CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 03369/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re ha pronunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso n. 29893/2019r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]e [OSCURATO:PERSONA] , entrambi rappresentat i e difes i , giusta procura speciale allegata al ricorso, dagli AvvocatiRoberto Bono e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domiciliano presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via Chiusin. 31. - r icorrent i - contro [OSCURATO:PERSONA] E DELLA BRIANZAS.P.A., con sede in Desio (MB), alla via Rovagnati n. 1 , in persona del la responsabile dell’[OSCURATO:PERSONA] dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia presso lo studio di quest’ultimo in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA]. 95. - controricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 3020 /20 1 9 , del la CORTE DI APPELLO di MILANO,pubblicata il giorno 05 / 0 7 /20 1 9 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 27/10/2023dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] (O [OSCURATO:PERSONA]) 1. Con atto notificato il 7 ottobre 2015, Laura ed [OSCURATO:PERSONA], quali fideiussori della “[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA].” di Novara, proposero tempestiva opposizione, ex art. 645 cod. proc. civ., avverso il decreto n. 4254/15 con cui il giudice unico presso il Tribunale di Monza, richiestone da [OSCURATO:SOCIETA]., aveva ingiunto ai primi il pagamento, in via solidale,in favore di quest’ultima, dell’importo di € 486.118,95, oltre accessori e spese, per saldo debitore del rapporto di c/c n. 187600 intercorso tra la società suddetta ed il menzionato istituto di credito. 1.1. Costituitasi la banca opposta, che concluse per il rigetto delle avverse istanze, l’adito tribunale, con sentenza del 24/29 maggio 2018, n. 1499, respinse l’opposizione, confermando, per l’effetto, l’indicato decreto e condannando gli opponenti alla refusione delle spese di lite. 2. Pronunciando sul gravame promosso da questi ultimi avverso questa decisione, la Corte di appello di Milano, con sentenza del 5 luglio 2019, n. 3020, così statuì: «1) accoglie parzialmente l’appello e revoca il decreto ingiuntivo n. 4254/2015; 2) condanna in solido gli appellanti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella loro qualità di fideiussori della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:SOCIETA]., a pagare alla Banca la minor somma di Euro 484.749,95, oltre interessi convenzionali, nei limiti dei tassi soglia usura, dalla domanda al saldo; 3) condanna gli appellanti in solido a rifondere all’appellata i 9/10 delle spese processuali di entrambi i gradi del giudizio, spese che liquida, per la quota indicata, nell’importo di Euro 27.000,00, oltre generali (15%) e oneri di legge, e compensa tra le parti il decimo residuo». 2.1. In particolare, quella corte: i) diede atto che «Per la Banca si costituiva nel giudizio di appello la società 2Worlds s.r.l., in qualità di cessionaria dei crediti del [OSCURATO:SOCIETA]. e,per essa, la mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.»; ii) quanto, poi, agli ivi descritti undici motivi di gravame, ne argomentò le ragioni di irrilevanza dei primi due e di infondatezza di tutti gli altri esclusi il sesto (concernente l'invocata illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi a debito a decorrere dall’1 gennaio 2014 e la conseguente violazione della legge di stabilità 2014), che accolse, ed il decimo (con cui si era dedotta l’erroneità della sentenza impugnata per aver confermato il decreto ingiuntivo opposto), che ritenne assorbito; iii) osservò, in relazione al motivo accolto, che «[…] dagli atti emerge che, in fase monitoria, l’importo del debito per cui è causa è stato calcolato dalla Banca al netto dell’importo dalla stessa applicato per capitalizzazione trimestrale (a decorrere dal 2014), quantificato in Euro 3.392,00 […]. E tuttavia, a seguito della contestazione degli opponenti –a detta dei quali, per effetto, della capitalizzazione trimestrale, il credito ingiunto sarebbe “sfalsato per Euro 8.543,62 a sfavore del correntista” […] – e del conseguente ricalcolo