CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2021
Cassazione n. 45285/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. ESPOSITO Vittorio ricorre avverso la sentenza in epigrafe che confermava la decisione del Tribunale di Benevento che la aveva riconosciuto colpevole del reato di guida in stato di ebbrezza di cui all'art.186 lett.c) e 2 bis) C.d.S. e la aveva condannato alla pena di mesi quattro di reclusione ed euro 1.300 di ammenda con il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata circostanza aggravante di avere provocato un incidente stradale. 2. Il ricorrente deduce violazione di legge nella parte in cui il giudice distrettuale aveva disatteso la eccezione di nullità degli esami diagnostici ai fini dell'accerta- mento della condizione di ebbrezza alcolica in ragione dell'omesso avviso al con- ducente della facoltà di farsi assistere da un difensore al compimento dell'accer- tamento, nonché per avere utilizzato i risultati degli accertamenti sanitari sebbene eseguiti in mancanza di consenso; deduceva inoltre vizio motivazione in ordine alla sussistenza del fatto reato e alla ricorrenza di cui alla circostanza aggravante. 3. Preliminarmente va dichiarata la sopravvenuta causa di estinzione del reato essendosi lo stesso medio termine estinto per prescrizione maturata in data 24 Ottobre 2019 ai sensi dell'art.157 c.p.p. che prevede un termine di anni quattro per la prescrizione dei reati contravvenzionali, aumentato di un anno in ragione di atti interruttivi. 3.1 Sotto diverso profilo non ricorrono né risultano dedotti vizi di violazione di legge ovvero carenze motivazionali di tale evidenza e di immediata percezione tali da giustificare una pronuncia assolutoria di liquida declaratoria ex art.129 II comma c.p.p., né d'altro canto le doglianze del ricorrente risultano manifesta- mente infondate o chiaramente dilatorie, ma sono espressione di difese tecniche degne di essere considerate, soprattutto in relazione al profilo di nullità dedotta per mancato avviso ai sensi dell'art.114 disp att. cod.proc.pen. in presenza di ri- chiesta di accertamenti sanitari tossicologici giustificati dalla necessità di acquisire la prova del reato nei confronti di persona sottoposta alle cure mediche del caso. A tale proposito la giurisprudenza di legittimità ha affermato che il suddetto avviso è dovuto al conducente quando l'esame richiesto non rientri nel protocollo sanitario autonomamente avviato dal personale medico, ma costituisca un accertamento eccentrico ed ulteriore rispetto ad esso, che il personale medico non avrebbe au- tonomamente espletato (sez.4, 10.10.2017, Lirussi n.51284). 4. Conclusivamente va pronunciato l'annullamento della sentenza impugnata es- sendo il reato estinto per intervenuta prescrizione; deve essere disposta la tra- smissione degli atti al Prefetto di Benevento per i provvedimenti di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescri- zione. Così deciso a Roma nella camera di consiglio del 4 Novembre 2021. Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Mar. Ciamii [OSCURATO:PERSONA].N