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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1995

ECLI:EU:T:1995:152
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61994B0290 ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata) 16 agosto 1995 ( *1 ) Nella causa T-290/94, Kaysersberg SA, società di diritto francese, avente sede in Kaysersberg (Francia), con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso ľaw. [OSCURATO:PERSONA], 11, rue Goethe, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, e Gerard de Bergues, funzionario nazionale distaccato presso la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 giugno 1994, 94/893/CE, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'Accordo SEE [IV/M. 430 — [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/PV Schickedanz (II); GU L 354, pag. 32 ], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione ampliata), composto dai signori J.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente, D.P.M.

Barrington, A. Saggio, H. Kirschner e A. Kalogeropoulos, giudici, cancelliere: H. [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale l'8 gennaio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «P & G»), società di diritto tedesco, avente sede in Schwalbach (Germania), controllata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], con gli aw.ti [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bologna, e [OSCURATO:PERSONA], barrister, del foro dell'Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger e Moss, 15, Côte d'Eich, ha chiesto di intervenire nella causa T-290/94 a sostegno delle conclusioni della convenuta e di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 35, n. 2, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, ad usare la lingua inglese sia nella fase scritta sia nella fase orale del procedimento. 2 Con ordinanza del presidente della Prima Sezione ampliata del Tribunale 19 maggio 1995 l'istanza d'intervento è stata accolta. 3 A sostegno della richiesta di deroga al regime linguistico, la P & G deduce che, essendo la controllata di una società americana, usa l'inglese come lingua di lavoro in tutti i paesi in cui è presente, che il progetto di concentrazione da essa notificato alla [OSCURATO:PERSONA] era redatto in inglese, che nel corso dell'intero procedimento precontenzioso, comprese le audizioni, ha usato l'inglese e che questa è l'unica lingua in cui l'impugnata decisione fa fede. 4 La ricorrente si è opposta a tale richiesta facendo valere che la facoltà prevista dall'art. 35, n. 2, lett. b), del regolamento di procedura costituisce una deroga al principio secondo cui la lingua processuale è scelta dal ricorrente e che tale deroga va applicata restrittivamente.

Essa rileva che l'interveniente non ha fornito la minima prova a sostegno della sua richiesta onde dimostrare che lo svolgimento del procedimento in lingua francese comprometterebbe i suoi diritti, presupposto indispensabile ai sensi della giurisprudenza del Tribunale (v. ordinanza del Tribunale 13 maggio 1993, causa T-74/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-535 ).

Essa sottolinea inoltre che, scegliendo di notificare il suo progetto di concentrazione in inglese, la P & G ha imposto a tutte le parti implicate di usare questa lingua.

Di conseguenza, nel corso del procedimento contenzioso dinanzi al Tribunale dovrebbe applicarsi un trattamento simmetrico. 5 Infine la ricorrente osserva che, trattandosi di un intervento volontario, l'ammissione di una seconda lingua processuale avrebbe l'effetto di prolungare ingiustificatamente il procedimento a causa delle molteplici traduzioni che risulterebbero necessarie (sentenza del Tribunale 15 luglio 1994, causa T-17/93, Matra/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-595, punto 21 ). 6 II Tribunale ricorda che l'art. 35, n. 3, quarto comma, del regolamento di procedura dispensa soltanto gli Stati membri intervenienti dall'osservanza della norma che prescrive agli intervenienti l'uso della lingua processuale determinata dalle parti principali.

Tuttavia, l'art. 35, n. 2, lett. b), del regolamento di procedura consente al Tribunale di autorizzare, su richiesta di una parte, sentita l'altra parte, l'uso totale o parziale di una delle lingue menzionate dallo stesso articolo, n. 1, diversa dalla lingua processuale (v. ordinanza del Tribunale 6 febbraio 1995, causa T-66/94, Auditel/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag.

II-239 ). 7 II Tribunale considera che gli argomenti svolti dall'interveniente, relativamente al fatto che l'inglese è la lingua di lavoro del gruppo cui appartiene e che il procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] si è svolto in tale lingua, non consentono di concludere che, se la deroga da essa richiesta fosse respinta, i suoi diritti sarebbero violati nel corso della fase scritta del procedimento contenzioso: infatti l'interveniente è in grado di procurarsi, con i propri mezzi, traduzioni in inglese delle memorie e degli altri atti processuali (v. ordinanze del [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 17; 1 o luglio 1993, causa T-3/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 23; 15 luglio 1993, causa T-2/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 18; 10 febbraio 1995, causa T-154/94, Comité des Salines de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 41, non pubblicate nella Raccolta, e Auditel/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 37).

La richiesta di deroga al regime linguistico dev'essere quindi respinta nella parte in cui riguarda la fase scritta del procedimento. 8 Per quanto riguarda la fase orale, il Tribunale ritiene invece che la richiesta di usare la lingua inglese presentata dall'interveniente dev'essere accolta, considerato sia il suo manifesto interesse a continuare ad avvalersi dell'assistenza del difensore di sua scelta sia che tale deroga non lede i diritti processuali delle parti principali e, in particolare, non comporta ritardi nello svolgimento del procedimento.

Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata) così provvede: 1) La richiesta di deroga al regime linguistico presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] GmbH è respinta nella parte in cui riguarda la fase scritta del procedimento. 2) La richiesta della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] di usare la lingua inglese nella fase orale del procedimento è accolta. 3) Le spese sono riservate.

Lussemburgo, 16 agosto 1995.

Il cancelliere H. [OSCURATO:PERSONA] presidente

J.L. [OSCURATO:PERSONA]

( *1 ) Lingua processuale: il francese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61994B0290 ORDINANZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata) 16 agosto 1995 ( *1 ) Nella causa T-290/94, Kaysersberg SA, società di diritto francese, avente sede in Kaysersberg (Francia), con gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], del foro di Parigi, con domicilio eletto in Lussemburgo presso ľaw. [OSCURATO:PERSONA], 11, rue Goethe, ricorrente, contro [OSCURATO:PERSONA] delle [OSCURATO:PERSONA] europee, rappresentata dai signori [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, e Gerard de Bergues, funzionario nazionale distaccato presso la [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], membro del servizio giuridico, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], convenuta, avente ad oggetto il ricorso diretto all'annullamento della decisione della [OSCURATO:PERSONA] 21 giugno 1994, 94/893/CE, che dichiara una concentrazione compatibile con il mercato comune e con l'Accordo SEE [IV/M. 430 — [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA]/PV Schickedanz (II); GU L 354, pag. 32 ], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Prima Sezione ampliata), composto dai signori J.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente, D.P.M. Barrington, A. Saggio, H. Kirschner e A. Kalogeropoulos, giudici, cancelliere: H. [OSCURATO:PERSONA] ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con istanza depositata nella cancelleria del Tribunale l'8 gennaio 1995, la [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] GmbH (in prosieguo: la «P & G»), società di diritto tedesco, avente sede in Schwalbach (Germania), controllata al 100% dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA], con gli aw.ti [OSCURATO:PERSONA], del foro di Roma, [OSCURATO:PERSONA], del foro di Bologna, e [OSCURATO:PERSONA], barrister, del foro dell'Inghilterra e del Galles, con domicilio eletto in Lussemburgo presso lo studio legale Elvinger e Moss, 15, Côte d'Eich, ha chiesto di intervenire nella causa T-290/94 a sostegno delle conclusioni della convenuta e di essere autorizzata, ai sensi dell'art. 35, n. 2, lett. b), del regolamento di procedura del Tribunale, ad usare la lingua inglese sia nella fase scritta sia nella fase orale del procedimento. 2 Con ordinanza del presidente della Prima Sezione ampliata del Tribunale 19 maggio 1995 l'istanza d'intervento è stata accolta. 3 A sostegno della richiesta di deroga al regime linguistico, la P & G deduce che, essendo la controllata di una società americana, usa l'inglese come lingua di lavoro in tutti i paesi in cui è presente, che il progetto di concentrazione da essa notificato alla [OSCURATO:PERSONA] era redatto in inglese, che nel corso dell'intero procedimento precontenzioso, comprese le audizioni, ha usato l'inglese e che questa è l'unica lingua in cui l'impugnata decisione fa fede. 4 La ricorrente si è opposta a tale richiesta facendo valere che la facoltà prevista dall'art. 35, n. 2, lett. b), del regolamento di procedura costituisce una deroga al principio secondo cui la lingua processuale è scelta dal ricorrente e che tale deroga va applicata restrittivamente. Essa rileva che l'interveniente non ha fornito la minima prova a sostegno della sua richiesta onde dimostrare che lo svolgimento del procedimento in lingua francese comprometterebbe i suoi diritti, presupposto indispensabile ai sensi della giurisprudenza del Tribunale (v. ordinanza del Tribunale 13 maggio 1993, causa T-74/92, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-535 ). Essa sottolinea inoltre che, scegliendo di notificare il suo progetto di concentrazione in inglese, la P & G ha imposto a tutte le parti implicate di usare questa lingua. Di conseguenza, nel corso del procedimento contenzioso dinanzi al Tribunale dovrebbe applicarsi un trattamento simmetrico. 5 Infine la ricorrente osserva che, trattandosi di un intervento volontario, l'ammissione di una seconda lingua processuale avrebbe l'effetto di prolungare ingiustificatamente il procedimento a causa delle molteplici traduzioni che risulterebbero necessarie (sentenza del Tribunale 15 luglio 1994, causa T-17/93, Matra/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-595, punto 21 ). 6 II Tribunale ricorda che l'art. 35, n. 3, quarto comma, del regolamento di procedura dispensa soltanto gli Stati membri intervenienti dall'osservanza della norma che prescrive agli intervenienti l'uso della lingua processuale determinata dalle parti principali. Tuttavia, l'art. 35, n. 2, lett. b), del regolamento di procedura consente al Tribunale di autorizzare, su richiesta di una parte, sentita l'altra parte, l'uso totale o parziale di una delle lingue menzionate dallo stesso articolo, n. 1, diversa dalla lingua processuale (v. ordinanza del Tribunale 6 febbraio 1995, causa T-66/94, Auditel/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. II-239 ). 7 II Tribunale considera che gli argomenti svolti dall'interveniente, relativamente al fatto che l'inglese è la lingua di lavoro del gruppo cui appartiene e che il procedimento dinanzi alla [OSCURATO:PERSONA] si è svolto in tale lingua, non consentono di concludere che, se la deroga da essa richiesta fosse respinta, i suoi diritti sarebbero violati nel corso della fase scritta del procedimento contenzioso: infatti l'interveniente è in grado di procurarsi, con i propri mezzi, traduzioni in inglese delle memorie e degli altri atti processuali (v. ordinanze del [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 17; 1 o luglio 1993, causa T-3/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 23; 15 luglio 1993, causa T-2/93, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 18; 10 febbraio 1995, causa T-154/94, Comité des Salines de [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 41, non pubblicate nella Raccolta, e Auditel/[OSCURATO:PERSONA], citata, punto 37). La richiesta di deroga al regime linguistico dev'essere quindi respinta nella parte in cui riguarda la fase scritta del procedimento. 8 Per quanto riguarda la fase orale, il Tribunale ritiene invece che la richiesta di usare la lingua inglese presentata dall'interveniente dev'essere accolta, considerato sia il suo manifesto interesse a continuare ad avvalersi dell'assistenza del difensore di sua scelta sia che tale deroga non lede i diritti processuali delle parti principali e, in particolare, non comporta ritardi nello svolgimento del procedimento. Per questi motivi, IL TRIBUNALE (Prima Sezione ampliata) così provvede: 1) La richiesta di deroga al regime linguistico presentata dalla [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] GmbH è respinta nella parte in cui riguarda la fase scritta del procedimento. 2) La richiesta della [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:PERSONA] di usare la lingua inglese nella fase orale del procedimento è accolta. 3) Le spese sono riservate. Lussemburgo, 16 agosto 1995. Il cancelliere H. [OSCURATO:PERSONA] presidente J.L. [OSCURATO:PERSONA] ( *1 ) Lingua processuale: il francese.
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