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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 maggio 2026

Cassazione n. 12999/2026

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, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 2080/2025 della Corte di Appello di Roma, pubblicata indata 3.06.2025, N.R.G. 3597/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.03.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16590/2025Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12999/2026Data pubblicazione 06/05/20261.

Il Tribunale di Latina ha rigettato l’opposizione proposta avversol’ordinanza con cui all’esito del giudizio di cui all’art. 1, comma 47, legge n.92/2012, era stato dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato daPoste [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA], era stata ordinata la reintegra dellavoratore nel posto di lavoro e la società datrice di lavoro era stata condannataal pagamento dell’indennità risarcitoria.[OSCURATO:PERSONA], Direttore dell’ufficio Postale di Salto di Fondi, era statocontestato di avere interrogato in data 21.9.2021 il profilo del cliente GennaroZitarelli senza autorizzazione del cliente, senza una valida ragione di servizio esenza osservare le procedure aziendali in materia di identificazione del clientecon l’utilizzo dell’applicativo denominato “3270” (che non registrava leoperazioni di identificazione del cliente, non lasciava traccia delle attivitàcompiute nel Giornale di Fondo e poteva essere utilizzato solo dietro specificaautorizzazione e solo per particolari esigenze di servizio) in luogo dell’applicativo“SDP” dedicato..[OSCURATO:PERSONA] era stata inoltre contestata la recidiva in relazione a due sanzionidisciplinari di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giornicomminate rispettivamente in data 20.11.2020 e in data 20.9.2021.2.

La Corte di Appello di Roma, in accoglimento del reclamo proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso tale sentenza, ha rigettato le domandeoriginariamente proposte da [OSCURATO:PERSONA].3.

La Corte territoriale, respinte le eccezioni di inammissibilità dell’appello edi tardività della contestazione disciplinare, ha ritenuto dimostrata la fondatezzadell’addebito ed ha ritenuto che la condotta ascritta al Simeone fosse di talegravità da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.4.

Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso.Numero registro generale 16590/2025Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12999/2026Data pubblicazione 06/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; violazionedell’art. 2119 cod. civ.; insussistenza materiale e giuridica del fatto posto a basedel licenziamento; legittimo utilizzo dell’applicativo “3270” in uso presso [OSCURATO:SOCIETA]Critica la sentenza impugnata per avere omesso di esaminare l’assenza didisposizioni aziendali che vietassero, inibissero o circoscrivessero ad alcuneoperazioni l’uso dell’applicativo “3270”, nonché il corretto e lecito utilizzo delsuddetto applicativo.Evidenzia che dall’istruttoria non era emerso alcun esplicito divieto all’utilizzodell’applicativo “3270”, né la sussistenza di alcuna disposizione che nesubordinasse l’uso ad una preventiva autorizzazione.Richiama la deposizione della teste Piangiani, evidenziando che non avevatrovato alcun riscontro documentale nemmeno nel Manuale di identificazione delcliente prodotto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché le dichiarazioni rese in sede diinterrogatorio libero dal legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.2.

Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con il decisum.La Corte territoriale ha dato atto dell’assenza di una specifica disposizioneche vietasse l’utilizzo dell’applicativo “3270”, ma ha desunto la sussistenza ditale divieto dalla deposizione della teste Piangarelli e dal [OSCURATO:PERSONA].In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che al Simeone era statacontestato a monte l’utilizzo di un sistema che non lasciava traccia delleobbligatorie procedure di preventiva identificazione, in assenza di ragioni diservizio che potessero averlo indotto a disconnettersi dall’applicativo chetracciava tutte le attività compiute, compresa quella di identificazione; ha poiritenuto incontestato e documentalmente provato che per le interrogazioni delprofilo del cliente fosse imprescindibile l’identificazione del cliente.La sentenza impugnata riporta la deposizione della teste Piangarelli, la qualeha riferito l’assenza di una specifica disposizione che vietasse l’utilizzodell’applicativo “3270” ed ha precisato che tale divieto emergeva dalla letturaNumero registro generale 16590/2025Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12999/2026Data pubblicazione 06/05/2026del manuale di identificazione del cliente, secondo cui il cliente che giunge allosportello deve sempre essere identificato con un documento di identità e il codicefiscale, l’identificazione del cliente può avvenire mediante lettore ottico dellatessera sanitaria oppure de visu con operazione di cui rimane traccia nel giornaledi fondo, cosa che non avviene nel sistema “3270” che non consente di registrarel’identificazione.La Corte territoriale ha inoltre evidenziato che il Manuale prescrivel’obbligatorietà dell’identificazione con modalità che implicano necessariamenteil tracciamento di tale attività dell’operatore ed ha ritenuto irrilevante lamancata, espressa indicazione dell’eccezionalità dell’utilizzo del sistema “3270”.Inoltre, nel prospettare che la deposizione della teste Piangiani non avevatrovato alcun riscontro documentale nemmeno nel Manuale di identificazione delcliente prodotto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e che era stata contraddetta dalledichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero dal legale rappresentante diPoste [OSCURATO:SOCIETA]., la censura sollecita un giudizio di merito attraverso larilettura delle risultanze istruttorie.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri,in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, cosìda realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass.

S.U. 27dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).3.

Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione degli artt. 115 e 244cod. proc. civ.; errore percettivo su un fatto probatorio che è stato oggetto didiscussione tra le parti e travisamento della prova; utilizzo di un elemento/fontedi prova che non è stato oggetto di contraddittorio tra le parti, in relazione all’art.360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.Evidenzia che il Manuale di identificazione delle persone fisiche non prevedealcuno specifico protocollo aziendale per la registrazione delle operazioni diidentificazione dei clienti, ma si limita a prevedere i documenti da richiedereNumero registro generale 16590/2025Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12999/2026all’utente e nulla prevede riguardo all’applicativo informatico da utilizzare in sedeData pubblicazione 06/05/2026di identificazione, né richiede la registrazione dell’identificazione con modalitàcartacee o informatiche.Sostiene che l’informazione probatoria posta a fondamento della sentenzaimpugnata è il frutto di un errore di percezione del contenuto oggettivo dellaprova, con conseguente violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.Addebita alla Corte territoriale di avere fondato il proprio convincimento sulladichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che costituisce unatestimonianza scritta e non era stata oggetto di contraddittorio tra le parti;evidenzia che tale dichiarazione era stata prodotta solo in sede di reclamo e neera stato chiesto lo stralcio.4.

Il motivo è inammissibile.Va innanzitutto rammentato che una censura relativa alla violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non può porsi per una erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo sesi alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedottedalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovveroabbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Sez. 1 - , Sentenza n.6774 del 01/03/2022).La censura denuncia ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.la mancata riconducibilità dell’informazione probatoria relativa ad un fattosostanziale (esistenza di un protocollo aziendale per la registrazione delleoperazioni di identificazione dei clienti, previsione dell’applicativo informatico dautilizzare in sede di identificazione, obbligo di registrazione dell’identificazionecon modalità cartacee o informatiche) al Manuale di identificazione delle personefisiche.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno in proposito chiarito che iltravisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svistaconcernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedioNumero registro generale 16590/2025Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12999/2026Data pubblicazione 06/05/2026nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano ipresupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio hacostituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè,se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delleparti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a secondache si tratti di fatto processuale o sostanziale. (Cass. Sez.

U., 05/03/2024, n.5792).La Corte territoriale ha rilevato che il Manuale prescrive l’obbligatorietàdell’identificazione con modalità che implicano necessariamente il tracciamentodi tale attività dell’operatore ed ha ritenuto irrilevante la mancata, espressaindicazione dell’eccezionalità dell’utilizzo del sistema “3270”, ed il motivoerroneamente prospetta il travisamento di tale prova, riguardante un fattosostanziale, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. anzichédell’art. 360, comma primo n. 5 cod. proc. civ.La doglianza riguardante l’utilizzo ai fini della decisione della dichiarazioneresa da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] non assolve agli oneri previsti dall’art.366 n. 6 cod. proc. civ. e non coglie il decisum.Dalla sentenza impugnata non risulta che la dichiarazione scritta con cui loZitelli aveva affermato di non essere mai stato nell’Ufficio postale di Salto diufficio e di non conoscere [OSCURATO:PERSONA] è stata rilasciata in data 7.11.2023,né risulta che sia stata prodotta in sede di reclamo, e la censura non riproduceil reclamo, né la memoria di costituzione del lavoratore nel giudizio di reclamo.Inoltre la Corte territoriale non ha fondato il proprio convincimento sulladichiarazione scritta resa da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma sullacircostanza incontestata che lo Zitelli era stato più volte aggredito da tentativi difrode e sulla circostanza pacifica del mancato rilascio di alcuna autorizzazionedel cliente per i cinque accessi ai dati anagrafici.La dichiarazione scritta resa da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che secondola prospettazione dello stesso ricorrente (il quale non ha lamentato la tardivitàdella produzione), è stata sottoposta al contraddittorio nel giudizio di reclamoNumero registro generale 16590/2025Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12999/2026Data pubblicazione 06/05/2026sarebbe stata comunque utilizzabile come prova tipica unitamente ad altri datiprobatori acquisiti al processo.La sentenza impugnata è conforme ai principi espressi da questa Corte,secondo cui nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estraneialla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi allestesse né la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 cod. civ., né quellaprocessuale di cui all’art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono provecontribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente ad altri datiprobatori acquisiti al processo (v.

Cass. n. 1315/2017 citata dal ricorrente, chenon qualifica la dichiarazione scritta come testimonianza scritta inammissibile,ma riporta la statuizione della Corte territoriale che si era pronunciata con lasentenza impugnata in quel giudizio).5.

Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 5 della legge n. 604/1966 e degli artt. 2119 e 2697 cod. civ.; erroneadipendente ed insussistenza materiale e giuridica del fatto contestato.Lamenta l’insussistenza della prova del fatto contestato e la mancataindicazione di soggetti che avrebbero potuto avere percezione diretta dellacondotta contestata, soprattutto in relazione alla presunta assenza del cliente.Evidenzia che l’accesso all’applicativo “3270” effettuato in data 21.9.2021presuntivamente senza la presenza del cliente e senza la relativa identificazione,addebitato dopo otto mesi, era rimasto indimostrato; parimenti indimostrata erala sussistenza del dolo.Rimarca che il datore di lavoro non aveva dimostrato che in data 21.9.2021nessuno si era presentato al Simeone qualificandosi come [OSCURATO:PERSONA].Aggiunge che non incombeva sul lavoratore l’onere di fornire la prova direttadel fatto storico principale.6.

Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta col decisum.La Corte territoriale ha rilevato che era incontestato che il 21.9.2021 con lecredenziali informatiche incontrovertibilmente riconducibili al Simeoni, dopol’attivazione della postazione di lavoro alle 8:12 e l’esecuzione di varie operazioniNumero registro generale 16590/2025Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12999/2026Data pubblicazione 06/05/2026di cassa con l’utilizzo dell’applicativo SDP, vi era stata una disconnessione datale applicativo alle ore 10:47 e la connessione con le medesime credenziali alsistema 3270 con cinque interrogazioni nell’arco di tre minuti, del profilo diGennaro Zitelli, censito presso l’ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] e residente nelComune di Recale, in provincia di Caserta ed infine una nuova riconnessioneall’applicativo SDP.Il giudice di appello ha poi rilevato che era incontestato che lo Zitelli era statopiù volte aggredito da tentativi di frode e che aveva rilasciato una dichiarazionescritta da cui risultava che non era mai stato nell’ufficio postale di Salto di Fondi,di non avere mai chiesto alcuna interrogazione dei propri dati al suddetto ufficioe di non conoscere [OSCURATO:PERSONA].Ha desunto l’intenzionalità della condotta dalla deliberata disconnessione delSimeone dal precedente sistema operativo, per passare ad operare, per la solacondotta contestata, su un sistema che non lasciava immediata tracciadell’operazione.Nel lamentare che il datore di lavoro non aveva dimostrato che in data21.9.2021 nessuno si era presentato al Simeone qualificandosi come GennaroZitelli, la censura non considera che a monte la contestazione aveva riguardatoil mancato rispetto delle procedure aziendali in materia di identificazione deiclienti e l’utilizzo dell’applicativo “3270” e che tali circostanze sono state ritenutedimostrate.7.

Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 54, commaVI lett.

C), K) e 80 lett.