imposto dal giudice (cfr. verbale del 21.3.2017), l'istituto di credito ha provveduto alla rideterminazione del suddetto importo, quantificandolo, in definitiva, in Euro 4.761,00. Ne discende che, per espressa ammissione della Banca, il decreto ingiuntivo opposto (confermato, nel suo importo, dalla sentenza impugnata) deve ritenersi illegittimo per la richiesta di interessi capitalizzati dopo il giorno 1.1.2014 in misuramaggiore rispetto a quanto effettivamente “stornato” in fase monitoria. Ciò posto e appurata la fondatezza delle ragioni di credito oggetto della presente doglianza, la Corte osserva, tuttavia, che gli appellanti non hanno fornito, né offerto, adeguata prova delle singole poste illegittimamente addebitate atte a giustificare l’importo richiesto, atteso che, per un verso, essi si sono limitati ad allegare un proprio prospetto di calcolo senza dare una spiegazione ragionata e senza offrire una puntuale e specifica contestazione degli importi che in concreto asserivano non dovuti; per altro verso e per quanto qui rileva, anche la perizia di parte (depositata soltanto con la memoria 183, comma 6, n. 1, c.p.c.) tace del tutto sulla questione. Pare quindi opportuno, in proposito, tenere fermo il computo di tali interessi anatocistici, come presentato dalla Banca in data 5.5.2017. Di qui la rideterminazione degli interessi anatocistici illegittimamente applicati (dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA]) nella somma di Euro 4.761,00, con un conseguente minor credito della Banca di euro 1.369,00 (= 4.761 -3.392). La circostanza impone, quindi, la revoca del decreto opposto e la condanna, in solido, degli opponenti, attuali appellanti, al pagamento, in favore della Banca, della minor somma di euro 484.749,95 (= 486.118,95 –1.369,00), oltre interessi convenzionali, nei limiti della soglia usura, dalla domanda al saldo». 3. Per la cassazione di questa sentenza hanno proposto ricorso Laura ed [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a sei motivi. Ha resistito, con controricorso, illustrato anche da memoria exart. 380-bis cod. proc. civ., [OSCURATO:SOCIETA]., pregiudizialmente eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva perché il credito di cui si discute era stato ceduto dalla stessa alla 2Worlds s.r.l. ancor prima della instaurazione del giudizio di appello. [OSCURATO:PERSONA] 1.I formulati motivi denunciano, rispettivamente: I) «Violazione e falsa applicazione della L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, del D.L. 29 dicembre 2000, n. 394, art. 1, comma 1, conv. in L. 28 febbraio 2001, n. 24, del D.L n. 185 del 2008, art. 2-bis, comma 2, legge 2/2009, e dell’art. 644 c.p.c. (art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, c.p.c.)»; II) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 117 e 4 del D.lgs. 385/93 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.), difetto di motivazione ed omessa e falsa considerazione di prove documentali acquisite su alcuni punti decisivi della controversia (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)»; III) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 120, comma 2, T.U.B. e degli artt. 2 e 6 della Delibera CICR 9.2.2000, dell’art. 1283 c.c., degli artt. 1175, 1283, 1344 e 1375 c.c., e dell’art. 3 della legge n. 287/90 (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); sull’omissione di pronuncia su aspetto rilevante (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)»; IV) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 101 c.p.c. e 111 Cost. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); omessa e falsa considerazione di prove documentali acquisite su punti decisivi della controversia (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)»; V) «Violazione e falsa applicazione degli artt. 61, 191, 210 c.p.c., dell’art. 119 del d.lgs. n. 385/1983, degli artt. 1832 e 1827 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); omissione di pronuncia su un aspetto rilevante, omessa e falsa considerazione di prove documentali acquisite su punti decisivi della controversia (art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.)»; VI) «Violazione e falsa applicazione dell’art. 111-bis del D.lgs. n. 385/1983, dell’art. 27-bis del d.l. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 1, modificato dall’art. 3, comma 1, lett. a), del D.L. 24 marzo 2102, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla L 18 maggio 2012, n. 62, dell’art. 1421 c.c. (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.); omissione di pronuncia su aspetto rilevante». [OSCURATO:PERSONA] 1. In via pregiudiziale rispetto allo scrutinio dei formulati motivi, deve essere valutata l’eccezione con cui [OSCURATO:SOCIETA]. ha dedotto il proprio difetto di legittimazione passiva perché il credito di cui si discute era stato ceduto dalla stessa alla 2Worlds s.r.l. ancor prima della instaurazione del giudizio di appello. 2.1. In proposito, rimarca il Collegio che: i) la sentenza oggi impugnata, benché recante nella sua intestazione, come parte appellata, esclusivamente il «[OSCURATO:SOCIETA].», contiene, poi, nella sua parte dedicata a “Fatto e Processo”, alla pagina 7, la seguente affermazione: «Per la Banca si costituiva nel giudizio di appello la società 2Worlds s.r.l., in qualità di cessionaria dei crediti del [OSCURATO:SOCIETA]., e per essa la mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.»; ii ) l’odiern a controricorrente [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. ha documentato che, «in forza di contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili in blocco, concluso in data 12/6/2018, ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge n. 130 del 30/4/99, la 2Worlds s.r.l. ha acquistato pro-soluto dalla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e dal [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. i crediti vantati dagli stessi Istituti di Credito, con avviso pubblicato nella G.U. del 16/6/2018, n. 69 del Foglio delle Inserzioni» (cfr.doc. 5 allegato al controricorso) ed ha affermato che «La pubblicazione sulla G.U. ha prodotto e produce, sempre ai sensi del combinato disposto degli artt. 1 e 4 della Legge sulla cartolarizzazione, gli effetti previsti dall’art. 1264 c.c. e, per effetto della suddetta cessione e con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale, la 2Worlds s.r.l. è succeduta a titolo particolare in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, già di titolarità delle società cedenti [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. e [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]., tra cui rientra il rapportode quo». 2.2. Rileva il Collegio, poi, che: i) la legge 30 aprile 1999, n. 130 (“Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti”) prevede all’art. 4, comma 1,(nel testo, qui applicabile ratione temporis, vigente dal 22 febbraio 2014 al 30 aprile 2019, comunque rimasto inalterato anche successivamente), che “Alle cessioni dei crediti poste in essere ai sensi della presente legge si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 58, commi 2, 3 e 4, del testo unico bancario. Alle cessioni, anche non in blocco, aventi ad oggetto crediti di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1991, n. 52, per gli effetti di cui al comma 2 del presente articolo, è sufficiente che la pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] dell'avvenuta cessione contenga l'indicazione del cedente, del cessionario e della data di cessione. Alle medesime cessioni può altresì applicarsi, su espressa volontà delle parti, il disposto dell'articolo 5, commi 1, 1-bis e 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 52”; ii) l’art. 58 del T.U. Bancario (d.lgs. 1 settembre 1993, n. 385), sancisce, ai suoi commi 2, 3 e 4, che “2. La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica italiana. [OSCURATO:PERSONA] d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. 3. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione. Restano altresì applicabili le discipline speciali, anche di carattere processuale, previste per i crediti ceduti. 4. Nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del codice civile”; iii) questa Corte ha più volte affermato –con indirizzo ermeneutico cui si intende dare convinta continuità – che, in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca exart. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993 – contratto a forma libera –è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell’avviso di pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] recante l’indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 31118 del 2017; Cass. n. 15884 del 2019; Cass. n. 4277 del 2023); iv) la già riportata affermazione della corte distrettuale circa l’essersi costituita, nel giudizio di appello, «la società 2Worlds s.r.l., in qualità di cessionaria dei crediti del [OSCURATO:SOCIETA]. e,per essa, la mandataria [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.» pone in luce come il giudice territoriale abbia ritenuto l’idoneità asseverativa dell’avviso pubblicato sulla [OSCURATO:PERSONA] (versato agli atti del giudizio) in ordine all’avvenuta cessione (anche) del credito di cui ancora oggi si discute. Si tratta,quindi, in tutta evidenza, di accertamento fattuale, devoluto tipicamente al prudente apprezzamento degli elementi istruttori ad opera del giudice di merito: valutazione, dunque, sottratta al sindacato di legittimità, se non nell’angusto recinto delle anomalie motivazionali rilevanti in base all’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., qui in nessun modo specificamente dedotte. Né, come puntualizzato, in motivazione, da Cass. n. 4277 del 2023, «è sollecitabile in questa sede, siccome del tutto estraneo alla natura ed alla funzione del giudizio di legittimità, un riesame della valenza probatoria dell’avviso di pubblicazione della cessione». 2.3. Fermo quanto precede, è innegabile, allora, che, per effetto della cessione suddetta, si è verificata, nella specie, una successione a titolo particolare della società cessionaria (2Worlds s.r.l.) al [OSCURATO:SOCIETA]. (cedente) nel diritto controverso, fenomeno, quest’ultimo , disciplinato dall’art. 111 cod. proc. civ., i cui commi 1, 3 e 4, sanciscono, rispettivamente che “1. Se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originarie. […]. 3. In ogni caso il successore a titolo particolare può intervenire o essere chiamato nel processo e, se le altre parti vi consentono, l'alienante o il successore universale può esserne estromesso. 4. La sentenza pronunciata contro questi ultimi spiega sempre i suoi effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è impugnabile anche da lui, salve le norme sull'acquisto in buona fede dei mobili e sulla trascrizione”. 2.3.1. Costituiscono, poi, princìpi giurisprudenziali consolidati di legittimità, qui assolutamente condivisi, quelli per cui: i) la successione per atto tra vivi a titolo particolare nel diritto controverso, disciplinata all'art. 111 cod. proc. civ., concerne la titolarità attiva e passiva dell'azione, e non già la capacità di agire applicata al processo, con la conseguenza che essa non fa venir meno l'interesse ad agire o a resistere in capo agli originali attori e convenuti, né la legittimazione dell'originario titolare del diritto. Tale legittimazione, tuttavia, ha portata meramente sostitutiva e processuale, con la conseguenza che gli effetti sostanziali della pronuncia si spieganosolo nei confronti dell'effettivo nuovo titolare, sia o meno il medesimo intervenuto in giudizio (cfr. ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 10442 del 2023; Cass. n. 22503 del 2014; Cass., SU, n. 22727 del 2011, circa l'efficacia di titolo esecutivo che la sentenza, pronunciata nei confronti dell'originario convenuto, ha nei confronti del successore a titolo particolare; Cass. n. 6945 del 2007; Cass. n. 15674 del 2007; Cass. n. 2200 del 1999); ii) il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo ma parte, essendo l'effettivo titolare della res litigiosache costituisce l'oggetto dell'accertamento giurisdizionale (proprietà, diritto reale limitato, diritto di credito); quindi il successore, il cui intervento nel processo è regolato dall'articolo 111 cod. proc. civ., può svolgere tutte le attività processuali consentite al suo dante causa ed ha il potere autonomo di impugnare la sentenza pronunciata nei confronti di quest'ultimo o di resistere all'impugnazione ex adversoproposta contro la medesima sentenza, senza che rilevi il suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, fermo restando il litisconsorzio