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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 05225/2026

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eguente SENTENZA sui ricorsi proposti da CeivlPIANIO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avve,-so l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Venezia vis:ri gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del sostituto Fuvio BALDI, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Venezia. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Venezia, con l'ordinanza del 7 aprile 2025 in epigrafe, giudicando a seguito di rinvio della Corte di cassazione disposto con sentenza del 5 novembre 20241che aveva annullato l'ordinanza della Corte di appello di Venezia in data 4 dicembre 2023, ha nuovamente rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della confisca per equivalente avviata dall'Agenzia del Demanio sull'immobile sito in Treviso via [OSCURATO:PERSONA] n. 12 (di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e occupato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), proposta dai ricorrenti in via cautelare, invocando per analogia il disposto dell'art. 479 cod. proc. pen., in attesa della definizione della controversia civile tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro (pendente in Cassazione dopo il rigetto deila domanda nei primi due gradì di giudizio).

2. La Corte di cassazione aveva annullato l'ordinanza della Corte di appello di Venezia in data 4 dicembre 2023 - che, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza proposta dal condannato [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] finalizzata alla sospensione dell'esecuzione dela confisca per equivalente sull'immobile sito in Treviso, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12 - pe7 mancanza di motivazione sul "tema del dedotto giudicato di cui alla sentenza dela Corte di appello di Venezia n. 1291/2017 del 30.03.2017" (divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 6 luglio 2018 che ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) "e degli eventuali effetti sulla controversia civile promossa nell'interesse delle società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]." (giudizio civile avente ad oggetto l'accertamento della proprietà di autoveicoli e motoveicoli sequestrati perché ritenuti nella effettiva ed esclusiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], la cui vendita aveva consentito la costituzione de:la maggior parte della somma di denaro oggetto di confisca definitiva con la predetta sentenza n. 1291/2017 del 30.03.2017), punto, questo, specificamente rimesso alla valutazione del giudice dell'esecuzione e rilevante per la individuazione del complessivo valore destinato a ristorare l'erario.

3. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Venezia hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso.

3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano erronea applicazione della leege processuale penale e in particolare degli artt. 648, 651, 666 e 627 cod. proc. pen., ex art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., per violazione del giudicato di cui alla sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1291 del 30AI-3.201-7, -nella parte in -cui aveva- espressamente riconosciuto -che gli autoveicoli e motoveicoli sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] e successivamente venduti all'asta erano di proprietà dello stesso [OSCURATO:PERSONA], e dell'efficacia del medesimo giudicato nella controversia civile promossa nell'interesse delle società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nonché per violazione dell'ordinanza d& 6 - 14 luglio 2023 n. 294/2023 SIGE della Corte di appello di Venezia in funzione di giudice dell'esecuzione, nella parte in cui aveva stabilito che la confisca di euro 15.699.929,14 di cui alla sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1291 del 30.03.2017 ) era stata eseguita su denaro e beni mobili registrati di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e aveva revocato la confisca della quota di 2/9 di altro immobile già di proprietà del [OSCURATO:PERSONA].

Affermano i ricorrenti che nella sentenza n. 1291 del 30,03.2017 la Corte di appello di Venezia aveva rilevato, in via incidentale, che '[OSCURATO:PERSONA], credendo personalmente la revoca del sequestro e quindi la restituzione di tutti gli autoveicoli e motoveicoli oggetto di sequestro e costituendosi in sede civile al fine di contraddire le pretese delle procedure, aveva riconosciuto, in una sorta di confessione stragiudiziale, che tali beni erano di sua proprietà.

Lamentano che la Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice de'l'Esecuzione, aveva nuovamente rigettato la richiesta dei ricorrenti sul presupposto che i fondi disponibili a F.U.G. (ricavati dalla vendita d'urgenza delle ve:tre oggetto di sequestro e su cui era già stata definitivamente eseguita la confisca con sentenza n. 1291 del 30.03.2017 della medesima Corte) non fossero di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ma provenissero dal patrimonio dei soggetti che avevano conferito il denaro per il deposito a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., risultando, di conseguenza, esposti alle pretese restitutorie di questi ultimi.

Senonché, proseguono i ricorrenti, su tale riconoscimento di proprietà in capo a [OSCURATO:PERSONA] si era ormai formato il giudicato penale, per effetto della sentenza della Suprema Corte di cassazione del 06.07,2018 che aveva rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1291 del 30.03.2017 della Corte di appello di Venezia.