E) del CCNL per i dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] e dellenorme del codice di comportamento aziendali; assenza di prova di condottadolosa disciplinarmente rilevante del dipendente; sproporzione della sanzione.Evidenzia l’insussistenza del “forte pregiudizio” subito dalla società datrice dilavoro dal Simeone, che non aveva effettuato alcuna operazione, non avevacommesso alcun illecito penale, non aveva arrecato alcun danno all’immagineall’azienda, non aveva violato i principi ispiratori del [OSCURATO:PERSONA], né i principi dilegalità, onestà, correttezza e trasparenza.Non era stato effettuato alcun accesso ai dati economici del soggettointerrogato, non era stata effettuata alcuna operazione riguardante taleNumero registro generale 16590/2025Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12999/2026Data pubblicazione 06/05/2026soggetto, né era emerso alcun danno nei confronti del medesimo e di [OSCURATO:SOCIETA]Sostiene che ogni eventuale ipotetico danno era addebitabile a [OSCURATO:PERSONA].p.a., che non aveva diramato l’allarme a tutti gli uffici postali perché ponesseroun’attenzione particolare in caso di richieste relative al nominativo di GennaroZitelli e/o di altri nelle stesse condizioni.Insiste nel prospettare che al Simeone non poteva essere addebitata alcunaviolazione dolosa di leggi o regolamenti o dei doveri d’ufficio.8.

Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 1175 cod. civ.;violazione del principio di correttezza e buona fede da parte del datore di lavoro.Deduce che per stessa ammissione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il nominativo diGennaro Zitelli era da tempo attenzionato in quanto oggetto di pregresseindebite interrogazioni presso altri [OSCURATO:PERSONA]; sostiene che [OSCURATO:PERSONA] potuto e dovuto diramare un “allarme” a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] perché,in caso di nuove richieste di interrogazioni, gli addetti avrebbero potuto farenell’immediatezza ogni migliore verifica dell’identità del soggetto richiedente,con interessamento anche delle forze dell’ordine all’occorrenza.9.

Il quarto ed il quinto motivo, che vanno trattati congiuntamente perragioni di connessione logica e giuridica, sono inammissibili.Nel prospettare l’assenza di un pregiudizio per l’azienda e la mancatadiramazione di un “allarme” da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., le censure non siconfrontano con la sentenza impugnata, la quale ha rilevato che l’art. 54, comma6 lett c) del CCNL ancora la giusta causa a violazioni che “possano arrecare” unforte pregiudizio alla società o a terzi ed ha ritenuto la gravità della condotta diillecito trattamento di dati personali del cliente indipendente dall’effettività deldanno, ed ancorata all’illiceità penale anche ai sensi dell’art. 615 ter cod. proc.civ., e comunque al rischio per l’azienda di revoca delle autorizzazioni generaliin caso di reclamo dell’interessato in caso di illecito trattamento dei dati e diazioni risarcitorie da parte della clientela per lesione alla riservatezza e allasicurezza dei dati.10.

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.11.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.Numero registro generale 16590/2025Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12999/2026Data pubblicazione 06/05/202612.

Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 peresborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso dellespese generali in misura del 15% e accessori di legge;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 4 marzo 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 16590/2025Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12999/2026Data pubblicazione 06/05/2026

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
, in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentata e difesa dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA];-controricorrente-avverso la sentenza n. 2080/2025 della Corte di Appello di Roma, pubblicata indata 3.06.2025, N.R.G. 3597/2024;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 4.03.2026 dal Consiglieredott.ssa [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 16590/2025Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12999/2026Data pubblicazione 06/05/20261. Il Tribunale di Latina ha rigettato l’opposizione proposta avversol’ordinanza con cui all’esito del giudizio di cui all’art. 1, comma 47, legge n.92/2012, era stato dichiarato illegittimo il licenziamento disciplinare intimato daPoste [OSCURATO:SOCIETA]. a [OSCURATO:PERSONA], era stata ordinata la reintegra dellavoratore nel posto di lavoro e la società datrice di lavoro era stata condannataal pagamento dell’indennità risarcitoria.[OSCURATO:PERSONA], Direttore dell’ufficio Postale di Salto di Fondi, era statocontestato di avere interrogato in data 21.9.2021 il profilo del cliente GennaroZitarelli senza autorizzazione del cliente, senza una valida ragione di servizio esenza osservare le procedure aziendali in materia di identificazione del clientecon l’utilizzo dell’applicativo denominato “3270” (che non registrava leoperazioni di identificazione del cliente, non lasciava traccia delle attivitàcompiute nel Giornale di Fondo e poteva essere utilizzato solo dietro specificaautorizzazione e solo per particolari esigenze di servizio) in luogo dell’applicativo“SDP” dedicato..[OSCURATO:PERSONA] era stata inoltre contestata la recidiva in relazione a due sanzionidisciplinari di sospensione dal servizio e dalla retribuzione per dieci giornicomminate rispettivamente in data 20.11.2020 e in data 20.9.2021.2. La Corte di Appello di Roma, in accoglimento del reclamo proposto da[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. avverso tale sentenza, ha rigettato le domandeoriginariamente proposte da [OSCURATO:PERSONA].3. La Corte territoriale, respinte le eccezioni di inammissibilità dell’appello edi tardività della contestazione disciplinare, ha ritenuto dimostrata la fondatezzadell’addebito ed ha ritenuto che la condotta ascritta al Simeone fosse di talegravità da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto.4. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazionesulla base di cinque motivi, illustrati da memoria.5. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha resistito con controricorso.Numero registro generale 16590/2025Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12999/2026Data pubblicazione 06/05/2026RAGIONI DELLA DECISIONE1.Con il primo motivo, il ricorso denuncia omesso esame circa un fattodecisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; violazionedell’art. 2119 cod. civ.; insussistenza materiale e giuridica del fatto posto a basedel licenziamento; legittimo utilizzo dell’applicativo “3270” in uso presso [OSCURATO:SOCIETA]Critica la sentenza impugnata per avere omesso di esaminare l’assenza didisposizioni aziendali che vietassero, inibissero o circoscrivessero ad alcuneoperazioni l’uso dell’applicativo “3270”, nonché il corretto e lecito utilizzo delsuddetto applicativo.Evidenzia che dall’istruttoria non era emerso alcun esplicito divieto all’utilizzodell’applicativo “3270”, né la sussistenza di alcuna disposizione che nesubordinasse l’uso ad una preventiva autorizzazione.Richiama la deposizione della teste Piangiani, evidenziando che non avevatrovato alcun riscontro documentale nemmeno nel Manuale di identificazione delcliente prodotto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nonché le dichiarazioni rese in sede diinterrogatorio libero dal legale rappresentante di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.2. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta con il decisum.La Corte territoriale ha dato atto dell’assenza di una specifica disposizioneche vietasse l’utilizzo dell’applicativo “3270”, ma ha desunto la sussistenza ditale divieto dalla deposizione della teste Piangarelli e dal [OSCURATO:PERSONA].In particolare, la Corte territoriale ha rilevato che al Simeone era statacontestato a monte l’utilizzo di un sistema che non lasciava traccia delleobbligatorie procedure di preventiva identificazione, in assenza di ragioni diservizio che potessero averlo indotto a disconnettersi dall’applicativo chetracciava tutte le attività compiute, compresa quella di identificazione; ha poiritenuto incontestato e documentalmente provato che per le interrogazioni delprofilo del cliente fosse imprescindibile l’identificazione del cliente.La sentenza impugnata riporta la deposizione della teste Piangarelli, la qualeha riferito l’assenza di una specifica disposizione che vietasse l’utilizzodell’applicativo “3270” ed ha precisato che tale divieto emergeva dalla letturaNumero registro generale 16590/2025Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12999/2026Data pubblicazione 06/05/2026del manuale di identificazione del cliente, secondo cui il cliente che giunge allosportello deve sempre essere identificato con un documento di identità e il codicefiscale, l’identificazione del cliente può avvenire mediante lettore ottico dellatessera sanitaria oppure de visu con operazione di cui rimane traccia nel giornaledi fondo, cosa che non avviene nel sistema “3270” che non consente di registrarel’identificazione.La Corte territoriale ha inoltre evidenziato che il Manuale prescrivel’obbligatorietà dell’identificazione con modalità che implicano necessariamenteil tracciamento di tale attività dell’operatore ed ha ritenuto irrilevante lamancata, espressa indicazione dell’eccezionalità dell’utilizzo del sistema “3270”.Inoltre, nel prospettare che la deposizione della teste Piangiani non avevatrovato alcun riscontro documentale nemmeno nel Manuale di identificazione delcliente prodotto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e che era stata contraddetta dalledichiarazioni rese in sede di interrogatorio libero dal legale rappresentante diPoste [OSCURATO:SOCIETA]., la censura sollecita un giudizio di merito attraverso larilettura delle risultanze istruttorie.Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è inammissibile ilricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione ofalsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e diomesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio o di omessa pronuncia miri,in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, cosìda realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in unnuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).3. Con il secondo motivo, il ricorso denuncia violazione degli artt. 115 e 244cod. proc. civ.; errore percettivo su un fatto probatorio che è stato oggetto didiscussione tra le parti e travisamento della prova; utilizzo di un elemento/fontedi prova che non è stato oggetto di contraddittorio tra le parti, in relazione all’art.360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.Evidenzia che il Manuale di identificazione delle persone fisiche non prevedealcuno specifico protocollo aziendale per la registrazione delle operazioni diidentificazione dei clienti, ma si limita a prevedere i documenti da richiedereNumero registro generale 16590/2025Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12999/2026all’utente e nulla prevede riguardo all’applicativo informatico da utilizzare in sedeData pubblicazione 06/05/2026di identificazione, né richiede la registrazione dell’identificazione con modalitàcartacee o informatiche.Sostiene che l’informazione probatoria posta a fondamento della sentenzaimpugnata è il frutto di un errore di percezione del contenuto oggettivo dellaprova, con conseguente violazione dell’art. 115 cod. proc. civ.Addebita alla Corte territoriale di avere fondato il proprio convincimento sulladichiarazione resa da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che costituisce unatestimonianza scritta e non era stata oggetto di contraddittorio tra le parti;evidenzia che tale dichiarazione era stata prodotta solo in sede di reclamo e neera stato chiesto lo stralcio.4. Il motivo è inammissibile.Va innanzitutto rammentato che una censura relativa alla violazione e falsaapplicazione dell’art. 115 cod. proc. civ. non può porsi per una erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo sesi alleghi che quest’ultimo abbia posto a base della decisione prove non dedottedalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso,valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovveroabbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamentocritico, elementi di prova soggetti invece a valutazione. (Sez. 1 - , Sentenza n.6774 del 01/03/2022).La censura denuncia ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ.la mancata riconducibilità dell’informazione probatoria relativa ad un fattosostanziale (esistenza di un protocollo aziendale per la registrazione delleoperazioni di identificazione dei clienti, previsione dell’applicativo informatico dautilizzare in sede di identificazione, obbligo di registrazione dell’identificazionecon modalità cartacee o informatiche) al Manuale di identificazione delle personefisiche.Le Sezioni Unite di questa Corte hanno in proposito chiarito che iltravisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svistaconcernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilitàdell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedioNumero registro generale 16590/2025Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12999/2026Data pubblicazione 06/05/2026nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano ipresupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio hacostituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè,se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delleparti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a secondache si tratti di fatto processuale o sostanziale. (Cass. Sez. U., 05/03/2024, n.5792).La