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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 30950/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 06/12/2021 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 6 dicembre 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 25 marzo 2021 del GIP del Tribunale di Bologna che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le generiche e con la riduzione del rito, alla pena ci anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 6.000 di multa per il reato dell'art. 73, comma 4 (per l'hashish e la marijuana) e dell'art. 73, comma 5 (per la cocaina), d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato sulla base di tre motivi.

Cori il primo deduce la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in merito all'accertamento del luogo di stabile residenza dello Scalise.

Con il secondo deduce il vizio di motivazione per difetto di motivazione e travisamento della prova, perché la Corte territoriale aveva basato il suo convincimento su un fatto inesistente, e cioè che lo Scalise stava uscendo dall'appartamento di via Lombardi con il borsone di stupefacente in mano.

Con il terzo lamenta l'omessa motivazione sull'aumento per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è infondato.

I primi due motivi attengono all'accertamento di responsabilità e mirano a una rivalutazione fattuale preclusa al giudice di legittimità.

I Giudici di merito hanno ricostruito la vicenda nei secluenti termini: gli operanti, nello svolgimento di un servizio volto alla repressione dello spaccio di stupefacenti, erano entrati nell'appartamento in Bologna, alla via Lombardi 43, di proprietà della sorella dell'imputato, e avevano trovato nel corridoio d'ingresso per l'appunto l'imputato insieme a un inquilino della casa, [OSCURATO:PERSONA], con in mezzo un borsone pieno di stupefacenti che non si riusciva a chiudere; nell'appartamento vi erano gli effetti personali dell'imputato per cui lo stupefacente era a lui ascrivinile.

L'imputato ha incentrato la difesa sull'occasionalità della sua presenza in quell'appartamento sostenendo che abitava altrove con la sua famiglia.

I Giudici di merito hanno disatteso tale prospettazione difensiva con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria.

Hanno affermato, infatti, che il borsone era aperto ai suoi piedi, che nella stanza a lui in uso, oltre agli effetti personali; c'erano tre bilancini di precisione con il materiale di confezionamento, che il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di conoscerlo da un anno e di averlo sempre trovato lì, in particolare quando aveva ritirato la sua auto e gliel'aveva restituita dopo una settimana.

La Corte territoriale ha altresì osservato che l'imputato aveva ammesso con il secondo motivo di appello la detenzione dello stupefacente, contraddicendo il primo motivo.

L difensore non ha confutato tale asserto, limitandosi a contestare come congetturale l'affermazione secondo cui l'imputato e l'amico si trovassero nel corridoio perché in procinto di uscire.

Si tratta infatti di circostanza del tutto irrilevante nell'economia della decisione, per cui anche l'eventuale travisamento non avrebbe effetto.

Il terzo motivo attiene invece alla pena, perché i Giudici non avevano motivato l'aumento per la continuazione della cocaina di mesi 7 ed euro 3.000 di multa.

In realtà, nel motivo di appello il difensore non aveva lamentato il difetto di motivazione, ma l'eccessivo rigore nella misura dell'aumento.

Ritiene il Collegio che la doglianza sia infondata perché la motivazione della pena, ivi compreso l'aumento per la continuazione, si desume dal complesso degli argomenti spesi in sentenza: la complessiva quantità di stupefacente detenuta oltre un chilo di marijuana„ circa cento grammi di hashish e 8„66 grammi di cocaina -; l'intensità del dolo; I comportamento processuale, perché, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere durante l'arresto in flagranza, aveva chiesto l'abbreviato secco, per poi rendere dichiarazioni accusatorie verso terzi dopo l'ammissione al rito speciale.

La Corte territoriale ha quindi pienamente assolto all'obbligo di motivazione dell'aumento per la continuazione secondo i criteri dettati dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01.

Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza in data 06/12/2021 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la reazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udito per l'imputato l'avv. [OSCURATO:PERSONA], anche per delega dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza in data 6 dicembre 2021 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza in data 25 marzo 2021 del GIP del Tribunale di Bologna che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le generiche e con la riduzione del rito, alla pena ci anni 2, mesi 2 di reclusione ed euro 6.000 di multa per il reato dell'art. 73, comma 4 (per l'hashish e la marijuana) e dell'art. 73, comma 5 (per la cocaina), d.P.R. n. 309 del 1990. 2. Ricorre per cassazione il difensore dell'imputato sulla base di tre motivi. Cori il primo deduce la violazione di norme processuali e il vizio di motivazione in merito all'accertamento del luogo di stabile residenza dello Scalise. Con il secondo deduce il vizio di motivazione per difetto di motivazione e travisamento della prova, perché la Corte territoriale aveva basato il suo convincimento su un fatto inesistente, e cioè che lo Scalise stava uscendo dall'appartamento di via Lombardi con il borsone di stupefacente in mano. Con il terzo lamenta l'omessa motivazione sull'aumento per la continuazione. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è infondato. I primi due motivi attengono all'accertamento di responsabilità e mirano a una rivalutazione fattuale preclusa al giudice di legittimità. I Giudici di merito hanno ricostruito la vicenda nei secluenti termini: gli operanti, nello svolgimento di un servizio volto alla repressione dello spaccio di stupefacenti, erano entrati nell'appartamento in Bologna, alla via Lombardi 43, di proprietà della sorella dell'imputato, e avevano trovato nel corridoio d'ingresso per l'appunto l'imputato insieme a un inquilino della casa, [OSCURATO:PERSONA], con in mezzo un borsone pieno di stupefacenti che non si riusciva a chiudere; nell'appartamento vi erano gli effetti personali dell'imputato per cui lo stupefacente era a lui ascrivinile. L'imputato ha incentrato la difesa sull'occasionalità della sua presenza in quell'appartamento sostenendo che abitava altrove con la sua famiglia. I Giudici di merito hanno disatteso tale prospettazione difensiva con motivazione non manifestamente illogica o contraddittoria. Hanno affermato, infatti, che il borsone era aperto ai suoi piedi, che nella stanza a lui in uso, oltre agli effetti personali; c'erano tre bilancini di precisione con il materiale di confezionamento, che il teste [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di conoscerlo da un anno e di averlo sempre trovato lì, in particolare quando aveva ritirato la sua auto e gliel'aveva restituita dopo una settimana. La Corte territoriale ha altresì osservato che l'imputato aveva ammesso con il secondo motivo di appello la detenzione dello stupefacente, contraddicendo il primo motivo. L difensore non ha confutato tale asserto, limitandosi a contestare come congetturale l'affermazione secondo cui l'imputato e l'amico si trovassero nel corridoio perché in procinto di uscire. Si tratta infatti di circostanza del tutto irrilevante nell'economia della decisione, per cui anche l'eventuale travisamento non avrebbe effetto. Il terzo motivo attiene invece alla pena, perché i Giudici non avevano motivato l'aumento per la continuazione della cocaina di mesi 7 ed euro 3.000 di multa. In realtà, nel motivo di appello il difensore non aveva lamentato il difetto di motivazione, ma l'eccessivo rigore nella misura dell'aumento. Ritiene il Collegio che la doglianza sia infondata perché la motivazione della pena, ivi compreso l'aumento per la continuazione, si desume dal complesso degli argomenti spesi in sentenza: la complessiva quantità di stupefacente detenuta oltre un chilo di marijuana„ circa cento grammi di hashish e 8„66 grammi di cocaina -; l'intensità del dolo; I comportamento processuale, perché, dopo essersi avvalso della facoltà di non rispondere durante l'arresto in flagranza, aveva chiesto l'abbreviato secco, per poi rendere dichiarazioni accusatorie verso terzi dopo l'ammissione al rito speciale. La Corte territoriale ha quindi pienamente assolto all'obbligo di motivazione dell'aumento per la continuazione secondo i criteri dettati dalla Sezioni Unite con la sentenza n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01. Il ricorso va pertanto rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d
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