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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 21 marzo 2023

Cassazione n. 03582/2024

Testo disponibile della fonte

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eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22002/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrenti nonché [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.289/2023 depositata il 21/03/2023; Letti gli atti; rilevato che è pervenuta rinunzia al ricorso e relativa accettazione, entrambe debitamente sottoscritte dalle parti e dai lori difensori;che pertanto va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione senza alcuna pronuncia sulle spese e con decreto presidenziale, non essendo stata ancora fissata la data della decisione; vistigli artt. 390 e 391 cpc; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione.

Così deciso in Roma,i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente DECRETO sul ricorso iscritto al n.22002/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende ricorrenti contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N. 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) controricorrenti nonché [OSCURATO:PERSONA] intimato avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n.289/2023 depositata il 21/03/2023; Letti gli atti; rilevato che è pervenuta rinunzia al ricorso e relativa accettazione, entrambe debitamente sottoscritte dalle parti e dai lori difensori;che pertanto va dichiarata l’estinzione del giudizio di cassazione senza alcuna pronuncia sulle spese e con decreto presidenziale, non essendo stata ancora fissata la data della decisione; vistigli artt. 390 e 391 cpc; P.Q.M. dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Così deciso in Roma,i
Decreto Cassazione n. 03582/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris