Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 agosto 1951

Cassazione n. 10186/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/08/1951 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza emessa il 7/2/2020 all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro dichiarava non doversi procedere, perché l'azione penale non poteva essere intrapresa per tardività della querela, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato di un tentativo di estorsione consistito nel rappresentare a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'intenzione di denunciare i lavori di ristrutturazione che la stessa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stavano effettuando su un immobile appartenente alla prima ed in uso alla seconda, ove non gli fosse stata concessa una parte del fondo di proprietà del Rappoli e della Maruca.

2. Decidendo sugli appelli proposti dal pubblico ministero e dalla parte civile, con sentenza del 6/12/2022 la Corte di Appello di Catanzaro riconosceva l'insussistenza di un rapporto di convivenza tra il Maruca e la parte civile [OSCURATO:PERSONA], a fronte di un rapporto di mera affinità di secondo grado tra i due, con conseguente procedibilità di ufficio del reato contestato e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha riconosciuto la penale responsabilità del Maruca in ordine al reato ascrittogli, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni e delle spese del giudizio in favore della costituita parte civile.

3. [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, deducendo, con unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione per l'omessa valutazione della memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. e della documentazione versata in atti.

Deduce, infatti, il ricorrente, di aver depositato sin dall'udienza preliminare, prima di chiedere l'ammissione al giudizio abbreviato, documentazione non considerata in sentenza, ampiamente illustrata anche alla Corte di Appello con memoria depositata in data 23/6/2022 (alla quale tale documentazione era stata nuovamente allegata) e, poi, richiamata nella memoria depositata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. in data 1/12/2022: il ricorrente si duole che la sentenza impugnata non si sia in alcun modo confrontata né con le memorie difensive, né con la documentazione prodotta, volta a dimostrare che il ricorrente, con la condotta contestatagli, intendeva tutelare un diritto proprio e della di lui moglie, [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un terreno che era di proprietà altrui, ma posseduto dall'imputato e da sua moglie, oltre che dalle persone offese, in una situazione di compossesso che si assume evidenziata anche nell'azione volta alla reintegra del possesso ed alla cessazione delle molestie con ripristino dello stato dei luoghi, promossa dinanzi al Tribunale civile dal Maruca e da sua moglie nei confronti delle odierne persone offese.

4. Con requisitoria scritta del 24 ottobre 2023 il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

5. Il ricorso è fondato.

La sentenza impugnata, infatti, ha esplicitamente fondato il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti dell'odierno ricorrente sulla riconosciuta convergenza "delle dichiarazioni dei querelanti ma anche dei soggetti escussi dalla [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 6 della sentenza impugnata) senza in alcun modo confrontarsi con la documentazione prodotta dalla difesa all'udienza preliminare del 21/12/2018 ed acquisita sull'accordo delle parti, ed allegata anche alla memoria depositata dinanzi alla Corte di appello in occasione dell'udienza del 23/6/2022, poi ancora richiamata dalla memoria depositata ex art.121 cod. proc. pen. in data 1/12/2022.

Nella prospettazione difensiva, infatti, la memoria ed i documenti di cui si tratta potrebbero dimostrare che il terreno oggetto della richiesta riconosciuta come estorsiva dalla sentenza non sarebbe di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] né della sorella di questa, [OSCURATO:PERSONA], moglie del Ruppoli, come riferito dalla prima, bensì di un terzo, ma nel possesso del ricorrente e delle persone offese.

La sentenza impugnata, nel qualificare il fatto come tentata estorsione, ha rilevato che la minaccia profferita dal Maruca sarebbe stata "sproporzionata rispetto all'esigenza di tutelare un diritto (del tutto inesistente)", vertendosi "in assenza di una pretesa legittima (anche solo astrattamente" ) senza confrontarsi in alcun modo, però, con predetta prospettazione difensiva, né con la documentazione allegata, nonostante la rilevanza dei temi oggetto delle memorie e della documentazione prodotta sin dal primo grado ai fini della qualiFicazione del fatto, ormai indiscusso nella sua materialità, atteso che la situazione del terreno di cui si tratta, che si riferisce oggetto anche di un'azione di spoglio intrapresa dal ricorrente, non può certo ritenersi neutra rispetto alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 629 o dell'art. 393 cod. pen.

Si tratta, pertanto, di vizio di motivazione rilevante e correttamente dedotto in questa sede, avendo la difesa rappresentato puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 5 , n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766 - 01), che va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro, che si confronterà, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, con la documentazione e le memorie dinanzi menzionate.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/08/1951 avverso la sentenza del 06/12/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. Ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co.8 D.L. n. 137/2020 e del successivo art. 8 D.L. 198/2022.[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa il 7/2/2020 all'esito di giudizio abbreviato, il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Catanzaro dichiarava non doversi procedere, perché l'azione penale non poteva essere intrapresa per tardività della querela, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], imputato di un tentativo di estorsione consistito nel rappresentare a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] l'intenzione di denunciare i lavori di ristrutturazione che la stessa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] stavano effettuando su un immobile appartenente alla prima ed in uso alla seconda, ove non gli fosse stata concessa una parte del fondo di proprietà del Rappoli e della Maruca. 2. Decidendo sugli appelli proposti dal pubblico ministero e dalla parte civile, con sentenza del 6/12/2022 la Corte di Appello di Catanzaro riconosceva l'insussistenza di un rapporto di convivenza tra il Maruca e la parte civile [OSCURATO:PERSONA], a fronte di un rapporto di mera affinità di secondo grado tra i due, con conseguente procedibilità di ufficio del reato contestato e, in riforma della pronuncia di primo grado, ha riconosciuto la penale responsabilità del Maruca in ordine al reato ascrittogli, condannandolo alla pena ritenuta di giustizia ed al risarcimento dei danni e delle spese del giudizio in favore della costituita parte civile. 3. [OSCURATO:PERSONA] propone ora ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte territoriale, deducendo, con unico motivo di ricorso, il vizio di motivazione per l'omessa valutazione della memoria difensiva depositata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. e della documentazione versata in atti. Deduce, infatti, il ricorrente, di aver depositato sin dall'udienza preliminare, prima di chiedere l'ammissione al giudizio abbreviato, documentazione non considerata in sentenza, ampiamente illustrata anche alla Corte di Appello con memoria depositata in data 23/6/2022 (alla quale tale documentazione era stata nuovamente allegata) e, poi, richiamata nella memoria depositata ai sensi dell'art. 121 cod. proc. pen. in data 1/12/2022: il ricorrente si duole che la sentenza impugnata non si sia in alcun modo confrontata né con le memorie difensive, né con la documentazione prodotta, volta a dimostrare che il ricorrente, con la condotta contestatagli, intendeva tutelare un diritto proprio e della di lui moglie, [OSCURATO:PERSONA] in relazione ad un terreno che era di proprietà altrui, ma posseduto dall'imputato e da sua moglie, oltre che dalle persone offese, in una situazione di compossesso che si assume evidenziata anche nell'azione volta alla reintegra del possesso ed alla cessazione delle molestie con ripristino dello stato dei luoghi, promossa dinanzi al Tribunale civile dal Maruca e da sua moglie nei confronti delle odierne persone offese. 4. Con requisitoria scritta del 24 ottobre 2023 il pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. 5. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata, infatti, ha esplicitamente fondato il giudizio di penale responsabilità espresso nei confronti dell'odierno ricorrente sulla riconosciuta convergenza "delle dichiarazioni dei querelanti ma anche dei soggetti escussi dalla [OSCURATO:PERSONA]" (pag. 6 della sentenza impugnata) senza in alcun modo confrontarsi con la documentazione prodotta dalla difesa all'udienza preliminare del 21/12/2018 ed acquisita sull'accordo delle parti, ed allegata anche alla memoria depositata dinanzi alla Corte di appello in occasione dell'udienza del 23/6/2022, poi ancora richiamata dalla memoria depositata ex art.121 cod. proc. pen. in data 1/12/2022. Nella prospettazione difensiva, infatti, la memoria ed i documenti di cui si tratta potrebbero dimostrare che il terreno oggetto della richiesta riconosciuta come estorsiva dalla sentenza non sarebbe di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] né della sorella di questa, [OSCURATO:PERSONA], moglie del Ruppoli, come riferito dalla prima, bensì di un terzo, ma nel possesso del ricorrente e delle persone offese. La sentenza impugnata, nel qualificare il fatto come tentata estorsione, ha rilevato che la minaccia profferita dal Maruca sarebbe stata "sproporzionata rispetto all'esigenza di tutelare un diritto (del tutto inesistente)", vertendosi "in assenza di una pretesa legittima (anche solo astrattamente" ) senza confrontarsi in alcun modo, però, con predetta prospettazione difensiva, né con la documentazione allegata, nonostante la rilevanza dei temi oggetto delle memorie e della documentazione prodotta sin dal primo grado ai fini della qualiFicazione del fatto, ormai indiscusso nella sua materialità, atteso che la situazione del terreno di cui si tratta, che si riferisce oggetto anche di un'azione di spoglio intrapresa dal ricorrente, non può certo ritenersi neutra rispetto alla qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 629 o dell'art. 393 cod. pen. Si tratta, pertanto, di vizio di motivazione rilevante e correttamente dedotto in questa sede, avendo la difesa rappresentato puntualmente la concreta idoneità scardinante dei temi della memoria pretermessa rispetto alla pronunzia avversata, evidenziando il collegamento tra le difese della memoria e gli specifici profili di carenza, contraddittorietà o manifesta illogicità argomentativa della sentenza impugnata (Sez. 5 , n. 17798 del 22/03/2019, Rv. 276766 - 01), che va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro, che si confronterà, ai fini della qualificazione giuridica del fatto, con la documentazione e le memorie dinanzi menzionate. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Catanzaro. Così d
Sentenza Cassazione n. 10186/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris