CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 marzo 2022
Cassazione n. 11796/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 28063-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 292, pec: pietroroccasalva©ordineavvocatiroma.org - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 22, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], pec: avvstefanosaporito©puntopec.it - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - intimate - per regolamento di competenza avverso l'ordinanza n. R.G. 2146/2021 del TRIBUNALE di GENOVA, depositata il 28/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che chiede che codesta Suprema Corte voglia dichiarare inammissibile il proposto regolamento di competenza. Considerato che: La società [OSCURATO:SOCIETA]. nell'arco temporale compreso tra il 1/12/2015 e il 20/3/2018 ha ottenuto l'erogazione di energia elettrica sia dalla Acea sia dalla Axpo ed è stata destinataria di due distinti decreti ingiuntivi, il primo emesso dal Tribunale di Roma ed intimato da Acea, il secondo emesso dal Tribunale di Genova ed intimato dalla [OSCURATO:SOCIETA]. In sede di opposizione ai due decreti ingiuntivi la [OSCURATO:SOCIETA] ha chiesto la riunione dei due procedimenti per ragioni di connessione oggettiva davanti ad un unico giudice e, nel caso del provvedimento impugnato nel presente procedimento, ha chiesto la riunione dei procedimenti e la loro decisione da parte del Tribunale di Roma. Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 28/9/2021, ha ritenuto che il rapporto contrattuale con le due società afferisse a periodi diversi e, conseguentemente, non ha accolto la richiesta di riunione, non essendovi alcun Ric. 2021 n. 28063 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -2- rapporto effettivo e giuridicamente apprezzabile di connessione. Il Tribunale ha pertanto implicitamente affermato la propria competenza disponendo per la prosecuzione della causa nel merito. Avverso detta ordinanza la [OSCURATO:SOCIETA] ha proposto ricorso per regolamento di competenza insistendo sulla esistenza di ragioni di connessione e chiedendo lo spostamento della competenza territoriale davanti al Tribunale di Roma alla stregua dell'art. 40 c.p.c. e la riunione dei due procedimenti. Nel procedimento si è costituita la società [OSCURATO:SOCIETA] con memoria. Il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l'inammissibilità del regolamento, in assenza di invito alle parti alla precisazione delle conclusioni, anche sul merito, e di rimessione della causa in decisione. Il P.G. ha ritenuto che il provvedimento non avesse, pertanto, un carattere inequivocabilmente decisorio e definitivo, non avendo il giudice conclamato, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la questione di competenza. Ritenuto che: Le conclusioni del Pubblico Ministero vanno condivise. In base al consolidato orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende dare continuità, il regolamento di competenza può essere proposto solo avverso una pronuncia con cui si affermi in modo inequivoco, definitivo ed incontrovertibile la decisione sulla competenza mentre il provvedimento del giudice adito (nella specie monocratico), che, nel disattendere la corrispondente eccezione, affermi la propria competenza e Ric. 2021 n. 28063 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -3- disponga la prosecuzione del giudizio innanzi a sé, è insuscettibile di impugnazione con il regolamento ex art. 42 cod. proc. civ., ove non preceduto dalla rimessione della causa in decisione e dal previo invito alle parti a precisare le rispettive integrali conclusioni anche di merito, salvo che quel giudice, così procedendo e statuendo, lo abbia fatto conclamando, in termini di assoluta e oggettiva inequivocità ed incontrovertibilità, l'idoneità della propria determinazione a risolvere definitivamente, davanti a sé, la suddetta questione di competenza (Cass., 6-3, n. 14223 del 7/6/2017; Cass., n. 2376 del 2014). Il provvedimento impugnato non ha alcuna caratteristica che lo possa far ritenere assimilabile ad un provvedimento definitivo sulla competenza, in quanto il giudice ha risolto solo implicitamente la questione, rigettando la richiesta di riunione, ma ha lasciato del tutto impregiudicata la questione della competenza. Ne consegue pertanto la inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza e la condanna della ricorrente alle spese del presente procedimento, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di un importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore della parte resistente, le spese del giudizio liquidate in C 2.200. Ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato Ric. 2021 n. 28063 sez. M3 - ud. 09-03-2022 -4- pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma lbis del citato art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sesta Sezione Civile - 3 della Corte di cassazion