Peraltro, sostengono i ricorrenti, l'ordinanza impugnata confonde il tema della proprietà del denaro sottratto da [OSCURATO:PERSONA] (non alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ma ai terzi depositanti in forza di contratto di deposito regolare) con il diverso tema, oggetto della controversia civile, dell'appartenenza dege somme che costituiscono il ricavato della vendita di beni mobili registrati, che, secondo i ricorrenti, sono stati definitivamente riconosciuti di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano mancanza di motivazione ex art _ 606, comma 1, lett. ei cod proc. pen in _relazione _alla omessa valutazione del giudicato di cui alla sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1291 del 30.03.2017, in funzione di giudice dell'esecuzione, nonostante quanto richiesto dalla Corte di cassazione con sentenza del 5 novembre 2024.

Lamentano i ricorrenti che il giudice dell'esecuzione aveva omesso di motivare su un punto decisivo per la soluzione della controversia, ossia quello relativo all'accertamento della proprietà dei beni sequestrati al [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, della proprietà delle somme di denaro ricavate dalla vendita di detti beni, oggetto di specifica doglianza.

4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Fulvio BALDI, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Venezia. [OSCURATO:PERSONA]

1. I ricorsi sono infondati e devono pertanto essere rigettati.

2. Oggetto dell'incidente di esecuzione è la sospensione, richiesta dai ricorrenti in via cautelare, dell'esecuzione della confisca per equivalente avviata dall'Agenzia del Demanio sull'immobile sito in Treviso l via [OSCURATO:PERSONA] n. 12 (di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e occupato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in attesa della definizione della controversia civile tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, avente ad oggetto la proprietà delle somme ricavate dalla vendita dei beni mobili registrati (autoveicoli e motoveicoli) sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] e confiscati con la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1291 del 30.03.2017 (divenuta irrevocabile il 06.07.2018).

3. Osserva la Corte, in via preliminare e assorbente rispetto alle specifiche censure formulate con il ricorso, che il processo penale non può essere sospeso in attesa della decisione del giudice civile, salvo che si verta nelle ipotesi di cui agli art. 3 e 479 cod. proc. pen.

L'art. 479 cod. proc. pen. prevede che «qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del dibattimento fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in —giudica to » .

E', quindi, evidente come tale disposizione, già sulla base della formulazione della norma, non sia applicabile alla fattispecie in esame, ove la sospensione è stata invocata non già ai fini della decisione sull'esistenza del reato bensì ai soli fini di attendere la decisione circa la proprietà delle somme di denaro ricavate della vendita degli autoveicoli e dei motoveicoli sequestrati a [OSCURATO:PERSONA], oggetto di confisca definitiva con la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1291 del 30.03.2017, divenuta irrevocabile il 06.07.2018 a seguito del rigetto del ricorso da parte della Corte di cassazione (cfr. Sez. 5, n. 53957 del 06/07/2018).

La Corte di cassazione ha, inoltre, precisato che il potere di disporre la sospensione del procedimento, allorquando la pendenza della controversia su una questione civile o amministrativa di particolare complessità possa influire sulla decisione da assumersi in sede penale, può essere esercitato dal giudice, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. perì., esclusivamente nella fase processuale (Sez. 3, n. 3538 del 18/11/2015, dep. 2016, Morra, Rv. 266084 - 01).

Deve, in ogni caso, escludersi che il potere di sospensione del procedimento possa essere esercitato nel procedimento di esecuzione, in quanto volto a dare attuazione al giudicato penale formatosi a seguito di una decisione, sull'esistenza dei reato, non più revocabile.

Né potrebbe trovare applicazione, nel caso di specie, l'art. 263 cod. proc. pen., cui rinvia l'art. 676 cod. proc. pen.

Tale disposizione, infatti, in tanto si applica in quanto sia controversa la proprietà delle cose da confiscare.

Ne consegue che l'esecuzione della confisca per equivalente avviata dall'Agenzia del Demanio sull'immobile sito in Treviso in via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, non può essere sospesa in attesa della definizione della controversia civile tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro.

4. Fatta questa preliminare osservazione, si può adesso passare all'esame delle doglianze proposte con i motivi di ricorso.

5. Il primo motivo di ricorso è infondato.

Ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen., «La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia i-nterv-enut-o nel- processo penale».

Come ormai da tempo evidenziato nella giurisprudenza civile di questa Corte (Sez.

U civ., n. 1768 del 26/01/2011, Mallozzi ed altri, Rv. 616366 - 01 e, prima ancora, Sez. 3 civ., n. 14770 del 02/08/2004, Coppola c.

Kaelly, Rv. 577228 - 01), anche a seguito di reiterati interventi della Corte costituzionale sugli artt.25, 27 e 28 del cod. proc. pen. del 1930, la legge di delegazione per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale 16 febbraio 1987, n. 81, conteneva criteri direttivi (art. 2, nn. 22-25 e 53) miranti a ridurre l'efficacia extrapenale del giudicato.

Il legislatore delegato in conformità di questi criteri ha previsto una drastica riduzione degli effetti extrapenali della decisione penale, coerentemente, del resto, con la logica complessiva del nuovo codice in ordine ai rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, i quali ormai non sono più improntati al principio, in precedenza imperante nel sistema inquisitorio, della unitarietà della funzione giurisdizionale e quindi della priorità e del primato della giurisdizione penale e della sua pregiudizialità rispetto agli altri processi.

Nel nuovo ordinamento processuale, ispirato al principio accusatorio, il precedente principio generale è venuto meno e vige invece il principio della parità ed originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e della sostanziale autonomia e sepa,azione dei giudlzL il codice di procedura penale del 1988 ha, quindi, dettato la regola, innovativa e generale, dell'autonomia tra il giudizio civile e quello penale, regola rispetto alla quale le norme di cui agli artt. 651 e 652 cod. proc. pen. costituiscono, pertanto, altrettante eccezioni.

Esse, unitamente con i successivi artt. 653 e 654, individuano, in realtà, tre categorie di giudizi, quello (civile e amministrativo) di danno, quello disciplinare, ed infine, genericamente, "altri giudizi civili e amministrativi".

Ne consegue che, se nell'ambito degli "altri giudizi civili o amministrativi", la sentenza di assoluzione o di condanna fa indifferentemente stato, "tout court", sui fatti accertati dal giudice penale e rilevanti ai fini della decisione, quanto, invece, al giudizio civile per danni, la sentenza di condanna di cui all'art. 651 cod. proc. pen. ha efficacia di giudicato solo con riferimento all'accertamento del fatto - reato, della sua illiceità penale, della sua commissione da parte dell'imputato, ma non fa stato su tutti i fatti accertati nei corso del processo penale.

Va anche ricordato che, secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica oggettiva, accertato dal giudice penale e costituito dalla condotta, dall'evento e da; nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (Sez. 4, n. 14074 del —05/0-3/-2024, Cafarella ), Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 cod. proc. pen.

Dalla relazione al progetto preliminare del nuovo codice (in Gazz.

Uff. n. 250 del 24 ottobre 1988, suppl. ord. n. 2) si desume che è stata seguita "la linea tracciata nel 1978" (nel progetto di codice redatto sulla base della precedente delega del 1974) nei punti in cui la nuova delega non era diversa dalla precedente, e in questa linea il legislatore delegato ha incluso "il preciso intento di limitare l'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile pronunziata in esito a giudizio al solo accertamento del fatto materiale e della sua riferibilità all'imputato, così da escludere ogni efficacia vincolante per quanto riguarda l'accertamento della colpa" (pag. 141 della citata relazione).

Si tratta del resto di disciplina dei tutto coerente con il nuovo principio della reciproca indipendenza dell'azione penale e di quella civile cui si ispira il vigente codice di procedura penale.

La scelta di fondo dell'autonomia tra giudizi operata dal [OSCURATO:PERSONA] è attenuata dai riconoscimento al giudicato penale di valore preclusivo sugli altri giudizi in specifiche limitate ipotesi, disciplinate dall'art. 651 con riferimento al giudicato di condanna e dall'art. 652 con riferimento al giudicato di assoluzione ne Giudizi .:kne ed amministrativo di danno, dall'art. 653 con riferimento al giudizio disciplinare, dall'art. 654 con riferimento al giudicato assolutorio o di condanna negii "altri" (diversi da quelli precedenti) giudizi civili ed amministrativi.

Queste disposizioni sottostanno al limite costituzionale, ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale e fatto proprio dalla legge delega, del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio e, costituendo un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi, sono soggette ad una interpretazione restrittiva e non possono essere applicate per via di analogia oltre i casi espressamente previsti (Sez.

U civ., n. 1768 del 26/01/2011, cit.; Sez. 3 civ., n. 14770/2004 cit.).

Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche, deve escludersi che nell'ambito del "fatto" oggetto del giudicato di cui alla sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1291 del 30.03.2017, irrevocabile il 06.07.2108, possa essere compreso l'accertamento della proprietà delle autovetture e dei motoveicoli sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] e della proprietà delle somme di denaro ricavate dalla loro vendita, non potendo tali accertamenti rientrare nel nucleo oggettivo del reato contestato ai [OSCURATO:PERSONA] nella sua materialità fenomenica oggettiva (condotta, evento e nesso di causalità materiale).Deve, quindi, escludersi che, nel caso in esame, vi sia stata alcuna violazione del _giudicato di cui _alla sentenza della Corte_ _di appello _di Venezia n. 1291 del 30.03.2017.

Deve, altresì, escludersi, per le stesse ragioni, alcuna violazione dell'efficacia de medesimo giudicato sulla controversia civile promossa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

6. Il secondo motivo di ricorso è infondato.

Lamentano, in sostanza, i ricorrenti che, essendo le somme di denaro pari a circa 22.000.000 di euro confiscate con la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1291 del 30.03.2017 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ricavate diklla vendita degli autoveicoli e motoveicoli sequestrati a [OSCURATO:PERSONA], la confisca per equivalente ben poteva essere disposta su dette somme di denaro senza alcuna necessità dell'Agenzia del Demanio di iniziare l'esecuzione della confisca per equivalente sull'immobile sito in Treviso via [OSCURATO:PERSONA] n. 12 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA].

Lamentano, altresì, violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. perché la Corte di appello di Venezia, quale giudice di rinvio, non si sarebbe uniformata alla sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato l'ordinanza della Corte di appelo di Venezia in data 4 dicembre 2023 per mancanza di motivazione sul terna del dedotto giudicato di cui alla sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1291 dei 30.03.2017 e degli eventuali effetti sulla controversia civile promossa da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte di appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio, con motivazione esaustiva, coerente, certamente non manifestamente illogica, ha espressamente affrontato la questione degli eventuali effetti del giudicato di cui alla sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1291 del 30.03.2017 sulla controversia civile promossa nell'interesse delle società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e Autoconn s.r.1., devolutale da questa Corte regolatrice.

La Corte territoriale ha premesso che, in effetti, la Corte di appello civile di Venezia aveva rigettato la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per accertare che le autovetture e i motocicli - sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca nell'ambito dei diversi procedimenti penali (tra cui quello definito con sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1291 del 30.03.2017) - non erano di pertinenza di [OSCURATO:PERSONA] (imputato in quei procedimenti) ma dei ricorrenti perché titolari effettivi della provvista di denaro utilizzata per il loro acquisto.Ha, però, precisato che la pronuncia della Corte di appello civile si era limitata _a stabilire che le somme delle quali [OSCURATO:PERSONA] si era ap_propriatoeYíkva utilizzato per acquistare veicoli di vario tipo non erano mai diventate patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in virtù della qualificazione come deposito regolare de conferimenti dei clienti di quest'ultima.

Ha, quindi, ritenuto che il denaro utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] come provvista per l'acquisto di autovetture e motocicli, poi sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca e venduti con il ricavo della somma di circa 22.000.000 di euro, non ig21 in ogni caso di [OSCURATO:PERSONA] (che, all'epoca presidente del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., se ne era appropriato per sua stessa ammissione), bensì dei soggetti che avevano conferito il denaro per il deposito alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e che erano costituiti parte civile nel parallelo processo penale che deve essere nuovamente celebrato davanti alla Corte di appello di Venezia, a seguito di annullamento della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 14420 del 20/02/2024, non mass., che ha qualificato la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non come bancarotta fraudolenta per distrazione delle somme conferite dai clienti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., bensì come aporopriazione indebita perché l'oggetto dell'appropriazione, cioè il denaro, non era della socetà fallita ma dei singoli conferitori).

La Corte di appello di Venezia ha, quindi, rigettato l'istanza cautelare •di sospensione dell'esecuzione della confisca per equivalente, spiegando che, sebbene le somme di circa 22 milioni di euro derivate dalla vendita degli autoveicoli e dei motoveicoli sequestrati e confiscati con la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1291 del 30.03.2017! siano in astratto sufficienti per soddisfare la confisca per equivalente avviata dall'Agenzia del Demanio, tuttavia non è certo che tali somme resteranno nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] in quanto i singoli conferitori, costituiti parte civile nel processo penale, hanno elevate probabilità di vedersi riconoscere il loro diritto alla restituzione di tali somme. 1/ M4 A, LT: h. 4 iL t t„i Di talché, la Corte di appello haRbricIIST). eh-e—al- rnorrié)--i t be-ne sul quale può essere eseguita la confisca per equivalente senza pericolo di rivendica da parte dei terzi è proprio l'immobile sito in Treviso via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, certamente di proprietà di Lui

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente SENTENZA sui ricorsi proposti da CeivlPIANIO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avve,-so l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Venezia vis:ri gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Procuratore generale, in persona del sostituto Fuvio BALDI, che ha concluso chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Venezia, con l'ordinanza del 7 aprile 2025 in epigrafe, giudicando a seguito di rinvio della Corte di cassazione disposto con sentenza del 5 novembre 20241che aveva annullato l'ordinanza della Corte di appello di Venezia in data 4 dicembre 2023, ha nuovamente rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione della confisca per equivalente avviata dall'Agenzia del Demanio sull'immobile sito in Treviso via [OSCURATO:PERSONA] n. 12 (di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e occupato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), proposta dai ricorrenti in via cautelare, invocando per analogia il disposto dell'art. 479 cod. proc. pen., in attesa della definizione della controversia civile tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro (pendente in Cassazione dopo il rigetto deila domanda nei primi due gradì di giudizio). 2. La Corte di cassazione aveva annullato l'ordinanza della Corte di appello di Venezia in data 4 dicembre 2023 - che, quale giudice dell'esecuzione, aveva rigettato l'istanza proposta dal condannato [OSCURATO:PERSONA] e dai terzi interessati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] finalizzata alla sospensione dell'esecuzione dela confisca per equivalente sull'immobile sito in Treviso, via [OSCURATO:PERSONA] n. 12 - pe7 mancanza di motivazione sul "tema del dedotto giudicato di cui alla sentenza dela Corte di appello di Venezia n. 1291/2017 del 30.03.2017" (divenuta irrevocabile a seguito della sentenza della Corte di cassazione del 6 luglio 2018 che ha rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]) "e degli eventuali effetti sulla controversia civile promossa nell'interesse delle società [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]." (giudizio civile avente ad oggetto l'accertamento della proprietà di autoveicoli e motoveicoli sequestrati perché ritenuti nella effettiva ed esclusiva disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], la cui vendita aveva consentito la costituzione de:la maggior parte della somma di denaro oggetto di confisca definitiva con la predetta sentenza n. 1291/2017 del 30.03.2017), punto, questo, specificamente rimesso alla valutazione del giudice dell'esecuzione e rilevante per la individuazione del complessivo valore destinato a ristorare l'erario. 3. Avverso l'ordinanza della Corte di appello di Venezia hanno proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore di fiducia, articolando due motivi di ricorso. 3.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano erronea applicazione della leege processuale penale e in particolare degli artt. 648, 651, 666 e 627 cod. proc. pen., ex art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen., per violazione del giudicato di cui alla sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1291 del 30AI-3.201-7, -nella parte in -cui aveva- espressamente riconosciuto -che gli autoveicoli e motoveicoli sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] e successivamente venduti all'asta erano di proprietà dello stesso [OSCURATO:PERSONA], e dell'efficacia del medesimo giudicato nella controversia civile promossa nell'interesse delle società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., nonché per violazione dell'ordinanza d& 6 - 14 luglio 2023 n. 294/2023 SIGE della Corte di appello di Venezia in funzione di giudice dell'esecuzione, nella parte in cui aveva stabilito che la confisca di euro 15.699.929,14 di cui alla sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1291 del 30.03.2017 ) era stata eseguita su denaro e beni mobili registrati di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e aveva revocato la confisca della quota di 2/9 di altro immobile già di proprietà del [OSCURATO:PERSONA]. Affermano i ricorrenti che nella sentenza n. 1291 del 30,03.2017 la Corte di appello di Venezia aveva rilevato, in via incidentale, che '[OSCURATO:PERSONA], credendo personalmente la revoca del sequestro e quindi la restituzione di tutti gli autoveicoli e motoveicoli oggetto di sequestro e costituendosi in sede civile al fine di contraddire le pretese delle procedure, aveva riconosciuto, in una sorta di confessione stragiudiziale, che tali beni erano di sua proprietà. Lamentano che la Corte di appello di Venezia, in funzione di giudice de'l'Esecuzione, aveva nuovamente rigettato la richiesta dei ricorrenti sul presupposto che i fondi disponibili a F.U.G. (ricavati dalla vendita d'urgenza delle ve:tre oggetto di sequestro e su cui era già stata definitivamente eseguita la confisca con sentenza n. 1291 del 30.03.2017 della medesima Corte) non fossero di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] ma provenissero dal patrimonio dei soggetti che avevano conferito il denaro per il deposito a [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., risultando, di conseguenza, esposti alle pretese restitutorie di questi ultimi. Senonché, proseguono i ricorrenti, su tale riconoscimento di proprietà in capo a [OSCURATO:PERSONA] si era ormai formato il giudicato penale, per effetto della sentenza della Suprema Corte di cassazione del 06.07,2018 che aveva rigettato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 1291 del 30.03.2017 della Corte di appello di Venezia. Peraltro, sostengono i ricorrenti, l'ordinanza impugnata confonde il tema della proprietà del denaro sottratto da [OSCURATO:PERSONA] (non alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ma ai terzi depositanti in forza di contratto di deposito regolare) con il diverso tema, oggetto della controversia civile, dell'appartenenza dege somme che costituiscono il ricavato della vendita di beni mobili registrati, che, secondo i ricorrenti, sono stati definitivamente riconosciuti di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. 3.2 Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano mancanza di motivazione ex art _ 606, comma 1, lett. ei cod proc. pen in _relazione _alla omessa valutazione del giudicato di cui alla sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1291 del 30.03.2017, in funzione di giudice dell'esecuzione, nonostante quanto richiesto dalla Corte di cassazione con sentenza del 5 novembre 2024. Lamentano i ricorrenti che il giudice dell'esecuzione aveva omesso di motivare su un punto decisivo per la soluzione della controversia, ossia quello relativo all'accertamento della proprietà dei beni sequestrati al [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, della proprietà delle somme di denaro ricavate dalla vendita di detti beni, oggetto di specifica doglianza. 4. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Fulvio BALDI, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello di Venezia. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi sono infondati e devono pertanto essere rigettati. 2. Oggetto dell'incidente di esecuzione è la sospensione, richiesta dai ricorrenti in via cautelare, dell'esecuzione della confisca per equivalente avviata dall'Agenzia del Demanio sull'immobile sito in Treviso l via [OSCURATO:PERSONA] n. 12 (di proprietà di [OSCURATO:PERSONA] e occupato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]), in attesa della definizione della controversia civile tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro, avente ad oggetto la proprietà delle somme ricavate dalla vendita dei beni mobili registrati (autoveicoli e motoveicoli) sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] e confiscati con la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1291 del 30.03.2017 (divenuta irrevocabile il 06.07.2018). 3. Osserva la Corte, in via preliminare e assorbente rispetto alle specifiche censure formulate con il ricorso, che il processo penale non può essere sospeso in attesa della decisione del giudice civile, salvo che si verta nelle ipotesi di cui agli art. 3 e 479 cod. proc. pen. L'art. 479 cod. proc. pen. prevede che «qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessità, per la quale sia già in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, può disporre la sospensione del dibattimento fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in —giudica to » . E', quindi, evidente come tale disposizione, già sulla base della formulazione della norma, non sia applicabile alla fattispecie in esame, ove la sospensione è stata invocata non già ai fini della decisione sull'esistenza del reato bensì ai soli fini di attendere la decisione circa la proprietà delle somme di denaro ricavate della vendita degli autoveicoli e dei motoveicoli sequestrati a [OSCURATO:PERSONA], oggetto di confisca definitiva con la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1291 del 30.03.2017, divenuta irrevocabile il 06.07.2018 a seguito del rigetto del ricorso da parte della Corte di cassazione (cfr. Sez. 5, n. 53957 del 06/07/2018). La Corte di cassazione ha, inoltre, precisato che il potere di disporre la sospensione del procedimento, allorquando la pendenza della controversia su una questione civile o amministrativa di particolare complessità possa influire sulla decisione da assumersi in sede penale, può essere esercitato dal giudice, ai sensi dell'art. 479 cod. proc. perì., esclusivamente nella fase processuale (Sez. 3, n. 3538 del 18/11/2015, dep. 2016, Morra, Rv. 266084 - 01). Deve, in ogni caso, escludersi che il potere di sospensione del procedimento possa essere esercitato nel procedimento di esecuzione, in quanto volto a dare attuazione al giudicato penale formatosi a seguito di una decisione, sull'esistenza dei reato, non più revocabile. Né potrebbe trovare applicazione, nel caso di specie, l'art. 263 cod. proc. pen., cui rinvia l'art. 676 cod. proc. pen. Tale disposizione, infatti, in tanto si applica in quanto sia controversa la proprietà delle cose da confiscare. Ne consegue che l'esecuzione della confisca per equivalente avviata dall'Agenzia del Demanio sull'immobile sito in Treviso in via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, non può essere sospesa in attesa della definizione della controversia civile tra [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., da un lato, e [OSCURATO:PERSONA], dall'altro. 4. Fatta questa preliminare osservazione, si può adesso passare all'esame delle doglianze proposte con i motivi di ricorso. 5. Il primo motivo di ricorso è infondato. Ai sensi dell'art. 651 cod. proc. pen., «La sentenza penale irrevocabile di condanna pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso nei confronti del condannato e del responsabile civile che sia stato citato ovvero sia i-nterv-enut-o nel- processo penale». Come ormai da tempo evidenziato nella giurisprudenza civile di questa Corte (Sez. U civ., n. 1768 del 26/01/2011, Mallozzi ed altri, Rv. 616366 - 01 e, prima ancora, Sez. 3 civ., n. 14770 del 02/08/2004, Coppola c. Kaelly, Rv. 577228 - 01), anche a seguito di reiterati interventi della Corte costituzionale sugli artt.25, 27 e 28 del cod. proc. pen. del 1930, la legge di delegazione per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale 16 febbraio 1987, n. 81, conteneva criteri direttivi (art. 2, nn. 22-25 e 53) miranti a ridurre l'efficacia extrapenale del giudicato. Il legislatore delegato in conformità di questi criteri ha previsto una drastica riduzione degli effetti extrapenali della decisione penale, coerentemente, del resto, con la logica complessiva del nuovo codice in ordine ai rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, i quali ormai non sono più improntati al principio, in precedenza imperante nel sistema inquisitorio, della unitarietà della funzione giurisdizionale e quindi della priorità e del primato della giurisdizione penale e della sua pregiudizialità rispetto agli altri processi. Nel nuovo ordinamento processuale, ispirato al principio accusatorio, il precedente principio generale è venuto meno e vige invece il principio della parità ed originarietà dei diversi ordini giurisdizionali e della sostanziale autonomia e sepa,azione dei giudlzL il codice di procedura penale del 1988 ha, quindi, dettato la regola, innovativa e generale, dell'autonomia tra il giudizio civile e quello penale, regola rispetto alla quale le norme di cui agli artt. 651 e 652 cod. proc. pen. costituiscono, pertanto, altrettante eccezioni. Esse, unitamente con i successivi artt. 653 e 654, individuano, in realtà, tre categorie di giudizi, quello (civile e amministrativo) di danno, quello disciplinare, ed infine, genericamente, "altri giudizi civili e amministrativi". Ne consegue che, se nell'ambito degli "altri giudizi civili o amministrativi", la sentenza di assoluzione o di condanna fa indifferentemente stato, "tout court", sui fatti accertati dal giudice penale e rilevanti ai fini della decisione, quanto, invece, al giudizio civile per danni, la sentenza di condanna di cui all'art. 651 cod. proc. pen. ha efficacia di giudicato solo con riferimento all'accertamento del fatto - reato, della sua illiceità penale, della sua commissione da parte dell'imputato, ma non fa stato su tutti i fatti accertati nei corso del processo penale. Va anche ricordato che, secondo costante insegnamento della giurisprudenza di legittimità, per "fatto" accertato dal giudice penale deve intendersi il nucleo oggettivo del reato nella sua materialità fenomenica oggettiva, accertato dal giudice penale e costituito dalla condotta, dall'evento e da; nesso di causalità materiale tra l'una e l'altro (Sez. 4, n. 14074 del —05/0-3/-2024, Cafarella ), Altresì rimesso all'accertamento ed alla valutazione del giudice civile è l'elemento soggettivo del fatto, escluso dalla nozione obiettiva di esso, e non comprensibile nella nozione di "illiceità penale" di cui all'art. 651 cod. proc. pen. Dalla relazione al progetto preliminare del nuovo codice (in Gazz. Uff. n. 250 del 24 ottobre 1988, suppl. ord. n. 2) si desume che è stata seguita "la linea tracciata nel 1978" (nel progetto di codice redatto sulla base della precedente delega del 1974) nei punti in cui la nuova delega non era diversa dalla precedente, e in questa linea il legislatore delegato ha incluso "il preciso intento di limitare l'efficacia vincolante della sentenza penale irrevocabile pronunziata in esito a giudizio al solo accertamento del fatto materiale e della sua riferibilità all'imputato, così da escludere ogni efficacia vincolante per quanto riguarda l'accertamento della colpa" (pag. 141 della citata relazione). Si tratta del resto di disciplina dei tutto coerente con il nuovo principio della reciproca indipendenza dell'azione penale e di quella civile cui si ispira il vigente codice di procedura penale. La scelta di fondo dell'autonomia tra giudizi operata dal [OSCURATO:PERSONA] è attenuata dai riconoscimento al giudicato penale di valore preclusivo sugli altri giudizi in specifiche limitate ipotesi, disciplinate dall'art. 651 con riferimento al giudicato di condanna e dall'art. 652 con riferimento al giudicato di assoluzione ne Giudizi .:kne ed amministrativo di danno, dall'art. 653 con riferimento al giudizio disciplinare, dall'art. 654 con riferimento al giudicato assolutorio o di condanna negii "altri" (diversi da quelli precedenti) giudizi civili ed amministrativi. Queste disposizioni sottostanno al limite costituzionale, ripetutamente affermato dalla Corte costituzionale e fatto proprio dalla legge delega, del rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio e, costituendo un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi, sono soggette ad una interpretazione restrittiva e non possono essere applicate per via di analogia oltre i casi espressamente previsti (Sez. U civ., n. 1768 del 26/01/2011, cit.; Sez. 3 civ., n. 14770/2004 cit.). Alla luce delle superiori coordinate ermeneutiche, deve escludersi che nell'ambito del "fatto" oggetto del giudicato di cui alla sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1291 del 30.03.2017, irrevocabile il 06.07.2108, possa essere compreso l'accertamento della proprietà delle autovetture e dei motoveicoli sequestrati a [OSCURATO:PERSONA] e della proprietà delle somme di denaro ricavate dalla loro vendita, non potendo tali accertamenti rientrare nel nucleo oggettivo del reato contestato ai [OSCURATO:PERSONA] nella sua materialità fenomenica oggettiva (condotta, evento e nesso di causalità materiale).Deve, quindi, escludersi che, nel caso in esame, vi sia stata alcuna violazione del _giudicato di cui _alla sentenza della Corte_ _di appello _di Venezia n. 1291 del 30.03.2017. Deve, altresì, escludersi, per le stesse ragioni, alcuna violazione dell'efficacia de medesimo giudicato sulla controversia civile promossa da [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e [OSCURATO:SOCIETA] s.r.1, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 6. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Lamentano, in sostanza, i ricorrenti che, essendo le somme di denaro pari a circa 22.000.000 di euro confiscate con la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1291 del 30.03.2017 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA], in quanto ricavate diklla vendita degli autoveicoli e motoveicoli sequestrati a [OSCURATO:PERSONA], la confisca per equivalente ben poteva essere disposta su dette somme di denaro senza alcuna necessità dell'Agenzia del Demanio di iniziare l'esecuzione della confisca per equivalente sull'immobile sito in Treviso via [OSCURATO:PERSONA] n. 12 di proprietà di [OSCURATO:PERSONA]. Lamentano, altresì, violazione dell'art. 627 cod. proc. pen. perché la Corte di appello di Venezia, quale giudice di rinvio, non si sarebbe uniformata alla sentenza della Corte di cassazione che aveva annullato l'ordinanza della Corte di appelo di Venezia in data 4 dicembre 2023 per mancanza di motivazione sul terna del dedotto giudicato di cui alla sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1291 dei 30.03.2017 e degli eventuali effetti sulla controversia civile promossa da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] il Collegio che, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte di appello di Venezia, decidendo in sede di rinvio, con motivazione esaustiva, coerente, certamente non manifestamente illogica, ha espressamente affrontato la questione degli eventuali effetti del giudicato di cui alla sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1291 del 30.03.2017 sulla controversia civile promossa nell'interesse delle società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e Autoconn s.r.1., devolutale da questa Corte regolatrice. La Corte territoriale ha premesso che, in effetti, la Corte di appello civile di Venezia aveva rigettato la domanda avanzata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. per accertare che le autovetture e i motocicli - sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca nell'ambito dei diversi procedimenti penali (tra cui quello definito con sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1291 del 30.03.2017) - non erano di pertinenza di [OSCURATO:PERSONA] (imputato in quei procedimenti) ma dei ricorrenti perché titolari effettivi della provvista di denaro utilizzata per il loro acquisto.Ha, però, precisato che la pronuncia della Corte di appello civile si era limitata _a stabilire che le somme delle quali [OSCURATO:PERSONA] si era ap_propriatoeYíkva utilizzato per acquistare veicoli di vario tipo non erano mai diventate patrimonio di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., in virtù della qualificazione come deposito regolare de conferimenti dei clienti di quest'ultima. Ha, quindi, ritenuto che il denaro utilizzato da [OSCURATO:PERSONA] come provvista per l'acquisto di autovetture e motocicli, poi sottoposti a sequestro finalizzato alla confisca e venduti con il ricavo della somma di circa 22.000.000 di euro, non ig21 in ogni caso di [OSCURATO:PERSONA] (che, all'epoca presidente del consiglio di amministrazione di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., se ne era appropriato per sua stessa ammissione), bensì dei soggetti che avevano conferito il denaro per il deposito alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e che erano costituiti parte civile nel parallelo processo penale che deve essere nuovamente celebrato davanti alla Corte di appello di Venezia, a seguito di annullamento della Corte di cassazione (Sez. 5, n. 14420 del 20/02/2024, non mass., che ha qualificato la condotta di [OSCURATO:PERSONA] non come bancarotta fraudolenta per distrazione delle somme conferite dai clienti di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., bensì come aporopriazione indebita perché l'oggetto dell'appropriazione, cioè il denaro, non era della socetà fallita ma dei singoli conferitori). La Corte di appello di Venezia ha, quindi, rigettato l'istanza cautelare •di sospensione dell'esecuzione della confisca per equivalente, spiegando che, sebbene le somme di circa 22 milioni di euro derivate dalla vendita degli autoveicoli e dei motoveicoli sequestrati e confiscati con la sentenza della Corte di appello di Venezia n. 1291 del 30.03.2017! siano in astratto sufficienti per soddisfare la confisca per equivalente avviata dall'Agenzia del Demanio, tuttavia non è certo che tali somme resteranno nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA] in quanto i singoli conferitori, costituiti parte civile nel processo penale, hanno elevate probabilità di vedersi riconoscere il loro diritto alla restituzione di tali somme. 1/ M4 A, LT: h. 4 iL t t„i Di talché, la Corte di appello haRbricIIST). eh-e—al- rnorrié)--i t be-ne sul quale può essere eseguita la confisca per equivalente senza pericolo di rivendica da parte dei terzi è proprio l'immobile sito in Treviso via [OSCURATO:PERSONA] n. 12, certamente di proprietà di Lui
Sentenza Cassazione n. 05225/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris