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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 settembre 2023

Cassazione n. 41677/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il motivo di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio non è consentito, in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena, anche in relazione agli aumenti previsti per la continuazione, la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione in tema di negativa personalità dell'imputato come desumibile dai precedenti e dalla gravità dei fatti, è scevra di vizi logico-giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); ritenuto che l'ulteriore motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi e all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 26 settembre 2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/01/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Considerato che il motivo di ricorso in punto di trattamento sanzionatorio non è consentito, in quanto mira ad una nuova valutazione della congruità della pena, anche in relazione agli aumenti previsti per la continuazione, la cui determinazione, sorretta da sufficiente motivazione in tema di negativa personalità dell'imputato come desumibile dai precedenti e dalla gravità dei fatti, è scevra di vizi logico-giuridici (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6); ritenuto che l'ulteriore motivo, che contesta il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego della diminuente richiesta, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi e all'assenza di elementi positivi, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 26 settembre 2023
Sentenza Cassazione n. 41677/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris