CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 08197/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/06/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che con un primo motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce vizi di motivazione in relazione al mancato riconoscimento all'imputato della circostanza attenuante di cui all'art. 114 cod. pen. e comunque in relazione alla sussistenza in capo allo stesso dell'elemento soggettivo del reato in contestazione; che il motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione della sentenza impugnata in relazione ai profili sopra indicati, è indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito (v. pagg. da 7 a 9 della sentenza impugnata oltre che i legittimi richiami alla sentenza di primo grado) con una motivazione che va esente da vizi rilevabili in questa sede e che risulta conforme ai principi di diritto che regolano la materia; che i giudici di merito hanno correttamente evidenziato che: a) il contegno dell'imputato nei vari momenti in cui si è sviluppato l'incontro con le vittime dimostra la consapevolezza della condotta estorsiva attuata ai danni della persona offesa tanto da ritenersi concordata e condivisa da entrambi gli imputati; b) non vi è stata alcuna dissociazione dalla condotta del Basile atteso che l'imputato ha pronunciato la frase "finitela, ma che sono queste cose?" solo quando il Basile saliva sull'autovettura dei Laezza e non mentre il complice minacciava le vittime; considerato poi che con un secondo motivo di ricorso la difesa dell'imputato deduce violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al trattamento sanzionatorio riservato al Terracciano ed al mancato riconoscimento allo stesso delle circostanze attenuanti generiche; che il motivo di ricorso che contesta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche è manifestamente infondato in presenza (si veda pag. 12 della sentenza impugnata) di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione;che, infine, anche il motivo di ricorso che sostanzialmente contesta l'eccessività della pena è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; che nella specie l'onere argomentativo del giudice in relazione al trattamento sanzionatorio (peraltro ridotto rispetto alla sentenza di primo grado) è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 12 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C