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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 febbraio 2024

Cassazione n. 10768/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letti ikricorsVpropostrnell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il ricorso è generico, non confrontandosi con la puntuale motivazione con la quale la Corte di appello ha escluso che l'imputato si sia allontanato dal luogo degli arresti domiciliari per improvvise esigenze di cura; nella sentenza, infatti, si dà atto che al momento del controllo l'imputato risultava lucido e non presentava alcun problema di natura psicofisica, né è emersa l'esistenza di traumi, sicchè la versione difensiva, supportata dai testi a difesa, è stata ritenuta inattendibile con motivazione immune da censure; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore i_k Pre idente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/04/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letti ikricorsVpropostrnell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che il ricorso è generico, non confrontandosi con la puntuale motivazione con la quale la Corte di appello ha escluso che l'imputato si sia allontanato dal luogo degli arresti domiciliari per improvvise esigenze di cura; nella sentenza, infatti, si dà atto che al momento del controllo l'imputato risultava lucido e non presentava alcun problema di natura psicofisica, né è emersa l'esistenza di traumi, sicchè la versione difensiva, supportata dai testi a difesa, è stata ritenuta inattendibile con motivazione immune da censure; ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 5 febbraio 2024 Il Consigliere estensore i_k Pre idente
Sentenza Cassazione n. 10768/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris