CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 giugno 2026
Cassazione n. 25584/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el Tribunale di Romavisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione del [OSCURATO:PERSONA];OSSERVARilevato che con il ricorso, proposto avverso sentenza emessa ai sensi dell’art.444 cod. proc. pen., si lamenta violazione di legge in relazione agli artt. 129 e 444cod. proc. pen. e vizio di motivazione;rilevato che, in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso percassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio diviolazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause diproscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc.pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità dellapronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate(da ultimo Sez. F, n. 28742 del 25/08/2020, Rv. 279761-01);ritenuto che la declaratoria di inammissibilità va adottata ai sensi dell’art. 610,comma 5-bis, cod. proc. pen. (v. Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014-01)e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali e della sommadi €. 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lostesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione dellacausa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso il 10 giugno 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]