Corte territoriale ha rilevato che il Manuale prescrive l’obbligatorietàdell’identificazione con modalità che implicano necessariamente il tracciamentodi tale attività dell’operatore ed ha ritenuto irrilevante la mancata, espressaindicazione dell’eccezionalità dell’utilizzo del sistema “3270”, ed il motivoerroneamente prospetta il travisamento di tale prova, riguardante un fattosostanziale, ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 4 cod. proc. civ. anzichédell’art. 360, comma primo n. 5 cod. proc. civ.La doglianza riguardante l’utilizzo ai fini della decisione della dichiarazioneresa da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] non assolve agli oneri previsti dall’art.366 n. 6 cod. proc. civ. e non coglie il decisum.Dalla sentenza impugnata non risulta che la dichiarazione scritta con cui loZitelli aveva affermato di non essere mai stato nell’Ufficio postale di Salto diufficio e di non conoscere [OSCURATO:PERSONA] è stata rilasciata in data 7.11.2023,né risulta che sia stata prodotta in sede di reclamo, e la censura non riproduceil reclamo, né la memoria di costituzione del lavoratore nel giudizio di reclamo.Inoltre la Corte territoriale non ha fondato il proprio convincimento sulladichiarazione scritta resa da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ma sullacircostanza incontestata che lo Zitelli era stato più volte aggredito da tentativi difrode e sulla circostanza pacifica del mancato rilascio di alcuna autorizzazionedel cliente per i cinque accessi ai dati anagrafici.La dichiarazione scritta resa da [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che secondola prospettazione dello stesso ricorrente (il quale non ha lamentato la tardivitàdella produzione), è stata sottoposta al contraddittorio nel giudizio di reclamoNumero registro generale 16590/2025Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12999/2026Data pubblicazione 06/05/2026sarebbe stata comunque utilizzabile come prova tipica unitamente ad altri datiprobatori acquisiti al processo.La sentenza impugnata è conforme ai principi espressi da questa Corte,secondo cui nel processo civile le scritture private provenienti da terzi estraneialla lite possono essere liberamente contestate dalle parti, non applicandosi allestesse né la disciplina sostanziale di cui all’art. 2702 cod. civ., né quellaprocessuale di cui all’art. 214 cod. proc. civ., atteso che esse costituiscono provecontribuire a fondare il convincimento del giudice unitamente ad altri datiprobatori acquisiti al processo (v. Cass. n. 1315/2017 citata dal ricorrente, chenon qualifica la dichiarazione scritta come testimonianza scritta inammissibile,ma riporta la statuizione della Corte territoriale che si era pronunciata con lasentenza impugnata in quel giudizio).5. Con il terzo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazionedell’art. 5 della legge n. 604/1966 e degli artt. 2119 e 2697 cod. civ.; erroneadipendente ed insussistenza materiale e giuridica del fatto contestato.Lamenta l’insussistenza della prova del fatto contestato e la mancataindicazione di soggetti che avrebbero potuto avere percezione diretta dellacondotta contestata, soprattutto in relazione alla presunta assenza del cliente.Evidenzia che l’accesso all’applicativo “3270” effettuato in data 21.9.2021presuntivamente senza la presenza del cliente e senza la relativa identificazione,addebitato dopo otto mesi, era rimasto indimostrato; parimenti indimostrata erala sussistenza del dolo.Rimarca che il datore di lavoro non aveva dimostrato che in data 21.9.2021nessuno si era presentato al Simeone qualificandosi come [OSCURATO:PERSONA].Aggiunge che non incombeva sul lavoratore l’onere di fornire la prova direttadel fatto storico principale.6. Il motivo è inammissibile, in quanto non si confronta col decisum.La Corte territoriale ha rilevato che era incontestato che il 21.9.2021 con lecredenziali informatiche incontrovertibilmente riconducibili al Simeoni, dopol’attivazione della postazione di lavoro alle 8:12 e l’esecuzione di varie operazioniNumero registro generale 16590/2025Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12999/2026Data pubblicazione 06/05/2026di cassa con l’utilizzo dell’applicativo SDP, vi era stata una disconnessione datale applicativo alle ore 10:47 e la connessione con le medesime credenziali alsistema 3270 con cinque interrogazioni nell’arco di tre minuti, del profilo diGennaro Zitelli, censito presso l’ufficio postale di [OSCURATO:PERSONA] e residente nelComune di Recale, in provincia di Caserta ed infine una nuova riconnessioneall’applicativo SDP.Il giudice di appello ha poi rilevato che era incontestato che lo Zitelli era statopiù volte aggredito da tentativi di frode e che aveva rilasciato una dichiarazionescritta da cui risultava che non era mai stato nell’ufficio postale di Salto di Fondi,di non avere mai chiesto alcuna interrogazione dei propri dati al suddetto ufficioe di non conoscere [OSCURATO:PERSONA].Ha desunto l’intenzionalità della condotta dalla deliberata disconnessione delSimeone dal precedente sistema operativo, per passare ad operare, per la solacondotta contestata, su un sistema che non lasciava immediata tracciadell’operazione.Nel lamentare che il datore di lavoro non aveva dimostrato che in data21.9.2021 nessuno si era presentato al Simeone qualificandosi come GennaroZitelli, la censura non considera che a monte la contestazione aveva riguardatoil mancato rispetto delle procedure aziendali in materia di identificazione deiclienti e l’utilizzo dell’applicativo “3270” e che tali circostanze sono state ritenutedimostrate.7. Con il quarto motivo il ricorso denuncia violazione degli artt. 54, commaVI lett. C), K) e 80 lett. E) del CCNL per i dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] e dellenorme del codice di comportamento aziendali; assenza di prova di condottadolosa disciplinarmente rilevante del dipendente; sproporzione della sanzione.Evidenzia l’insussistenza del “forte pregiudizio” subito dalla società datrice dilavoro dal Simeone, che non aveva effettuato alcuna operazione, non avevacommesso alcun illecito penale, non aveva arrecato alcun danno all’immagineall’azienda, non aveva violato i principi ispiratori del [OSCURATO:PERSONA], né i principi dilegalità, onestà, correttezza e trasparenza.Non era stato effettuato alcun accesso ai dati economici del soggettointerrogato, non era stata effettuata alcuna operazione riguardante taleNumero registro generale 16590/2025Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12999/2026Data pubblicazione 06/05/2026soggetto, né era emerso alcun danno nei confronti del medesimo e di [OSCURATO:SOCIETA]Sostiene che ogni eventuale ipotetico danno era addebitabile a [OSCURATO:PERSONA].p.a., che non aveva diramato l’allarme a tutti gli uffici postali perché ponesseroun’attenzione particolare in caso di richieste relative al nominativo di GennaroZitelli e/o di altri nelle stesse condizioni.Insiste nel prospettare che al Simeone non poteva essere addebitata alcunaviolazione dolosa di leggi o regolamenti o dei doveri d’ufficio.8. Con il quinto motivo il ricorso denuncia violazione dell’art. 1175 cod. civ.;violazione del principio di correttezza e buona fede da parte del datore di lavoro.Deduce che per stessa ammissione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., il nominativo diGennaro Zitelli era da tempo attenzionato in quanto oggetto di pregresseindebite interrogazioni presso altri [OSCURATO:PERSONA]; sostiene che [OSCURATO:PERSONA] potuto e dovuto diramare un “allarme” a tutti gli [OSCURATO:PERSONA] perché,in caso di nuove richieste di interrogazioni, gli addetti avrebbero potuto farenell’immediatezza ogni migliore verifica dell’identità del soggetto richiedente,con interessamento anche delle forze dell’ordine all’occorrenza.9. Il quarto ed il quinto motivo, che vanno trattati congiuntamente perragioni di connessione logica e giuridica, sono inammissibili.Nel prospettare l’assenza di un pregiudizio per l’azienda e la mancatadiramazione di un “allarme” da parte di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., le censure non siconfrontano con la sentenza impugnata, la quale ha rilevato che l’art. 54, comma6 lett c) del CCNL ancora la giusta causa a violazioni che “possano arrecare” unforte pregiudizio alla società o a terzi ed ha ritenuto la gravità della condotta diillecito trattamento di dati personali del cliente indipendente dall’effettività deldanno, ed ancorata all’illiceità penale anche ai sensi dell’art. 615 ter cod. proc.civ., e comunque al rischio per l’azienda di revoca delle autorizzazioni generaliin caso di reclamo dell’interessato in caso di illecito trattamento dei dati e diazioni risarcitorie da parte della clientela per lesione alla riservatezza e allasicurezza dei dati.10. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.11. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.Numero registro generale 16590/2025Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12999/2026Data pubblicazione 06/05/202612. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per parte ricorrente, di versarel’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto perl’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. P.Q.MLa Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso e condanna parte ricorrente alpagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in € 200,00 peresborsi ed in € 4.000,00 per competenze professionali, oltre al rimborso dellespese generali in misura del 15% e accessori di legge;dà atto della sussistenza dell’obbligo per parte ricorrente, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, di versare l’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazioneintegralmente rigettata, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro dellaCorte Suprema di Cassazione, il 4 marzo 2026.Il PresidenteMargherita Maria LeoneNumero registro generale 16590/2025Numero sezionale 1116/2026Numero di raccolta generale 12999/2026Data pubblicazione 06/05/2026
Sentenza Cassazione n. 12999/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris