Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 gennaio 2024

Cassazione n. 28365/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natog [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 26 gennaio 2024, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di rapina ("perché, per procurare a sé un ingiusto profitto, dapprima si impossessava di un cappello...sottraendolo alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che immediatamente dopo colpiva con uno schiaffo, minacciandolo...con l'aggravante delle più persone riunite...in relazione alla simultanea presenza, al momento della commissione del fatto, di [OSCURATO:PERSONA],") e tentata rapina (...perché, per procurare a s-e un ingiusto profitto, costringendo con la forza [OSCURATO:PERSONA] a seguirlo in una stradina isolata, e minacciandolo con un coltellino, compiva atti diretti in modo non equivoco a sottrarre alla suddetta persona offesa una felpa...") 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, osservando che non si poteva condividere il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa Burroni, contraddistinte da insicurezza ed assenza di coerenza e rigore logico, indicando prima [OSCURATO:PERSONA] e poi l'imputato come autore dell'episodio accaduto nella stradina e poi narrando due episodi identici nelle modalità, attribuendone uno a Tarricone ed uno all'imputato, facendo sorgere il ragionevole dubbio che avesse duplicato il ricordo.

Inoltre, prosegue il difensore, era emerso che l'imputato e la persona offesa si conoscevano, contrariamente a quanto dichiarato da Burroni, e che con riferimento all'episodio del cappellino era lampante che si era trattata di una reazione di Elrhorraf nel voler rientrare in possesso del suo cappellino, per cui mancava l'elemento del dolo; inoltre, il coltellino era stato descritto solo genericamente e non era mai stato trovato, e né lo schiaffo né la minaccia erano idonei ad incidere sulla libertà morale della persona offesa; la Corte di appello aveva anche aggiunto un terzo episodio, che aveva inciso sulla condanna, e si doveva rilevare la mancata audizione degli amici che accompagnavano Burroni, malgrado il difensore avesse chiesto di sentirli ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente all'unico motivo di ricorso, si deve precisare la natura del sindacato di legittimità e si riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio.

Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099).

La Corte di appello ha ritenuto, con un giudizio di merito non censurabile nella presente sede, che il racconto della persona offesa fosse assolutamente credibile, escludendo che vi sia stata una qualsiasi duplicazione di ricordi e precisando che la persona offesa ha riferito di tre episodi, di cui due riguardavano il ricorrente, osservando anche che la sottrazione del cappellino e lo schiaffo dato a Burroni erano stati ammessi dallo stesso imputato, che aveva però giustificato il fatto spiegando di volersi riprendere il suo cappellino, spiegazione che è però rimasta senza alcun riscontro; per questo motivo, alla luce della ammissione dell'imputato, la Corte ha ritenuto quindi inutile sentire i due amici di Burroni, presenti all'episodio della sottrazione del cappellino, che nulla di più avrebbero potuto aggiungere.

Si deve poi rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone.

Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493).

Una volta ritenuta attendibile la persona offesa, si deve quindi rilevare che anche le censure sulla esistenza del coltellino di cui all' episodio della rapina tentata ed alla descrizione dello stesso siano inammissibili.

Relativamente alla idoneità dello schiaffo e della minaccia a coartare la volontà della persona offesa, la motivazione della Corte di appello contenuta a pag.7 della sentenza impugnata è congrua e coerente con le risultanze processuali.

Quanto alla mancanza di dolo, correttamente la Corte di appello ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato di rapina va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore. (vedi Sez.U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 - 01).

