998, 31 agosto 2023, n. 25486) di accoglimento dei ricorsi dei tre creditori, identicamente articolati dallo stesso difensore;

3.1. anche nel presente, deve allora essere rilevata la generica contestazione del credito da parte della curatela e ritenuta l’estrema genericità della motivazione del decreto impugnato, sull’assunto di una ricostruzione della vicenda del lavoratore “inverosimile e sospetta considerati i legami familiari tra l’opponente e i soci illimitatamente responsabili della società” (ultimo capoverso di pg. 3 del decreto);

6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Gorizia in diversa composizione.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 30296-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 32, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] – opposizione a statopassivo - lavoro R.G.N. 30296/2020 Cron. Rep. Ud. 15/11/2023 [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrent i - avverso il decreto del TRIBUNALE di GORIZIA, depositato il 08/10/2020 R.G.N. 1351/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/11/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. con decreto 8 (comunicato il 14) ottobre 2020, il Tribunale di Gorizia ha rigettato l’opposizione proposta, ai sensi dell’art. 98 l. fall., da [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., dal quale era stato escluso il suo credito insinuato, in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751bis n. 1 c.c., per il complessivo importo di € 101.938,53, a titolo di retribuzioni e altre voci di lavoro subordinato, per mancanza di “normalità, ragionevolezza e diligenza nel comportamento tenuto dal dipendente”; 2. anch’esso ha ritenuto non provato il dedotto rapporto di subordinazione: sempre con mansioni di operaio di 2° livello, in un primo tempo dal 7 febbraio 2002 al 20 agosto 2014 e successivamente dal 13 aprile 2015 al 7 dicembre 2018; con un periodo di interruzione della prestazione come lavoratore subordinato, dall’agosto 2014 all’aprile 2015, nel quale tuttavia il predetto avrebbe continuato a prestare la propria attività, in favore della stessa società, quale lavoratore somministrato, benché già da un anno e mezzo non fosse retribuito; e ciononostante, egli sarebbe stato riassunto dalla società degli zii il 13 aprile 2015, continuando a lavorare per Artigianscavi fino al 7 dicembre 2018, senza percepire né reclamare più nulla, fino all’insinuazione del credito allo stato passivo del fallimento. Sicché, il Tribunale ha reputato la ricostruzione fattuale del lavoratore “inverosimile e sospetta considerati i legami familiari tra l’opponente e i soci illimitatamente responsabili della società”; 3. con atto notificato il 12 novembre 2020, il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria ai sensi dell’art. 380bis1 c.p.c., cui ha resistito il Fallimento con controricorso;4. il collegio ha riservato la motivazione, ai sensi dell’art. 380bis1, secondo comma, ult. parte c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2697, 2704, 2709, 2710 e 2735 c.c., nonché del combinato disposto degli artt. 39 d.l. 112/2008, conv. con mod. in legge n. 133/2008, 1, 2 e 5 legge n. 4/1953, del combinato disposto degli artt. 23, primo comma d.p.r. 600/1973 e 4, comma 1, 6ter, 6quater, 6quinquies d.p.r. 322/1998 e del combinato disposto degli artt. 44, nono comma d.l. 269/2003 conv. con mod. in legge n. 326/2003, 116, ottavo e nono comma legge n. 388/2000, per la piena efficacia probatoria – ai fini di esistenza e durata del rapporto di lavoro della produzione e pertanto del credito insinuato –delle buste paga relative agli emolumenti retributivi non percepiti nel periodo lavorativo indicato nel ricorso, della copia del [OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, dei Modelli CUD 2015 e 2019 e Uniemensin, in quanto riproduzioni fedeli di libri e scritture contabili dell’imprenditore fallito, con efficacia di confessione stragiudiziale del credito certificato e per il loro contenuto obbligatorio e sanzionato in via ammnistrativa (unico motivo); 2. esso è fondato; 3. nella medesima vicenda concorsuale, riguardante la posizione creditoria, del tutto sovrapponibile a quella odierna, di altri tre componenti (Marzio, Adriano e Giorgio) della famiglia Scorianz, questa Corte ha pronunciato tre ordinanze (16 dicembre 2022, n. 36988 e n. 36998, 31 agosto 2023, n. 25486) di accoglimento dei ricorsi dei tre creditori, identicamente articolati dallo stesso difensore; 3.1. anche nel presente, deve allora essere rilevata la generica contestazione del credito da parte della curatela e ritenuta l’estrema genericità della motivazione del decreto impugnato, sull’assunto di una ricostruzione della vicenda del lavoratore “inverosimile e sospetta considerati i legami familiari tra l’opponente e i soci illimitatamente responsabili della società” (ultimo capoverso di pg. 3 del decreto); 6. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, al Tribunale di Gorizia in diversa composizione. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di
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