necessario tra dante causa (che non sia stato estromesso) e successore a titolo particolare (cfr. anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 24901 del 2023; Cass. n. 2889 del 2002, in motivazione; Cass. n. 965 del 1997); iii) il successore a titolo particolare nel diritto controverso, che abbia spiegato intervento volontario, assume nel processo una posizione coincidente con quella del suo dante causa, divenendo titolare del diritto in contestazione;pertanto, il suo intervento è regolato dall’art. 111 cod. proc. civ., e non dall’art. 105 cod. proc. civ., e dà luogo ad una fattispecie di litisconsorzio necessario (cfr. anche nelle rispettive motivazioni., Cass. n. 17479 del 2023; Cass. n. 18767 del 2017); iv) laddove l’art. 111, comma 3, cod. proc. civ. prevede che il soggetto che riveste la qualifica di successore a titolo particolare nel diritto controverso possa intervenire o essere chiamato nel processo (aggiungendo che solo “se le altre parti vi consentono, l’alienante o il successore universale può esserne estromesso”), si sottende distintamente che l’ingresso del successore a titolo particolare nel processo (tramite intervento o per mezzo di chiamata da parte di uno dei litiganti originari) non vale a escludere la partecipazione necessaria al processo del dante causa parte originaria nei cui confronti il fenomeno successorio ebbe a verificarsi, potendo tale eliminazione avvenire solo per effetto del consenso dell’altra parte e dello stesso successore, con la conseguente determinazione, fino all’estromissione, di una fattispecie di litisconsorzio necessario ex lege fra le parti originarie e d i l successore intervenuto o chiamato (cfr. ex multis, Cass. n. 5287 del 2023; Cass. n. 1535 del 2010; Cass. n. 2707 del 2005). La sussistenza del litisconsorzio necessario, inoltre, avrà a verificarsi pure quando, come recita l’ultimo comma dell’art. 111 cod. proc. civ., l’entrata nel processo del successore a titolo particolare si verifichi per iniziativa dello stesso attraverso l’esercizio del diritto di impugnazione (cfr. Cass. n. 5287 del 2023; Cass. n. 10955 del 2007). 2.3.2. Alla stregua di tali princìpi, ne deriva, quindi, che ove si verifichi un fenomeno che si assuma riconducibile alla fattispecie dell’art. 111 cod. proc. civ. in pendenza del giudizio d’appello o, come concretamente avvenuto nella specie, ancor prima della sua effettiva instaurazione (posto che la pubblicazione in [OSCURATO:PERSONA] dell’avviso di avvenuta cessione in favore della 2Worlds s.r.l. è avvenuta il 16 giugno 2018, mentre la notificazione della citazione in appello è del 29 giugno 2018), già tale ultimo giudizio (in cui tra l’altro, si era espressamente dato atto di detta cessione) doveva svolgersi necessariamente con il coinvolgimento di cedente ([OSCURATO:SOCIETA].) e cessionaria (2 [OSCURATO:SOCIETA].). 2.4. Fermo quanto precede,nel caso di specie il giudizio di appello si è svolto con la partecipazione della 2Worlds s.r.l.(benché non citata in quella sede) e nella contumacia di [OSCURATO:SOCIETA]. (unico soggetto ivi convenuto dagli appellanti), dunque il contraddittorio era integro. Non altrettanto, invece, è a dirsi in relazione a questo giudizio di legittimità, posto che il ricorso introduttivo di Andrea e [OSCURATO:PERSONA] risulta essere stato notificato solo a [OSCURATO:SOCIETA]., non anche a 2World s.r.l.. 2.4.1. Ne deriva, quindi, che, non rivelandosi lo stesso, almeno prima facie, inammissibile (evenienza che avrebbe escluso la necessità dell’adozione di provvedimenti ex art. 331 cod. proc. civ.. Cfr ., ex multis , Cass., SU, n. 8774 del 2021; Cass. n. 6924 del 2020; Cass. n. 16141 del 2019; Cass. n. 14365 del 2019; Cass. n. 12515 del 2018), occorre ordinarsi la integrazione del contraddittorio nei confronti della 2World s.r.l., exart. 331 cod. proc. civ., onerandosi i menzionati ricorrenti del corrispondente adempimento, da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, e rinviandosi, pertanto, la causa a nuovo ruolo. [OSCURATO:PERSONA] La Corte ordina la integrazione del contraddittorio nei confronti della 2World s.r.l. exart. 331 cod. proc. civ., onerando i ricorrenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del corri