2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] natog [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di BARIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] D'AQUINO, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bari, con sentenza del 26 gennaio 2024, confermava la sentenza di primo grado che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di rapina ("perché, per procurare a sé un ingiusto profitto, dapprima si impossessava di un cappello...sottraendolo alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], che immediatamente dopo colpiva con uno schiaffo, minacciandolo...con l'aggravante delle più persone riunite...in relazione alla simultanea presenza, al momento della commissione del fatto, di [OSCURATO:PERSONA],") e tentata rapina (...perché, per procurare a s-e un ingiusto profitto, costringendo con la forza [OSCURATO:PERSONA] a seguirlo in una stradina isolata, e minacciandolo con un coltellino, compiva atti diretti in modo non equivoco a sottrarre alla suddetta persona offesa una felpa...") 1.1 Avverso la sentenza ricorre per cassazione il difensore dell'imputato, osservando che non si poteva condividere il giudizio di attendibilità delle dichiarazioni della persona offesa Burroni, contraddistinte da insicurezza ed assenza di coerenza e rigore logico, indicando prima [OSCURATO:PERSONA] e poi l'imputato come autore dell'episodio accaduto nella stradina e poi narrando due episodi identici nelle modalità, attribuendone uno a Tarricone ed uno all'imputato, facendo sorgere il ragionevole dubbio che avesse duplicato il ricordo. Inoltre, prosegue il difensore, era emerso che l'imputato e la persona offesa si conoscevano, contrariamente a quanto dichiarato da Burroni, e che con riferimento all'episodio del cappellino era lampante che si era trattata di una reazione di Elrhorraf nel voler rientrare in possesso del suo cappellino, per cui mancava l'elemento del dolo; inoltre, il coltellino era stato descritto solo genericamente e non era mai stato trovato, e né lo schiaffo né la minaccia erano idonei ad incidere sulla libertà morale della persona offesa; la Corte di appello aveva anche aggiunto un terzo episodio, che aveva inciso sulla condanna, e si doveva rilevare la mancata audizione degli amici che accompagnavano Burroni, malgrado il difensore avesse chiesto di sentirli ai sensi dell'art. 507 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 1.1 Relativamente all'unico motivo di ricorso, si deve precisare la natura del sindacato di legittimità e si riporta ai principi che questa Corte ha più volte ribadito, a mente dei quali gli aspetti del giudizio che si sostanziano nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi probatori attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità, a meno che risulti viziato il percorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa, con la conseguente inammissibilità, in sede di legittimità, di censure che siano sostanzialmente intese a sollecitare una rivalutazione del risultato probatorio. Non va infatti dimenticato che "...sono precluse al giudice di legittimità la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, indicati dal ricorrente come maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa rispetto a quelli adottati dal giudice del merito" (cfr. Sez. 6 n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482), stante la preclusione per questo giudice di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito (Sez. 6 n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099). La Corte di appello ha ritenuto, con un giudizio di merito non censurabile nella presente sede, che il racconto della persona offesa fosse assolutamente credibile, escludendo che vi sia stata una qualsiasi duplicazione di ricordi e precisando che la persona offesa ha riferito di tre episodi, di cui due riguardavano il ricorrente, osservando anche che la sottrazione del cappellino e lo schiaffo dato a Burroni erano stati ammessi dallo stesso imputato, che aveva però giustificato il fatto spiegando di volersi riprendere il suo cappellino, spiegazione che è però rimasta senza alcun riscontro; per questo motivo, alla luce della ammissione dell'imputato, la Corte ha ritenuto quindi inutile sentire i due amici di Burroni, presenti all'episodio della sottrazione del cappellino, che nulla di più avrebbero potuto aggiungere. Si deve poi rilevare che riguardo alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, il collegio condivide la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di responsabilità, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che in tal caso deve essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello a cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. Peraltro questa Corte, anche quando prende in considerazione la possibilità di valutare l'attendibilità estrinseca della testimonianza dell'offeso attraverso la individuazione di precisi riscontri, si esprime in termini di "opportunità" e non di "necessità", lasciando al giudice dì merito un ampio margine di apprezzamento circa le modalità di controllo della attendibilità nel caso concreto; inoltre, costituisce principio incontroverso nella giurisprudenza di legittimità l'affermazione che la valutazione della attendibilità della persona offesa dal reato rappresenta una questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (ex plurimis Sez. 6, n. 27322 del 2008, [OSCURATO:PERSONA], cit.; Sez. 3, n. 8382 del 22/01/2008, Finazzo, Rv. 239342; Sez. 6, n. 443 del 04/11/2004, dep. 2005, Zamberlan, Rv. 230899; Sez. 3, n. 3348 del 13/11/2003, Pacca, Rv.227493). Una volta ritenuta attendibile la persona offesa, si deve quindi rilevare che anche le censure sulla esistenza del coltellino di cui all' episodio della rapina tentata ed alla descrizione dello stesso siano inammissibili. Relativamente alla idoneità dello schiaffo e della minaccia a coartare la volontà della persona offesa, la motivazione della Corte di appello contenuta a pag.7 della sentenza impugnata è congrua e coerente con le risultanze processuali. Quanto alla mancanza di dolo, correttamente la Corte di appello ha richiamato la giurisprudenza di questa Corte secondo cui il fine di profitto che integra il dolo specifico del reato di rapina va inteso come qualunque vantaggio anche di natura non patrimoniale perseguito dall'autore. (vedi Sez.U, n. 41570 del 25/05/2023, C., Rv. 285145 - 01). 2. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile; ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., con il provvedimento che dichiara inammissibile il ricorso, la parte privata che lo ha proposto deve essere condannata al pagamento delle spese del procedimento, nonché - ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al pagamento a favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00 così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e del
Sentenza Cassazione n. 28365/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris